Articolo 12 della Legge 29 aprile 1949, n. 221
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 giugno 1949
Art. 12.
Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'art. 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuova liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.
Nei casi contemplati dall' art. 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486 , la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei Comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita.
Salvo il disposto del successivo art. 14, non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era piu' in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1.
Entrata in vigore il 4 giugno 1949