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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2379/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del suo liquidatore pro tempore , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Alfonso Michele Zin, con domicilio eletto
1 presso il suo studio sito in Piazzola sul Brenta (PD), Via Dei Carrara, n. 69, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax
049/9619392 e/o all'indirizzo PEC Email_1
appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale , Controparte_2
C.F. , e Controparte_3 P.IVA_3
per essa in persona del suo procuratore speciale CP_4 CP_5
,
[...]
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Saverio Gigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vicenza, Strada di Casale, n. 98, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 04441491688 e/o all'indirizzo PEC Email_2
appellate
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 1958/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2007/2019 R.G. avanti al Tribunale di AD.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE: alla luce dell'istanza proposta, previa fissazione di udienza ad hoc, sospendersi la provvisoria efficacia esecutiva e/o l'esecuzione
2 della sentenza impugnata, se del caso previa richiesta di versamento di idonea cauzione, anche alla luce del fatto che l'importo cui è stata condannata la società appellante non è correttamente quantificato (trattasi di condanna al pagamento di
€ 412.441,91) quando risulta per tabulas che l'importo dovuto in linea capitale è pari ad € 165.664,05 o nell'importo di € 309.443,06=.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
In totale riforma della impugnata sentenza n. 1958/2022 Rg n. 2007/2021 del
Tribunale di AD.
- Accertati e dichiarati gli importi effettivamente percepiti dalla
[...]
e/o da rideterminarsi il capitolo di condanna al Controparte_6 CP_3
pagamento statuito dall'impugnata sentenza.
- Per tutte le ragioni esposte in atti dichiararsi ed accertarsi la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario n. 777015276 per cui è lite per violazione dei limiti di finanziabilità imposti dall'art. 38 del TUB, in combinato disposto con la Delibera 22 aprile 1995 del CICR;
con ogni statuizione conseguente, anche in termine di obblighi restitutori e caducazione delle garanzie connesse che dovranno essere dichiarate nulle e/o comunque inefficaci.
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, dichiararsi l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario n.
777015276 per cui è lite per violazione dei limiti di finanziabilità imposti dall'art. 38 del TUB, in combinato disposto con la Delibera 22 aprile 1995 del CICR;
con ogni statuizione conseguente, anche in termine di obblighi restitutori e
3 caducazione delle garanzie connesse che dovranno essere dichiarate nulle e/o comunque inefficaci.
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di una delle precedenti domande, accertata eventualmente la convertibilità ex art. 1424 c.c. del finanziamento oggetto di lite, condannarsi al pagamento della Controparte_1
somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno patito siccome perpetrato a parte attrice come conseguenza della stipula di un contratto di mutuo fondiario illecito e/o illegittimo.
- Condannarsi a risarcire Controparte_1 Parte_1
della somma di € 475.044,07= o della diversa minore o maggior somma che dovesse essere determinata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa per i gravi danni perpetrati a parte attrice come conseguenza della stipula di un contratto di mutuo fondiario illecito e/o illegittimo.
- Accertarsi le eventuali somme pagate in relazione al mutuo oggetto della presente controversia;
condannarsi la a corrispondere a Controparte_1
gli eventuali importi pagati in eccedenza, ovverosia la Parte_1
somma di 475.044,07 ovvero della diversa minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
NEL MERITO, IN SUBORDINE
Condannarsi a restituire ad Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c., le somme da quest'ultima corrisposte alla
[...]
banca convenuta ed ammontanti ad € 475.044,07.
IN VIA ISTRUTTORIA
4 Parte attrice chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. e la legalmente Parte_3 Parte_4
rappresentata dallo stesso, risultavano esposti con nell'anno Controparte_7
2007 (mesi di ottobre-novembre) per una somma superiore al milione di Euro in relazione al compendio immobiliare denominato “Sole” sito in Tezze sul Brenta
(Vi), via Sole n. 25;
2) Vero che il compendio immobiliare denominato “Sole” sito in Tezze sul Brenta
(Vi), via Sole n. 25 presentava, alla data della stipula della vendita con
, (giugno 2009), un manto di copertura in cemento-amianto, Parte_1
come da relazione peritale a firma dell'Ing. che si rammostra al teste (cfr. Per_1
Doc. 22 pagine 6 e ss.);
3) Vero che il manto di copertura in cemento-amianto presente sul compendio immobiliare denominato “Sole” sito in Tezze sul Brenta (Vi), via Sole n. 25 è stato oggetto di plurimi interventi di sistemazione e bonifica da parte della Parte_1
.
[...]
Su tutti i capitoli di prova si chiede l'audizione del Sig. o , Parte_3 Pt_3
residente in [...] nonché, limitatamente al capitolo di prova n. 3, della Sig.ra con Studio in Piazzola sul Brenta, Testimone_1
via XX Settembre n. 84 (pec: ). Email_3
Parte attrice chiede inoltre idonea CTU finalizzata alla quantificazione e determinazione del valore cauzionale del compendio immobiliare denominato
“Sole” sito in Tezze sul Brenta (Vi), via Sole n. 25 come chiarito dalla giurisprudenza indicata in atti, attesa l'inattendibilità della perizia dimessa agli
5 atti da BA MP (cfr. Doc. 5 fascicolo convenuta) nella quale era stato chiaramente indicato e quantificato un valore commerciale e, dunque, non rispondente ai parametri fissati dalla citata normativa agli atti.
Disporsi CTU contabile al fine di verificare il superamento dei limiti di finanziabilità in relazione al mutuo fondiario per cui è lite.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi ordine di esibizione, in capo alla BA convenuta, degli atti documentali comprovanti quanto incassato a seguito dell'asta immobiliare dalla stessa e/o da suo delegato promossa, nella esecuzione immobiliare n. 24/2020 R.g.E. Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ogni più ampia riserva, nel merito ed in via istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata Controparte_1
“rigettare il gravame, ed in particolare
In via principale:
- rigettare tutte le domande di parte attrice, perchè infondate in fatto e in diritto, condannando l'attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate (anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-102.998,85) 309.443,06 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in subordine ed in via riconvenzionale, salvo gravame:
6 - per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. dichiarare, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione di esso in mutuo ipotecario ordinario con la garanzia di cui alla nota di iscrizione presso l'agenzia del territorio di Bassano del Grappa in data 2/7/2009 ai nn.
6198/1364, condannando parte attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate(anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-
102.998,85) 309.443,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in ulteriore subordine in via riconvenzionale, salvo gravame:
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\ inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. e di rigetto della domanda riconvenzionale di conversione in mutuo ipotecario ordinario, condannare parte avversa a pagare a la somma di euro 309.443,06, oltre interessi Controparte_1
di legge, a titolo di indebito ovvero di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; il tutto con effetto a favore di Controparte_3
intervenuta quale successore a titolo particolare di Controparte_1
[...]
Spese, competenze e onorari anche del presente giudizio integralmente rifuse.”
- per parte appellata CP_3
“rigettare il gravame, ed in particolare
7 In via principale:
- rigettare tutte le domande di parte attrice, perchè infondate in fatto e in diritto, condannando l'attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate (anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-102.998,85) 309.443,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in subordine ed in via riconvenzionale, salvo gravame:
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. dichiarare, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione di esso in mutuo ipotecario ordinario con la garanzia di cui alla nota di iscrizione presso l'agenzia del territorio di Bassano del Grappa in data 2/7/2009 ai nn.
6198/1364, condannando parte attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate(anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-
102.998,85) 309.443,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in ulteriore subordine in via riconvenzionale, salvo gravame:
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\ inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. e di rigetto della domanda riconvenzionale di conversione in mutuo ipotecario ordinario, condannare parte avversa a pagare a la somma di euro 309.443,06, oltre interessi Controparte_1
di legge, a titolo di indebito ovvero di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.;
8 il tutto con effetto a favore di Controparte_3
intervenuta quale successore a titolo particolare di Controparte_1
[...]
Spese, competenze e onorari anche del presente giudizio integralmente rifuse.”
Motivi della decisione
In fatto
1. Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2019, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo che Controparte_8
venisse dichiarata la nullità del mutuo fondiario stipulato in data 25 giugno 2009 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, con ogni conseguente statuizione in termine di obblighi restitutori e caducazione delle relative garanzie.
In via subordinata, chiedeva che venisse accertata la convertibilità del mutuo ex art. 1424 c.c., e che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno per la conclusione di un mutuo illecito per la somma di euro 475.044,07, o comunque quale restituzione degli importi pagati in eccedenza, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'attrice esponeva:
- che la società era stata costituita con il fine di acquistare e mettere a reddito un compendio immobiliare sito a Tezze sul Brenta di proprietà di e della Parte_3
e che in data 25 giugno 2009 aveva stipulato Parte_4 Parte_1
con l'allora un mutuo fondiario per l'importo di euro 1.150.000 Controparte_7
al fine di favorire l'acquisizione del complesso immobiliare;
9 - che il prezzo veniva corrisposto in parte con le somme ottenute a mutuo e in parte con finanze private dei soci e che a garanzia delle obbligazioni assunte, oltre all'ipoteca concessa sugli immobili oggetto di compravendita, la si era CP_1
tutelata anche con la costituzione di pegno su titoli per euro 210.000, contratto concluso in violazione delle norme del Testo Unico Finanziario e in conflitto di interessi;
- che il mutuo veniva concesso per euro 1.150.000 e quindi per un importo eccedente l'80% del valore dei beni ipotecati, con conseguente nullità del mutuo e del vincolo ipotecario;
- che il finanziamento illecito nonché il pegno avevano pregiudicato la tenuta patrimoniale della società, sovraindebitata per fatto e colpa della CP_1
- che il mutuo stipulato era altresì nullo in quanto simulato e/o per difetto o illeceità della causa, avendo la utilizzato il contratto di finanziamento non già per CP_1
concedere un mutuo ma per costituire una garanzia sulla copertura delle perdite maturate dallo stesso istituto nei confronti dei venditori.
Con atto di costituzione e risposta depositato in data 9 luglio 2019, si costituiva in giudizio per il tramite di Controparte_1 CP_9
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, rilevava:
- che non vi era superamento del limite di finanziabilità alla luce del valore del bene al momento della vendita come stimato in sede di perizia del 4 marzo 2009 e che, inoltre, il limite doveva ritenersi elevato al 100% alla luce del pegno concesso da
Parte_5
10 - che la società attrice non era legittimata a svolgere contestazioni relativamente al pegno, essendo questo stato concluso dal socio personalmente, e non dalla società,
e poi confermato dai suoi eredi.
In via riconvenzionale chiedeva di condannare la società al pagamento del debito ancora residuo pari a euro 732.441,19 e, in via subordinata, alla conversione del mutuo ex art 1424 c.c. con condanna al pagamento dello stesso importo residuo. In via ulteriormente subordinata e in caso di rigetto della domanda di conversione, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento di detto importo ai sensi dell'art. 2033 o 2041 c.c.
In data 1° ottobre 2021 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale CP_3
cessionaria del credito vantato da MP per il mutuo oggetto di causa.
Con sentenza n. 1958/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022, il Tribunale di
AD così decideva:
“RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto,
CONDANNA la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 412.441,91, oltre interessi al Controparte_1
tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
CONDANNA la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in € 15.402 per compensi, oltre
11 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Tribunale escludeva la qualificazione del finanziamento quale mutuo di scopo poiché “nel caso di specie il contratto sottoscritto dalle parti non contiene espressamente alcuna destinazione delle somme ad un fine, tantomeno all'acquisto del compendio immobiliare di proprietà di e della società Parte_3
”, e inoltre “Il fatto che il finanziamento servisse all'acquisto del Parte_4
compendio citato, di per sé, non ha alcuna rilevanza in assenza di una destinazione delle somme anche nell'interesse del mutuatario”. Il Tribunale escludeva che la violazione del limite di finanziabilità comportasse la nullità del mutuo fondiario, ritenendo di doverlo invece qualificare come un mutuo ipotecario ordinario
“Sicché, dalla violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. discende, quale unico effetto, non la nullità (totale o parziale) dell'operazione, ma la non applicabilità alla stessa del regime fondiario e della relativa disciplina speciale”. Infine, rigettava l'ulteriore eccezione di nullità del contratto per la natura simulata e/o per difetto o illeceità della causa e condannava parte attrice alla restituzione della residua parte di mutuo.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2022,
ha proposto tempestivo appello invocandone Parte_1
la riforma lamentando: “erronea valutazione delle emergenze istruttorie in atti – erronea applicazione dei principi in tema di ammissione dei mezzi di prova – violazione degli artt.24 e 111 Cost, degli artt.112 e 115, comma 1 n.4 c.p.c., degli artt.2697 e 2907 c.c. – difetto di motivazione”.
12 Parte appellante ha altresì proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
e con comparse di costituzione e Controparte_1 CP_3
risposta depositate in data 2-6 marzo 2023, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di chiarezza e specificità; nel merito ne hanno chiesto il rigetto previa reiezione dell'istanza di inibitoria.
La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza è stata rigettata con ordinanza del 30 marzo 2023.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in quanto “non considera come meritevoli di tutela i diritti dell'esponente e non rende quindi giustizia, né risponde motivatamente alle domande poste dall'attore. Né ha provveduto a svolgere un minimo di istruttoria, liquidando come esplorativa la richiesta CTU sul valore cauzionale del bene oggetto della compravendita (che invece riveste valore fondamentale anche alla luce della susseguente esecuzione forzata che ha colpito i beni immobili) e non ha voluto escutere i testi indicati che ben potevano far luce
13 sui rapporti ed i contatti intercorsi con al fine di enucleare la Controparte_7
finalità di scopo del mutuo, simulata dalla fondiarietà apparente del medesimo.”.
L'appello, se non inammissibile in difetto di specifica indicazione delle parti del provvedimento che intende impugnare e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, è comunque manifestamente infondato.
2.1 L'appellante innanzitutto lamenta che il primo Giudice non abbia qualificato il mutuo per cui è causa come mutuo di scopo. A sostegno della censura afferma che il contratto di mutuo in questione aveva “precisi vincoli ed obblighi al suo interno”
e che “non è un fondiario, appare un mutuo fondiario, ma la banca è stata ben felice di finanziare in merito all'acquisizione di un'operazione Parte_1
immobiliare iniziata dal venditore con il quale l'istituto di credito era fortemente esposto”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il primo Giudice, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo né è ontologicamente compatibile con esso, ha così motivato: “il punto centrale della questione, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una
14 destinazione delle somme erogate nell' interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. […]
Ciò detto, nel caso di specie il contratto sottoscritto dalle parti non contiene espressamente alcuna destinazione delle somme ad un fine, tantomeno all'acquisto del compendio immobiliare di proprietà di e della società , Parte_3 Parte_4
il che sarebbe già sufficiente per escludere la sua qualificazione quale mutuo di scopo. In ogni caso non si ritengono dirimenti gli elementi indicati da parte attrice
(solo) con la seconda memoria istruttoria. Il fatto che il finanziamento servisse all'acquisto del compendio citato, di per sé, non ha alcuna rilevanza in assenza di una destinazione delle somme anche nell'interesse del mutuatario. Mentre il fatto che la banca pretendesse la cancellazione delle precedenti ipoteche (peraltro già in corso di totale cancellazione come indicato all'art 2 comma secondo lettera a), ove si legge “ipoteche tutte in corso di totale cancellazione, giusta atto di assenso autenticato nella firma in data odierna a precedente numero di rep. da me notaio non ancora registrato e annotato perché in tempo utile”) o richiedesse l'acquisto del compendio immobiliare a pena di risoluzione del contratto di mutuo, sono elementi che mostrano come interesse della banca fosse solo quello di assicurarsi la garanzia ipotecaria prestata - che aveva per l'appunto ad oggetto gli immobili acquistati da parte di - e quindi di ottenere la restituzione della Parte_1
somma erogata. Peraltro è indicativo il fatto che non sia stata pattuita la risoluzione del contratto in caso di destinazione delle somme a scopi diversi da quelli pattuiti.
15 Esclusa, quindi la sussistenza di un mutuo di scopo, risulta del tutto irrilevante il fatto che solo una parte della provvista erogata dall'istituto di credito sia stata utilizzata, direttamente, per l'acquisto degli immobili. Infatti è pacifico - e comunque provato dalla quietanza sottoscritta con il rogito notarile - che la società abbia ricevuto l'importo di € 1.150.000, e che la somma in parte è stata utilizzata per corrispondere il prezzo ancora dovuto, e in parte trattenuta dalla società e così destinata ad altri impieghi. Né risulta corretto affermare che la banca abbia finanziato la società per soli 875.000€, considerato che è appunto pacifica la corresponsione dell'importo di € 1.150.000.”.
Il motivo di gravame non si confronta con l'ampia motivazione resa del Tribunale, limitandosi ad affermare, genericamente, che il contratto di mutuo in questione aveva “precisi vincoli ed obblighi al suo interno”, senza peraltro indicare quali fossero;
per converso, nel testo del contratto di mutuo – espressamente qualificato come fondiario – difetta una clausola di destinazione, quale elemento essenziale del mutuo di scopo.
Perché si possa discorrere di mutuo di scopo, è invece necessaria l'esistenza di un interesse, anche del mutuante e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme. In altre parole, in tutti i casi in cui è dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo è necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore, con l'individuazione di un impiego specifico del denaro
16 erogato.
Nella specie, come si evince dalla lettura del testo contrattuale, ciò non è avvenuto.
2.2 Gli argomenti spesi a sostegno della asserita violazione del limite di finanziabilità ed in particolare la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'immobile garantito, finalizzata alla declaratoria di nullità del mutuo, risultano tutti superati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, componendo il contrasto giurisprudenziale in merito, hanno escluso, con sentenza n. 33719/2022 del 16 novembre 2022, ogni ipotesi di nullità dei contratti di mutuo fondiario concesso ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 nel caso di superamento del limite di finanziabilità, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita
17 patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
In ogni caso va osservato che, nel caso in esame, il superamento del limite di finanziabilità è stato solo allegato da parte attrice odierna appellante e mai suffragato con elementi idonei a scalfire la correttezza della perizia di stima a suo tempo disposta da (prodotta quale doc. 5 dalla convenuta Controparte_7
). Controparte_1
2.3 L'appellante lamenta altresì il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza dell'“eccezione di nullità” del contratto di mutuo fondiario per natura simulata e/o per difetto o illiceità della causa.
Anche sotto tale profilo il motivo è del tutto privo di pregio.
È pacifico, infatti, che la somma mutuata è stata effettivamente erogata, il che evidentemente esclude che il contratto fosse simulato.
L'asserita mancanza o illiceità della causa del mutuo fondata sull'assunto che la banca lo avrebbe concesso per costituire una garanzia a copertura delle perdite maturate nei confronti dei venditori, fortemente esposti, non trova riscontro alcuno;
il mutuo ha consentito ad di acquistare il compendio immobiliare Parte_1
di Tezze sul Brenta da rispetto ai quali la banca Parte_6
si era già garantita con la precedente iscrizione di ipoteche sugli stessi beni.
18 Il lamentato difetto di istruttoria sul punto – che costituisce il fulcro della doglianza in esame – non coglie nel segno, non risultando conferenti i capitoli di prova riportati nelle conclusioni trascritte in epigrafe e la sollecitata CTU finalizzata alla quantificazione e determinazione del valore del compendio immobiliare.
Per quanto sopra esposto l'appello proposto da non può Parte_1
trovare accoglimento.
Con le note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate in data 2 e 3 aprile 2025, e CP_3 Controparte_1
hanno dato atto che nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 24/2020 del Tribunale di Vicenza è stato approvato il progetto di riparto finale, in forza del quale CP_3
ha ricevuto in data 27 marzo 2023 ulteriori euro 102.998,85.
Di conseguenza, la condanna di al pagamento del capitale Parte_1
residuo e delle rate insolute e non pagate (anche in via coattiva) va ridotta ad euro
309.443,06 (euro 412.441,91- euro 102.998,85) oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 9 luglio 2019 al saldo.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro
260.001 ad euro 520.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
19 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 309.443,06, oltre interessi al tasso Controparte_1
di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9 luglio 2019 al saldo;
3. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_10
unitariamente considerate, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 14.239,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante.
20 Venezia, 30 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del suo liquidatore pro tempore , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Alfonso Michele Zin, con domicilio eletto
1 presso il suo studio sito in Piazzola sul Brenta (PD), Via Dei Carrara, n. 69, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax
049/9619392 e/o all'indirizzo PEC Email_1
appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale , Controparte_2
C.F. , e Controparte_3 P.IVA_3
per essa in persona del suo procuratore speciale CP_4 CP_5
,
[...]
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Saverio Gigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vicenza, Strada di Casale, n. 98, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 04441491688 e/o all'indirizzo PEC Email_2
appellate
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 1958/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2007/2019 R.G. avanti al Tribunale di AD.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE: alla luce dell'istanza proposta, previa fissazione di udienza ad hoc, sospendersi la provvisoria efficacia esecutiva e/o l'esecuzione
2 della sentenza impugnata, se del caso previa richiesta di versamento di idonea cauzione, anche alla luce del fatto che l'importo cui è stata condannata la società appellante non è correttamente quantificato (trattasi di condanna al pagamento di
€ 412.441,91) quando risulta per tabulas che l'importo dovuto in linea capitale è pari ad € 165.664,05 o nell'importo di € 309.443,06=.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
In totale riforma della impugnata sentenza n. 1958/2022 Rg n. 2007/2021 del
Tribunale di AD.
- Accertati e dichiarati gli importi effettivamente percepiti dalla
[...]
e/o da rideterminarsi il capitolo di condanna al Controparte_6 CP_3
pagamento statuito dall'impugnata sentenza.
- Per tutte le ragioni esposte in atti dichiararsi ed accertarsi la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario n. 777015276 per cui è lite per violazione dei limiti di finanziabilità imposti dall'art. 38 del TUB, in combinato disposto con la Delibera 22 aprile 1995 del CICR;
con ogni statuizione conseguente, anche in termine di obblighi restitutori e caducazione delle garanzie connesse che dovranno essere dichiarate nulle e/o comunque inefficaci.
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, dichiararsi l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario n.
777015276 per cui è lite per violazione dei limiti di finanziabilità imposti dall'art. 38 del TUB, in combinato disposto con la Delibera 22 aprile 1995 del CICR;
con ogni statuizione conseguente, anche in termine di obblighi restitutori e
3 caducazione delle garanzie connesse che dovranno essere dichiarate nulle e/o comunque inefficaci.
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di una delle precedenti domande, accertata eventualmente la convertibilità ex art. 1424 c.c. del finanziamento oggetto di lite, condannarsi al pagamento della Controparte_1
somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno patito siccome perpetrato a parte attrice come conseguenza della stipula di un contratto di mutuo fondiario illecito e/o illegittimo.
- Condannarsi a risarcire Controparte_1 Parte_1
della somma di € 475.044,07= o della diversa minore o maggior somma che dovesse essere determinata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa per i gravi danni perpetrati a parte attrice come conseguenza della stipula di un contratto di mutuo fondiario illecito e/o illegittimo.
- Accertarsi le eventuali somme pagate in relazione al mutuo oggetto della presente controversia;
condannarsi la a corrispondere a Controparte_1
gli eventuali importi pagati in eccedenza, ovverosia la Parte_1
somma di 475.044,07 ovvero della diversa minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
NEL MERITO, IN SUBORDINE
Condannarsi a restituire ad Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c., le somme da quest'ultima corrisposte alla
[...]
banca convenuta ed ammontanti ad € 475.044,07.
IN VIA ISTRUTTORIA
4 Parte attrice chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. e la legalmente Parte_3 Parte_4
rappresentata dallo stesso, risultavano esposti con nell'anno Controparte_7
2007 (mesi di ottobre-novembre) per una somma superiore al milione di Euro in relazione al compendio immobiliare denominato “Sole” sito in Tezze sul Brenta
(Vi), via Sole n. 25;
2) Vero che il compendio immobiliare denominato “Sole” sito in Tezze sul Brenta
(Vi), via Sole n. 25 presentava, alla data della stipula della vendita con
, (giugno 2009), un manto di copertura in cemento-amianto, Parte_1
come da relazione peritale a firma dell'Ing. che si rammostra al teste (cfr. Per_1
Doc. 22 pagine 6 e ss.);
3) Vero che il manto di copertura in cemento-amianto presente sul compendio immobiliare denominato “Sole” sito in Tezze sul Brenta (Vi), via Sole n. 25 è stato oggetto di plurimi interventi di sistemazione e bonifica da parte della Parte_1
.
[...]
Su tutti i capitoli di prova si chiede l'audizione del Sig. o , Parte_3 Pt_3
residente in [...] nonché, limitatamente al capitolo di prova n. 3, della Sig.ra con Studio in Piazzola sul Brenta, Testimone_1
via XX Settembre n. 84 (pec: ). Email_3
Parte attrice chiede inoltre idonea CTU finalizzata alla quantificazione e determinazione del valore cauzionale del compendio immobiliare denominato
“Sole” sito in Tezze sul Brenta (Vi), via Sole n. 25 come chiarito dalla giurisprudenza indicata in atti, attesa l'inattendibilità della perizia dimessa agli
5 atti da BA MP (cfr. Doc. 5 fascicolo convenuta) nella quale era stato chiaramente indicato e quantificato un valore commerciale e, dunque, non rispondente ai parametri fissati dalla citata normativa agli atti.
Disporsi CTU contabile al fine di verificare il superamento dei limiti di finanziabilità in relazione al mutuo fondiario per cui è lite.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi ordine di esibizione, in capo alla BA convenuta, degli atti documentali comprovanti quanto incassato a seguito dell'asta immobiliare dalla stessa e/o da suo delegato promossa, nella esecuzione immobiliare n. 24/2020 R.g.E. Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ogni più ampia riserva, nel merito ed in via istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata Controparte_1
“rigettare il gravame, ed in particolare
In via principale:
- rigettare tutte le domande di parte attrice, perchè infondate in fatto e in diritto, condannando l'attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate (anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-102.998,85) 309.443,06 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in subordine ed in via riconvenzionale, salvo gravame:
6 - per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. dichiarare, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione di esso in mutuo ipotecario ordinario con la garanzia di cui alla nota di iscrizione presso l'agenzia del territorio di Bassano del Grappa in data 2/7/2009 ai nn.
6198/1364, condannando parte attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate(anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-
102.998,85) 309.443,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in ulteriore subordine in via riconvenzionale, salvo gravame:
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\ inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. e di rigetto della domanda riconvenzionale di conversione in mutuo ipotecario ordinario, condannare parte avversa a pagare a la somma di euro 309.443,06, oltre interessi Controparte_1
di legge, a titolo di indebito ovvero di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; il tutto con effetto a favore di Controparte_3
intervenuta quale successore a titolo particolare di Controparte_1
[...]
Spese, competenze e onorari anche del presente giudizio integralmente rifuse.”
- per parte appellata CP_3
“rigettare il gravame, ed in particolare
7 In via principale:
- rigettare tutte le domande di parte attrice, perchè infondate in fatto e in diritto, condannando l'attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate (anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-102.998,85) 309.443,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in subordine ed in via riconvenzionale, salvo gravame:
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. dichiarare, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione di esso in mutuo ipotecario ordinario con la garanzia di cui alla nota di iscrizione presso l'agenzia del territorio di Bassano del Grappa in data 2/7/2009 ai nn.
6198/1364, condannando parte attrice al pagamento del capitale residuo e delle rate insolute e non pagate(anche in via coattiva) pari ad euro (412.441,91-
102.998,85) 309.443,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
in ulteriore subordine in via riconvenzionale, salvo gravame:
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di invalidità\ inefficacia del mutuo fondiario per atto in data 25/6/2009 a rogito notaio di Piazzola Per_2
sul Brenta n. 85826 di rep. e di rigetto della domanda riconvenzionale di conversione in mutuo ipotecario ordinario, condannare parte avversa a pagare a la somma di euro 309.443,06, oltre interessi Controparte_1
di legge, a titolo di indebito ovvero di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.;
8 il tutto con effetto a favore di Controparte_3
intervenuta quale successore a titolo particolare di Controparte_1
[...]
Spese, competenze e onorari anche del presente giudizio integralmente rifuse.”
Motivi della decisione
In fatto
1. Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2019, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo che Controparte_8
venisse dichiarata la nullità del mutuo fondiario stipulato in data 25 giugno 2009 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, con ogni conseguente statuizione in termine di obblighi restitutori e caducazione delle relative garanzie.
In via subordinata, chiedeva che venisse accertata la convertibilità del mutuo ex art. 1424 c.c., e che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno per la conclusione di un mutuo illecito per la somma di euro 475.044,07, o comunque quale restituzione degli importi pagati in eccedenza, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'attrice esponeva:
- che la società era stata costituita con il fine di acquistare e mettere a reddito un compendio immobiliare sito a Tezze sul Brenta di proprietà di e della Parte_3
e che in data 25 giugno 2009 aveva stipulato Parte_4 Parte_1
con l'allora un mutuo fondiario per l'importo di euro 1.150.000 Controparte_7
al fine di favorire l'acquisizione del complesso immobiliare;
9 - che il prezzo veniva corrisposto in parte con le somme ottenute a mutuo e in parte con finanze private dei soci e che a garanzia delle obbligazioni assunte, oltre all'ipoteca concessa sugli immobili oggetto di compravendita, la si era CP_1
tutelata anche con la costituzione di pegno su titoli per euro 210.000, contratto concluso in violazione delle norme del Testo Unico Finanziario e in conflitto di interessi;
- che il mutuo veniva concesso per euro 1.150.000 e quindi per un importo eccedente l'80% del valore dei beni ipotecati, con conseguente nullità del mutuo e del vincolo ipotecario;
- che il finanziamento illecito nonché il pegno avevano pregiudicato la tenuta patrimoniale della società, sovraindebitata per fatto e colpa della CP_1
- che il mutuo stipulato era altresì nullo in quanto simulato e/o per difetto o illeceità della causa, avendo la utilizzato il contratto di finanziamento non già per CP_1
concedere un mutuo ma per costituire una garanzia sulla copertura delle perdite maturate dallo stesso istituto nei confronti dei venditori.
Con atto di costituzione e risposta depositato in data 9 luglio 2019, si costituiva in giudizio per il tramite di Controparte_1 CP_9
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, rilevava:
- che non vi era superamento del limite di finanziabilità alla luce del valore del bene al momento della vendita come stimato in sede di perizia del 4 marzo 2009 e che, inoltre, il limite doveva ritenersi elevato al 100% alla luce del pegno concesso da
Parte_5
10 - che la società attrice non era legittimata a svolgere contestazioni relativamente al pegno, essendo questo stato concluso dal socio personalmente, e non dalla società,
e poi confermato dai suoi eredi.
In via riconvenzionale chiedeva di condannare la società al pagamento del debito ancora residuo pari a euro 732.441,19 e, in via subordinata, alla conversione del mutuo ex art 1424 c.c. con condanna al pagamento dello stesso importo residuo. In via ulteriormente subordinata e in caso di rigetto della domanda di conversione, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento di detto importo ai sensi dell'art. 2033 o 2041 c.c.
In data 1° ottobre 2021 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale CP_3
cessionaria del credito vantato da MP per il mutuo oggetto di causa.
Con sentenza n. 1958/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022, il Tribunale di
AD così decideva:
“RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto,
CONDANNA la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 412.441,91, oltre interessi al Controparte_1
tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.2019 al saldo;
CONDANNA la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in € 15.402 per compensi, oltre
11 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Tribunale escludeva la qualificazione del finanziamento quale mutuo di scopo poiché “nel caso di specie il contratto sottoscritto dalle parti non contiene espressamente alcuna destinazione delle somme ad un fine, tantomeno all'acquisto del compendio immobiliare di proprietà di e della società Parte_3
”, e inoltre “Il fatto che il finanziamento servisse all'acquisto del Parte_4
compendio citato, di per sé, non ha alcuna rilevanza in assenza di una destinazione delle somme anche nell'interesse del mutuatario”. Il Tribunale escludeva che la violazione del limite di finanziabilità comportasse la nullità del mutuo fondiario, ritenendo di doverlo invece qualificare come un mutuo ipotecario ordinario
“Sicché, dalla violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. discende, quale unico effetto, non la nullità (totale o parziale) dell'operazione, ma la non applicabilità alla stessa del regime fondiario e della relativa disciplina speciale”. Infine, rigettava l'ulteriore eccezione di nullità del contratto per la natura simulata e/o per difetto o illeceità della causa e condannava parte attrice alla restituzione della residua parte di mutuo.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2022,
ha proposto tempestivo appello invocandone Parte_1
la riforma lamentando: “erronea valutazione delle emergenze istruttorie in atti – erronea applicazione dei principi in tema di ammissione dei mezzi di prova – violazione degli artt.24 e 111 Cost, degli artt.112 e 115, comma 1 n.4 c.p.c., degli artt.2697 e 2907 c.c. – difetto di motivazione”.
12 Parte appellante ha altresì proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
e con comparse di costituzione e Controparte_1 CP_3
risposta depositate in data 2-6 marzo 2023, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di chiarezza e specificità; nel merito ne hanno chiesto il rigetto previa reiezione dell'istanza di inibitoria.
La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza è stata rigettata con ordinanza del 30 marzo 2023.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in quanto “non considera come meritevoli di tutela i diritti dell'esponente e non rende quindi giustizia, né risponde motivatamente alle domande poste dall'attore. Né ha provveduto a svolgere un minimo di istruttoria, liquidando come esplorativa la richiesta CTU sul valore cauzionale del bene oggetto della compravendita (che invece riveste valore fondamentale anche alla luce della susseguente esecuzione forzata che ha colpito i beni immobili) e non ha voluto escutere i testi indicati che ben potevano far luce
13 sui rapporti ed i contatti intercorsi con al fine di enucleare la Controparte_7
finalità di scopo del mutuo, simulata dalla fondiarietà apparente del medesimo.”.
L'appello, se non inammissibile in difetto di specifica indicazione delle parti del provvedimento che intende impugnare e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, è comunque manifestamente infondato.
2.1 L'appellante innanzitutto lamenta che il primo Giudice non abbia qualificato il mutuo per cui è causa come mutuo di scopo. A sostegno della censura afferma che il contratto di mutuo in questione aveva “precisi vincoli ed obblighi al suo interno”
e che “non è un fondiario, appare un mutuo fondiario, ma la banca è stata ben felice di finanziare in merito all'acquisizione di un'operazione Parte_1
immobiliare iniziata dal venditore con il quale l'istituto di credito era fortemente esposto”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il primo Giudice, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo né è ontologicamente compatibile con esso, ha così motivato: “il punto centrale della questione, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una
14 destinazione delle somme erogate nell' interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. […]
Ciò detto, nel caso di specie il contratto sottoscritto dalle parti non contiene espressamente alcuna destinazione delle somme ad un fine, tantomeno all'acquisto del compendio immobiliare di proprietà di e della società , Parte_3 Parte_4
il che sarebbe già sufficiente per escludere la sua qualificazione quale mutuo di scopo. In ogni caso non si ritengono dirimenti gli elementi indicati da parte attrice
(solo) con la seconda memoria istruttoria. Il fatto che il finanziamento servisse all'acquisto del compendio citato, di per sé, non ha alcuna rilevanza in assenza di una destinazione delle somme anche nell'interesse del mutuatario. Mentre il fatto che la banca pretendesse la cancellazione delle precedenti ipoteche (peraltro già in corso di totale cancellazione come indicato all'art 2 comma secondo lettera a), ove si legge “ipoteche tutte in corso di totale cancellazione, giusta atto di assenso autenticato nella firma in data odierna a precedente numero di rep. da me notaio non ancora registrato e annotato perché in tempo utile”) o richiedesse l'acquisto del compendio immobiliare a pena di risoluzione del contratto di mutuo, sono elementi che mostrano come interesse della banca fosse solo quello di assicurarsi la garanzia ipotecaria prestata - che aveva per l'appunto ad oggetto gli immobili acquistati da parte di - e quindi di ottenere la restituzione della Parte_1
somma erogata. Peraltro è indicativo il fatto che non sia stata pattuita la risoluzione del contratto in caso di destinazione delle somme a scopi diversi da quelli pattuiti.
15 Esclusa, quindi la sussistenza di un mutuo di scopo, risulta del tutto irrilevante il fatto che solo una parte della provvista erogata dall'istituto di credito sia stata utilizzata, direttamente, per l'acquisto degli immobili. Infatti è pacifico - e comunque provato dalla quietanza sottoscritta con il rogito notarile - che la società abbia ricevuto l'importo di € 1.150.000, e che la somma in parte è stata utilizzata per corrispondere il prezzo ancora dovuto, e in parte trattenuta dalla società e così destinata ad altri impieghi. Né risulta corretto affermare che la banca abbia finanziato la società per soli 875.000€, considerato che è appunto pacifica la corresponsione dell'importo di € 1.150.000.”.
Il motivo di gravame non si confronta con l'ampia motivazione resa del Tribunale, limitandosi ad affermare, genericamente, che il contratto di mutuo in questione aveva “precisi vincoli ed obblighi al suo interno”, senza peraltro indicare quali fossero;
per converso, nel testo del contratto di mutuo – espressamente qualificato come fondiario – difetta una clausola di destinazione, quale elemento essenziale del mutuo di scopo.
Perché si possa discorrere di mutuo di scopo, è invece necessaria l'esistenza di un interesse, anche del mutuante e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme. In altre parole, in tutti i casi in cui è dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo è necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore, con l'individuazione di un impiego specifico del denaro
16 erogato.
Nella specie, come si evince dalla lettura del testo contrattuale, ciò non è avvenuto.
2.2 Gli argomenti spesi a sostegno della asserita violazione del limite di finanziabilità ed in particolare la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'immobile garantito, finalizzata alla declaratoria di nullità del mutuo, risultano tutti superati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, componendo il contrasto giurisprudenziale in merito, hanno escluso, con sentenza n. 33719/2022 del 16 novembre 2022, ogni ipotesi di nullità dei contratti di mutuo fondiario concesso ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 nel caso di superamento del limite di finanziabilità, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita
17 patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
In ogni caso va osservato che, nel caso in esame, il superamento del limite di finanziabilità è stato solo allegato da parte attrice odierna appellante e mai suffragato con elementi idonei a scalfire la correttezza della perizia di stima a suo tempo disposta da (prodotta quale doc. 5 dalla convenuta Controparte_7
). Controparte_1
2.3 L'appellante lamenta altresì il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza dell'“eccezione di nullità” del contratto di mutuo fondiario per natura simulata e/o per difetto o illiceità della causa.
Anche sotto tale profilo il motivo è del tutto privo di pregio.
È pacifico, infatti, che la somma mutuata è stata effettivamente erogata, il che evidentemente esclude che il contratto fosse simulato.
L'asserita mancanza o illiceità della causa del mutuo fondata sull'assunto che la banca lo avrebbe concesso per costituire una garanzia a copertura delle perdite maturate nei confronti dei venditori, fortemente esposti, non trova riscontro alcuno;
il mutuo ha consentito ad di acquistare il compendio immobiliare Parte_1
di Tezze sul Brenta da rispetto ai quali la banca Parte_6
si era già garantita con la precedente iscrizione di ipoteche sugli stessi beni.
18 Il lamentato difetto di istruttoria sul punto – che costituisce il fulcro della doglianza in esame – non coglie nel segno, non risultando conferenti i capitoli di prova riportati nelle conclusioni trascritte in epigrafe e la sollecitata CTU finalizzata alla quantificazione e determinazione del valore del compendio immobiliare.
Per quanto sopra esposto l'appello proposto da non può Parte_1
trovare accoglimento.
Con le note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate in data 2 e 3 aprile 2025, e CP_3 Controparte_1
hanno dato atto che nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 24/2020 del Tribunale di Vicenza è stato approvato il progetto di riparto finale, in forza del quale CP_3
ha ricevuto in data 27 marzo 2023 ulteriori euro 102.998,85.
Di conseguenza, la condanna di al pagamento del capitale Parte_1
residuo e delle rate insolute e non pagate (anche in via coattiva) va ridotta ad euro
309.443,06 (euro 412.441,91- euro 102.998,85) oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 9 luglio 2019 al saldo.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro
260.001 ad euro 520.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
19 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 309.443,06, oltre interessi al tasso Controparte_1
di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 9 luglio 2019 al saldo;
3. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_10
unitariamente considerate, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 14.239,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante.
20 Venezia, 30 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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