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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai seguenti signori magistrati:
DOTT. A. CARLI PRESIDENTE DOTT.SSA F. MARRAPODI GIUDICE REL.
DOTT.SSA M. CERIZZA GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di RG 902/2023 avente a oggetto l'interdizione della SI TA SS promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. C. Parte_1 C.F._1
CORRADORI, come da procura alle liti;
contro
C.F. resistente contumace;
CP_1 C.F._2
e contro (CF: ), con il patrocinio dell'avv. S. CP_2 C.F._3
BERTORELLI, come da procura alle liti;
Con trasmissione degli atti al P.M., che nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come da parere del 07.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio del 28.11.2024, richiamante le note depositate in data 27.09.24:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'interdizione della madre , nata a [...] il 6 CP_1 settembre 1930, con nomina di tutore provvisorio esterno alla famiglia”;
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio del 28.11.2024: rigettarsi il ricorso;
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.09.2023 il signor chiedeva che il Tribunale di EL Pt_1 dichiarasse l'interdizione della propria madre, SI TA SS. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente evidenziava come l'interdicenda presentasse un grave deterioramento mentale, caratterizzato da una permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive, come evincibile dalle risultanze del test sottopostole dagli operatori dell'azienda sanitaria locale di EL e compiegato al ricorso. Il signor Pt_1 aggiungeva che tali condizioni risultavano ulteriormente aggravate dalla compresenza di una serie di malattie, tra cui la spondiloartrosi, l'ipertensione, l'ipoacusia, l'obesità, nonché la tendenza alla tumefazione degli arti inferiori, che, a fortiori, rendevano necessaria la predisposizione di un'assistenza continua in favore dell'anziana, in particolare nelle ore
1 notturne;
infatti, ella, pur aiutata di giorno dalla figlia conviveva, all'epoca del Per_1 ricorso, unicamente con il marito novantenne, non più in grado di aiutarla, come, peraltro, verificatosi a seguito di una caduta in casa dell'anziana. Parte ricorrente, inoltre, osservava che proprio in ragione delle condizioni psico-fisiche della donna, l' , all'esito degli CP_3 accertamenti del 07.03.2023, l'aveva riconosciuta invalida “con necessità d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, situazione, peraltro, sussistente dal 24.02.2022 (cfr. odc. 5 fascic. parte ricorrente).
Si costituiva in giudizio la SI , chiedendo il rigetto della domanda CP_2 altrui. A sostegno delle proprie difese, la predetta affermava che “la SI ES è in grado di alzarsi, lavarsi e vestirsi da sola, necessita di aiuto per il bagno e per la preparazione dei pasti;
non necessita di essere trasportata in ambulanza ma è in grado di muoversi con l'aiuto del deambulatore o con il sostegno di un accompagnatore;
alterna momenti di lucidità a momenti di confusione mentale, come del resto accade alla maggior parte delle persone della sua età (93 anni). Le figlie e (quest'ultima in CP_2 Persona_2 possesso della qualifica di O.S.S., oggi in pensione) ogni giorno si recano presso l'abitazione della madre per aiutarla nelle faccende quotidiane;
la notte i due coniugi restano da soli, poiché sinora è stata ritenuta sufficiente la presenza del sig. Non CP_4 corrisponde al vero che quest'ultimo abbia rifiutato l'ausilio di una collaboratrice domestica e di una badante: il S.S. sociale, all'esito della visita effettuata, aveva proposto l'attivazione del servizio di assistenza a favore della SI ES per dare sollievo al nucleo almeno qualche ora la settimana ma tale aiuto è stato categoricamente rifiutato dalla sig.ra ES in quanto ella si lascia avvicinare ed accudire solo dalle figlie CP_2
e e dal marito con cui è sposata da ben 64 anni. La sig.ra ES risulta Per_2 adeguatamente accudita ed assistita dalle sue figlie senza alcuna necessità di addivenire alla nomina di un tutore che vi provveda al posto loro. Le scarse risorse economiche di cui la medesima dispone, rappresentate dalla sola indennità di accompagnamento di € 527,16 mensili, non richiedono alcuna attività di gestione, bastando appena per contribuire, limitatamente, alle esigenze economiche della famiglia, per la maggior parte soddisfatte in via esclusiva dal marito della sig.ra ES, sig. , con il contributo della CP_5 pensione” (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso). La SI aggiungeva che la propria Pt_1 costituzione in giudizio “non è certamente finalizzata a negare che la sig.ra ES (e, come lei, il marito novantenne) abbia necessità di adeguata protezione, assistenza e supporto in relazione all'età e alle condizioni di salute, o che ella non sia in grado di gestire autonomamente le somme di propria spettanza;
semplicemente si vuole rappresentare come tutte le suddette esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalle figlie che le sono – da sempre – più vicine e di cui sole ella accetta volentieri l'aiuto disinteressato, offerto quotidianamente ed incondizionatamente” (cfr. pag. 3 della comparsa). All'udienza del 20.12.2023 comparivano le sopraindicate parti, anche personalmente, oltre al marito dell'interdicenda, signor ad alcune delle figlie della SI SS – Per_3 SI e SI – e alla nipote dell'anziana, SI Parte_2 Persona_2
. Il giudice procedeva all'audizione dell'interdicenda, dopodiché CP_6 disponeva C.T.U. volta all'accertamento dell'eventuale stato, abituale o permanente, d'infermità di mente in capo all'anziana. Attesa la disamina della C.T.U. da parte dei figli dell'interdicenda costituiti nel presente giudizio, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio sulla scorta degli scritti difensivi e delle conclusioni rispettivamente rassegnate. Ora, attesa la ritualità della notifica nei confronti della SI TA SS, si dichiara quest'ultima contumace.
2 Nel merito, risultano incontestate ex art. 115 c.p.c. le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda, occorrendo, in ogni caso, evidenziare come esse siano comprovate dalla documentazione sanitaria compiegata all'atto introduttivo;
si sottolinea, in particolare, come il referto della visita geriatrica del 07.12.2021 abbia evidenziato non soltanto le difficoltà fisiche della SI SS, ma anche il deficit cognitivo severo, in cui la predetta versa, così come emerso all'esito delle domande recate dal questionario, composto da una decina di domande alquanto semplici – quali quelle di tempo e di spazio -, a cui l'anziana risulta aver dato risposte errate (cfr. 4 e 5 fascic. parte ricorrente). Si osserva, inoltre, come tale condizione di fragilità persistesse anche alla data dell'08.03.2023, cioè in occasione della visita medico-legale presso l' , che riconosceva lo stato d'invalidità CP_3 della donna, senza necessità d'ulteriore revisione, poiché incapace, anche in ragione della grave ipoacusia bilaterale della donna, unitamente al severo grado di decadimento cognitivo
“in involuzione senile” della stessa, di provvedere autonomamente alla cura delle necessità tipiche della vita quotidiana (cfr. doc. 6 fascic. parte ricorrente).
Ciò posto, appaiono, invece, controversi gli effetti discendenti, secondo le rispettive parti, dal sopraindicato stato di fragilità, atteso che, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, il decadimento cognitivo in parola, aggiunto all'ipoacusia grave, inciderebbero fortemente sulla capacità d'intendere e di volere della madre, sino a farla scemare, con conseguente incapacità della donna di provvedere alla tutela dei propri interessi, a fortiori in considerazione della necessità di continua assistenza, di cui la predetta pare avere bisogno, anche nelle ore notturne, tenuto conto della complessità del quadro clinico, del recente ricovero dell'interdicenda e dell'età avanzata del marito della stessa. Tali osservazioni venivano condivise anche dalla SI , che, comparsa Parte_2 personalmente, affermava: “Vivo a EL, ora vivo a 800 metri da casa della mamma, io sono d'accordo con mio fratello, nel senso che alla notte hanno bisogno di assistenza, mio padre si oppone, fa molto fatica ad assisterlo, mi chiama di notte anche, più di una volta, mio padre va in panico con il sangue. Io sono d'accordo con la nomina di un tutore o amministratore che superi il diniego di mio padre, che si oppone alla chiamata dell'ambulanza, un giorno ho trovato mio padre fermo in cucina e poi mia mamma in bagno caduta” (cfr. verbale d'udienza del 20.12.2023). Per converso, parte resistente affermava che l'alternanza nella madre di momenti di lucidità a momenti di confusione mentale non determinassero la necessità dell'interdizione, poiché, di fatto, la donna risulta da tempo quotidianamente assistita dalle figlie, SI e SI CP_2
, circostanza, peraltro, confermata dalle predette in udienza;
la SI Persona_2
evidenziava, inoltre, l'insussistenza della necessità di preservare ingenti CP_2 patrimoni, atteso che la gestione delle questioni attinenti alla pensione d'accompagnamento dell'anziana venivano gestite da un'altra delle figlie dell'interdicenda, SI Pt_2
cointestataria del libretto d'accreditamento.
[...]
Ora, si sottolinea come, a ben vedere, parte resistente non abbia contestato in maniera precisa e puntuale ex art. 115 c.p.c. né la seria e progressiva debilitazione delle facoltà intellettive e volitive della madre, né l'incapacità di quest'ultima di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, avendo, a ben vedere, erroneamente sovrapposto il piano della cura concreta e quotidiana dell'interdicenda da parte dei parenti – non incompatibile con la nomina di un tutore – a quello del difetto di formazione di una volontà cosciente in capo all'anziana, che le consenta di autodeterminarsi, almeno parzialmente, quale persona consapevole della portata degli atti posti in essere o, in ogni caso, demandati ai terzi e, quindi, capace (arg. ex Cass. civ., sez. III, 08.02.2012, n.1770).
A tal proposito si rileva come, a seguito del deposito illo tempore del ricorso da parte dell'odierno ricorrente per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della
3 madre, il giudice tutelare abbia rigettato con le seguenti motivazioni: “L'esame obiettivo della IG.ra effettuato dal Giudice Tutelare in data 16.06.2023 ha CP_1 confermato il grave quadro clinico sopra descritto con evidente e significativo peggioramento;
(…) dall'audizione della beneficiaria, del ricorrente e degli altri parenti presenti, nonché dalla documentazione medica in atti, sia emerso come la stessa non paia in grado di relazionarsi con il mondo esterno in modo consapevole a causa delle patologie da cui è affetta che determinano un grave deficit delle capacità intellettive e volitive tale da far ritenere insussistente qualunque capacità residua;
- che l'impossibilità di attendere alla cura dei propri interessi e di soddisfare le più elementari esigenze quotidiane non appare temporanea né parziale;
(…) sia pertanto presente un quadro clinico molto grave, che non rende opportuna la sottoposizione dell'interessata all'istituto dell'amministrazione di sostegno, dovendosi avere riguardo alla capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto (cfr. Cass. n. 13584/2006 e n. 25366/2006); (…) alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto delle esigenze della IG.ra , CP_1 non ricorrano gli estremi per la nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'interessata, dovendosi ritenere che tale istituto non offra una protezione adeguata e parendo, per contro, maggiormente adatto a tal fine l'istituto dell'interdizione” (cfr. provvedimento del giudice tutelare del 19.07.2023 compiegato al doc. 11 del ricorso).
Dette difficoltà della SI SS nel recepire gli stimoli esterni e nel rispondere congruamente emergevano anche durante l'audizione dell'interdicenda nell'ambito del presente procedimento, come da verbale d'udienza del 20.12.2023: “Inizia l'esame dell'interdicenda; il giudice chiede alla SI se la sente: la SI risponde “Pesante”, dice: “lasciatemi andare”. Il marito riferisce: “La SI non sente perché ha l'apparecchio acustico, ma lei lo toglie, per cui alla fine non sente”. Il Giudice in assenza di cancelliere chiede all'avv. Bertorelli cortesemente di verbalizzare in modo da potersi avvicinare alla SI per condurre l'esame. Il Giudice procede all'esame. Come si chiama? ADR Mi chiamo ES TA Perché non mette l'apparecchio all'orecchio?
ADR Non lo metto perché mi dà noia Quando è nata? ADR Non mi ricordo Quanti anni ha? ADR Non mi ricordo In che mese siamo adesso? ADR Mia mamma Chi c'è in Per_4 questa stanza? Chi è questo signore? ADR Mio marito Quanti figli ha? ADR 9 figli In Italia c'è l'euro o la lira? Quanto costa una bottiglia di acqua? ADR Dipende dalla bottiglia Una bottiglia da 1 litro quanto costa? ADR Non lo so Dove abita? ADR A EL In che via abita? Qual è l'indirizzo? ADR Non mi ricordo Ha dei nipoti? ADR Non ce l'ho, ho mia mamma ho mio marito e basta Vive solo con suo marito? ADR Solo con mio marito
Ha dei nipoti? ADR Mia mamma vive in Sardegna Suo AP è vivo? Sua mamma è viva? ADR Non so mia mamma, mio AP non c'è più Cosa fa durante il giorno? Cucina? ADR Mi sveglio e faccio tutto io, cucino Va in banca? ADR No va mio marito o i miei figli Quali figli? ADR c'è n'è una qui, ho anche altri figli Prende medicine? ADR Qualche volta, i miei figli pensano a tutto” (cfr. verbale d'udienza del 20.12.2023). Tali difficoltà venivano, altresì, riscontrate dalla C.T.U. disposta in corso di causa, ove si legge: “Si premette che la conduzione dell'esame psichico è stata difficoltosa per le precarie condizioni psico-fisiche della paziente e l'ipoacusia da cui è affetta. La paziente non è stata in grado di udire le mie domande, che sono state fedelmente ripetute dalla nipote. La IG.ra appare parzialmente orientata nel tempo e non orientata nello spazio;
non è in grado di indicare la data precisa né la sede del suo domicilio. Emerge un lieve stato d'ansia reattivamente al contesto. Non è in grado di ricostruire gli eventi significativi degli ultimi anni e presenta un certo grado di confusione in merito ai luoghi in cui ha abitato. Non comprende la ragione dell'incontro e la necessità di essere sottoposta a visita medica. “Non so il perché di questa visita, forse perché non sto bene”. Assume un atteggiamento collaborante, nei limiti delle proprie
4 possibilità legate alle condizioni psico-fisiche precarie. L'eloquio spontaneo risulta assente, mentre l'espressione dell'eloquio, se stimolata, in risposta a domande, è scarsa e frammentata, spesso consistente in monosillabi. Il funzionamento cognitivo non è stato indagato mediante la somministrazione di test specifici poiché la paziente viene considerata non testabile, a causa delle evidenti difficoltà dell'eloquio e dello stato di profonda affaticabilità, che ostacolerebbero l'esecuzione dei test. Non si evidenzia, al momento dell'incontro di valutazione, la presenza di sintomi suggestivi di patologia psichiatrica tra cui alterazioni dell'umore, sintomi psicotici, disturbi della personalità. La paziente non appare in grado di fornire un'anamnesi e non risponde prontamente e coerentemente alle domande iniziali, nonostante l'utilizzo di domande aperte in grado di consentirle un racconto personale. L'osservazione clinica consente di ipotizzare un deterioramento cognitivo tale da rendere non finalistico il pensiero. Le aree afferenti al funzionamento cognitivo indagabili tramite il colloquio odierno (attenzione, memoria, orientamento, linguaggio, abilità visuo-spaziali, abilità prassiche) si rivelano fortemente deficitarie. Dalla documentazione clinica presente agli atti si deduce che il deterioramento cognitivo fosse già presente nel 2021 (visita dr . Alla luce del colloquio effettuato e Per_5 dell'analisi della documentazione clinica, si può affermare che la IG.ra ES presenta un deterioramento cognitivo presumibilmente legato alla senescenza, che incide fortemente sulle autonomie residue della paziente, che necessita di assistenza continua negli atti di vita quotidiana: non è in grado di deambulare, non è in grado di provvedere alla cura della propria persona e della propria salute. Per tali ragioni necessita in modo continuativo di un'assistenza per la gestione della quotidianità, delle cure mediche, di visite specialistiche e somministrazione della terapia farmacologica. La perizianda non è in grado di esprimersi in modo chiaramente comprensibile, a causa delle importanti difficoltà dell'eloquio e dell'allentamento dei nessi associativi. Non possiede sufficienti capacità di analisi del contesto e di motivare, anche secondo propri criteri, valori, emozioni ed affetti, lescelte operate, quali dove porre il proprio domicilio. L'espressione emotiva appare deficitaria;
in merito a ciò vengono considerati il tono della voce, la postura, la gestualità e le espressioni del volto. La sig.ra ES non è a conoscenza del valore attuale del denaro e non conosce i propri beni mobili ed immobili, non sa di percepire una pensione né l'importo. Per le ragioni sopra esposte si ritiene che la perizianda non sia in grado di gestire il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare in autonomia e non possa esprimere in modo chiaro le proprie volontà” (cfr. pagg. 3 e 4 della C.T.U.). Tale grave quadro cognitivo induce a ritenere che la misura maggiormente idonea alla cura degli interessi della stessa sia l'interdizione, anche alla luce dell'età, nonché del peggioramento delle condizioni di salute dell'anziana, salvo, altrimenti opinando, paralisi della cd. macchina di rappresentanza della SI SS per impossibilità di quest'ultima di autodeterminarsi, neppure parzialmente, in maniera cosciente e volontaria e ciò, a fortiori, in considerazione dell'elevata conflittualità tra i figli, incapaci di individuare in maniera convergente e adeguata rimedi volti a curare gli interessi della madre.
Con maggior onere motivazionale, si osserva come alla perita nominata d'ufficio sia stata demandato il mero accertamento, dal punto di vista scientifico, delle condizioni di salute psico-fisica dell'interdicenda, spettando, invece, al Collegio - propria sulla scorta delle conclusioni rassegnate nella C.T.U. - la deliberazione in punto an e quomodo della miglior misura adottabile a tutela della persona fragile in parola, individuata, nella fattispecie, nell'interdizione proprio sulla scorta del grave decadimento intellettivo segnalato dalla consulente;
ne discende che il richiamo di quest'ultima alla nomina di un amministratore di sostegno appare non pertinente al mandato e, in ogni caso, a-tecnico, potendosi rinvenire in detto inciso soltanto l'invito alla nomina di persona aventi i poteri necessari alla cura degli
5 interessi della SI SS. Deve, pertanto, ritenersi provato che la parte resistente contumace versa in uno stato di irreversibile e progressiva abituale infermità di mente a tal punto grave che la rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, per cui l'unica misura adeguata alla tutela della stessa appare l'interdizione. Deve, dunque, dichiararsi l'interdizione della SI TA SS, con accoglimento della domanda del signor e assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle Parte_3 parti.
Non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio in considerazione della genericità e dell'apoditticità delle argomentazioni dedotte sul punto da parte ricorrente. Infine, le spese di lite inerenti al presente giudizio avente natura contenziosa seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte resistente costituitasi in giudizio. Dette spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dei compensi minimi spettanti agli avvocati in considerazione del ristretto numero di questioni trattate, del consolidamento di giurisprudenza unanime sulle stesse e della semplicità degli approfondimenti espletati e così per i seguenti importi:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase istruttoria € 903,00
fase decisionale € 1.453,00 e così per la complessiva somma pari a € 3.809,00 per compensi, oltre a € 27,00 per esposti, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
Si pongono le spese di C.T.U. a carico della parte resistente costituita;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del
13.09.2023, DICHIARA l'interdizione della SI C.F. così Controparte_7 C.F._2 come meglio individuata in atti;
CONDANNA la parte resistente costituita al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a € 3.809,00 per compensi, oltre a € 27,00 per esposti, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende;
PONE le spese di C.T.U. a carico della parte resistente costituita.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 423 c.c., nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c;
RIGETTA nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi a EL in data 18.12.2024. IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUDICE REL. EST.
Dott.ssa M. CERIZZA
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai seguenti signori magistrati:
DOTT. A. CARLI PRESIDENTE DOTT.SSA F. MARRAPODI GIUDICE REL.
DOTT.SSA M. CERIZZA GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di RG 902/2023 avente a oggetto l'interdizione della SI TA SS promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. C. Parte_1 C.F._1
CORRADORI, come da procura alle liti;
contro
C.F. resistente contumace;
CP_1 C.F._2
e contro (CF: ), con il patrocinio dell'avv. S. CP_2 C.F._3
BERTORELLI, come da procura alle liti;
Con trasmissione degli atti al P.M., che nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come da parere del 07.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio del 28.11.2024, richiamante le note depositate in data 27.09.24:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'interdizione della madre , nata a [...] il 6 CP_1 settembre 1930, con nomina di tutore provvisorio esterno alla famiglia”;
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio del 28.11.2024: rigettarsi il ricorso;
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.09.2023 il signor chiedeva che il Tribunale di EL Pt_1 dichiarasse l'interdizione della propria madre, SI TA SS. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente evidenziava come l'interdicenda presentasse un grave deterioramento mentale, caratterizzato da una permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive, come evincibile dalle risultanze del test sottopostole dagli operatori dell'azienda sanitaria locale di EL e compiegato al ricorso. Il signor Pt_1 aggiungeva che tali condizioni risultavano ulteriormente aggravate dalla compresenza di una serie di malattie, tra cui la spondiloartrosi, l'ipertensione, l'ipoacusia, l'obesità, nonché la tendenza alla tumefazione degli arti inferiori, che, a fortiori, rendevano necessaria la predisposizione di un'assistenza continua in favore dell'anziana, in particolare nelle ore
1 notturne;
infatti, ella, pur aiutata di giorno dalla figlia conviveva, all'epoca del Per_1 ricorso, unicamente con il marito novantenne, non più in grado di aiutarla, come, peraltro, verificatosi a seguito di una caduta in casa dell'anziana. Parte ricorrente, inoltre, osservava che proprio in ragione delle condizioni psico-fisiche della donna, l' , all'esito degli CP_3 accertamenti del 07.03.2023, l'aveva riconosciuta invalida “con necessità d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, situazione, peraltro, sussistente dal 24.02.2022 (cfr. odc. 5 fascic. parte ricorrente).
Si costituiva in giudizio la SI , chiedendo il rigetto della domanda CP_2 altrui. A sostegno delle proprie difese, la predetta affermava che “la SI ES è in grado di alzarsi, lavarsi e vestirsi da sola, necessita di aiuto per il bagno e per la preparazione dei pasti;
non necessita di essere trasportata in ambulanza ma è in grado di muoversi con l'aiuto del deambulatore o con il sostegno di un accompagnatore;
alterna momenti di lucidità a momenti di confusione mentale, come del resto accade alla maggior parte delle persone della sua età (93 anni). Le figlie e (quest'ultima in CP_2 Persona_2 possesso della qualifica di O.S.S., oggi in pensione) ogni giorno si recano presso l'abitazione della madre per aiutarla nelle faccende quotidiane;
la notte i due coniugi restano da soli, poiché sinora è stata ritenuta sufficiente la presenza del sig. Non CP_4 corrisponde al vero che quest'ultimo abbia rifiutato l'ausilio di una collaboratrice domestica e di una badante: il S.S. sociale, all'esito della visita effettuata, aveva proposto l'attivazione del servizio di assistenza a favore della SI ES per dare sollievo al nucleo almeno qualche ora la settimana ma tale aiuto è stato categoricamente rifiutato dalla sig.ra ES in quanto ella si lascia avvicinare ed accudire solo dalle figlie CP_2
e e dal marito con cui è sposata da ben 64 anni. La sig.ra ES risulta Per_2 adeguatamente accudita ed assistita dalle sue figlie senza alcuna necessità di addivenire alla nomina di un tutore che vi provveda al posto loro. Le scarse risorse economiche di cui la medesima dispone, rappresentate dalla sola indennità di accompagnamento di € 527,16 mensili, non richiedono alcuna attività di gestione, bastando appena per contribuire, limitatamente, alle esigenze economiche della famiglia, per la maggior parte soddisfatte in via esclusiva dal marito della sig.ra ES, sig. , con il contributo della CP_5 pensione” (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso). La SI aggiungeva che la propria Pt_1 costituzione in giudizio “non è certamente finalizzata a negare che la sig.ra ES (e, come lei, il marito novantenne) abbia necessità di adeguata protezione, assistenza e supporto in relazione all'età e alle condizioni di salute, o che ella non sia in grado di gestire autonomamente le somme di propria spettanza;
semplicemente si vuole rappresentare come tutte le suddette esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalle figlie che le sono – da sempre – più vicine e di cui sole ella accetta volentieri l'aiuto disinteressato, offerto quotidianamente ed incondizionatamente” (cfr. pag. 3 della comparsa). All'udienza del 20.12.2023 comparivano le sopraindicate parti, anche personalmente, oltre al marito dell'interdicenda, signor ad alcune delle figlie della SI SS – Per_3 SI e SI – e alla nipote dell'anziana, SI Parte_2 Persona_2
. Il giudice procedeva all'audizione dell'interdicenda, dopodiché CP_6 disponeva C.T.U. volta all'accertamento dell'eventuale stato, abituale o permanente, d'infermità di mente in capo all'anziana. Attesa la disamina della C.T.U. da parte dei figli dell'interdicenda costituiti nel presente giudizio, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio sulla scorta degli scritti difensivi e delle conclusioni rispettivamente rassegnate. Ora, attesa la ritualità della notifica nei confronti della SI TA SS, si dichiara quest'ultima contumace.
2 Nel merito, risultano incontestate ex art. 115 c.p.c. le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda, occorrendo, in ogni caso, evidenziare come esse siano comprovate dalla documentazione sanitaria compiegata all'atto introduttivo;
si sottolinea, in particolare, come il referto della visita geriatrica del 07.12.2021 abbia evidenziato non soltanto le difficoltà fisiche della SI SS, ma anche il deficit cognitivo severo, in cui la predetta versa, così come emerso all'esito delle domande recate dal questionario, composto da una decina di domande alquanto semplici – quali quelle di tempo e di spazio -, a cui l'anziana risulta aver dato risposte errate (cfr. 4 e 5 fascic. parte ricorrente). Si osserva, inoltre, come tale condizione di fragilità persistesse anche alla data dell'08.03.2023, cioè in occasione della visita medico-legale presso l' , che riconosceva lo stato d'invalidità CP_3 della donna, senza necessità d'ulteriore revisione, poiché incapace, anche in ragione della grave ipoacusia bilaterale della donna, unitamente al severo grado di decadimento cognitivo
“in involuzione senile” della stessa, di provvedere autonomamente alla cura delle necessità tipiche della vita quotidiana (cfr. doc. 6 fascic. parte ricorrente).
Ciò posto, appaiono, invece, controversi gli effetti discendenti, secondo le rispettive parti, dal sopraindicato stato di fragilità, atteso che, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, il decadimento cognitivo in parola, aggiunto all'ipoacusia grave, inciderebbero fortemente sulla capacità d'intendere e di volere della madre, sino a farla scemare, con conseguente incapacità della donna di provvedere alla tutela dei propri interessi, a fortiori in considerazione della necessità di continua assistenza, di cui la predetta pare avere bisogno, anche nelle ore notturne, tenuto conto della complessità del quadro clinico, del recente ricovero dell'interdicenda e dell'età avanzata del marito della stessa. Tali osservazioni venivano condivise anche dalla SI , che, comparsa Parte_2 personalmente, affermava: “Vivo a EL, ora vivo a 800 metri da casa della mamma, io sono d'accordo con mio fratello, nel senso che alla notte hanno bisogno di assistenza, mio padre si oppone, fa molto fatica ad assisterlo, mi chiama di notte anche, più di una volta, mio padre va in panico con il sangue. Io sono d'accordo con la nomina di un tutore o amministratore che superi il diniego di mio padre, che si oppone alla chiamata dell'ambulanza, un giorno ho trovato mio padre fermo in cucina e poi mia mamma in bagno caduta” (cfr. verbale d'udienza del 20.12.2023). Per converso, parte resistente affermava che l'alternanza nella madre di momenti di lucidità a momenti di confusione mentale non determinassero la necessità dell'interdizione, poiché, di fatto, la donna risulta da tempo quotidianamente assistita dalle figlie, SI e SI CP_2
, circostanza, peraltro, confermata dalle predette in udienza;
la SI Persona_2
evidenziava, inoltre, l'insussistenza della necessità di preservare ingenti CP_2 patrimoni, atteso che la gestione delle questioni attinenti alla pensione d'accompagnamento dell'anziana venivano gestite da un'altra delle figlie dell'interdicenda, SI Pt_2
cointestataria del libretto d'accreditamento.
[...]
Ora, si sottolinea come, a ben vedere, parte resistente non abbia contestato in maniera precisa e puntuale ex art. 115 c.p.c. né la seria e progressiva debilitazione delle facoltà intellettive e volitive della madre, né l'incapacità di quest'ultima di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, avendo, a ben vedere, erroneamente sovrapposto il piano della cura concreta e quotidiana dell'interdicenda da parte dei parenti – non incompatibile con la nomina di un tutore – a quello del difetto di formazione di una volontà cosciente in capo all'anziana, che le consenta di autodeterminarsi, almeno parzialmente, quale persona consapevole della portata degli atti posti in essere o, in ogni caso, demandati ai terzi e, quindi, capace (arg. ex Cass. civ., sez. III, 08.02.2012, n.1770).
A tal proposito si rileva come, a seguito del deposito illo tempore del ricorso da parte dell'odierno ricorrente per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della
3 madre, il giudice tutelare abbia rigettato con le seguenti motivazioni: “L'esame obiettivo della IG.ra effettuato dal Giudice Tutelare in data 16.06.2023 ha CP_1 confermato il grave quadro clinico sopra descritto con evidente e significativo peggioramento;
(…) dall'audizione della beneficiaria, del ricorrente e degli altri parenti presenti, nonché dalla documentazione medica in atti, sia emerso come la stessa non paia in grado di relazionarsi con il mondo esterno in modo consapevole a causa delle patologie da cui è affetta che determinano un grave deficit delle capacità intellettive e volitive tale da far ritenere insussistente qualunque capacità residua;
- che l'impossibilità di attendere alla cura dei propri interessi e di soddisfare le più elementari esigenze quotidiane non appare temporanea né parziale;
(…) sia pertanto presente un quadro clinico molto grave, che non rende opportuna la sottoposizione dell'interessata all'istituto dell'amministrazione di sostegno, dovendosi avere riguardo alla capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto (cfr. Cass. n. 13584/2006 e n. 25366/2006); (…) alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto delle esigenze della IG.ra , CP_1 non ricorrano gli estremi per la nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'interessata, dovendosi ritenere che tale istituto non offra una protezione adeguata e parendo, per contro, maggiormente adatto a tal fine l'istituto dell'interdizione” (cfr. provvedimento del giudice tutelare del 19.07.2023 compiegato al doc. 11 del ricorso).
Dette difficoltà della SI SS nel recepire gli stimoli esterni e nel rispondere congruamente emergevano anche durante l'audizione dell'interdicenda nell'ambito del presente procedimento, come da verbale d'udienza del 20.12.2023: “Inizia l'esame dell'interdicenda; il giudice chiede alla SI se la sente: la SI risponde “Pesante”, dice: “lasciatemi andare”. Il marito riferisce: “La SI non sente perché ha l'apparecchio acustico, ma lei lo toglie, per cui alla fine non sente”. Il Giudice in assenza di cancelliere chiede all'avv. Bertorelli cortesemente di verbalizzare in modo da potersi avvicinare alla SI per condurre l'esame. Il Giudice procede all'esame. Come si chiama? ADR Mi chiamo ES TA Perché non mette l'apparecchio all'orecchio?
ADR Non lo metto perché mi dà noia Quando è nata? ADR Non mi ricordo Quanti anni ha? ADR Non mi ricordo In che mese siamo adesso? ADR Mia mamma Chi c'è in Per_4 questa stanza? Chi è questo signore? ADR Mio marito Quanti figli ha? ADR 9 figli In Italia c'è l'euro o la lira? Quanto costa una bottiglia di acqua? ADR Dipende dalla bottiglia Una bottiglia da 1 litro quanto costa? ADR Non lo so Dove abita? ADR A EL In che via abita? Qual è l'indirizzo? ADR Non mi ricordo Ha dei nipoti? ADR Non ce l'ho, ho mia mamma ho mio marito e basta Vive solo con suo marito? ADR Solo con mio marito
Ha dei nipoti? ADR Mia mamma vive in Sardegna Suo AP è vivo? Sua mamma è viva? ADR Non so mia mamma, mio AP non c'è più Cosa fa durante il giorno? Cucina? ADR Mi sveglio e faccio tutto io, cucino Va in banca? ADR No va mio marito o i miei figli Quali figli? ADR c'è n'è una qui, ho anche altri figli Prende medicine? ADR Qualche volta, i miei figli pensano a tutto” (cfr. verbale d'udienza del 20.12.2023). Tali difficoltà venivano, altresì, riscontrate dalla C.T.U. disposta in corso di causa, ove si legge: “Si premette che la conduzione dell'esame psichico è stata difficoltosa per le precarie condizioni psico-fisiche della paziente e l'ipoacusia da cui è affetta. La paziente non è stata in grado di udire le mie domande, che sono state fedelmente ripetute dalla nipote. La IG.ra appare parzialmente orientata nel tempo e non orientata nello spazio;
non è in grado di indicare la data precisa né la sede del suo domicilio. Emerge un lieve stato d'ansia reattivamente al contesto. Non è in grado di ricostruire gli eventi significativi degli ultimi anni e presenta un certo grado di confusione in merito ai luoghi in cui ha abitato. Non comprende la ragione dell'incontro e la necessità di essere sottoposta a visita medica. “Non so il perché di questa visita, forse perché non sto bene”. Assume un atteggiamento collaborante, nei limiti delle proprie
4 possibilità legate alle condizioni psico-fisiche precarie. L'eloquio spontaneo risulta assente, mentre l'espressione dell'eloquio, se stimolata, in risposta a domande, è scarsa e frammentata, spesso consistente in monosillabi. Il funzionamento cognitivo non è stato indagato mediante la somministrazione di test specifici poiché la paziente viene considerata non testabile, a causa delle evidenti difficoltà dell'eloquio e dello stato di profonda affaticabilità, che ostacolerebbero l'esecuzione dei test. Non si evidenzia, al momento dell'incontro di valutazione, la presenza di sintomi suggestivi di patologia psichiatrica tra cui alterazioni dell'umore, sintomi psicotici, disturbi della personalità. La paziente non appare in grado di fornire un'anamnesi e non risponde prontamente e coerentemente alle domande iniziali, nonostante l'utilizzo di domande aperte in grado di consentirle un racconto personale. L'osservazione clinica consente di ipotizzare un deterioramento cognitivo tale da rendere non finalistico il pensiero. Le aree afferenti al funzionamento cognitivo indagabili tramite il colloquio odierno (attenzione, memoria, orientamento, linguaggio, abilità visuo-spaziali, abilità prassiche) si rivelano fortemente deficitarie. Dalla documentazione clinica presente agli atti si deduce che il deterioramento cognitivo fosse già presente nel 2021 (visita dr . Alla luce del colloquio effettuato e Per_5 dell'analisi della documentazione clinica, si può affermare che la IG.ra ES presenta un deterioramento cognitivo presumibilmente legato alla senescenza, che incide fortemente sulle autonomie residue della paziente, che necessita di assistenza continua negli atti di vita quotidiana: non è in grado di deambulare, non è in grado di provvedere alla cura della propria persona e della propria salute. Per tali ragioni necessita in modo continuativo di un'assistenza per la gestione della quotidianità, delle cure mediche, di visite specialistiche e somministrazione della terapia farmacologica. La perizianda non è in grado di esprimersi in modo chiaramente comprensibile, a causa delle importanti difficoltà dell'eloquio e dell'allentamento dei nessi associativi. Non possiede sufficienti capacità di analisi del contesto e di motivare, anche secondo propri criteri, valori, emozioni ed affetti, lescelte operate, quali dove porre il proprio domicilio. L'espressione emotiva appare deficitaria;
in merito a ciò vengono considerati il tono della voce, la postura, la gestualità e le espressioni del volto. La sig.ra ES non è a conoscenza del valore attuale del denaro e non conosce i propri beni mobili ed immobili, non sa di percepire una pensione né l'importo. Per le ragioni sopra esposte si ritiene che la perizianda non sia in grado di gestire il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare in autonomia e non possa esprimere in modo chiaro le proprie volontà” (cfr. pagg. 3 e 4 della C.T.U.). Tale grave quadro cognitivo induce a ritenere che la misura maggiormente idonea alla cura degli interessi della stessa sia l'interdizione, anche alla luce dell'età, nonché del peggioramento delle condizioni di salute dell'anziana, salvo, altrimenti opinando, paralisi della cd. macchina di rappresentanza della SI SS per impossibilità di quest'ultima di autodeterminarsi, neppure parzialmente, in maniera cosciente e volontaria e ciò, a fortiori, in considerazione dell'elevata conflittualità tra i figli, incapaci di individuare in maniera convergente e adeguata rimedi volti a curare gli interessi della madre.
Con maggior onere motivazionale, si osserva come alla perita nominata d'ufficio sia stata demandato il mero accertamento, dal punto di vista scientifico, delle condizioni di salute psico-fisica dell'interdicenda, spettando, invece, al Collegio - propria sulla scorta delle conclusioni rassegnate nella C.T.U. - la deliberazione in punto an e quomodo della miglior misura adottabile a tutela della persona fragile in parola, individuata, nella fattispecie, nell'interdizione proprio sulla scorta del grave decadimento intellettivo segnalato dalla consulente;
ne discende che il richiamo di quest'ultima alla nomina di un amministratore di sostegno appare non pertinente al mandato e, in ogni caso, a-tecnico, potendosi rinvenire in detto inciso soltanto l'invito alla nomina di persona aventi i poteri necessari alla cura degli
5 interessi della SI SS. Deve, pertanto, ritenersi provato che la parte resistente contumace versa in uno stato di irreversibile e progressiva abituale infermità di mente a tal punto grave che la rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, per cui l'unica misura adeguata alla tutela della stessa appare l'interdizione. Deve, dunque, dichiararsi l'interdizione della SI TA SS, con accoglimento della domanda del signor e assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle Parte_3 parti.
Non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio in considerazione della genericità e dell'apoditticità delle argomentazioni dedotte sul punto da parte ricorrente. Infine, le spese di lite inerenti al presente giudizio avente natura contenziosa seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte resistente costituitasi in giudizio. Dette spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dei compensi minimi spettanti agli avvocati in considerazione del ristretto numero di questioni trattate, del consolidamento di giurisprudenza unanime sulle stesse e della semplicità degli approfondimenti espletati e così per i seguenti importi:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase istruttoria € 903,00
fase decisionale € 1.453,00 e così per la complessiva somma pari a € 3.809,00 per compensi, oltre a € 27,00 per esposti, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
Si pongono le spese di C.T.U. a carico della parte resistente costituita;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del
13.09.2023, DICHIARA l'interdizione della SI C.F. così Controparte_7 C.F._2 come meglio individuata in atti;
CONDANNA la parte resistente costituita al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a € 3.809,00 per compensi, oltre a € 27,00 per esposti, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende;
PONE le spese di C.T.U. a carico della parte resistente costituita.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 423 c.c., nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c;
RIGETTA nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi a EL in data 18.12.2024. IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUDICE REL. EST.
Dott.ssa M. CERIZZA
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