Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5942/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.3.2025, la seguente
Parte_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 5942/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f. , elettivamente domiciliati in Foggia alla via C.F._2
Montegrappa n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio Battiante, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Foggia alla via Lucera n. 100, presso lo studio dell'avv. Alfredo Massaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_3
, il primo in qualità di condòmino ed il secondo in qualità di ex-
[...] amministratore, hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la nullità, o in subordine, conseguire
[...]
l'annullamento, della delibera assembleare del 31 maggio 2016.
costituendosi, oltre ad eccepire Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione attiva di
[...]
, ne ha domandato anche il rigetto per essere l'avversa Parte_3 pretesa, infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta da
[...]
, per non essere quest'ultimo condòmino dello stabile. Parte_3
Ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. le delibere possono essere impugnate per l'annullamento solo dai condòmini assenti dissenzienti o astenuti.
I terzi, quindi, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora dimostrino il loro interesse, possono far valere solo la nullità delle delibere condominiali ma la delibera oggetto d'esame è esente da vizi di nullità poiché gli errori nella redazione del rendiconto, lamentati dalle parti, non rientrano tra le ipotesi tassative di nullità delle delibere condominiali enucleate da Cass. civ. n.
9839 del 2021. Né tantomeno, per i motivi che seguiranno, può ritenersi nulla la delibera nella parte in cui reca l'approvazione a maggioranza delle nuove tabelle millesimali.
Ne deriva, per tali ragioni, la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta da . Parte_3
La domanda proposta da va, invece, dichiarata inammissibile Parte_2 per carenza di interesse ad agire con riferimento ai lamentati vizi nella
Proc. n. 5942/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
redazione del rendiconto condominiale.
I vizi attengono, infatti, tutti a poste di rendiconto relative a crediti vantati dal verso . È, quindi, chiaro che dal CP_1 Parte_3 riconoscimento dei vizi non seguirebbe nessun vantaggio nella sfera patrimoniale del condòmino.
La domanda va, allora, dichiarata inammissibile, alla luce del pacifico principio giurisprudenziale, declinazione dei generale principi processual- civilistici, secondo cui il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (Cass. civ. n. 6128 del 09/03/2017 ).
Va, invece, esaminata nel merito la domanda proposta da per Parte_2
l'annullamento della delibera condominiale di approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali alla data del maggio 2016.
La norma, ratione temporis applicabile, di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ.
è la seguente “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.”
Risulta dimostrato, e nemmeno contestato, che il Condominio ha proceduto alla rettifica della Tabelle condominiali in seguito alla approvazione della delibera assembleare del 25.11.2015, mai impugnata (all. 2 alla comparsa di costituzione), con cui il proprietario, di tutto il primo piano dell'edificio
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della scala A, è stato autorizzato ad aprire una porta di accesso alla scada
B e, pertanto, le spese che prima venivano ripartite tra i dieci condòmini della scala A, avrebbero dovuto essere ripartite tra undici condòmini, con conseguente variazione dei rapporti millesimali per oltre il 20%.
Ne deriva, quindi, che le tabelle non sono state modificate al fine di alterare le proporzioni tra i condòmini dei criteri di spesa ex art. 1223 cod. civ., ma solo al fine di “adeguare” i millesimi alle mutate condizioni dell'edificio.
Le Sez. Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 18477/2010, hanno chiarito che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2. La sufficienza del consenso maggioritario per l'approvazione delle tabelle millesimali discende dal fatto che essa è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge,
e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso.”
La norma citata di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ. deve intendersi nel senso che la delibera va approvata all'unanimità solo quando in essa sono previste tabelle millesimali in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c., che ammette deroghe solo con una "diversa convenzione", in applicazione, altresì, del principio di autonomia negoziale, ex art. 1372 c.c., poiché solo in tale ipotesi, la delibera ha natura negoziale e non già ricognitiva (Cass. civ. n. 27159 del 2018).
Alla luce di tali principi, quindi, la delibera è stata correttamente approvata a maggioranza e appare, quindi, manifesta l'infondatezza della doglianza prospettata.
È anche infondata la censura relativa alla circostanza secondo cui sarebbe stata rimossa la tabella A1/bis che escludeva gli immobili siti al piano terra dal riparto delle spese di manutenzione dell'autoclave.
Dai bilanci approvati dal 2012 fino al 2016 risulta che alcuna spesa relativa alla manutenzione dell'autoclave sia stata imputata ai condòmini del piano terra: l'amministratore ha, difatti, riferito di aver cambiato solo
Proc. n. 5942/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
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nomenclatura della tabella, da Tabella “A1/bis” a Tabella ““A 1 autoclave”.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di tutte le doglianze.
Al rigetto e inammissibilità delle domande segue la condanna degli attori, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore di convenuto, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2
D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità di tutte le domande proposte da Parte_3
;
[...]
b) dichiara l'inammissibilità della domanda di annullamento per vizi nella redazione del bilancio proposta da Parte_2
c) rigetta le altre domande proposte da Parte_2
d) condanna gli attori al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari alla somma di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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