Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 551/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], titolare dell'omonima Parte_1
ditta individuale con sede in Nocera Superiore, viale Europa, 51, P.I:
; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Ferrentino,
-appellante-
CONTRO
con sede in Petrosino, via S.S. 115 Km. 43, P.I.: Controparte_1
; P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Massimiliano Tranchida,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
al decreto ingiuntivo n. 505, emesso il 15.7.2017, col quale, su ricorso Parte_1
n. 551/2021 r.g.
della società il medesimo Tribunale gli aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 5.907,20 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di prezzo della vendita di una partita di cocomeri, con sentenza n. 776 del 24.12.2020 rigettava le domande e condannava l'opponente alle spese di lite.
ha proposto appello, del quale l'appellata società, costituendosi, ha Parte_1
invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 14.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ascrive l'accoglimento della pretesa creditoria a una non corretta valutazione delle risultanze probatorie.
Il rilievo non è condivisibile.
Nella ricostruzione dell'opponente, la aveva venduto a Controparte_1
una partita di cocomeri al prezzo concordato di euro 5.907,20, scelti e Parte_1
controllati da un intermediario incaricato direttamente dal compratore. Il giorno successivo alla consegna l'acquirente aveva lamentato difetti di maturazione del prodotto, contestati prima verbalmente all'intermediario e poi per iscritto alla venditrice;
aveva quindi restituito l'intero carico a mezzo del vettore
[...]
ed esborsato a tal fine la somma di euro 866,20. Controparte_2
Il Tribunale ha ritenuto indimostrati i vizi valorizzando la deposizione testimoniale di , che ha confermato di essere stato incaricato da Testimone_1
della scelta dei cocomeri e ha negato l'esistenza di difetti della merce Parte_1
da lui personalmente selezionata.
Deduce l'appellante l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste, influenzate dal personale interesse dello stesso all'esito della causa sia in ragione del ruolo svolto nell'ambito del rapporto contrattuale sia per il rapporto di vicinanza con la ditta venditrice;
e invoca a proprio favore gli esiti di una perizia non giurata di parte,
n. 551/2021 r.g. 3
cui, però, non può riconoscersi altro che un marginale valore probatorio, stante la contestazione ex adverso dell'appartenenza dei nove cocomeri che ne hanno formato oggetto al carico della merce venduta e, comunque, a fronte della inidoneità di un così limitato accertamento a valere come indice della condizione di centoquaranta quintali di prodotto.
Ritiene la Corte che, a fronte dell'indiscutibile incertezza dei fatti residuata all'attività istruttoria, torni decisivo il disposto dell'art. 1513 c.c., a mente del quale, in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c..
La norma, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, impone all'acquirente di cosa mobile che intenda far valere eventuali difetti della stessa e che non li abbia fatti accertare preventivamente a norma dell'art. 696 c.p.c., la prova rigorosa, ossia tale da superare ogni ragionevole dubbio, dell'identità delle cose stesse e del loro stato (Cass. n. 2993/97).
Nella concreta fattispecie, l'acquirente non ha richiesto l'accertamento tecnico preventivo che con le garanzie del contraddittorio gli avrebbe permesso di far appurare lo stato della merce vendutagli, ma, nella ricostruzione proposta in giudizio, ha optato per una soluzione sbrigativa – quella di rivolgersi prima al proprio incaricato e poi al venditore – che lo ha esposto a successive contestazioni e, di conseguenza, all'insorgere di un onere probatorio destinato ad aggravarsi dopo qualche tempo dalla consegna e difatti non pienamente assolto nel processo.
Tanto più che è rimasta indimostrata persino la restituzione delle angurie, allegata a sostegno della pretesa di rimborso delle spese di trasporto;
infatti, la teste
, ha negato che la merce fosse stata rispedita all'indirizzo della società Tes_2
venditrice e il teste indicato quale conducente dell'autocarro del vettore Tes_3
che avrebbe effettuato la riconsegna, ha riferito di non Controparte_3
ricordare di aver trasportato la merce dalla sede della ditta a quella della Parte_1
e, pur riconoscendo la propria firma apposta sul documento di Controparte_1
n. 551/2021 r.g. 4
trasporto n. 293 del 14.6.16, allegato da a riprova della restituzione dei Parte_1
cocomeri, ha precisato di non ricordare in quale circostanza avesse sottoscritto la bolla e di aver effettuato viaggi di trasporto soltanto da Petrosino a Napoli, ma mai in senso inverso.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Segue per la soccombenza la condanna della ditta appellante alle spese di appello, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Marsala, n. 776 del 24.12.2020; condanna alle spese di appello, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. D.P.R. CP_4
115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 551/2021 r.g.