Articolo 2 della Legge 15 giugno 1933, n. 886
Articolo 1
Versione
11 agosto 1933
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dagli articoli 11-12, 14-15 e III rispettivamente degli Accordi di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Gazzera - Di
Crollalanza - Ciano

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

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I testi degli Accordi verranno pubblicati in foglio di supplemento alla Gazzetta Ufficiale portante la stessa data e lo stesso numero.
Entrata in vigore il 11 agosto 1933