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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1787/2018 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
-oOo-
ORDINANZA
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2025 fissata, a seguito di deposito con ordinanza del 7 marzo 2005 del progetto di divisione, per la comparizione delle parti per la discussione ai sensi dell'art. 789 c.p.c. del progetto di divisione;
Rilevata la regolare notifica in data 10.3.2025 alle parti dell'ordinanza suddetta;
rilevata altresì la mancata comparizione all'udienza del difensore del convenuto Sig. CP_1 nonché la mancata comparizione, personalmente dell'attore Sig. e del convenuto Parte_1
Sig. ; CP_1
Rilevato che alla detta udienza il procuratore degli attori Avv. Guglielmelli ha dichiarato “che non vi sono da parte dei suoi assistiti e contestazioni in ordine al Parte_1 Parte_2 progetto di divisione di cui alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025; con riguardo alle spese di CTU chiede che per la parte del suo assistito, Sig. , Parte_2 vengano poste a carico dell'Erario” e che il Sig. personalmente ha dichiarato Parte_2
“di non opporre alcuna contestazione al progetto di divisione di cui alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025”;
che questo giudice, dato atto che nessuno è comparso per parte convenuta, sig. , si è CP_1
riservata;
Rilevato, quanto alla richiesta dell'Avv. Guglielmelli di porre a carico dell'erario le spese di CTU per la parte a carico del Sig. , Parte_2
-che, preliminarmente va corretta l'ordinanza del 7.3.2025 di deposito del progetto di divisione nel senso che laddove è scritto a pagina 8 “Le spese di CTU liquidate con provvedimenti del
Pagina 1 26.10.2022, del 17.7.2023 e del 22.3.2024 e del 7 marzo 2025” deve invece leggersi “Le spese di
CTU liquidate con provvedimenti dell'8.10.2022 e del 7 marzo 2025”;
-che il Sig. è stato ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Parte_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 17.4.2024 a seguito di istanza del 12.4.2024, protocollata al n. 2024/762, presentata nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale conferito al CTU Ing. all'udienza del 9 aprile 2024 e pertanto l'ammissione al gratuito Persona_1 patrocinio ha efficacia per l'attività a far data dalla presentazione dell'istanza.
-Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario;
-Rilevato altresì che l'onorario spettante al CTU debba essere liquidato per intero, non applicandosi la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002 (cfr. Sent Corte Costituzionale n. 166 del I luglio 2022);
-che pertanto le spese di CTU limitatamente al compenso liquidato in favore dell'Ing. Per_1
con provvedimento del 7 marzo 2025 comunicato in data 10.3.2025, come corretto con
[...]
decreto del 19.3.2025, comunicato alle parti in data 20.3.2025, per la quota pari a 1/4 riferita al debba essere posta a carico dell'Erario e per la quota di ¼ a carico del Parte_2 Parte_1
e per la restante quota di ½ a carico del;
[...] CP_1
Rilevato, quanto all'esito dell'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione, che “….la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione prevista dall'art.789 cod.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, assicurando ad esse la possibilità di svolgere, con le garanzie della giurisdizione, un'adeguata difesa in relazione all'oggetto della discussione. Se la parte, regolarmente avvertita, non compare all'udienza, implicitamente rinuncia a sollevare contestazioni, tacitamente approvando il progetto così come depositato…..” (Cass. 12949/1999);
Ne consegue che, stante la regolare comunicazione della fissazione dell'udienza, preso atto della mancanza di contestazioni da parte degli attori Sig.ri e per Parte_1 Parte_2 come dichiarato all'udienza dal loro difensore Avv. Guglielmelli, la mancata comparizione del convenuto e del suo difensore deve intendersi quale rinunzia a sollevare contestazioni e quale tacita approvazione del progetto di divisione depositato;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 789 comma 3^ c.p.c., “Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto…”;
Pagina 2 Ritenuto, pertanto, che in conformità a quanto disposto dalla norma ora citata, il progetto di divisione depositato, steso alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025, deve essere dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
a) Dispone la correzione dell'ordinanza del 7.3.2025 di deposito del progetto di divisione nel senso che laddove è scritto a pagina 8 “Le spese di CTU liquidate con provvedimenti del 26.10.2022, del
17.7.2023 e del 22.3.2024 e del 7 marzo 2025” deve invece leggersi “Le spese di CTU liquidate con provvedimenti dell'8.10.2022 e del 7 marzo 2025”;
b) Dispone:
-limitatamente al compenso liquidato in favore dell'Ing. con decreto del 7 marzo Persona_1
2025 comunicato in data 10.3.2025 -come corretto con decreto del 19.3.2025 comunicato alle parti in data 20.3.2025-, che detto compenso per la quota pari a 1/4 riferita al sia posto Parte_2
a carico dell'Erario e per la quota di ¼ sia posto a carico del e per la restante quota Parte_1
di ½ siano posto a carico del;
CP_1
-che con riguardo al compenso liquidato in favore del Dott. con decreto dell'8 ottobre 2022 Per_2
comunicato in data 11.10.2022, che detto compenso per la quota pari a 1/4 sia posto a carico di
, per la quota di ¼ sia posto a carico del e per la restante quota Parte_2 Parte_1
di ½ sia posto a carico del;
CP_1
c) Visto l'art. 789 comma 3 c.p.c.,
Dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato, steso alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025.
Spese di CTU come qui specificate.
Spese del giudizio alla massa.
Trascrizione come per legge.
Cosenza, 9 aprile 2025. Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
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ORDINANZA
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2025 fissata, a seguito di deposito con ordinanza del 7 marzo 2005 del progetto di divisione, per la comparizione delle parti per la discussione ai sensi dell'art. 789 c.p.c. del progetto di divisione;
Rilevata la regolare notifica in data 10.3.2025 alle parti dell'ordinanza suddetta;
rilevata altresì la mancata comparizione all'udienza del difensore del convenuto Sig. CP_1 nonché la mancata comparizione, personalmente dell'attore Sig. e del convenuto Parte_1
Sig. ; CP_1
Rilevato che alla detta udienza il procuratore degli attori Avv. Guglielmelli ha dichiarato “che non vi sono da parte dei suoi assistiti e contestazioni in ordine al Parte_1 Parte_2 progetto di divisione di cui alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025; con riguardo alle spese di CTU chiede che per la parte del suo assistito, Sig. , Parte_2 vengano poste a carico dell'Erario” e che il Sig. personalmente ha dichiarato Parte_2
“di non opporre alcuna contestazione al progetto di divisione di cui alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025”;
che questo giudice, dato atto che nessuno è comparso per parte convenuta, sig. , si è CP_1
riservata;
Rilevato, quanto alla richiesta dell'Avv. Guglielmelli di porre a carico dell'erario le spese di CTU per la parte a carico del Sig. , Parte_2
-che, preliminarmente va corretta l'ordinanza del 7.3.2025 di deposito del progetto di divisione nel senso che laddove è scritto a pagina 8 “Le spese di CTU liquidate con provvedimenti del
Pagina 1 26.10.2022, del 17.7.2023 e del 22.3.2024 e del 7 marzo 2025” deve invece leggersi “Le spese di
CTU liquidate con provvedimenti dell'8.10.2022 e del 7 marzo 2025”;
-che il Sig. è stato ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Parte_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 17.4.2024 a seguito di istanza del 12.4.2024, protocollata al n. 2024/762, presentata nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale conferito al CTU Ing. all'udienza del 9 aprile 2024 e pertanto l'ammissione al gratuito Persona_1 patrocinio ha efficacia per l'attività a far data dalla presentazione dell'istanza.
-Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario;
-Rilevato altresì che l'onorario spettante al CTU debba essere liquidato per intero, non applicandosi la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002 (cfr. Sent Corte Costituzionale n. 166 del I luglio 2022);
-che pertanto le spese di CTU limitatamente al compenso liquidato in favore dell'Ing. Per_1
con provvedimento del 7 marzo 2025 comunicato in data 10.3.2025, come corretto con
[...]
decreto del 19.3.2025, comunicato alle parti in data 20.3.2025, per la quota pari a 1/4 riferita al debba essere posta a carico dell'Erario e per la quota di ¼ a carico del Parte_2 Parte_1
e per la restante quota di ½ a carico del;
[...] CP_1
Rilevato, quanto all'esito dell'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione, che “….la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione prevista dall'art.789 cod.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, assicurando ad esse la possibilità di svolgere, con le garanzie della giurisdizione, un'adeguata difesa in relazione all'oggetto della discussione. Se la parte, regolarmente avvertita, non compare all'udienza, implicitamente rinuncia a sollevare contestazioni, tacitamente approvando il progetto così come depositato…..” (Cass. 12949/1999);
Ne consegue che, stante la regolare comunicazione della fissazione dell'udienza, preso atto della mancanza di contestazioni da parte degli attori Sig.ri e per Parte_1 Parte_2 come dichiarato all'udienza dal loro difensore Avv. Guglielmelli, la mancata comparizione del convenuto e del suo difensore deve intendersi quale rinunzia a sollevare contestazioni e quale tacita approvazione del progetto di divisione depositato;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 789 comma 3^ c.p.c., “Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto…”;
Pagina 2 Ritenuto, pertanto, che in conformità a quanto disposto dalla norma ora citata, il progetto di divisione depositato, steso alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025, deve essere dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
a) Dispone la correzione dell'ordinanza del 7.3.2025 di deposito del progetto di divisione nel senso che laddove è scritto a pagina 8 “Le spese di CTU liquidate con provvedimenti del 26.10.2022, del
17.7.2023 e del 22.3.2024 e del 7 marzo 2025” deve invece leggersi “Le spese di CTU liquidate con provvedimenti dell'8.10.2022 e del 7 marzo 2025”;
b) Dispone:
-limitatamente al compenso liquidato in favore dell'Ing. con decreto del 7 marzo Persona_1
2025 comunicato in data 10.3.2025 -come corretto con decreto del 19.3.2025 comunicato alle parti in data 20.3.2025-, che detto compenso per la quota pari a 1/4 riferita al sia posto Parte_2
a carico dell'Erario e per la quota di ¼ sia posto a carico del e per la restante quota Parte_1
di ½ siano posto a carico del;
CP_1
-che con riguardo al compenso liquidato in favore del Dott. con decreto dell'8 ottobre 2022 Per_2
comunicato in data 11.10.2022, che detto compenso per la quota pari a 1/4 sia posto a carico di
, per la quota di ¼ sia posto a carico del e per la restante quota Parte_2 Parte_1
di ½ sia posto a carico del;
CP_1
c) Visto l'art. 789 comma 3 c.p.c.,
Dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato, steso alle pagine da 4 a 8 dell'Ordinanza depositata il 07/03/2025.
Spese di CTU come qui specificate.
Spese del giudizio alla massa.
Trascrizione come per legge.
Cosenza, 9 aprile 2025. Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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