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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - ConIGliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - ConIGliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3180/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., repertorio n. 7364/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 3.6.2021, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pasquale Duraccio
(C.F.: ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del direttore generale e legale rapp.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e come da delibera del direttore generale n. 914 del 19.06.2024, dall'Avv. Antonio Spallieri (C.F.
); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24.6.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, riportandosi all'atto di appello, così concludeva: “.. 2) Nel merito riformarsi integralmente la predetta ordinanza;
3) Accertato che i danni lamentati dalla IG.ra Parte_1
hanno nesso eziologico nella specificata condotta colposa degli operatori dell' per l' effetto, condannare la stessa Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dalla ricorrente ( prima del terzo intervento quantificati nella consulenza medico legale di parte: un danno biologico nello scaglione tra il 15 e 18% nonché un danno biologico temporaneo itt gg 30 ed itp gg60 al 50%) cui dovranno aggiungersi le ulteriori complicanze, insorte nelle more del procedimento, con successivo terzo intervento , anch'esse da ricondursi, in via eziologica, al primo errato intervento , nella misura che si stabilirà , a mezzo di C.T.U medico legale, componente del EG . Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa in favore dell'avv. antistatario. In via istruttoria .. CHIEDE Che l' Adita Corte, letto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata, data l'assoluta inconferenza nonché inutilizzabilità della C.T.U licenziata nel procedimento ex art. 696 bis., sussistendo gravi specificati motivi ex art
196 c.p.c. (V.di Cass 4478/2011) di disporre la rinnovazione della C.T.U.
pag. 2/18 medico legale con sostituzione dei CC.TT.UU, conferendosi, ai sensi della
incarico a EG Medico, da formarsi, ai fini di imparzialità, Pt_2
con medici iscritti nell'elenco di diverso Distretto, affiancandosi al medico legale, un medico specialista in neurochirurgia ed un medico specialista in ortopedia e traumatologia, primariamente valutandosi il loro curriculum e loro esperienza professionale relativamente alla branca interessata (scoliosi idiopatica -dorso lombare) come raccomandato dalla L.EL .. ”;
nelle note depositate il 26.6.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata concludeva come segue: “..
Voglia l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Rigettare il gravame proposto dalla , nei confronti Parte_1
dell'appellata perché Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed improponibile per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
- Rigettare il gravame proposto dalla , nei confronti Parte_1
dell'appellata per essere Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
In tutti i casi governare le spese del giudizio, come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 18.3.2021 all'
[...]
deduceva Controparte_2 Parte_1
pag. 3/18 che: sin dall'età di 12 anni, risultava portatrice di scoliosi idiopatica dorsale dx e dorso lombare sx;
a seguito di peggioramento della curva scoliotica, dopo vari controlli e diversi approcci terapeutici proposti da vari specialisti, i genitori si rivolgevano all' Controparte_1
in data 06/12/2006, le era praticato intervento chirurgico
[...]
di correzione con sistema Colorado 2 ed artrodesi vertebrale D5-L2; veniva ricoverata, per il suindicato intervento il 05/12/2006 e dimessa in data 15/12/2006; eseguiva poi controlli ambulatoriali post operatori, fisioterapia e recupero funzionale;
nel prosieguo cure, lamentava dolore alla colonna con associato deficit funzionale;
detti sintomi aumentavano di intensità nel tempo, costringendo essa ricorrente ad assumere posture sempre più scorrette e dolorose tanto da richiedere nuovi consulti specialistici e, in data 27/06/2016, veniva praticato RX di controllo presso l'Istituto Neurologico Neuromed;
veniva poi sottoposta a visita ortopedica, con la seguente diagnosi:
“paziente operata di scoliosi “artrodesi corta” e pertanto le veniva indicata la correzione chirurgica di estensione dell'artrodesi, da effettuarsi in breve tempo, in ragione della viva dolorabilità e della disfunzionalità del rachide dorso lombare;
pertanto, l'intervento praticato nel 2006, presso l' Controparte_1
non aveva in alcun modo risolto la sintomatologia dolorosa
[...]
della ricorrente, ma anzi, con il passare degli anni, detta sintomatologia si era IGnificativamente accentuata, tanto da richiedere un'ulteriore visita specialistica;
in data 24/01/2017 veniva ricoverata presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo e, in data 25/01/2017, le veniva praticato nuovo intervento chirurgico di correzione artrodesi pag. 4/18 vertebrale posteriore sec. CD con sistema Colorado II plus Titanio, con allungamento dell'artrodesi fino ad L5, unitamente alla rimozione delle viti impiantate con il primo intervento, perché fratturate;
veniva dimessa in data 31/01/2017; lamentava, pertanto, il non corretto svolgimento del primo intervento presso l' Controparte_2
poiché i sanitari utilizzavano tecnica operatoria
[...] CP_2
non corretta (artrodesi vertebrale D5 -L2 anziché estenderla ad L4); su tali considerazioni medico-legali, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L 24/2017, adiva il Tribunale di
Napoli al fine di ottenere la nomina di C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, il nesso di causalità tra le complicanze ed il peggioramento delle proprie condizioni di salute e la condotta colposa dei medici interventori, e di conseguenza determinarsi i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quale effetto della malpractice;
veniva svolta consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito del procedimento iscritto al n.
15033/2018 di R.G.; la consulenza depositata accertava l'insussistenza di responsabilità in capo ai medici dell' Controparte_1
; detta consulenza non aveva, tuttavia, tenuto in debito conto le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte e, in particolare, non aveva risposto esaustivamente circa la correttezza dell'operazione effettuata rispetto all'estensione della stessa anche alla vertebra L4; sussistevano le condizioni perché il Giudice procedesse alla nomina di nuovo collegio medico al fine di accertare i danni subiti a causa dell'operato dei sanitari dell' di Controparte_1 CP_2
pag. 5/18 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3
resistendo all'avversa domanda e valorizzando gli esiti, ad
[...]
essa favorevoli, della CTU depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo di cui al n. 15033/2018 R.G..
§ 2.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., all'esito del procedimento sommario di cognizione, l'adito Tribunale così decideva:
“ 1) rigetta la domanda proposta dalla IG.ra ; 2) Condanna Parte_1
al pagamento in favore di parte resistente delle spese del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2767,00 oltre iva, cpa
e rimb forf come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della ricorrente soccombente le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo”.
§ 3.
Avverso l'indicata ordinanza, interponeva appello, con Parte_1
citazione tempestivamente notificata, nel rispetto del termine breve di
30 giorni ex art. 702 quater c.p.c., il 05.07.2021, con la quale sollecitava l'accoglimento delle conclusioni in precedenza trascritte, reiterando la richiesta di rinnovo delle indagini peritali.
Si costituiva l'appellata, che, nel resistere al gravame, Controparte_3
ne eccepiva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ne rilevava, nel merito, l'infondatezza, concludendo, infine, nei termini dinanzi riportati.
pag. 6/18 All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 18/02/2022, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.6.2024.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 11.7.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 30.10.2024.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo veniva rimesso al EG per la decisione.
§ 4.
Il Giudice di primo grado, valorizzando le risultanze della CTU espletata nel corso dell'ATP, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
Al riguardo poneva in risalto il dato per cui, come appurato dal collegio medico nominato in corso di ATP, “l'operazione effettuata presso
l' di venne correttamente Controparte_1 CP_2
eseguita, tenuto conto delle caratteristiche della paziente all'epoca dei fatti e delle conoscenze scientifiche in possesso della comunità medica. La scelta di intervenire con artrodesi escludendo alcune vertebre, infatti, venne determinata dalle conseguenze che avrebbe subito la paziente e, comunque, dall'assenza di letteratura in merito.
pag. 7/18 La doglianza che si sarebbe dovuto estendere ad altre vertebre lombari
l'artrodesi inglobando la vertebra “neutra” inferiore non può essere ritenuta fondata, atteso che, come evidenziato anche dai consulenti nominati, la correttezza della scelta operativa dei sanitari deriva da una scelta di buon senso, ovvero quella di non includere nell'artrodesi strumentata la vertebra L3, notoriamente il fulcro su cui si esegue la mobilità del segmento vertebrale lombare, ed anche perché su tale argomentazione non vi erano in quel momento temporale adeguati e relativi lavori scientifici”.
Ad avviso del Giudice, poi, i CTU avevano anche compiutamente e convincentemente replicato ai rilievi del CT medico dell'appellante, ribadendo la correttezza della scelta terapeutica e delle modalità esecutive dell'atto chirurgico. A tal fine assumeva, altresì, rilievo, “la circostanza fattuale per la quale la stessa , facendo seguito Pt_1
all'intervento subito all'età di circa 11 anni, per oltre 10 anni non ha avuto alcun problema, senza alcun dolore”.
§ 5.
Con un unico motivo di appello, la censurava l'ordinanza, Pt_1
dolendosi del fatto che il Giudice aveva acriticamente recepito le conclusioni del collegio peritale d'ufficio, senza attribuire la giusta rilevanza alle obiezioni sollevate dai CT di essa ricorrente, dalle quali emergevano chiaramente le incongruenze del ragionamento svolto da quegli ausiliari.
pag. 8/18 Invero, al cospetto di critiche articolate cui i periti non avevano saputo dare una convincente risposta, il Tribunale avrebbe dovuto, quantomeno, disporne una chiamata a chiarimenti, anche alla luce del dato per cui, all'iniziale relazione di consulenza di parte, si era aggiunto il parere espresso da un luminare della branca interessata, prof.
che pure aveva stigmatizzato l'operato dei chirurghi della Persona_1
CP_1
In particolare, l'appellante opinava che il Giudice, aderendo alla CTU, aveva condiviso l'affermazione dei consulenti di non censurare la condotta dei chirurghi, consistita nell'attuare un'artrodesi corta, perché, ad avviso degli ausiliari, i medici avevano tenuto conto, con una scelta improntata al buon senso, dalle conseguenze che avrebbe subito la paziente e comunque dall'assenza di letteratura in merito. Riguardo al primo profilo, i CTU avevano posto in risalto il fatto che la vertebra
L3, esclusa dal trattamento chirurgico, era quella che costituiva notoriamente il fulcro su cui si esegue la mobilità del segmento vertebrale lombare.
Nel contestare l'argomentazione dei CTU e, del primo Giudice, che sul parere dei primi aveva fondato la decisione, l'appellante replicava che, nonostante l'assenza di linee guida, i chirurghi della CP_1
avrebbero dovuto, comunque, conformare la loro condotta alle regole del buon senso ed a quanto raccomandato nella prassi clinica più accreditata nella branca interessata. Gli stessi, quindi, avrebbero dovuto realizzare una stabilizzazione vertebrale capace, ancorché in pag. 9/18 una colonna in evoluzione, di bloccare l'evoluzione negativa della scoliosi e di evitare il dolore.
Poste tali premesse, l'appellante, sulla scorta del parere dei propri consulenti, deduceva che il fulcro “del movimento di flesso estensione della colonna ed anche di rotazione non era e non è concentrato nella vertebra L3 ma interessa il passaggio dorso-lombare per intero e quindi il complesso che va dal D12 alla L3 e perfino alla L4” e sosteneva che “La sintomatologia dolorosa si è verificata, allorquando, come era prevedibile, si è instaurata la instabilità vertebrale a causa della
Artrodesi cosiddetta “corta” ..”. Invero, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, l'artrodesi lunga, tenuto conto del quadro clinico della paziente (scoliosi idiopatica-dorso lombare), era il rimedio più efficace per evitare le dedotte complicanze nonché i successivi interventi.
§ 6.
L'appello è infondato.
La tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui nella specie si sarebbe al cospetto di un intervento chirurgico non correttamente realizzato per avere i chirurghi della posto in essere un'artrodesi corta, CP_1
piuttosto che una lunga, capace di coinvolgere un maggior numero di vertebre e di assicurare, quindi, maggiore stabilità, riducendo, nel contempo, il dolore, per quanto confortata dal parere espresso dai CT della danneggiata, è stato convincentemente smentito dal collegio peritale nominato in sede di ATP conciliativa dal Tribunale di Napoli.
pag. 10/18 Ed invero, i dottori medico-chirurgo specialista in Persona_2
Neurochirurgia, ed medico-chirurgo specialista in Persona_3
Medicina Legale, esaminavano compiutamente l'assunto dei consulenti di parte della ricorrente, a mente del quale la prestazione chirurgica
“sarebbe stata eseguita in modo “ errato “ non avendo compreso nell'artrodesi correttiva le due vertebre “neutre“ quella superiore e, specialmente quella inferiore la L4, costringendo la SI.ra a Pt_1
subire il secondo intervento chirurgico per eseguire l'allungamento inferiore del sistema correttivo sino alla vertebra L4”.
Nondimeno, in motivato dissenso da quanto opinato dai consulenti della paziente, premettevano che “La gestione terapeutica della scoliosi giovanile (n.d.r.: patologia da cui risultava affetta l'odierna appellante) deve tenere in conto alcuni parametri fondamentali inerenti alla stessa accertata deformità della colonna vertebrale: quali la già acquisita rigidità della curva scoliotica, il grado di sbilanciamento secondario della colonna, dovuto alla progressione delle curve di compenso e la stessa qualità dell'osso costituente le singole vertebre, ed in ultimo
l'intensità del sintomo dolore se presente”. Osservavano, altresì, che “la corretta esecuzione della terapia chirurgica della scoliosi giovanile è basata, fondamentalmente, sull'attenta valutazione dei dati radiologici sui quali si devono valutare sia le curve principali sia quelle di compenso,
e soprattutto le modificazioni ottenibili sul segmento vertebrale lombare per identificare un eventuale rischio di sbilanciamento dell'intera colonna sul sacro, in seguito alla correzione programmata”.
pag. 11/18 Poste tali premesse, osservavano che, nel caso di specie, la , Pt_1
all'epoca del primo intervento, eseguito nel 2006 presso l'odierna appellata, presentava “un angolo di Cobb di 50° e .. un valore 4 del test di
Risser”. Al cospetto di tali dati oggettivi, i CTU evidenziavano che “il planning chirurgico eseguito dai sanitari estensori dell'intervento chirurgico (quello del 2006) .. (n.d.r.: era) stato elaborato correttamente in ottemperanza a quanto contenuto nelle relative linee guida ..”.
A conferma di ciò i CTU valorizzano due dati: “l'esame radiologico post- operatorio di controllo ha attestato come la curva superiore si fosse ridotta di 14° e quella inferiore lombare di 7° .. la stessa paziente per più di 10 anni ha goduto di pieno benessere”.
Riguardo alla censura dei consulenti della ricorrente, poi trasfusa nel motivo di appello in esame, secondo cui si sarebbe dovuto estendere ad altre vertebre lombari l'artrodesi, inglobando la vertebra “neutra“ inferiore, i CTU avevano modo di valorizzare un elemento fattuale consistente in ciò che “negli esami radiologici di controllo eseguiti dalla
SI.ra dopo i successivi due interventi chirurgici, quello del Parte_1
20017 e del 2019, (n.d.r.: si era evidenziata la) ”rottura delle viti peduncolari infisse rispettivamente in L2 ed L5”.
Secondo gli ausiliari, la “rottura di queste viti peduncolari (n.d.r.: era stata causata) dall'eccessivo carico della stessa artrodesi strumentata che, ricordiamo, (n.d.r.: era stata) estesa da D4 ad L5”.
Ancora, in sede di risposta ai rilievi del CT della ricorrente, odierna appellante, volti a porre in risalto il fatto che l'artrodesi eseguita pag. 12/18 presso l' era stata inadeguata, ponendosi Controparte_3
quale causa di instabilità a carico di tutta la colonna, perché, secondo le linee guida vigenti all'epoca, nelle scoliosi di marcata entità e soprattutto evolutive, la scelta ottimale era quella di un'artrodesi ampia, lunga e capace di stabilizzare la colonna e rendere efficace ed efficiente il complesso impianto colonna, i CTU ribadivano convincentemente la loro posizione iniziale.
A tal fine, invero, osservavano che, ad onta di quanto sostenuto dai CT della ricorrente, secondo i quali “non sarebbe corretto affermare che il segmento vertebrale di L3 fosse davvero il fulcro dei movimenti del rachide lombare perché questo sarebbe a carico del segmento compreso tra D12-L1”, gli ausiliari replicavano che trattavasi di affermazione
“priva di fondamento scientifico relativo alla fisio-patologia del rachide lombare”, in quanto “la fisiologica lordosi del tratto lombare svolge un fondamentale ruolo nella regolazione del corretto assetto statico dell'intero rachide ed ancora più del corretto assetto dinamico, il tutto mediante il “ fulcro del segmento vertebrale della terza vertebra lombare
“ che di tutte le altre vertebre è la più mobile .. Quando questa importante funzione statica-dinamica di L3 viene a cessare, perché coinvolta in una “ fissazione od artrodesi “ per varie cause, il primo effetto è la perdita della suddetta fisiologica lordosi lombare;
ciò comporta di conseguenza un alterato assetto statico-dinamico del rachide lombare, che si ripercuote su tutto quello del restante rachide provocando la comparsa della sindrome neurologica conosciuta con il termine di “ sbilanciamento spino-pelvico o sagittal balance. “ Per tali
pag. 13/18 motivazioni, si esegue il blocco funzionale della terza vertebra lombare solo nei casi in cui esso è davvero indispensabile”.
La riportata affermazione dei CTU appare idonea a sconfessare le avverse deduzioni dell'appellante, essendo sorretta all'evidenza da un solido fondamento scientifico, che non risulta essere stato avversato da considerazioni basate su fonti altrettanto qualificate.
Del resto, i CTU ribadivano che la stessa evoluzione fattuale della vicenda in esame corroborava il loro convincimento, in quanto l'intervento eseguito nel 2017, mediante estensione dell'artrodesi a tutto il segmento lombare, compreso il primo segmento sacrale, aveva
“comportato alla paziente, oltre ad una estensione maggiore delle stessa cicatrice chirurgica con relativa estensione della scheletrizzazione di ulteriore massa muscolare lombare, anche la rottura di alcune viti peduncolari ( per eccessivo carico !! ), costringendo la paziente a subire ulteriori stress chirurgici probabilmente evitabili”.
Al cospetto di tale argomentata ricostruzione dei fatti, l'appellante si limitava sostanzialmente a ribadire l'assunto della necessità di un'inziale maggiore estensione dell'artrodesi, senza avere cura di confrontarsi, specificamente, con l'esito, niente affatto risolutivo della problematiche della paziente, del successivo intervento, cui la Pt_1
veniva sottoposta nel 2017, consistito proprio nel realizzare un'artrodesi più lunga.
§ 7.
pag. 14/18 In conclusione, l'appello deve essere rigettato, al pari dell'istanza di rimessione della causa in istruttoria per lo svolgimento di un supplemento di indagine peritale, dal momento che le critiche dell'appellante, di carattere medico legale, trovano già ampia ed esaustiva risposta nella CTU svolta in sede di ATP e che non sono state addotte argomentazioni capaci di fare emergere la palese inattendibilità del giudizio espresso dagli ausiliari di ufficio.
§ 8.
Da ultimo, in replica all'assunto dell'appellante, secondo cui al paziente danneggiato compete allegare ed, anche in via presuntiva, condotte qualificate dei sanitari che si pongono in nesso causale con il danno lamentato, mentre grava sulla struttura ospedaliera l'onere di dimostrare l'esatto adempimento e che, pur essendovi stato un inadempimento, lo stesso non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, merita rimarcare che, non essendo stata dimostrata la sussistenza dell'erronea prestazione sanitaria e del nesso causale tra la stessa e l'aggravamento della condizione patologica,
l'onere probatorio incombente sull'originaria ricorrente non possa, nella specie, considerarsi assolto.
Sul punto, vale, invero, rammentare che, secondo i più recenti arresti del giudice di legittimità, “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del
pag. 15/18 "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
§ 9.
Venendo al governo delle spese processuali, rileva la Corte che le stesse, stante il rigetto dell'impugnazione, debbano necessariamente seguire, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni non ravvisabili in concreto, la soccombenza dell'appellante.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione della tabella n. 12, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, secondo il criterio del disputatum, e riconoscimento dei compensi minimi per tutte le fasi, in ragione del ridotto numero di questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata dall'appellata.
Deve, infine, darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti pag. 16/18 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della parte Parte_1
appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di conIGlio, in data 05/11/2024.
Il ConIGliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/18 pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - ConIGliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - ConIGliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3180/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., repertorio n. 7364/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 3.6.2021, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pasquale Duraccio
(C.F.: ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del direttore generale e legale rapp.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e come da delibera del direttore generale n. 914 del 19.06.2024, dall'Avv. Antonio Spallieri (C.F.
); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24.6.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, riportandosi all'atto di appello, così concludeva: “.. 2) Nel merito riformarsi integralmente la predetta ordinanza;
3) Accertato che i danni lamentati dalla IG.ra Parte_1
hanno nesso eziologico nella specificata condotta colposa degli operatori dell' per l' effetto, condannare la stessa Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dalla ricorrente ( prima del terzo intervento quantificati nella consulenza medico legale di parte: un danno biologico nello scaglione tra il 15 e 18% nonché un danno biologico temporaneo itt gg 30 ed itp gg60 al 50%) cui dovranno aggiungersi le ulteriori complicanze, insorte nelle more del procedimento, con successivo terzo intervento , anch'esse da ricondursi, in via eziologica, al primo errato intervento , nella misura che si stabilirà , a mezzo di C.T.U medico legale, componente del EG . Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa in favore dell'avv. antistatario. In via istruttoria .. CHIEDE Che l' Adita Corte, letto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata, data l'assoluta inconferenza nonché inutilizzabilità della C.T.U licenziata nel procedimento ex art. 696 bis., sussistendo gravi specificati motivi ex art
196 c.p.c. (V.di Cass 4478/2011) di disporre la rinnovazione della C.T.U.
pag. 2/18 medico legale con sostituzione dei CC.TT.UU, conferendosi, ai sensi della
incarico a EG Medico, da formarsi, ai fini di imparzialità, Pt_2
con medici iscritti nell'elenco di diverso Distretto, affiancandosi al medico legale, un medico specialista in neurochirurgia ed un medico specialista in ortopedia e traumatologia, primariamente valutandosi il loro curriculum e loro esperienza professionale relativamente alla branca interessata (scoliosi idiopatica -dorso lombare) come raccomandato dalla L.EL .. ”;
nelle note depositate il 26.6.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata concludeva come segue: “..
Voglia l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Rigettare il gravame proposto dalla , nei confronti Parte_1
dell'appellata perché Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed improponibile per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
- Rigettare il gravame proposto dalla , nei confronti Parte_1
dell'appellata per essere Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
In tutti i casi governare le spese del giudizio, come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 18.3.2021 all'
[...]
deduceva Controparte_2 Parte_1
pag. 3/18 che: sin dall'età di 12 anni, risultava portatrice di scoliosi idiopatica dorsale dx e dorso lombare sx;
a seguito di peggioramento della curva scoliotica, dopo vari controlli e diversi approcci terapeutici proposti da vari specialisti, i genitori si rivolgevano all' Controparte_1
in data 06/12/2006, le era praticato intervento chirurgico
[...]
di correzione con sistema Colorado 2 ed artrodesi vertebrale D5-L2; veniva ricoverata, per il suindicato intervento il 05/12/2006 e dimessa in data 15/12/2006; eseguiva poi controlli ambulatoriali post operatori, fisioterapia e recupero funzionale;
nel prosieguo cure, lamentava dolore alla colonna con associato deficit funzionale;
detti sintomi aumentavano di intensità nel tempo, costringendo essa ricorrente ad assumere posture sempre più scorrette e dolorose tanto da richiedere nuovi consulti specialistici e, in data 27/06/2016, veniva praticato RX di controllo presso l'Istituto Neurologico Neuromed;
veniva poi sottoposta a visita ortopedica, con la seguente diagnosi:
“paziente operata di scoliosi “artrodesi corta” e pertanto le veniva indicata la correzione chirurgica di estensione dell'artrodesi, da effettuarsi in breve tempo, in ragione della viva dolorabilità e della disfunzionalità del rachide dorso lombare;
pertanto, l'intervento praticato nel 2006, presso l' Controparte_1
non aveva in alcun modo risolto la sintomatologia dolorosa
[...]
della ricorrente, ma anzi, con il passare degli anni, detta sintomatologia si era IGnificativamente accentuata, tanto da richiedere un'ulteriore visita specialistica;
in data 24/01/2017 veniva ricoverata presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo e, in data 25/01/2017, le veniva praticato nuovo intervento chirurgico di correzione artrodesi pag. 4/18 vertebrale posteriore sec. CD con sistema Colorado II plus Titanio, con allungamento dell'artrodesi fino ad L5, unitamente alla rimozione delle viti impiantate con il primo intervento, perché fratturate;
veniva dimessa in data 31/01/2017; lamentava, pertanto, il non corretto svolgimento del primo intervento presso l' Controparte_2
poiché i sanitari utilizzavano tecnica operatoria
[...] CP_2
non corretta (artrodesi vertebrale D5 -L2 anziché estenderla ad L4); su tali considerazioni medico-legali, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L 24/2017, adiva il Tribunale di
Napoli al fine di ottenere la nomina di C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, il nesso di causalità tra le complicanze ed il peggioramento delle proprie condizioni di salute e la condotta colposa dei medici interventori, e di conseguenza determinarsi i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quale effetto della malpractice;
veniva svolta consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito del procedimento iscritto al n.
15033/2018 di R.G.; la consulenza depositata accertava l'insussistenza di responsabilità in capo ai medici dell' Controparte_1
; detta consulenza non aveva, tuttavia, tenuto in debito conto le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte e, in particolare, non aveva risposto esaustivamente circa la correttezza dell'operazione effettuata rispetto all'estensione della stessa anche alla vertebra L4; sussistevano le condizioni perché il Giudice procedesse alla nomina di nuovo collegio medico al fine di accertare i danni subiti a causa dell'operato dei sanitari dell' di Controparte_1 CP_2
pag. 5/18 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3
resistendo all'avversa domanda e valorizzando gli esiti, ad
[...]
essa favorevoli, della CTU depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo di cui al n. 15033/2018 R.G..
§ 2.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., all'esito del procedimento sommario di cognizione, l'adito Tribunale così decideva:
“ 1) rigetta la domanda proposta dalla IG.ra ; 2) Condanna Parte_1
al pagamento in favore di parte resistente delle spese del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2767,00 oltre iva, cpa
e rimb forf come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della ricorrente soccombente le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo”.
§ 3.
Avverso l'indicata ordinanza, interponeva appello, con Parte_1
citazione tempestivamente notificata, nel rispetto del termine breve di
30 giorni ex art. 702 quater c.p.c., il 05.07.2021, con la quale sollecitava l'accoglimento delle conclusioni in precedenza trascritte, reiterando la richiesta di rinnovo delle indagini peritali.
Si costituiva l'appellata, che, nel resistere al gravame, Controparte_3
ne eccepiva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ne rilevava, nel merito, l'infondatezza, concludendo, infine, nei termini dinanzi riportati.
pag. 6/18 All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 18/02/2022, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.6.2024.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 11.7.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 30.10.2024.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo veniva rimesso al EG per la decisione.
§ 4.
Il Giudice di primo grado, valorizzando le risultanze della CTU espletata nel corso dell'ATP, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
Al riguardo poneva in risalto il dato per cui, come appurato dal collegio medico nominato in corso di ATP, “l'operazione effettuata presso
l' di venne correttamente Controparte_1 CP_2
eseguita, tenuto conto delle caratteristiche della paziente all'epoca dei fatti e delle conoscenze scientifiche in possesso della comunità medica. La scelta di intervenire con artrodesi escludendo alcune vertebre, infatti, venne determinata dalle conseguenze che avrebbe subito la paziente e, comunque, dall'assenza di letteratura in merito.
pag. 7/18 La doglianza che si sarebbe dovuto estendere ad altre vertebre lombari
l'artrodesi inglobando la vertebra “neutra” inferiore non può essere ritenuta fondata, atteso che, come evidenziato anche dai consulenti nominati, la correttezza della scelta operativa dei sanitari deriva da una scelta di buon senso, ovvero quella di non includere nell'artrodesi strumentata la vertebra L3, notoriamente il fulcro su cui si esegue la mobilità del segmento vertebrale lombare, ed anche perché su tale argomentazione non vi erano in quel momento temporale adeguati e relativi lavori scientifici”.
Ad avviso del Giudice, poi, i CTU avevano anche compiutamente e convincentemente replicato ai rilievi del CT medico dell'appellante, ribadendo la correttezza della scelta terapeutica e delle modalità esecutive dell'atto chirurgico. A tal fine assumeva, altresì, rilievo, “la circostanza fattuale per la quale la stessa , facendo seguito Pt_1
all'intervento subito all'età di circa 11 anni, per oltre 10 anni non ha avuto alcun problema, senza alcun dolore”.
§ 5.
Con un unico motivo di appello, la censurava l'ordinanza, Pt_1
dolendosi del fatto che il Giudice aveva acriticamente recepito le conclusioni del collegio peritale d'ufficio, senza attribuire la giusta rilevanza alle obiezioni sollevate dai CT di essa ricorrente, dalle quali emergevano chiaramente le incongruenze del ragionamento svolto da quegli ausiliari.
pag. 8/18 Invero, al cospetto di critiche articolate cui i periti non avevano saputo dare una convincente risposta, il Tribunale avrebbe dovuto, quantomeno, disporne una chiamata a chiarimenti, anche alla luce del dato per cui, all'iniziale relazione di consulenza di parte, si era aggiunto il parere espresso da un luminare della branca interessata, prof.
che pure aveva stigmatizzato l'operato dei chirurghi della Persona_1
CP_1
In particolare, l'appellante opinava che il Giudice, aderendo alla CTU, aveva condiviso l'affermazione dei consulenti di non censurare la condotta dei chirurghi, consistita nell'attuare un'artrodesi corta, perché, ad avviso degli ausiliari, i medici avevano tenuto conto, con una scelta improntata al buon senso, dalle conseguenze che avrebbe subito la paziente e comunque dall'assenza di letteratura in merito. Riguardo al primo profilo, i CTU avevano posto in risalto il fatto che la vertebra
L3, esclusa dal trattamento chirurgico, era quella che costituiva notoriamente il fulcro su cui si esegue la mobilità del segmento vertebrale lombare.
Nel contestare l'argomentazione dei CTU e, del primo Giudice, che sul parere dei primi aveva fondato la decisione, l'appellante replicava che, nonostante l'assenza di linee guida, i chirurghi della CP_1
avrebbero dovuto, comunque, conformare la loro condotta alle regole del buon senso ed a quanto raccomandato nella prassi clinica più accreditata nella branca interessata. Gli stessi, quindi, avrebbero dovuto realizzare una stabilizzazione vertebrale capace, ancorché in pag. 9/18 una colonna in evoluzione, di bloccare l'evoluzione negativa della scoliosi e di evitare il dolore.
Poste tali premesse, l'appellante, sulla scorta del parere dei propri consulenti, deduceva che il fulcro “del movimento di flesso estensione della colonna ed anche di rotazione non era e non è concentrato nella vertebra L3 ma interessa il passaggio dorso-lombare per intero e quindi il complesso che va dal D12 alla L3 e perfino alla L4” e sosteneva che “La sintomatologia dolorosa si è verificata, allorquando, come era prevedibile, si è instaurata la instabilità vertebrale a causa della
Artrodesi cosiddetta “corta” ..”. Invero, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, l'artrodesi lunga, tenuto conto del quadro clinico della paziente (scoliosi idiopatica-dorso lombare), era il rimedio più efficace per evitare le dedotte complicanze nonché i successivi interventi.
§ 6.
L'appello è infondato.
La tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui nella specie si sarebbe al cospetto di un intervento chirurgico non correttamente realizzato per avere i chirurghi della posto in essere un'artrodesi corta, CP_1
piuttosto che una lunga, capace di coinvolgere un maggior numero di vertebre e di assicurare, quindi, maggiore stabilità, riducendo, nel contempo, il dolore, per quanto confortata dal parere espresso dai CT della danneggiata, è stato convincentemente smentito dal collegio peritale nominato in sede di ATP conciliativa dal Tribunale di Napoli.
pag. 10/18 Ed invero, i dottori medico-chirurgo specialista in Persona_2
Neurochirurgia, ed medico-chirurgo specialista in Persona_3
Medicina Legale, esaminavano compiutamente l'assunto dei consulenti di parte della ricorrente, a mente del quale la prestazione chirurgica
“sarebbe stata eseguita in modo “ errato “ non avendo compreso nell'artrodesi correttiva le due vertebre “neutre“ quella superiore e, specialmente quella inferiore la L4, costringendo la SI.ra a Pt_1
subire il secondo intervento chirurgico per eseguire l'allungamento inferiore del sistema correttivo sino alla vertebra L4”.
Nondimeno, in motivato dissenso da quanto opinato dai consulenti della paziente, premettevano che “La gestione terapeutica della scoliosi giovanile (n.d.r.: patologia da cui risultava affetta l'odierna appellante) deve tenere in conto alcuni parametri fondamentali inerenti alla stessa accertata deformità della colonna vertebrale: quali la già acquisita rigidità della curva scoliotica, il grado di sbilanciamento secondario della colonna, dovuto alla progressione delle curve di compenso e la stessa qualità dell'osso costituente le singole vertebre, ed in ultimo
l'intensità del sintomo dolore se presente”. Osservavano, altresì, che “la corretta esecuzione della terapia chirurgica della scoliosi giovanile è basata, fondamentalmente, sull'attenta valutazione dei dati radiologici sui quali si devono valutare sia le curve principali sia quelle di compenso,
e soprattutto le modificazioni ottenibili sul segmento vertebrale lombare per identificare un eventuale rischio di sbilanciamento dell'intera colonna sul sacro, in seguito alla correzione programmata”.
pag. 11/18 Poste tali premesse, osservavano che, nel caso di specie, la , Pt_1
all'epoca del primo intervento, eseguito nel 2006 presso l'odierna appellata, presentava “un angolo di Cobb di 50° e .. un valore 4 del test di
Risser”. Al cospetto di tali dati oggettivi, i CTU evidenziavano che “il planning chirurgico eseguito dai sanitari estensori dell'intervento chirurgico (quello del 2006) .. (n.d.r.: era) stato elaborato correttamente in ottemperanza a quanto contenuto nelle relative linee guida ..”.
A conferma di ciò i CTU valorizzano due dati: “l'esame radiologico post- operatorio di controllo ha attestato come la curva superiore si fosse ridotta di 14° e quella inferiore lombare di 7° .. la stessa paziente per più di 10 anni ha goduto di pieno benessere”.
Riguardo alla censura dei consulenti della ricorrente, poi trasfusa nel motivo di appello in esame, secondo cui si sarebbe dovuto estendere ad altre vertebre lombari l'artrodesi, inglobando la vertebra “neutra“ inferiore, i CTU avevano modo di valorizzare un elemento fattuale consistente in ciò che “negli esami radiologici di controllo eseguiti dalla
SI.ra dopo i successivi due interventi chirurgici, quello del Parte_1
20017 e del 2019, (n.d.r.: si era evidenziata la) ”rottura delle viti peduncolari infisse rispettivamente in L2 ed L5”.
Secondo gli ausiliari, la “rottura di queste viti peduncolari (n.d.r.: era stata causata) dall'eccessivo carico della stessa artrodesi strumentata che, ricordiamo, (n.d.r.: era stata) estesa da D4 ad L5”.
Ancora, in sede di risposta ai rilievi del CT della ricorrente, odierna appellante, volti a porre in risalto il fatto che l'artrodesi eseguita pag. 12/18 presso l' era stata inadeguata, ponendosi Controparte_3
quale causa di instabilità a carico di tutta la colonna, perché, secondo le linee guida vigenti all'epoca, nelle scoliosi di marcata entità e soprattutto evolutive, la scelta ottimale era quella di un'artrodesi ampia, lunga e capace di stabilizzare la colonna e rendere efficace ed efficiente il complesso impianto colonna, i CTU ribadivano convincentemente la loro posizione iniziale.
A tal fine, invero, osservavano che, ad onta di quanto sostenuto dai CT della ricorrente, secondo i quali “non sarebbe corretto affermare che il segmento vertebrale di L3 fosse davvero il fulcro dei movimenti del rachide lombare perché questo sarebbe a carico del segmento compreso tra D12-L1”, gli ausiliari replicavano che trattavasi di affermazione
“priva di fondamento scientifico relativo alla fisio-patologia del rachide lombare”, in quanto “la fisiologica lordosi del tratto lombare svolge un fondamentale ruolo nella regolazione del corretto assetto statico dell'intero rachide ed ancora più del corretto assetto dinamico, il tutto mediante il “ fulcro del segmento vertebrale della terza vertebra lombare
“ che di tutte le altre vertebre è la più mobile .. Quando questa importante funzione statica-dinamica di L3 viene a cessare, perché coinvolta in una “ fissazione od artrodesi “ per varie cause, il primo effetto è la perdita della suddetta fisiologica lordosi lombare;
ciò comporta di conseguenza un alterato assetto statico-dinamico del rachide lombare, che si ripercuote su tutto quello del restante rachide provocando la comparsa della sindrome neurologica conosciuta con il termine di “ sbilanciamento spino-pelvico o sagittal balance. “ Per tali
pag. 13/18 motivazioni, si esegue il blocco funzionale della terza vertebra lombare solo nei casi in cui esso è davvero indispensabile”.
La riportata affermazione dei CTU appare idonea a sconfessare le avverse deduzioni dell'appellante, essendo sorretta all'evidenza da un solido fondamento scientifico, che non risulta essere stato avversato da considerazioni basate su fonti altrettanto qualificate.
Del resto, i CTU ribadivano che la stessa evoluzione fattuale della vicenda in esame corroborava il loro convincimento, in quanto l'intervento eseguito nel 2017, mediante estensione dell'artrodesi a tutto il segmento lombare, compreso il primo segmento sacrale, aveva
“comportato alla paziente, oltre ad una estensione maggiore delle stessa cicatrice chirurgica con relativa estensione della scheletrizzazione di ulteriore massa muscolare lombare, anche la rottura di alcune viti peduncolari ( per eccessivo carico !! ), costringendo la paziente a subire ulteriori stress chirurgici probabilmente evitabili”.
Al cospetto di tale argomentata ricostruzione dei fatti, l'appellante si limitava sostanzialmente a ribadire l'assunto della necessità di un'inziale maggiore estensione dell'artrodesi, senza avere cura di confrontarsi, specificamente, con l'esito, niente affatto risolutivo della problematiche della paziente, del successivo intervento, cui la Pt_1
veniva sottoposta nel 2017, consistito proprio nel realizzare un'artrodesi più lunga.
§ 7.
pag. 14/18 In conclusione, l'appello deve essere rigettato, al pari dell'istanza di rimessione della causa in istruttoria per lo svolgimento di un supplemento di indagine peritale, dal momento che le critiche dell'appellante, di carattere medico legale, trovano già ampia ed esaustiva risposta nella CTU svolta in sede di ATP e che non sono state addotte argomentazioni capaci di fare emergere la palese inattendibilità del giudizio espresso dagli ausiliari di ufficio.
§ 8.
Da ultimo, in replica all'assunto dell'appellante, secondo cui al paziente danneggiato compete allegare ed, anche in via presuntiva, condotte qualificate dei sanitari che si pongono in nesso causale con il danno lamentato, mentre grava sulla struttura ospedaliera l'onere di dimostrare l'esatto adempimento e che, pur essendovi stato un inadempimento, lo stesso non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, merita rimarcare che, non essendo stata dimostrata la sussistenza dell'erronea prestazione sanitaria e del nesso causale tra la stessa e l'aggravamento della condizione patologica,
l'onere probatorio incombente sull'originaria ricorrente non possa, nella specie, considerarsi assolto.
Sul punto, vale, invero, rammentare che, secondo i più recenti arresti del giudice di legittimità, “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del
pag. 15/18 "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
§ 9.
Venendo al governo delle spese processuali, rileva la Corte che le stesse, stante il rigetto dell'impugnazione, debbano necessariamente seguire, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni non ravvisabili in concreto, la soccombenza dell'appellante.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione della tabella n. 12, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, secondo il criterio del disputatum, e riconoscimento dei compensi minimi per tutte le fasi, in ragione del ridotto numero di questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata dall'appellata.
Deve, infine, darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti pag. 16/18 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della parte Parte_1
appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di conIGlio, in data 05/11/2024.
Il ConIGliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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