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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4558/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefano De Parte_1 C.F._1
Sanctis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via San CO
d'Assisi n. 17 10122
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Monica Traversa, elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del difensore in Torino, via Pietro Piffetti n. 24
CONVENUTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. Fabrizio Cassella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via
Susa n. 13
TERZO CHIAMATO
Oggetto: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Contrariis rejectis, previa stima dei cespiti, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria per
l'immobile sito in Torino, Via Guastalla n. 7 angolo Via Degli Artisti n. 14, censita al
pagina 1 di 6 NCEU del Comune di Torino come F. 1278 Part. 145, Sub. 4, Zona Cens. 1, Cat- C/1, Cl
3, Consistenza 48 mq, Superf. Catast. 59 mq, rendita € 753,61, intercorrente tra i signori
, attrice, e , convenuti, giusto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
progetto di divisione del 14.03.2025.
Condannare i convenuti a rifondere, in via solidale tra loro, le spese di giudizio dell'attrice nella misura di due terzi delle anticipazioni, ossia un terzo ciascuno, e, nella misura del
50% ciascuno, della differenza tra le competenze di cui al DM n. 55/2014 e s.m., secondo scaglione di valore, ed un terzo del doppio, da valutarsi anche ai sensi dell'art.
96, co. 3 c.p.c. per la mancata comparsa al procedimento di mediazione.
Per parte convenuta: Si oppone alle richieste avversarie e chiede che le spese vive vengano ripartite in pari quota tra i condividenti con compensazione integrale dei compensi di avvocato.
Per il terzo chiamato: Nel merito, si rimette a Controparte_3
giustizia in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria in titolarità degli eredi legittimi del signor , originario debitore di Persona_1 Controparte_4
.
[...]
In ogni caso, Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Assegnare ad a soddisfazione del credito vantato nei Controparte_3
confronti degli eredi del signor qualsivoglia somma, fino alla Persona_1
concorrenza del credito originariamente vantato nei confronti del de cuius.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese, oltre agli accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 7.2.2023, notificata prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022,
ha convenuto in giudizio i suoi fratelli CO e , Parte_1 Controparte_2
per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra le parti a seguito della morte dei genitori, deceduta in data 3.5.2019, e , Persona_2 Persona_1
deceduto in data 23.11.2019.
Ha esposto che oggetto di comunione era l'immobile sito in Torino, angolo via Guastella
n. 7 / via Degli Artisti n. 14, dove attualmente svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande il fratello CO, a seguito di cessione dell'azienda di cui era stata in precedenza titolare la società Tre Artisti s.a.s. di AC FI & c., messa in liquidazione a seguito della morte della socia accomandataria.
pagina 2 di 6 L'attrice riferiva che non era stato possibile addivenire alla divisione in via amichevole a causa di posizioni contrastanti assunte dai comproprietari in relazione a debiti che i defunti genitori avevano verso l e in cui erano subentrati i figli in Controparte_3
qualità di eredi.
L'attrice ha anche proposto domanda di condanna del convenuto CO al pagamento di un'indennità di occupazione poiché, come detto, questi svolgeva la sua attività lavorativa nell'immobile in comunione senza riconoscere alcun canone agli altri comproprietari.
Si sono costituiti in giudizio CO e , i quali hanno entrambi Controparte_2
aderito alla domanda di scioglimento della comunione;
CO ha anche chiesto di accertare l'entità delle passività dell'asse ereditario, con particolare riguardo ai debiti verso l . Entrambi si sono opposti al riconoscimento dell'indennità di Controparte_3
occupazione richiesta dalla sorella, riportando che faceva parte degli accordi raggiunti fra i coeredi che CO si accollasse tutte le spese collegate all'immobile ed in cambio non dovesse pagare nulla per l'occupazione dei locali. , per il caso in Controparte_1
cui parte attrice avesse insistito nella domanda di indennità di occupazione, ha chiesto che le somme riconosciute venissero poste in compensazione con le spese relative all'immobile da lui solo pagate.
Depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha disposto ai sensi dell'art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio con
[...]
, in relazione alle domande svolte in giudizio. Controparte_3
si è costituita in giudizio, concludendo come riportato Controparte_3
in epigrafe.
E' stata svolta c.t.u. sull'immobile e, conclusa l'istruttoria, le parti, all'udienza del
4.2.2025, hanno dichiarato di rinunciare alle domande svolte in giudizio diverse dalla domanda di scioglimento della comunione.
Il convenuto ha avanzato richiesta di attribuzione dell'intero; sulla base Controparte_1
di tale istanza, il Giudice, con ordinanza 14.3.2025, ha predisposto progetto di divisione approvato dalle parti e dichiarato esecutivo all'udienza del 1° aprile 2025.
Alla medesima udienza le parti, dato atto di non aver raggiunto un accordo in punto spese di lite, hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
*** *** ***
pagina 3 di 6 Come sopra riportato, in forza della rinuncia alle altre domande formalizzata dalle parti condividenti all'udienza del 4.2.2025, è rimasta pendente solo la domanda di scioglimento della comunione, proposta da tutti i fratelli . Per_1
Le operazioni di divisione sono già state concluse, mediante progetto di divisione del
14.3.2025 dichiarato esecutivo all'udienza del 1° aprile 2025.
Merita ancora un cenno la posizione di . Tale parte è Controparte_3 stata chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in relazione alle domande inizialmente formulate dalle parti, che includevano anche l'accertamento del debito dell'eredità verso l'Erario.
Si precisa che non è un creditore iscritto;
la c.t.u., Controparte_3 infatti, ha accertato l'assenza di formalità pregiudizievoli sull'immobile in comunione, fatta eccezione per la trascrizione della domanda giudiziale.
In assenza di ipoteca, rispetto alle conclusioni assunte da con la comparsa di CP_5 costituzione, può quanto meno dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 2825 comma 4 c.c.
Ad ogni modo, va osservato che all'udienza del 4.2.2025 i condividenti hanno dato atto che il debito verso come precisato in causa, era stato saldato. CP_5
pur essendosi costituita in giudizio, non ha mai preso parte alle udienze, neanche CP_5 per eventualmente contestare l'estinzione del debito affermata dai condividenti, soprattutto non ha presenziato alle due udienze fissate per l'approvazione del progetto di divisione in cui, in considerazione dell'inerzia manifestata dal creditore, i conguagli in denaro sono stati attribuiti in favore dei condividenti. Tale condotta processuale non può che essere interpretata come una rinuncia alla domanda di assegnazione delle somme fino a concorrenza del credito proposta da con la comparsa di costituzione. CP_5
Fatte tali premesse, non resta che procedere alla regolazione delle spese di lite, non avendo i condividenti trovato un accordo sul punto.
Come è noto, nei giudizi di divisione “ordinaria” (quale il presente) il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che le spese della lite vadano poste “a carico della massa”, sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
pagina 4 di 6 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059).
Detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
I suddetti principi sono stati affermati da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24550/2024.
Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per fare applicazione del principio di soccombenza: tutte le parti, infatti, hanno chiesto lo scioglimento della comunione ed hanno collaborato per portare il giudizio di divisione alla sua conclusione;
le altre domande inizialmente proposte in giudizio sono state rinunciate.
Deve quindi trovare applicazione la regola generale delle spese “a carico della massa”, per cui i tre fratelli devono partecipare in proporzione alle rispettive quote (1/3 Per_1
ciascuno) alle spese vive servite per introdurre il giudizio e condurlo alla sua fisiologica conclusione, come dettagliate nella nota spese di parte attrice che le ha anticipate, a cui devono aggiungersi le spese di c.t.u., da porre definitivamente a carico dei tre condividenti in misura di 1/3 ciascuno.
Per quanto riguarda gli onorari di avvocato, essi vanno ricondotti a quelle spese che ciascuna parte affronta nel proprio interesse (anche tenuto conto del carattere fiduciario del mandato difensivo), pertanto deve escludersi qualsiasi forma di rimborso, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
I compensi di avvocato vanno dunque integralmente compensati tra i condividenti.
Analoga decisione di compensazione va assunta con riguardo ad Controparte_3
, considerando la sua chiamata in giudizio per ordine del giudice ed il
[...]
contegno processuale tenuto di cui si è dato atto sopra.
Nelle conclusioni parte attrice ha fatto richiamo all'art. 96 comma 3 c.p.c. in relazione alla mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione. Sul punto si osserva che in assenza di soccombenza in causa non può trovare applicazione l'art. 96
c.p.c.; d'altro canto, con riguardo alle previsioni dell'art. 12 bis d. lgs. 28/2010, la pagina 5 di 6 mancata partecipazione alla mediazione è stata giustificata dai convenuti (cfr. comparse di costituzione) con riferimento al rifiuto di parte attrice di partecipare pro quota al pagamento delle passività ereditarie, pertanto, non essendo intervenuta specifica contestazione della circostanza, la mancata partecipazione alla mediazione non può considerarsi priva di giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna CO e , per la quota di 1/3 ciascuno, a rimborsare Controparte_2
a le anticipazioni sostenute pari a € 1.248,46; Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra i condividenti con riguardo ai compensi di avvocato;
3) compensa integralmente le spese tra i condividenti e CP_5
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , CO e Pt_1 CP_2
nella misura di 1/3 ciascuno.
[...]
Così deciso in Torino, in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4558/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefano De Parte_1 C.F._1
Sanctis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via San CO
d'Assisi n. 17 10122
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Monica Traversa, elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del difensore in Torino, via Pietro Piffetti n. 24
CONVENUTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. Fabrizio Cassella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via
Susa n. 13
TERZO CHIAMATO
Oggetto: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Contrariis rejectis, previa stima dei cespiti, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria per
l'immobile sito in Torino, Via Guastalla n. 7 angolo Via Degli Artisti n. 14, censita al
pagina 1 di 6 NCEU del Comune di Torino come F. 1278 Part. 145, Sub. 4, Zona Cens. 1, Cat- C/1, Cl
3, Consistenza 48 mq, Superf. Catast. 59 mq, rendita € 753,61, intercorrente tra i signori
, attrice, e , convenuti, giusto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
progetto di divisione del 14.03.2025.
Condannare i convenuti a rifondere, in via solidale tra loro, le spese di giudizio dell'attrice nella misura di due terzi delle anticipazioni, ossia un terzo ciascuno, e, nella misura del
50% ciascuno, della differenza tra le competenze di cui al DM n. 55/2014 e s.m., secondo scaglione di valore, ed un terzo del doppio, da valutarsi anche ai sensi dell'art.
96, co. 3 c.p.c. per la mancata comparsa al procedimento di mediazione.
Per parte convenuta: Si oppone alle richieste avversarie e chiede che le spese vive vengano ripartite in pari quota tra i condividenti con compensazione integrale dei compensi di avvocato.
Per il terzo chiamato: Nel merito, si rimette a Controparte_3
giustizia in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria in titolarità degli eredi legittimi del signor , originario debitore di Persona_1 Controparte_4
.
[...]
In ogni caso, Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Assegnare ad a soddisfazione del credito vantato nei Controparte_3
confronti degli eredi del signor qualsivoglia somma, fino alla Persona_1
concorrenza del credito originariamente vantato nei confronti del de cuius.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese, oltre agli accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 7.2.2023, notificata prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022,
ha convenuto in giudizio i suoi fratelli CO e , Parte_1 Controparte_2
per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra le parti a seguito della morte dei genitori, deceduta in data 3.5.2019, e , Persona_2 Persona_1
deceduto in data 23.11.2019.
Ha esposto che oggetto di comunione era l'immobile sito in Torino, angolo via Guastella
n. 7 / via Degli Artisti n. 14, dove attualmente svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande il fratello CO, a seguito di cessione dell'azienda di cui era stata in precedenza titolare la società Tre Artisti s.a.s. di AC FI & c., messa in liquidazione a seguito della morte della socia accomandataria.
pagina 2 di 6 L'attrice riferiva che non era stato possibile addivenire alla divisione in via amichevole a causa di posizioni contrastanti assunte dai comproprietari in relazione a debiti che i defunti genitori avevano verso l e in cui erano subentrati i figli in Controparte_3
qualità di eredi.
L'attrice ha anche proposto domanda di condanna del convenuto CO al pagamento di un'indennità di occupazione poiché, come detto, questi svolgeva la sua attività lavorativa nell'immobile in comunione senza riconoscere alcun canone agli altri comproprietari.
Si sono costituiti in giudizio CO e , i quali hanno entrambi Controparte_2
aderito alla domanda di scioglimento della comunione;
CO ha anche chiesto di accertare l'entità delle passività dell'asse ereditario, con particolare riguardo ai debiti verso l . Entrambi si sono opposti al riconoscimento dell'indennità di Controparte_3
occupazione richiesta dalla sorella, riportando che faceva parte degli accordi raggiunti fra i coeredi che CO si accollasse tutte le spese collegate all'immobile ed in cambio non dovesse pagare nulla per l'occupazione dei locali. , per il caso in Controparte_1
cui parte attrice avesse insistito nella domanda di indennità di occupazione, ha chiesto che le somme riconosciute venissero poste in compensazione con le spese relative all'immobile da lui solo pagate.
Depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha disposto ai sensi dell'art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio con
[...]
, in relazione alle domande svolte in giudizio. Controparte_3
si è costituita in giudizio, concludendo come riportato Controparte_3
in epigrafe.
E' stata svolta c.t.u. sull'immobile e, conclusa l'istruttoria, le parti, all'udienza del
4.2.2025, hanno dichiarato di rinunciare alle domande svolte in giudizio diverse dalla domanda di scioglimento della comunione.
Il convenuto ha avanzato richiesta di attribuzione dell'intero; sulla base Controparte_1
di tale istanza, il Giudice, con ordinanza 14.3.2025, ha predisposto progetto di divisione approvato dalle parti e dichiarato esecutivo all'udienza del 1° aprile 2025.
Alla medesima udienza le parti, dato atto di non aver raggiunto un accordo in punto spese di lite, hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
*** *** ***
pagina 3 di 6 Come sopra riportato, in forza della rinuncia alle altre domande formalizzata dalle parti condividenti all'udienza del 4.2.2025, è rimasta pendente solo la domanda di scioglimento della comunione, proposta da tutti i fratelli . Per_1
Le operazioni di divisione sono già state concluse, mediante progetto di divisione del
14.3.2025 dichiarato esecutivo all'udienza del 1° aprile 2025.
Merita ancora un cenno la posizione di . Tale parte è Controparte_3 stata chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in relazione alle domande inizialmente formulate dalle parti, che includevano anche l'accertamento del debito dell'eredità verso l'Erario.
Si precisa che non è un creditore iscritto;
la c.t.u., Controparte_3 infatti, ha accertato l'assenza di formalità pregiudizievoli sull'immobile in comunione, fatta eccezione per la trascrizione della domanda giudiziale.
In assenza di ipoteca, rispetto alle conclusioni assunte da con la comparsa di CP_5 costituzione, può quanto meno dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 2825 comma 4 c.c.
Ad ogni modo, va osservato che all'udienza del 4.2.2025 i condividenti hanno dato atto che il debito verso come precisato in causa, era stato saldato. CP_5
pur essendosi costituita in giudizio, non ha mai preso parte alle udienze, neanche CP_5 per eventualmente contestare l'estinzione del debito affermata dai condividenti, soprattutto non ha presenziato alle due udienze fissate per l'approvazione del progetto di divisione in cui, in considerazione dell'inerzia manifestata dal creditore, i conguagli in denaro sono stati attribuiti in favore dei condividenti. Tale condotta processuale non può che essere interpretata come una rinuncia alla domanda di assegnazione delle somme fino a concorrenza del credito proposta da con la comparsa di costituzione. CP_5
Fatte tali premesse, non resta che procedere alla regolazione delle spese di lite, non avendo i condividenti trovato un accordo sul punto.
Come è noto, nei giudizi di divisione “ordinaria” (quale il presente) il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che le spese della lite vadano poste “a carico della massa”, sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
pagina 4 di 6 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059).
Detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
I suddetti principi sono stati affermati da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24550/2024.
Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per fare applicazione del principio di soccombenza: tutte le parti, infatti, hanno chiesto lo scioglimento della comunione ed hanno collaborato per portare il giudizio di divisione alla sua conclusione;
le altre domande inizialmente proposte in giudizio sono state rinunciate.
Deve quindi trovare applicazione la regola generale delle spese “a carico della massa”, per cui i tre fratelli devono partecipare in proporzione alle rispettive quote (1/3 Per_1
ciascuno) alle spese vive servite per introdurre il giudizio e condurlo alla sua fisiologica conclusione, come dettagliate nella nota spese di parte attrice che le ha anticipate, a cui devono aggiungersi le spese di c.t.u., da porre definitivamente a carico dei tre condividenti in misura di 1/3 ciascuno.
Per quanto riguarda gli onorari di avvocato, essi vanno ricondotti a quelle spese che ciascuna parte affronta nel proprio interesse (anche tenuto conto del carattere fiduciario del mandato difensivo), pertanto deve escludersi qualsiasi forma di rimborso, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
I compensi di avvocato vanno dunque integralmente compensati tra i condividenti.
Analoga decisione di compensazione va assunta con riguardo ad Controparte_3
, considerando la sua chiamata in giudizio per ordine del giudice ed il
[...]
contegno processuale tenuto di cui si è dato atto sopra.
Nelle conclusioni parte attrice ha fatto richiamo all'art. 96 comma 3 c.p.c. in relazione alla mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione. Sul punto si osserva che in assenza di soccombenza in causa non può trovare applicazione l'art. 96
c.p.c.; d'altro canto, con riguardo alle previsioni dell'art. 12 bis d. lgs. 28/2010, la pagina 5 di 6 mancata partecipazione alla mediazione è stata giustificata dai convenuti (cfr. comparse di costituzione) con riferimento al rifiuto di parte attrice di partecipare pro quota al pagamento delle passività ereditarie, pertanto, non essendo intervenuta specifica contestazione della circostanza, la mancata partecipazione alla mediazione non può considerarsi priva di giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna CO e , per la quota di 1/3 ciascuno, a rimborsare Controparte_2
a le anticipazioni sostenute pari a € 1.248,46; Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra i condividenti con riguardo ai compensi di avvocato;
3) compensa integralmente le spese tra i condividenti e CP_5
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , CO e Pt_1 CP_2
nella misura di 1/3 ciascuno.
[...]
Così deciso in Torino, in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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