Articolo 19 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 agosto 1971
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Versione
26 febbraio 1976
Art. 19. (Ricorso alla Corte dei conti)

Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono aggiunti i seguenti commi:
"L'istanza di riassunzione dovra' da uno o piu' eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente. ((2b)) Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verra' dichiarato estinto.
La decisione di estinzione del giudizio sara' pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale". ((2b)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2b) La Corte Costituzionale con sentenza del 12 - 19 febbraio 1976, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 25/02/1976, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza; [...]dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli eredi del ricorrente".
Entrata in vigore il 26 febbraio 1976
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