Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1162.
(Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
(Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Commentari • 29
- 1. Art. 1162 c.c., Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registriVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 25 novembre 2024 · 228.29883
L'articolo 1162 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo II, Titolo VIII, Libro III, prevede che: “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. […]
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Giurisprudenza • 149
- 1. Trib. Velletri, sentenza 23/01/2023, n. 114Provvedimento: […] Con atto di citazione, ritualmente notificato il 30.12.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, CP_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice Civile, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, da parte del sig. […] - accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 1162 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di Parte_1Leggi di più...
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