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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 unito col n.1389/2023, posta in deliberazione all'udienza del giorno 2 luglio 2024, come da verbale in atti, con rinuncia espressa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via Sele n. 33 presso lo studio dell'avv. Dina Marasco che la rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in calce al ricorso introduttivo;
-ricorrente- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._2 alla via Via Oslavia, n. 28, presso l'avv. Maria Zaffina, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce della memoria difensiva di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civile del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.7.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale dell'udienza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10 novembre 2020 e ritualmente notificato, Pt_1
premesso: che aveva contratto matrimonio concordatario con in Lamezia
[...] CP_1
Terme il 9.12.1984; che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (il 4.9.1985), (il Per_1 Per_2
28.09.1990) e (il 13.11.1995), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti ad Persona_3 eccezione di;
che i coniugi avevano fissato la residenza in Lamezia Terme, c.da Persona_3
Savutano nella villa, con annesso terreno, di proprietà di entrambi i coniugi;
che, diventando la convivenza intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale, che aveva fatto venir meno la comunione materiale e spirituale, la sig.ra si allontanava definitivamente dalla casa Pt_1 coniugale per vivere in una vecchia casa in Sambiase con il figlio lasciando gli effetti Persona_3 personali ed altri beni nella casa coniugale;
chiedeva, pertanto, al Tribunale di: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) consentire alla ricorrente di prelevare dalla casa coniugale i beni personali;
3) obbligare il al pagamento del mantenimento del figlio CP_1
. Persona_3 Si costituiva in giudizio la parte resistente la quale aderiva alla avversa domanda di separazione precisando che la si era allontanata dall'abitazione coniugale, acquistata grazie ad un Pt_1 lascito da lui ricevuto e per i proventi derivanti dall'attività lavorativa svolta in Germania dal 1992 al 1998, per andare a vivere nell'immobile acquistato dai coniugi ed intestato alla primogenita, attiguo ad altro concesso in locazione a terzi dal quale ricavava e tratteneva in via esclusiva i canoni locatizi;
che ella percepiva anche una pensione di invalidità oltre a redditi da lavoro autonomo, contributi agricoli e che deteneva in modo esclusivo un immobile in Falerna acquistato durante l'unione matrimoniale;
che durante il matrimonio il rapporto era stato compromesso a causa di dissidi del suocero nei confronti del , che avevano influenzato la moglie, la quale ometteva CP_1
l'assistenza morale e materiale nei confronti del resistente e degli stessi figli e Per_1
che esprimevano sentimenti di disprezzo verso il genitore;
che il proprio reddito era Persona_3 di soli € 10.000,00 per cui era impossibilitato ad assistere materialmente il figlio . Persona_3
All'udienza di comparizione personale delle parti del 16.03.2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f., con ordinanza resa in pari data, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, disponeva che il versasse alla mensilmente, per il mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio la somma di € 100,00 e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Persona_3
Entrambe le parti depositavano memorie integrative ed all'udienza del 21.06.2022 la causa veniva trattenuta in decisione per le determinazioni sullo status di talché, con sentenza non definitiva n.
2/2023, veniva pronunciata la separazione e rimessa la causa al giudice istruttore il quale, pur concedendo i mezzi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non ammetteva le richieste di prova testimoniale avanzate della parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2024. In tale udienza le parti dichiaravano la pendenza del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. 1989/2023 R.G. con il quale il Presidente del Tribunale di
Lamezia Terme, all'udienza del 5.3.2024, sentite le parti, aveva rinviato all'udienza del 9.4.2024 e, constatata la volontà delle parti di definire concordemente la vertenza, aveva disposto, con ordinanza del 15.4.2024, che la causa fosse riunita al giudizio di separazione. All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia espressa delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare sia la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo
Tribunale con sentenza non definitiva n. 2/2023 depositata in data 03.01.2023 sia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la stessa appare fondata in quanto è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla udienza di prima comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70
(come anche modificato dalla l. 55/2015), dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
La presente pronuncia concerne, quindi, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti con riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora Persona_3 autosufficiente. Deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 337-septies c.c., il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori che persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita (Corte di Cassazione civile, n.
4765 del 3 aprile 2002).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (v.
Cass. 7168/2016).
In particolare, “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, che tenga conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del mantenimento, sia in termini di contenuto che di durata, avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Corte d'Appello Bari, Sez. I, Sentenza, 10/04/2024, n. 541).
Ciò detto, nel caso di specie, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, che è stato trasfuso in conclusioni concordemente rassegnate dai procuratori di entrambe le parti all'udienza del
2.07.2024.
In particolare, è stato concordato quanto segue: “concorso del sig. al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, , nella somma di euro Persona_4
100,00 al mese da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, tramite la corresponsione diretta all'avente diritto”.
Ciò posto, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono condivisibili e ratificabili dal Tribunale in quanto formulate nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi dei coniugi e del figlio.
La soluzione concordata della controversia giustifica, infine, la compensazione delle spese processuali.
I compensi dovuti ai procuratori costituiti per l'attività prestata a favore delle parti, provvisoriamente ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Lamezia Terme, sono stati liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, Il Tribunale di Lamezia Terme,
Sezione Unica Civile, dato atto che con sentenza non definitiva n. 2/2023 è stata pronunciata la separazione personale tra e così provvede: CP_1 Parte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Lamezia Terme (CZ) il (matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme il 9.12.1984
e annotato nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'anno
1984, atto n. 51, parte II, serie A);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) dichiara che le condizioni sono quelle concordate tra i coniugi così come specificate nella parte motiva;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 24.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Teresa Valeria Grieco dott. Giovanni Garofalo