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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 8967 dell'anno 2023
TRA
, C.F. , con l'Avv. DEREGIBUS SARA Parte_1 C.F._1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CON Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. TABELLINI CARLO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – pagamento somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 871/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data
5.2.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di € 24.888,00, oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, per il mancato pagamento delle fatture n. 33 e 34 del 6.9.2022 aventi ad oggetto: I) la sostituzione di una porta scorrevole Isy DI
Pagina 1 nell'appartamento D1; II) fornitura e posa di n. 8 porte Isy DI Plus nell'appartamento C1; III) smontaggio, fornitura e posa di n. 7 porte Isy DI Plus nell'appartamento D1.
In particolare, ha esposto che:
- con contratto preliminare stipulato il 6.12.2019, prometteva di vendere a Controparte_1 un'unità immobiliare denominata “D1” e un'autorimessa facenti parte Parte_2 dell'edificio residenziale da costruirsi nel terreno denominato “area C25”, sito a Valenza (AL);
- con ulteriore contratto preliminare stipulato il 6.12.2019, prometteva di Controparte_1 vendere a l'unità immobiliare denominata “C1” facente parte dello stesso edificio Parte_2 da costruirsi;
- acquistava le due unità abitative per un prezzo rispettivamente di € 358.800,00 Parte_2 ed € 183.080,00, IVA inclusa, somme integralmente incassate dalla venditrice;
- richiedeva la sostituzione delle porte – optando per il modello Isy Plus DI – Parte_2
a causa dei vizi e difetti riscontrati nel modello Isy DI delle porte precedentemente montate nelle rispettive unità immobiliari acquistate;
- nel prezzo di compravendita erano compresi i serramenti interni, nel limite massimo di spesa pari ad € 350,00 ciascuno, restando a carico del compratore l'eventuale maggior costo previo ordine di variante;
ciò posto, ha dedotto che la sostituzione delle porte con modello Isy Plus DI era stata determinata esclusivamente dalla presenza di vizi e difetti dei serramenti precedentemente scelti e montati, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria azionata per il maggior costo del modello sostitutivo;
alcun ordine di variante era stato richiesto e sottoscritto tra le parti, ciò che avrebbe consentito all'attrice di avere conoscenza del maggiore aggravio in termini di spesa e di non accettare un prezzo quadruplicato rispetto alla previsione del capitolato originario allegato ai preliminari stipulati;
la porta scorrevole di cui alla fattura n. 33/2022 era stata sostituita solo di tipo diverso rispetto alle altre porte sostituite, con conseguente imputabilità dei relativi costi in capo al venditore.
Parte opponente ha, dunque, contestato la pretesa creditoria azionata, anche sotto il profilo della quantificazione dei costi, e ha chiesto il rigetto della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di a fornire e posare le Controparte_1 zanzariere per tutti i serramenti esterni degli alloggi “D1” e “C1”, come da obbligo assunto dalla società in sede di rogito notarile il 9.10.2020.
Pagina 2 La i è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e Controparte_1 disconoscendo formalmente il “preliminare di compravendita 6/12/19 unità C1”, prodotto sub doc.
n. 3 da parte attrice, poichè recante una falsa sottoscrizione di legale Persona_1 rappresentante della ha prodotto, indicandolo quale “vero contratto Controparte_1 preliminare” il doc. n. 2 di parte convenuta, stipulato in data 09.07.20.
Ha esposto che:
- in data 6.12.2019 si impegnava ad acquistare l'appartamento “D0” e Parte_2
l'appartamento “D1” per un prezzo globalmente pattuito pari ad € 520.000,00 oltre oneri fiscali, a corpo e non scorporabile, versando una iniziale caparra confirmatoria di € 104.000,00;
- in seguito, comunicava alla 11, e in particolare a Parte_2 CP_1 Per_1 che, a causa di non meglio precisati raggiri da parte di famigliari, non intendeva più
[...] acquistare l'appartamento con sigla “D0” e chiedeva “aiuto” per liberarsi dall'obbligo di acquisto;
- nel mese di gennaio 2020 si presentava presso l'ufficio della Parte_2 CP_1 riferendo che voleva acquistare l'appartamento “C1” al posto dell'appartamento “D0”, il quale differiva sotto molti aspetti da quello oggetto del compromesso, e che perciò aveva un costo superiore;
- nel mese di febbraio 2020 dichiarava di non essere più interessata neppure Parte_2 all'acquisto dell'appartamento “D1”;
- le parti stipulavano, infine, il rogito n. rep. 3238/2397 in data 5.5.2020 per l'appartamento D1; acconsentiva, altresì, alla risoluzione del contratto preliminare del 6.12.19; Persona_1
- a seguito di scambio di mail intercorso tra le parti il 3.7.2020 per la determinazione del prezzo, il
9.7.2020 sottoscrivevano un secondo contratto preliminare relativo all'appartamento C1 e il
9.10.2020 stipulavano il contratto definitivo;
- nel mese di febbraio 2020 aveva scelto per l'appartamento D1 le porte modello Parte_2
“ISY” – meno costose – che rientravano nella previsione massima di cui al capitolato di appalto;
successivamente all'installazione la amentò dei difetti;
Pt_2
- pur non rilevando vizi e difetti, acconsentiva, “per brevità”, alla integrale Persona_1 sostituzione di tutte le porte con altre identiche che avveniva nell'aprile 2020, prima del rogito;
- nel mese di settembre 2020, poiché continuava a lamentare vizi delle porte, Parte_2 chiedeva a , rappresentante della DI S.p.A. (costruttrice dei Controparte_1 Persona_2 semilavorati), di verificare in loco la situazione;
all'esito del sopralluogo Persona_2 constatava che una delle porte scorrevoli dell'appartamento era bloccata in quanto Parte_2
Pagina 3 aveva installato all'interno del box doccia un porta sapone e, inserendo i tasselli nel muro, Pt_2 aveva bucato e trapassato la porta;
- atteso che la sostituzione della porta doveva avvenire a causa di danni provocati da Parte_2
in presenza di , faceva presente che la sostituzione
[...] Persona_1 Persona_2 stessa – con modello ISY – avrebbe avuto un costo pari ad € 1.350,00 oltre IVA;
- accettava espressamente il prezzo proposto;
Parte_1
- la DI, inoltre, concordava con di sostituire altre tre porte interne, per evitare CP_1 ulteriori “sceneggiate” della così nel settembre 2020 venivano sostituite fornite quattro Pt_1 porte del modello ISY destinate all'alloggio della di cui tre sostituite gratuitamente;
Pt_2
- nel mese di settembre 2020 sceglieva per l'appartamento “C1”, che stava per Parte_1 acquistare, le porte interne sempre di modello ISY previste nel capitolato;
- a ottobre 2020 veniva stipulato il rogito dell'immobile “C1”, che, anche in questo caso, veniva accettato nello stato di fatto in cui si trovava;
- nel mese di novembre 2020 lamentava ulteriori vizi relativi alle porte, senza Parte_2 precisare bene quali;
a seguito di ulteriore sopralluogo, all'esito del quale non veniva riscontrato alcun vizio né di fattura, né di funzionalità, la dichiarava che era sua intenzione sostituire Pt_2 tutte le porte interne dei due appartamenti, in quanto non di gradimento del suo convivente, con le porte del modello Isy Plus;
- dunque, faceva presente a che la sostituzione avrebbe comportato un Per_1 Parte_2 maggior costo di € 1350,00 oltre Iva per ciascuna porta dell'appartamento D1 (che era già stato decorato) e di € 1200,00 oltre Iva per ciascuna porta dell'appartamento C1 (non ancora decorato); la ccettava entrambi i preventivi relativi alla sostituzione e a tutte le lavorazioni necessarie per Pt_1 provvedevi;
- i serramenti venivano, dunque, acquistati come semilavorati nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021 si procedeva all'installazione.
Parte convenuta ha, altresì, chiarito che le fatture sono state emesse solo nel 2022 in quanto i lavori nella palazzina sono terminati nel novembre 2022 e, per prassi aziendale interna, la fatturazione ai clienti di materiali e opere forniti al di fuori delle originarie previsioni contrattuali viene effettuata solo a lavori ultimati.
Ha contestato la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto in quanto fondata su un documento falso, disconosciuto, mai redatto dal legale rappresentante della società che non ha mai assunto alcun impegno a fornire e posare delle zanzariere negli alloggi di parte attrice.
Pagina 4 Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, respingersi l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
respingersi la domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 23.10.2023 la Giudice che ha preceduto la scrivente non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. (cfr. Cass. S.U. n. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame la ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento Controparte_1 delle fatture prodotte aventi ad oggetto la fornitura e posa, a seguito di sostituzione, di alcune porte interne degli acquistati da dalla società stessa, assolvendo al proprio onere Parte_2 probatorio avendo dimostrato sia l'esatto adempimento della propria prestazione sia l'entità del corrispettivo dovuto.
In via preliminare, va rilevato che l'acquisto degli immobili da costruire, come meglio identificati in atti, e la stipula tra le parti dei contratti dei relativi contratti preliminari con gli allegati capitolati d'appalto e, successivamente, dei contratti definitivi di vendita, così come il pagamento integrale del prezzo, non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano comunque provati in via documentale (doc. n. 1, 2 di parte conv. e doc. n. 5 e 6 di parte att.).
La parte opponente ha contestato la debenza delle ulteriori somme richieste dalla CP_1 deducendo, in sintesi, che la sostituzione delle porte interne negli appartamenti identificati come
Pagina 5 “C1” e “D1” con un modello superiore, e quindi più costoso, sarebbe avvenuta a causa dei vizi e difetti riscontrati e, comunque, senza alcun ordine di variante che, ove concordato, avrebbe dovuto essere eseguito e provato in forma scritta.
Più precisamente, ha dedotto che:
- con riferimento a smontaggio, fornitura e posa di n. 7 porte Isy DI Plus nell'appartamento D1, la somma richiesta dalla (cfr. fattura 11 n. 34 del 6.9.2022, doc. 8) non Controparte_1 CP_1 sarebbe dovuta in quanto la sostituzione si era resa necessaria a causa di vizi e difformità delle porte stesse;
- con riferimento alla fornitura e posa di n. 8 porte Isy DI Plus nell'appartamento C1, tale sostituzione era stata richiesta prima della firma del rogito di compravendita dell'appartamento in questione – avvenuta in data 9.10.2020 – a causa dei vizi riscontrati nelle porte modello Isy DI nell'appartamento D1; di conseguenza la richiesta di sostituzione, trattandosi di ordine di variante che ha comportato un aumento dei costi, avrebbe dovuto essere fatta per iscritto;
- con riferimento alla sostituzione di una porta scorrevole modello Isy DI, lato bagno ovest, nell'appartamento D1, la somma di € 1.350,00 oltre IVA (cfr. fattura 11 n. 33 del 6.9.2022, CP_1 doc. 7) non sarebbe dovuta in quanto tale infisso sarebbe stato sostituito poiché era di modello differente rispetto a quelli posati nel corso dell'ultima sostituzione;
si tratterebbe, pertanto, di una prestazione dovuta dal venditore.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'opponente ha prodotto:
- il capitolato lavori di cui al doc. 4, espressamente richiamato, allegato e parte integrante e vincolante dei contratti preliminari (doc. 2 e 3) che prevede, all'art. 6 relativo ai serramenti interni, quanto segue: “le porte interne saranno a battente, scelte dai clienti presso il cantiere della società costruttrice. Hanno un prezzo massimo di 350,00 cad. per fornitura e posa. In caso di scelta di porte interne di importo superiore, il cliente dovrà corrispondere la differenza all'ordine, con firma ordine di variante”;
- la fattura n. 34 della – datata 6.9.2022 – (doc. 8) che reca la seguente testuale Controparte_1 dicitura “Fornitura e posa, per differenza extra capitolato, di n. 8 porte modello ISY PLUS
DIERRE, color grigio, in appartamento C1”, a dimostrazione che vi sarebbe stata una variante non approvata.
In replica alle suddette deduzioni, la 11 ha sostenuto che le porte sono state sostituite CP_1 CP_1 su richiesta di che ha espressamente e verbalmente accettato il prezzo di cui alle Parte_2 fatture n. 33 e 34 alla base del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta ha rappresentato che:
Pagina 6 • il modello di porte interne originariamente scelte da per l'appartamento C1 non Parte_1 era il modello DI Isy Plus ma il modello DI Isy, e cioè la stessa scelta fatta in precedenza per l'appartamento D1; tale circostanza non è contestata;
• le porte oggetto di causa sono state richieste, fornite e installate successivamente alla stipula di entrambi i rogiti di acquisto degli appartamenti. Di conseguenza non si tratterebbe di varianti al progetto originale e, pertanto, non occorreva alcuna richiesta scritta da parte di Parte_1 per procedere alla sostituzione;
• le porte modello DI Isy Plus hanno un costo maggiore rispetto al modello DI Isy: dal raffronto dei prezzi di cui alle fatture docc. 13 e 14 di parte convenuta si evince come una porta
DI Isy Plus – acquistata come semilavorato – avesse un costo all'epoca pari ad € 336,12, mentre la porta modello DI Isy un costo pari ad € 259,43. A tale importo devono aggiungersi il costo di assemblaggio, smontaggio e nuova installazione, nonché, limitatamente all'appartamento D1, anche il costo per la ripresa di intonaco e decorazione.
All'esito dell'espletata istruttoria, deve ritenersi che la 11 abbia assolto al proprio onere CP_1 probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria azionata sia sotto il profilo dell'an debeatur sia del quantum, mentre è rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione attorea della sussistenza di vizi e difetti delle porte posate presso gli alloggi acquistati imputabili a CP_1
In particolare, in relazione all'importo di € 1.647,00 (IVA inclusa) di cui alla fattura n. 33 del
6.9.2022 emessa per la sostituzione della porta scorrevole modello Isy DI, lato bagno ovest, nell'appartamento D1, l'istruttoria orale ha confermato quanto già osservato nell'ordinanza del
23.10.2023 sulla debenza dello stesso “in quanto dalle fotografie in atti appare verosimile che la porta scorrevole non potesse aprirsi a causa della vite infissa per reggere il portasapone;
pare quindi credibile che la porta non avesse vizi attribuibili al fornitore”. Difatti, il testimone Per_2
sentito in qualità di agente di commercio per l'azienda produttrice delle porte in esame, in
[...] risposta ai capi di prova dedotti da parte opposta n. 42 e ss. ha dichiarato: “vero, quando siamo andati nel dettaglio a vedere la porta scorrevole c'era un problema perché avevano installato il portasapone sulla parete dove c'era il cassonetto scrigno, cosa da non fare, e quindi la porta non scorreva bene. [….] “vero, non si poteva aprire perché c'era qualcosa che le impediva di muoversi”. Il teste ha anche confermato che alla fu spiegato il motivo del difetto di apertura Pt_1 lamentato, dovuto appunto al montaggio a cura della proprietà di un portasapone che ostacolava l'apertura dello scrigno, e che le fu comunicato il costo dell'intervento di smontaggio e sostituzione Tes_ con una nuova porta e che detto costo fu espressamente accettato dalla stessa. Anche il teste
Pagina 7 ha confermato le medesime circostanze: “la porta del bagno che era a scrigno era aperta e Tes_2 dalla parte della porta era stato messo un portasapone bucando e tassellando e quindi bloccando la porta all'interno…fu riferito un costo intorno a questa cifra, la disse quindi di cambiare la Pt_2 porta”.
Ne consegue che l'importo relativo alla sostituzione di detta porta è interamente dovuto non solo in quanto non è stato dimostrato che il vizio di apertura fosse imputabile alla società opposta ma anche in quanto la accettò espressamente la sostituzione e il costo proposto, con conseguente accordo Pt_2 delle parti sulla fornitura di una nuova porta.
La circostanza allegata dall'opponente secondo cui la porta sarebbe stata sostituita solo in quanto sarebbe stata l'unica diversa rispetto alle altre in tutto l'alloggio è, invece, rimasta del tutto sfornita di prova.
Quanto all'importo di € 9.450,00 (Iva esclusa) di cui alla fattura n. 34 del 6.9.2022 emessa per lo smontaggio di n. 7 porte non recuperabili, fornitura e posa di n. 7 porte modello ISY PLUS
DIERRE, color grigio, nell'appartamento D1, va ribadito quanto già osservato nella richiamata ordinanza.
La suddetta somma è dovuta per i seguenti motivi:
- è pacifico che tale sostituzione sia avvenuta a rogito concluso (doc. 5 di parte opponente), come dichiarato dalle parti all'udienza del 17.10.2023;
- l'opponente non ha in alcun modo dimostrato che la sostituzione delle porte sia stata determinata dalla sussistenza di vizi e difformità, peraltro mai precisati.
A riguardo va precisato che le porte dell'appartamento D1 sono state pacificamente sostituite una prima volta nell'aprile 2020 (dunque prima del rogito) a seguito di difetti lamentati dall'opponente che, seppur non riconosciuti dalla e non dimostrati nel presente giudizio, hanno indotto la CP_1 società a procedere alla sostituzione senza alcun aggravio di spesa per la proprietà.
Sebbene l'avvenuta sostituzione gratuita di tutte le porte sia un indice presuntivo della presenza di difetti delle stesse, la circostanza non assume alcuna rilevanza in quanto le porte asseritamente difettose sono state sostituite, mentre non vi è evidenza probatoria della sussistenza di difetti rispetto alle porte installate nell'aprile 2020.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “Io mi sono recato presso l'immobile a settembre del 2020 Per_2
e ho constatato che le porte aprivano correttamente e non vi erano difetti, sembrava essere tutto a posto.” […] “guardando le porte non ho visto che vi fossero delle problematiche, per me non
Pagina 8 c'erano difetti.” […] “Ricordo che erano lamentate problematiche di finitura mi pare sul colore ma per noi non c'erano difetti.”. Anche il teste , artigiano occupatosi del montaggio, Tes_3 ha dichiarato: “Abbiamo verificato tutte le porte e funzionavano correttamente, non c'era nessun tipo di vizio o difetto”).
In ogni caso, anche a seguito di tali doglianze la provvedeva nel mese di settembre 2020 a CP_1 sostituire sempre gratuitamente altre tre porte di quelle installate. Rispetto, dunque, a tale ulteriore fornitura e alle porte già sostituite nell'aprile 2020 non vi è alcuna prova della sussistenza di vizi e difetti che abbiano determinato l'ulteriore sostituzione con le porte di modello superiore a seguito delle nuove doglianze di parte opponente nel novembre 2020.
La circostanza allegata dalla per cui le parti si accordarono, stante la permanente sussistenza Pt_2 dei difetti delle porte, per il montaggio delle porte Isy DI Plus di modello superiore senza alcun costo aggiuntivo è rimasta del tutto sfornita di prova.
Anzi, sul punto il teste ha confermato che la allorquando le porte erano già state Per_2 Pt_2 ulteriormente sostituite, decise di voler cambiare tutte le porte di entrambi gli alloggi con un altro modello, accettando il preventivo proposto da sia relativo al costo della fornitura Per_1 sia alle lavorazioni necessarie per procedere anche allo smontaggio e montaggio e ai lavori di decorazione (“La disse che le sarebbe piaciuto cambiare le porte con un altro modello. …ci Pt_2 chiese di sostituire le porte con un nuovo modello isy Plus sempre della nostra produzione che avevano un colore e un'estetica diversi….la disse che accettava il preventivo e di andare Pt_2 avanti perché voleva cambiare le porte”).
Analoghe e concordanti sono le dichiarazioni rese dal teste che, recatosi presso Tes_3
l'alloggio nel novembre 2020 e dopo aver riscontrato l'assenza di vizi e difetti delle porte già montate, ha confermato sia la richiesta della di cambiare tutte le porte, sia l'accettazione dei Pt_2 costi esposti e proposti in tale sede (“…è vero disse che voleva cambiare tutte le porte …Disse che voleva cambiare tutto anche perché non piacevano a questa persona di cui non ricorso il nome…la decise allora di cambiare le porte accettando i costi che furono proposti”). Pt_2
Ne consegue che va riconosciuta la somma di € 9.645,00 a favore della quale Controparte_1 costo della ulteriore fornitura richiesta da per la sostituzione delle porte in oggetto Parte_2
e le relative lavorazioni non imputabile a vizi e difetti dell'opera.
Anche l'importo di € 9.600,00 di cui alla fattura n. 34 del 6.9.2022 relativa alla “fornitura e posa, per differenza extra capitolato, di n. 8 porte modello Isy Plus DIERRE, color grigio in appartamento C1” va riconosciuto in quanto è emerso, all'esito dell'istruttoria orale, che l'ordine delle porte è stato fatto successivamente alla stipula del rogito, unitamente all'ordine delle porte per
Pagina 9 l'altro alloggio di cui si è già detto, allorquando le porte inizialmente scelte, di modello inferiore, erano già state montate.
Il teste ha confermato che anche per l'immobile C1 la aveva scelto già nel settembre Per_2 Pt_2
2020, dunque prima del rogito, le porte di modello Isy incluse nel capitolato e uguali a quelle già montate nell'appartamento D1 (capo 50: “è vero, nel secondo alloggio. Con il mi sono Per_1 occupato dell'ordine…”) e che solo nel mese di novembre 2020, allorquando le porte erano state anche già montate e comunque dopo il rogito, la decise di sostituire anche le porte di Pt_2 tale alloggio.
La richiesta di sostituzione di tutte le porte pur in assenza di vizi e difetti ma per motivi estetici o comunque per motivi soggettivi legati alla volontà della è stata confermata anche dal teste Pt_2
che ha, altresì, confermato che la stessa avvenne a novembre 2020, ovvero dopo la Tes_3 stipula di entrambi i rogiti di acquisto, e che accettò i preventivi proposti da Parte_1 dando conferma di procedere al lavoro. Persona_1
La fornitura oggetto della fattura in esame, pertanto, non costituisce una “variante” del capitolato d'appalto originariamente stipulato tra le parti bensì una vera e propria nuova fornitura avvenuta su richiesta della allorquando la scelta delle porte secondo il capitolato era Pt_2 già stata fatta, il rogito era stato stipulato e le porte erano anche state già montate presso l'immobile,
a nulla rilevando sotto tale profilo, che i lavori per il completamento dell'immobile fossero ancora in corso.
La ha, difatti, esercitato il potere di scelta delle porte di cui all'art. 6 del capitolato optando per Pt_2 il modello base Isy, regolarmente fornito e installato, così “consumando” la facoltà di scelta prevista dalla richiamata clausola, laddove la successiva modifica del modello installato non può integrare una “variante” contrattuale bensì necessariamente l'oggetto di una nuova fornitura.
In ordine alla quantificazione degli importi richiesti l'accettazione dei preventivi proposti da parte della ha reso superfluo l'espletamento di una CTU estimativa, stante l'accordo tra le parti sul Pt_2 prezzo della fornitura.
Infine, va respinta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Secondo la prospettazione di parte opponente l'amministratore della Controparte_1 Per_1 con dichiarazione vergata di suo pugno in calce al contratto preliminare di
[...] compravendita dell'unità C1 (cfr. doc 3 parte attrice) si obbligava, in sede di rogito notarile del
9.10.2020, a fornire e posare le zanzariere su tutti i serramenti esterni sia dello stesso appartamento
“C1” sia dell'unità “D1”, senza alcun costo aggiuntivo.
La scrittura in esame è stata oggetto di formale disconoscimento da parte della società opposta e l'opponente ha dichiarato di volersene avvalere formulando istanza di verificazione.
Pagina 10 Questo Tribunale, tuttavia, ha ritenuto superfluo disporre una CTU grafologica stante l'irrilevanza dell'attribuibilità o meno della parte manoscritta al preliminare prodotto e asseritamente sottoscritto il 6.12.2019; ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che la parte manoscritta è priva di sottoscrizione. La firma asseritamente riconducibile al legale rappresentante della è, difatti, apposta in calce alla CP_1 parte dattiloscritta collocata sopra la parte manoscritta che, invece, è totalmente priva di sottoscrizione. Ne consegue che tale “dichiarazione” non sottoscritta da alcuno è inidonea a creare un vincolo giuridico. Ai sensi dell'art. 2702 c.c., difatti, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta.
In secondo luogo, la scrittura non contiene alcun obbligo della di fornire e posare le CP_1 zanzariere, né è indicato che sarebbero state fornite senza costi per la proprietà.
In terzo luogo, il contratto preliminare prodotto da parte attrice sub doc. n. 3 risulta privo di data e benchè la abbia allegato che lo stesso sia stato stipulato il 6.12.2019 ha, poi, precisato che la Pt_2 parte manoscritta sarebbe stata aggiunta il 9.10.2020 in sede di rogito notarile.
La circostanza, oltre a non essere stata provata documentalmente, appare del tutto inverosimile.
Difatti, dallo scambio di e-mail prodotto in giudizio da parte convenuta (cfr. doc. 8 parte convenuta) si evince che alla data del 3.07.2020 le parti stavano ancora trattando sulla determinazione del prezzo di vendita dell'unità C1, tanto che risulta prodotto in atti un ulteriore preliminare recante la data del 9.7.2020 (non contestato) nel quale non vi è alcuna traccia di questo obbligo. Per cui non si comprende il motivo per cui l'obbligo di fornire le zanzariere sarebbe stato aggiunto in un contratto redatto prima del secondo preliminare e non in sede di preliminare stesso, all'esito delle trattative, bensì in sede di definitivo ma, anche in questo caso, senza menzione nel rogito bensì sul primo preliminare, inevitabilmente superato dal secondo.
In ogni caso, si ribadisce, nella dichiarazione manoscritta non è ravvisabile alcun obbligo della di provvedere alla fornitura e posa delle zanzariere senza alcun costo aggiuntivo a carico CP_1 della proprietà.
In conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere respinte, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 11 • Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 871/2023, emesso dal
Tribunale di Torino in data 5.2.2023
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
• Condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.077,00 oltre € 145,50 per spese, nonché rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Torino, 5 settembre 2025
La Giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 8967 dell'anno 2023
TRA
, C.F. , con l'Avv. DEREGIBUS SARA Parte_1 C.F._1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CON Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. TABELLINI CARLO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – pagamento somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 871/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data
5.2.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di € 24.888,00, oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, per il mancato pagamento delle fatture n. 33 e 34 del 6.9.2022 aventi ad oggetto: I) la sostituzione di una porta scorrevole Isy DI
Pagina 1 nell'appartamento D1; II) fornitura e posa di n. 8 porte Isy DI Plus nell'appartamento C1; III) smontaggio, fornitura e posa di n. 7 porte Isy DI Plus nell'appartamento D1.
In particolare, ha esposto che:
- con contratto preliminare stipulato il 6.12.2019, prometteva di vendere a Controparte_1 un'unità immobiliare denominata “D1” e un'autorimessa facenti parte Parte_2 dell'edificio residenziale da costruirsi nel terreno denominato “area C25”, sito a Valenza (AL);
- con ulteriore contratto preliminare stipulato il 6.12.2019, prometteva di Controparte_1 vendere a l'unità immobiliare denominata “C1” facente parte dello stesso edificio Parte_2 da costruirsi;
- acquistava le due unità abitative per un prezzo rispettivamente di € 358.800,00 Parte_2 ed € 183.080,00, IVA inclusa, somme integralmente incassate dalla venditrice;
- richiedeva la sostituzione delle porte – optando per il modello Isy Plus DI – Parte_2
a causa dei vizi e difetti riscontrati nel modello Isy DI delle porte precedentemente montate nelle rispettive unità immobiliari acquistate;
- nel prezzo di compravendita erano compresi i serramenti interni, nel limite massimo di spesa pari ad € 350,00 ciascuno, restando a carico del compratore l'eventuale maggior costo previo ordine di variante;
ciò posto, ha dedotto che la sostituzione delle porte con modello Isy Plus DI era stata determinata esclusivamente dalla presenza di vizi e difetti dei serramenti precedentemente scelti e montati, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria azionata per il maggior costo del modello sostitutivo;
alcun ordine di variante era stato richiesto e sottoscritto tra le parti, ciò che avrebbe consentito all'attrice di avere conoscenza del maggiore aggravio in termini di spesa e di non accettare un prezzo quadruplicato rispetto alla previsione del capitolato originario allegato ai preliminari stipulati;
la porta scorrevole di cui alla fattura n. 33/2022 era stata sostituita solo di tipo diverso rispetto alle altre porte sostituite, con conseguente imputabilità dei relativi costi in capo al venditore.
Parte opponente ha, dunque, contestato la pretesa creditoria azionata, anche sotto il profilo della quantificazione dei costi, e ha chiesto il rigetto della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di a fornire e posare le Controparte_1 zanzariere per tutti i serramenti esterni degli alloggi “D1” e “C1”, come da obbligo assunto dalla società in sede di rogito notarile il 9.10.2020.
Pagina 2 La i è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e Controparte_1 disconoscendo formalmente il “preliminare di compravendita 6/12/19 unità C1”, prodotto sub doc.
n. 3 da parte attrice, poichè recante una falsa sottoscrizione di legale Persona_1 rappresentante della ha prodotto, indicandolo quale “vero contratto Controparte_1 preliminare” il doc. n. 2 di parte convenuta, stipulato in data 09.07.20.
Ha esposto che:
- in data 6.12.2019 si impegnava ad acquistare l'appartamento “D0” e Parte_2
l'appartamento “D1” per un prezzo globalmente pattuito pari ad € 520.000,00 oltre oneri fiscali, a corpo e non scorporabile, versando una iniziale caparra confirmatoria di € 104.000,00;
- in seguito, comunicava alla 11, e in particolare a Parte_2 CP_1 Per_1 che, a causa di non meglio precisati raggiri da parte di famigliari, non intendeva più
[...] acquistare l'appartamento con sigla “D0” e chiedeva “aiuto” per liberarsi dall'obbligo di acquisto;
- nel mese di gennaio 2020 si presentava presso l'ufficio della Parte_2 CP_1 riferendo che voleva acquistare l'appartamento “C1” al posto dell'appartamento “D0”, il quale differiva sotto molti aspetti da quello oggetto del compromesso, e che perciò aveva un costo superiore;
- nel mese di febbraio 2020 dichiarava di non essere più interessata neppure Parte_2 all'acquisto dell'appartamento “D1”;
- le parti stipulavano, infine, il rogito n. rep. 3238/2397 in data 5.5.2020 per l'appartamento D1; acconsentiva, altresì, alla risoluzione del contratto preliminare del 6.12.19; Persona_1
- a seguito di scambio di mail intercorso tra le parti il 3.7.2020 per la determinazione del prezzo, il
9.7.2020 sottoscrivevano un secondo contratto preliminare relativo all'appartamento C1 e il
9.10.2020 stipulavano il contratto definitivo;
- nel mese di febbraio 2020 aveva scelto per l'appartamento D1 le porte modello Parte_2
“ISY” – meno costose – che rientravano nella previsione massima di cui al capitolato di appalto;
successivamente all'installazione la amentò dei difetti;
Pt_2
- pur non rilevando vizi e difetti, acconsentiva, “per brevità”, alla integrale Persona_1 sostituzione di tutte le porte con altre identiche che avveniva nell'aprile 2020, prima del rogito;
- nel mese di settembre 2020, poiché continuava a lamentare vizi delle porte, Parte_2 chiedeva a , rappresentante della DI S.p.A. (costruttrice dei Controparte_1 Persona_2 semilavorati), di verificare in loco la situazione;
all'esito del sopralluogo Persona_2 constatava che una delle porte scorrevoli dell'appartamento era bloccata in quanto Parte_2
Pagina 3 aveva installato all'interno del box doccia un porta sapone e, inserendo i tasselli nel muro, Pt_2 aveva bucato e trapassato la porta;
- atteso che la sostituzione della porta doveva avvenire a causa di danni provocati da Parte_2
in presenza di , faceva presente che la sostituzione
[...] Persona_1 Persona_2 stessa – con modello ISY – avrebbe avuto un costo pari ad € 1.350,00 oltre IVA;
- accettava espressamente il prezzo proposto;
Parte_1
- la DI, inoltre, concordava con di sostituire altre tre porte interne, per evitare CP_1 ulteriori “sceneggiate” della così nel settembre 2020 venivano sostituite fornite quattro Pt_1 porte del modello ISY destinate all'alloggio della di cui tre sostituite gratuitamente;
Pt_2
- nel mese di settembre 2020 sceglieva per l'appartamento “C1”, che stava per Parte_1 acquistare, le porte interne sempre di modello ISY previste nel capitolato;
- a ottobre 2020 veniva stipulato il rogito dell'immobile “C1”, che, anche in questo caso, veniva accettato nello stato di fatto in cui si trovava;
- nel mese di novembre 2020 lamentava ulteriori vizi relativi alle porte, senza Parte_2 precisare bene quali;
a seguito di ulteriore sopralluogo, all'esito del quale non veniva riscontrato alcun vizio né di fattura, né di funzionalità, la dichiarava che era sua intenzione sostituire Pt_2 tutte le porte interne dei due appartamenti, in quanto non di gradimento del suo convivente, con le porte del modello Isy Plus;
- dunque, faceva presente a che la sostituzione avrebbe comportato un Per_1 Parte_2 maggior costo di € 1350,00 oltre Iva per ciascuna porta dell'appartamento D1 (che era già stato decorato) e di € 1200,00 oltre Iva per ciascuna porta dell'appartamento C1 (non ancora decorato); la ccettava entrambi i preventivi relativi alla sostituzione e a tutte le lavorazioni necessarie per Pt_1 provvedevi;
- i serramenti venivano, dunque, acquistati come semilavorati nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021 si procedeva all'installazione.
Parte convenuta ha, altresì, chiarito che le fatture sono state emesse solo nel 2022 in quanto i lavori nella palazzina sono terminati nel novembre 2022 e, per prassi aziendale interna, la fatturazione ai clienti di materiali e opere forniti al di fuori delle originarie previsioni contrattuali viene effettuata solo a lavori ultimati.
Ha contestato la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto in quanto fondata su un documento falso, disconosciuto, mai redatto dal legale rappresentante della società che non ha mai assunto alcun impegno a fornire e posare delle zanzariere negli alloggi di parte attrice.
Pagina 4 Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, respingersi l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
respingersi la domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 23.10.2023 la Giudice che ha preceduto la scrivente non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. (cfr. Cass. S.U. n. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame la ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento Controparte_1 delle fatture prodotte aventi ad oggetto la fornitura e posa, a seguito di sostituzione, di alcune porte interne degli acquistati da dalla società stessa, assolvendo al proprio onere Parte_2 probatorio avendo dimostrato sia l'esatto adempimento della propria prestazione sia l'entità del corrispettivo dovuto.
In via preliminare, va rilevato che l'acquisto degli immobili da costruire, come meglio identificati in atti, e la stipula tra le parti dei contratti dei relativi contratti preliminari con gli allegati capitolati d'appalto e, successivamente, dei contratti definitivi di vendita, così come il pagamento integrale del prezzo, non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano comunque provati in via documentale (doc. n. 1, 2 di parte conv. e doc. n. 5 e 6 di parte att.).
La parte opponente ha contestato la debenza delle ulteriori somme richieste dalla CP_1 deducendo, in sintesi, che la sostituzione delle porte interne negli appartamenti identificati come
Pagina 5 “C1” e “D1” con un modello superiore, e quindi più costoso, sarebbe avvenuta a causa dei vizi e difetti riscontrati e, comunque, senza alcun ordine di variante che, ove concordato, avrebbe dovuto essere eseguito e provato in forma scritta.
Più precisamente, ha dedotto che:
- con riferimento a smontaggio, fornitura e posa di n. 7 porte Isy DI Plus nell'appartamento D1, la somma richiesta dalla (cfr. fattura 11 n. 34 del 6.9.2022, doc. 8) non Controparte_1 CP_1 sarebbe dovuta in quanto la sostituzione si era resa necessaria a causa di vizi e difformità delle porte stesse;
- con riferimento alla fornitura e posa di n. 8 porte Isy DI Plus nell'appartamento C1, tale sostituzione era stata richiesta prima della firma del rogito di compravendita dell'appartamento in questione – avvenuta in data 9.10.2020 – a causa dei vizi riscontrati nelle porte modello Isy DI nell'appartamento D1; di conseguenza la richiesta di sostituzione, trattandosi di ordine di variante che ha comportato un aumento dei costi, avrebbe dovuto essere fatta per iscritto;
- con riferimento alla sostituzione di una porta scorrevole modello Isy DI, lato bagno ovest, nell'appartamento D1, la somma di € 1.350,00 oltre IVA (cfr. fattura 11 n. 33 del 6.9.2022, CP_1 doc. 7) non sarebbe dovuta in quanto tale infisso sarebbe stato sostituito poiché era di modello differente rispetto a quelli posati nel corso dell'ultima sostituzione;
si tratterebbe, pertanto, di una prestazione dovuta dal venditore.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'opponente ha prodotto:
- il capitolato lavori di cui al doc. 4, espressamente richiamato, allegato e parte integrante e vincolante dei contratti preliminari (doc. 2 e 3) che prevede, all'art. 6 relativo ai serramenti interni, quanto segue: “le porte interne saranno a battente, scelte dai clienti presso il cantiere della società costruttrice. Hanno un prezzo massimo di 350,00 cad. per fornitura e posa. In caso di scelta di porte interne di importo superiore, il cliente dovrà corrispondere la differenza all'ordine, con firma ordine di variante”;
- la fattura n. 34 della – datata 6.9.2022 – (doc. 8) che reca la seguente testuale Controparte_1 dicitura “Fornitura e posa, per differenza extra capitolato, di n. 8 porte modello ISY PLUS
DIERRE, color grigio, in appartamento C1”, a dimostrazione che vi sarebbe stata una variante non approvata.
In replica alle suddette deduzioni, la 11 ha sostenuto che le porte sono state sostituite CP_1 CP_1 su richiesta di che ha espressamente e verbalmente accettato il prezzo di cui alle Parte_2 fatture n. 33 e 34 alla base del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta ha rappresentato che:
Pagina 6 • il modello di porte interne originariamente scelte da per l'appartamento C1 non Parte_1 era il modello DI Isy Plus ma il modello DI Isy, e cioè la stessa scelta fatta in precedenza per l'appartamento D1; tale circostanza non è contestata;
• le porte oggetto di causa sono state richieste, fornite e installate successivamente alla stipula di entrambi i rogiti di acquisto degli appartamenti. Di conseguenza non si tratterebbe di varianti al progetto originale e, pertanto, non occorreva alcuna richiesta scritta da parte di Parte_1 per procedere alla sostituzione;
• le porte modello DI Isy Plus hanno un costo maggiore rispetto al modello DI Isy: dal raffronto dei prezzi di cui alle fatture docc. 13 e 14 di parte convenuta si evince come una porta
DI Isy Plus – acquistata come semilavorato – avesse un costo all'epoca pari ad € 336,12, mentre la porta modello DI Isy un costo pari ad € 259,43. A tale importo devono aggiungersi il costo di assemblaggio, smontaggio e nuova installazione, nonché, limitatamente all'appartamento D1, anche il costo per la ripresa di intonaco e decorazione.
All'esito dell'espletata istruttoria, deve ritenersi che la 11 abbia assolto al proprio onere CP_1 probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria azionata sia sotto il profilo dell'an debeatur sia del quantum, mentre è rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione attorea della sussistenza di vizi e difetti delle porte posate presso gli alloggi acquistati imputabili a CP_1
In particolare, in relazione all'importo di € 1.647,00 (IVA inclusa) di cui alla fattura n. 33 del
6.9.2022 emessa per la sostituzione della porta scorrevole modello Isy DI, lato bagno ovest, nell'appartamento D1, l'istruttoria orale ha confermato quanto già osservato nell'ordinanza del
23.10.2023 sulla debenza dello stesso “in quanto dalle fotografie in atti appare verosimile che la porta scorrevole non potesse aprirsi a causa della vite infissa per reggere il portasapone;
pare quindi credibile che la porta non avesse vizi attribuibili al fornitore”. Difatti, il testimone Per_2
sentito in qualità di agente di commercio per l'azienda produttrice delle porte in esame, in
[...] risposta ai capi di prova dedotti da parte opposta n. 42 e ss. ha dichiarato: “vero, quando siamo andati nel dettaglio a vedere la porta scorrevole c'era un problema perché avevano installato il portasapone sulla parete dove c'era il cassonetto scrigno, cosa da non fare, e quindi la porta non scorreva bene. [….] “vero, non si poteva aprire perché c'era qualcosa che le impediva di muoversi”. Il teste ha anche confermato che alla fu spiegato il motivo del difetto di apertura Pt_1 lamentato, dovuto appunto al montaggio a cura della proprietà di un portasapone che ostacolava l'apertura dello scrigno, e che le fu comunicato il costo dell'intervento di smontaggio e sostituzione Tes_ con una nuova porta e che detto costo fu espressamente accettato dalla stessa. Anche il teste
Pagina 7 ha confermato le medesime circostanze: “la porta del bagno che era a scrigno era aperta e Tes_2 dalla parte della porta era stato messo un portasapone bucando e tassellando e quindi bloccando la porta all'interno…fu riferito un costo intorno a questa cifra, la disse quindi di cambiare la Pt_2 porta”.
Ne consegue che l'importo relativo alla sostituzione di detta porta è interamente dovuto non solo in quanto non è stato dimostrato che il vizio di apertura fosse imputabile alla società opposta ma anche in quanto la accettò espressamente la sostituzione e il costo proposto, con conseguente accordo Pt_2 delle parti sulla fornitura di una nuova porta.
La circostanza allegata dall'opponente secondo cui la porta sarebbe stata sostituita solo in quanto sarebbe stata l'unica diversa rispetto alle altre in tutto l'alloggio è, invece, rimasta del tutto sfornita di prova.
Quanto all'importo di € 9.450,00 (Iva esclusa) di cui alla fattura n. 34 del 6.9.2022 emessa per lo smontaggio di n. 7 porte non recuperabili, fornitura e posa di n. 7 porte modello ISY PLUS
DIERRE, color grigio, nell'appartamento D1, va ribadito quanto già osservato nella richiamata ordinanza.
La suddetta somma è dovuta per i seguenti motivi:
- è pacifico che tale sostituzione sia avvenuta a rogito concluso (doc. 5 di parte opponente), come dichiarato dalle parti all'udienza del 17.10.2023;
- l'opponente non ha in alcun modo dimostrato che la sostituzione delle porte sia stata determinata dalla sussistenza di vizi e difformità, peraltro mai precisati.
A riguardo va precisato che le porte dell'appartamento D1 sono state pacificamente sostituite una prima volta nell'aprile 2020 (dunque prima del rogito) a seguito di difetti lamentati dall'opponente che, seppur non riconosciuti dalla e non dimostrati nel presente giudizio, hanno indotto la CP_1 società a procedere alla sostituzione senza alcun aggravio di spesa per la proprietà.
Sebbene l'avvenuta sostituzione gratuita di tutte le porte sia un indice presuntivo della presenza di difetti delle stesse, la circostanza non assume alcuna rilevanza in quanto le porte asseritamente difettose sono state sostituite, mentre non vi è evidenza probatoria della sussistenza di difetti rispetto alle porte installate nell'aprile 2020.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “Io mi sono recato presso l'immobile a settembre del 2020 Per_2
e ho constatato che le porte aprivano correttamente e non vi erano difetti, sembrava essere tutto a posto.” […] “guardando le porte non ho visto che vi fossero delle problematiche, per me non
Pagina 8 c'erano difetti.” […] “Ricordo che erano lamentate problematiche di finitura mi pare sul colore ma per noi non c'erano difetti.”. Anche il teste , artigiano occupatosi del montaggio, Tes_3 ha dichiarato: “Abbiamo verificato tutte le porte e funzionavano correttamente, non c'era nessun tipo di vizio o difetto”).
In ogni caso, anche a seguito di tali doglianze la provvedeva nel mese di settembre 2020 a CP_1 sostituire sempre gratuitamente altre tre porte di quelle installate. Rispetto, dunque, a tale ulteriore fornitura e alle porte già sostituite nell'aprile 2020 non vi è alcuna prova della sussistenza di vizi e difetti che abbiano determinato l'ulteriore sostituzione con le porte di modello superiore a seguito delle nuove doglianze di parte opponente nel novembre 2020.
La circostanza allegata dalla per cui le parti si accordarono, stante la permanente sussistenza Pt_2 dei difetti delle porte, per il montaggio delle porte Isy DI Plus di modello superiore senza alcun costo aggiuntivo è rimasta del tutto sfornita di prova.
Anzi, sul punto il teste ha confermato che la allorquando le porte erano già state Per_2 Pt_2 ulteriormente sostituite, decise di voler cambiare tutte le porte di entrambi gli alloggi con un altro modello, accettando il preventivo proposto da sia relativo al costo della fornitura Per_1 sia alle lavorazioni necessarie per procedere anche allo smontaggio e montaggio e ai lavori di decorazione (“La disse che le sarebbe piaciuto cambiare le porte con un altro modello. …ci Pt_2 chiese di sostituire le porte con un nuovo modello isy Plus sempre della nostra produzione che avevano un colore e un'estetica diversi….la disse che accettava il preventivo e di andare Pt_2 avanti perché voleva cambiare le porte”).
Analoghe e concordanti sono le dichiarazioni rese dal teste che, recatosi presso Tes_3
l'alloggio nel novembre 2020 e dopo aver riscontrato l'assenza di vizi e difetti delle porte già montate, ha confermato sia la richiesta della di cambiare tutte le porte, sia l'accettazione dei Pt_2 costi esposti e proposti in tale sede (“…è vero disse che voleva cambiare tutte le porte …Disse che voleva cambiare tutto anche perché non piacevano a questa persona di cui non ricorso il nome…la decise allora di cambiare le porte accettando i costi che furono proposti”). Pt_2
Ne consegue che va riconosciuta la somma di € 9.645,00 a favore della quale Controparte_1 costo della ulteriore fornitura richiesta da per la sostituzione delle porte in oggetto Parte_2
e le relative lavorazioni non imputabile a vizi e difetti dell'opera.
Anche l'importo di € 9.600,00 di cui alla fattura n. 34 del 6.9.2022 relativa alla “fornitura e posa, per differenza extra capitolato, di n. 8 porte modello Isy Plus DIERRE, color grigio in appartamento C1” va riconosciuto in quanto è emerso, all'esito dell'istruttoria orale, che l'ordine delle porte è stato fatto successivamente alla stipula del rogito, unitamente all'ordine delle porte per
Pagina 9 l'altro alloggio di cui si è già detto, allorquando le porte inizialmente scelte, di modello inferiore, erano già state montate.
Il teste ha confermato che anche per l'immobile C1 la aveva scelto già nel settembre Per_2 Pt_2
2020, dunque prima del rogito, le porte di modello Isy incluse nel capitolato e uguali a quelle già montate nell'appartamento D1 (capo 50: “è vero, nel secondo alloggio. Con il mi sono Per_1 occupato dell'ordine…”) e che solo nel mese di novembre 2020, allorquando le porte erano state anche già montate e comunque dopo il rogito, la decise di sostituire anche le porte di Pt_2 tale alloggio.
La richiesta di sostituzione di tutte le porte pur in assenza di vizi e difetti ma per motivi estetici o comunque per motivi soggettivi legati alla volontà della è stata confermata anche dal teste Pt_2
che ha, altresì, confermato che la stessa avvenne a novembre 2020, ovvero dopo la Tes_3 stipula di entrambi i rogiti di acquisto, e che accettò i preventivi proposti da Parte_1 dando conferma di procedere al lavoro. Persona_1
La fornitura oggetto della fattura in esame, pertanto, non costituisce una “variante” del capitolato d'appalto originariamente stipulato tra le parti bensì una vera e propria nuova fornitura avvenuta su richiesta della allorquando la scelta delle porte secondo il capitolato era Pt_2 già stata fatta, il rogito era stato stipulato e le porte erano anche state già montate presso l'immobile,
a nulla rilevando sotto tale profilo, che i lavori per il completamento dell'immobile fossero ancora in corso.
La ha, difatti, esercitato il potere di scelta delle porte di cui all'art. 6 del capitolato optando per Pt_2 il modello base Isy, regolarmente fornito e installato, così “consumando” la facoltà di scelta prevista dalla richiamata clausola, laddove la successiva modifica del modello installato non può integrare una “variante” contrattuale bensì necessariamente l'oggetto di una nuova fornitura.
In ordine alla quantificazione degli importi richiesti l'accettazione dei preventivi proposti da parte della ha reso superfluo l'espletamento di una CTU estimativa, stante l'accordo tra le parti sul Pt_2 prezzo della fornitura.
Infine, va respinta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Secondo la prospettazione di parte opponente l'amministratore della Controparte_1 Per_1 con dichiarazione vergata di suo pugno in calce al contratto preliminare di
[...] compravendita dell'unità C1 (cfr. doc 3 parte attrice) si obbligava, in sede di rogito notarile del
9.10.2020, a fornire e posare le zanzariere su tutti i serramenti esterni sia dello stesso appartamento
“C1” sia dell'unità “D1”, senza alcun costo aggiuntivo.
La scrittura in esame è stata oggetto di formale disconoscimento da parte della società opposta e l'opponente ha dichiarato di volersene avvalere formulando istanza di verificazione.
Pagina 10 Questo Tribunale, tuttavia, ha ritenuto superfluo disporre una CTU grafologica stante l'irrilevanza dell'attribuibilità o meno della parte manoscritta al preliminare prodotto e asseritamente sottoscritto il 6.12.2019; ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che la parte manoscritta è priva di sottoscrizione. La firma asseritamente riconducibile al legale rappresentante della è, difatti, apposta in calce alla CP_1 parte dattiloscritta collocata sopra la parte manoscritta che, invece, è totalmente priva di sottoscrizione. Ne consegue che tale “dichiarazione” non sottoscritta da alcuno è inidonea a creare un vincolo giuridico. Ai sensi dell'art. 2702 c.c., difatti, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta.
In secondo luogo, la scrittura non contiene alcun obbligo della di fornire e posare le CP_1 zanzariere, né è indicato che sarebbero state fornite senza costi per la proprietà.
In terzo luogo, il contratto preliminare prodotto da parte attrice sub doc. n. 3 risulta privo di data e benchè la abbia allegato che lo stesso sia stato stipulato il 6.12.2019 ha, poi, precisato che la Pt_2 parte manoscritta sarebbe stata aggiunta il 9.10.2020 in sede di rogito notarile.
La circostanza, oltre a non essere stata provata documentalmente, appare del tutto inverosimile.
Difatti, dallo scambio di e-mail prodotto in giudizio da parte convenuta (cfr. doc. 8 parte convenuta) si evince che alla data del 3.07.2020 le parti stavano ancora trattando sulla determinazione del prezzo di vendita dell'unità C1, tanto che risulta prodotto in atti un ulteriore preliminare recante la data del 9.7.2020 (non contestato) nel quale non vi è alcuna traccia di questo obbligo. Per cui non si comprende il motivo per cui l'obbligo di fornire le zanzariere sarebbe stato aggiunto in un contratto redatto prima del secondo preliminare e non in sede di preliminare stesso, all'esito delle trattative, bensì in sede di definitivo ma, anche in questo caso, senza menzione nel rogito bensì sul primo preliminare, inevitabilmente superato dal secondo.
In ogni caso, si ribadisce, nella dichiarazione manoscritta non è ravvisabile alcun obbligo della di provvedere alla fornitura e posa delle zanzariere senza alcun costo aggiuntivo a carico CP_1 della proprietà.
In conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere respinte, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 11 • Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 871/2023, emesso dal
Tribunale di Torino in data 5.2.2023
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
• Condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.077,00 oltre € 145,50 per spese, nonché rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Torino, 5 settembre 2025
La Giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 12