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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
OV NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17815 / 2017 RG promossa da con sede legale in Roma, Corso Parte_1
d'Italia, n. 39, partita IVA , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. MOSCHELLA CARMELO contro vente con sede in Controparte_1
Bronte (CT) via Prof. Placido De Luca n. 3 cod. fisc.
rappresentata e difesa dall'avv. MARZA' P.IVA_2
CARMELO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la C.A.F. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4949/2017 R.G.n.10614/2017, emesso dal
Tribunale civile di Catania il 31.8.2017, notificato il
18.9.2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.969,03 IVA compresa oltre spese del procedimento monitorio in favore della Controparte_1 presuntivamente dovute per l'attività svolta dalla
[...] ricorrente in sede monitoria nell'anno 2015 e 2016 sulla base di una convenzione tra la e il Parte_2
1 di stipulata il 14/02/2014. In CP_2 CP_1 particolare la ricorrente in sede monitoria deduceva che l'aspetto economico della convenzione era disciplinato dal punto 8 Tabella A e tabella B e chiedeva pertanto il pagamento delle somme dovute in relazione a tale prospetto.
Con la proposta opposizione il CAF opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente attesa l'inesistenza di un rapporto immediato tra le parti e contestava inoltre il calcolo delle somme ingiunte.
Si costituiva la Controparte_1 contestando le ragioni dell'opposizione, chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la conferma del decreto ingiuntivo.
Il GI rigettava la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dalle parti e in data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti le stesse precisavano le conclusioni e con ordinanza del 6/03/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva da parte della società opposta, va precisato che, pur in assenza della sottoscrizione della convenzione, da quanto si deduce dalla documentazione allegata, il rapporto tra le parti si era comunque perfezionato per comportamenti concludenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1327 c.c. in base al quale: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è
2 concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”.
Dunque, secondo l'ordinamento, l'inizio dell'esecuzione può perfezionare il contratto nell'ipotesi in cui l'attuazione, quale manifesta volontà di accettazione della proposta, pervenga nella sfera altrui: l'accettazione, infatti, può essere anche un comportamento concludente.
Un contratto si considera pertanto concluso “per facta concludentia” quando, in assenza di una dichiarazione di accettazione esplicita, una parte tiene un comportamento che è oggettivamente incompatibile con una volontà contraria e che manifesta in modo inequivocabile l'intenzione di accettare l'offerta. Sono comportamenti concludenti tutte le azioni che rendono evidente all'esterno una precisa volontà, senza che gli altri possano avere dubbi a riguardo. I fatti concludenti sono quindi manifestazioni tacite di una volontà che produce effetti giuridici.
Nel caso che ci occupa possono considerarsi inequivoci comportamenti ai quali poteva essere certamente attribuito il significato previsto dall'art. 1327 c.c., le richieste di autorizzazioni inoltrate per l'apertura di centri per l'espletamento dell'attività fiscale avanzate. Agli atti risultano prodotte le istanze inviate in data 5 giugno 2015 per l'apertura delle sedi periferiche necessarie per l'espletamento dell' attività fiscale esitate dall'opponente nel luglio 2015 confermanti l'attivazione degli sportelli Caf.
Inoltre , l'opposta ha prodotto la pec inviata dall'opponente con allegata la circolare n. 7/2015 esplicante le modalità di sblocco delle dichiarazioni 730 oltre i limiti di legge (cfr. doc. all. n. 1 comparsa costituzione opposta).
Anche dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente si evince un rapporto diretto tra le parti in causa come dall'allegazione del prospetto di conteggi con poste negative tutte imputabili alla Controparte_3
[..
[...] e non al come ad esempio le due
[...] Controparte_2 poste di debito imputate a titolo quota associativa per gli anni 2015 e 2016 (cfr. all. 12 atto di citazione in opposizione).
Anche la prova per testi espletata nel corso del giudizio ha fatto emergere un rapporto diretto tra le parti in causa.
La teste confermava la circostanza Testimone_1 relativa alla richiesta di attivazione di sportelli Caf e la correlata attivazione di parte opponente;
così come confermava l'invio di istruzioni operative alla
[...]
e degli elenchi inviati da INPS o Controparte_3 dall'Agenzia delle Entrate relativi a pratiche con irregolarità;
La teste confermava di avere inviato Testimone_2 nella qualità di addetto al Caf. comunicazioni Parte_1 alla relative ad avvio di Controparte_3 procedimenti di controllo e che parimenti aveva inviato note relative a controlli dell'Inps per il periodo 2016, a e a . Parte_3 Persona_1
Il teste , dipendente della Persona_1 [...]
dichiarava che parte opponente CP_4 CP_3 richiedeva svariate volte chiarimenti su pratiche fiscali lavorate proprio negli anni in cui sarebbe stata svolta l'attività da cui originava appunto il credito azionato (anni
2015- 2016), specificando per di più che tali richieste continuavano fino all'anno 2018. Inoltre il teste riferiva che CP_ la Caf Fenapi gli aveva corrisposto il saldo dello stipendio che avrebbe dovuto percepire quale dipendente della CP_3 Controparte_3
Anche la teste dipendente della Testimone_3 [...]
confermava tale circostanza. Controparte_3
Le dichiarazioni rese dai testi e Per_1 Tes_3
4 risultano confermate dalla documentazione allegata dall'opponente (all. 12), e pertanto devono essere considerate veritiere.
Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle testimonianze assunte, può senza dubbio affermarsi la titolarità della legittimazione attiva in capo alla società opposta.
D'altra parte, la testimonianza dei testi di parte opponente si pone in contrasto con le risultanze documentali, oltre che con la testimonianza dei testi dell'opposta, motivo per cui le loro dichiarazioni non appaiono attendibili.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
In ordine al quantum, va precisato che la richiesta dell'opposta è stata ridotta complessivamente a €
47.872,92, in quanto, nelle more del definizione del procedimento monitorio, venivano pagati degli emolumenti ai dipendenti dell'opposta e la parte in questa sede insisteva nella richiesta di pagamento della somma residua. Tale somma si ottiene detraendo dalla somma complessiva di € 72.925,05, calcolata dalla stessa opponente nell'allegato n. 12 , l'importo di € 33.685,00, già ricevuto dall'opposta per sua stessa ammissione. Occorre precisare che l'opponente non ha fornito la prova di avere corrisposto una somma superiore.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e sostituito da una pronuncia di condanna dell'opponente per le somme ancora dovute.
5 Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 (valori medi)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 4949/2017
R.G.n.10614/2017, emesso dal Tribunale civile di Catania il
31.8.2017;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 39.240,02, oltre la somma di euro
8.632,90 dovuta a titolo di Iva, e così per la complessiva somma di euro 47.872,92, oltre interessi legali;
4) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie al 15%.
Catania 9/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa OV NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
OV NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17815 / 2017 RG promossa da con sede legale in Roma, Corso Parte_1
d'Italia, n. 39, partita IVA , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. MOSCHELLA CARMELO contro vente con sede in Controparte_1
Bronte (CT) via Prof. Placido De Luca n. 3 cod. fisc.
rappresentata e difesa dall'avv. MARZA' P.IVA_2
CARMELO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la C.A.F. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4949/2017 R.G.n.10614/2017, emesso dal
Tribunale civile di Catania il 31.8.2017, notificato il
18.9.2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.969,03 IVA compresa oltre spese del procedimento monitorio in favore della Controparte_1 presuntivamente dovute per l'attività svolta dalla
[...] ricorrente in sede monitoria nell'anno 2015 e 2016 sulla base di una convenzione tra la e il Parte_2
1 di stipulata il 14/02/2014. In CP_2 CP_1 particolare la ricorrente in sede monitoria deduceva che l'aspetto economico della convenzione era disciplinato dal punto 8 Tabella A e tabella B e chiedeva pertanto il pagamento delle somme dovute in relazione a tale prospetto.
Con la proposta opposizione il CAF opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente attesa l'inesistenza di un rapporto immediato tra le parti e contestava inoltre il calcolo delle somme ingiunte.
Si costituiva la Controparte_1 contestando le ragioni dell'opposizione, chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la conferma del decreto ingiuntivo.
Il GI rigettava la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dalle parti e in data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti le stesse precisavano le conclusioni e con ordinanza del 6/03/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva da parte della società opposta, va precisato che, pur in assenza della sottoscrizione della convenzione, da quanto si deduce dalla documentazione allegata, il rapporto tra le parti si era comunque perfezionato per comportamenti concludenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1327 c.c. in base al quale: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è
2 concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”.
Dunque, secondo l'ordinamento, l'inizio dell'esecuzione può perfezionare il contratto nell'ipotesi in cui l'attuazione, quale manifesta volontà di accettazione della proposta, pervenga nella sfera altrui: l'accettazione, infatti, può essere anche un comportamento concludente.
Un contratto si considera pertanto concluso “per facta concludentia” quando, in assenza di una dichiarazione di accettazione esplicita, una parte tiene un comportamento che è oggettivamente incompatibile con una volontà contraria e che manifesta in modo inequivocabile l'intenzione di accettare l'offerta. Sono comportamenti concludenti tutte le azioni che rendono evidente all'esterno una precisa volontà, senza che gli altri possano avere dubbi a riguardo. I fatti concludenti sono quindi manifestazioni tacite di una volontà che produce effetti giuridici.
Nel caso che ci occupa possono considerarsi inequivoci comportamenti ai quali poteva essere certamente attribuito il significato previsto dall'art. 1327 c.c., le richieste di autorizzazioni inoltrate per l'apertura di centri per l'espletamento dell'attività fiscale avanzate. Agli atti risultano prodotte le istanze inviate in data 5 giugno 2015 per l'apertura delle sedi periferiche necessarie per l'espletamento dell' attività fiscale esitate dall'opponente nel luglio 2015 confermanti l'attivazione degli sportelli Caf.
Inoltre , l'opposta ha prodotto la pec inviata dall'opponente con allegata la circolare n. 7/2015 esplicante le modalità di sblocco delle dichiarazioni 730 oltre i limiti di legge (cfr. doc. all. n. 1 comparsa costituzione opposta).
Anche dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente si evince un rapporto diretto tra le parti in causa come dall'allegazione del prospetto di conteggi con poste negative tutte imputabili alla Controparte_3
[..
[...] e non al come ad esempio le due
[...] Controparte_2 poste di debito imputate a titolo quota associativa per gli anni 2015 e 2016 (cfr. all. 12 atto di citazione in opposizione).
Anche la prova per testi espletata nel corso del giudizio ha fatto emergere un rapporto diretto tra le parti in causa.
La teste confermava la circostanza Testimone_1 relativa alla richiesta di attivazione di sportelli Caf e la correlata attivazione di parte opponente;
così come confermava l'invio di istruzioni operative alla
[...]
e degli elenchi inviati da INPS o Controparte_3 dall'Agenzia delle Entrate relativi a pratiche con irregolarità;
La teste confermava di avere inviato Testimone_2 nella qualità di addetto al Caf. comunicazioni Parte_1 alla relative ad avvio di Controparte_3 procedimenti di controllo e che parimenti aveva inviato note relative a controlli dell'Inps per il periodo 2016, a e a . Parte_3 Persona_1
Il teste , dipendente della Persona_1 [...]
dichiarava che parte opponente CP_4 CP_3 richiedeva svariate volte chiarimenti su pratiche fiscali lavorate proprio negli anni in cui sarebbe stata svolta l'attività da cui originava appunto il credito azionato (anni
2015- 2016), specificando per di più che tali richieste continuavano fino all'anno 2018. Inoltre il teste riferiva che CP_ la Caf Fenapi gli aveva corrisposto il saldo dello stipendio che avrebbe dovuto percepire quale dipendente della CP_3 Controparte_3
Anche la teste dipendente della Testimone_3 [...]
confermava tale circostanza. Controparte_3
Le dichiarazioni rese dai testi e Per_1 Tes_3
4 risultano confermate dalla documentazione allegata dall'opponente (all. 12), e pertanto devono essere considerate veritiere.
Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle testimonianze assunte, può senza dubbio affermarsi la titolarità della legittimazione attiva in capo alla società opposta.
D'altra parte, la testimonianza dei testi di parte opponente si pone in contrasto con le risultanze documentali, oltre che con la testimonianza dei testi dell'opposta, motivo per cui le loro dichiarazioni non appaiono attendibili.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
In ordine al quantum, va precisato che la richiesta dell'opposta è stata ridotta complessivamente a €
47.872,92, in quanto, nelle more del definizione del procedimento monitorio, venivano pagati degli emolumenti ai dipendenti dell'opposta e la parte in questa sede insisteva nella richiesta di pagamento della somma residua. Tale somma si ottiene detraendo dalla somma complessiva di € 72.925,05, calcolata dalla stessa opponente nell'allegato n. 12 , l'importo di € 33.685,00, già ricevuto dall'opposta per sua stessa ammissione. Occorre precisare che l'opponente non ha fornito la prova di avere corrisposto una somma superiore.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e sostituito da una pronuncia di condanna dell'opponente per le somme ancora dovute.
5 Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 (valori medi)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 4949/2017
R.G.n.10614/2017, emesso dal Tribunale civile di Catania il
31.8.2017;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 39.240,02, oltre la somma di euro
8.632,90 dovuta a titolo di Iva, e così per la complessiva somma di euro 47.872,92, oltre interessi legali;
4) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie al 15%.
Catania 9/10/2025
Il Giudice
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