Decreto cautelare 24 marzo 2023
Ordinanza cautelare 27 aprile 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/11/2023, n. 16802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16802 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 16802/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05172/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5172 del 2023, proposto da
“ C.R. Market ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cruciani ed Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio XV – U.O. Amministrativa Prot. CU/25182/2023 del 07/03/2023 (doc. 32) recante decadenza della “ CR Market ” S.p.a. dalla SCIA di ampliamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prot. CU/12239 del 06/02/2020 su immobile sito in Roma, via Quarto Peperino 168 – 170, “ in quanto è venuta meno la conformità alle norme urbanistico-edilizie ”;
- della nota del SUAP del Municipio XV prot. 118070 del 14.12.2022, con la quale veniva comunicato alla “ CR Market ” l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.n. 241/90, della SCIA di ampliamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prot. CU/12239 del 6.2.2020;
- della nota del Municipio XV - Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia prot. CU/23068 del 2.1.2023, con la quale si comunicava all'U.O. Amministrativa che “ le osservazioni presentate dalla C.R. MARKET S.P.A. non sono state accolte, come è stato rappresentato nelle proprie controdeduzioni prot. CU/4578 del 16.01.2023, e pertanto si è proceduto in seguito con l'emissione della D.D. rep. CU/341, prot. CU/19274 del 24.02.2023 di “Demolizione d'ufficio per interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio”, trasmessa all'Ufficio Commercio su Area privata con nota prot. CU/22957 del 02.03.2023 ”;
- in quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio XV – Direzione Tecnica – P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio rep. CU/1851/2022 prot. CU/106670/2022 del 11/11/2022, recante ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Roma, Via di Quarto Peperino 168 - 170;
- in quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio XV – Direzione Tecnica – P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio rep. CU/341/2023 prot. CU/19274/2022 del 24/02/2023, avente ad oggetto demolizione d'ufficio degli interventi eseguiti abusivamente realizzati in Roma, Via di Quarto Peperino 168 - 170;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale a quelli sopra impugnati, ancorché non espressamente conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso introduttivo ritualmente proposto, parte ricorrente avversava la determinazione dirigenziale del 7.3.2023, meglio specificata in premessa, con cui veniva disposta, in suo danno, la decadenza dalla SCIA di ampliamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prot. CU/12239 del 06/02/2020 su immobile sito in Roma, via Quarto Peperino 168 – 170, “ in quanto è venuta meno la conformità alle norme urbanistico-edilizie ” in conseguenza del provvedimento di disciplina edilizia rep. CU/1851/2022 prot. CU/106670/2022 del 11/11/2022, recante ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia ivi abusivamente realizzati e del successivo rep. CU/341/2023 prot. CU/19274/2022 del 24/02/2023, avente ad oggetto demolizione d'ufficio dei medesimi interventi;
- esponeva la società ricorrente di svolgere, nel complesso immobiliare ad uso commerciale situato in Roma, tra via Quarto Peperino 168-170 e via di Grottarossa n. 1187, anche attività di somministrazione di alimenti e bevande giusta SCIA del 27.3.19 (superficie destinata alla ristorazione: mq 67) e giusta SCIA di ampliamento del 06.2.2020 (per ulteriori mq 120 di cui mq 60 esterni sotto al portico ed ulteriori mq 60 sull’area privata esterna a cielo aperto), superficie quest’ultima sulla quale provvedeva a collocare “ sul lato lungo del portico elementi amovibili trasparenti paravento e parapioggia e sul lato corto i medesimi elementi con porta di accesso, comunicando tale intervento mediante CIL del 20.12.2019 ai sensi dell’art. 6, co, 1, lett. e-bis), DPR 380/2001 (nella versione ratione temporis vigente) per opere relative ad esigenze contingenti e temporanee ”;
- con i provvedimenti sanzionatori edilizi sopra citati, il Municipio XV di Roma Capitale dapprima ordinava la demolizione del manufatto in questione e, successivamente, ne disponeva la rimozione in danno della società interessata;
- le cennate ordinanze di disciplina formavano oggetto del gravame avente R.G. n. 3496/2023 in ordine alla quale il Collegio, con ordinanza n. 2225 del 27.4.2023, riteneva sussistenti i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti avversati, prescrivendo altresì all’amministrazione resistente il riesame degli stessi;
- di conseguenza, con ordinanza n. 2215 del 27.4.2023 il Collegio, in forza del rapporto di derivazione che lega la d.d. n. CU/414/2013 del 7.3.2023 – prot. n. CU/25182 – oggetto del presente ricorso, con le sopra menzionate ordinanze demolitorie, sospendeva interinalmente l’efficacia della determinazione di decadenza dalla SCIA di ampliamento dell’attività di somministrazione alimentare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’ufficio Commercio su Area Privata del Municipio XV avrebbe inteso adottare a seguito al riesame dei provvedimenti di disciplina edilizia prescritto all’ufficio Edilizia Privata del medesimo Municipio, rinviando alla camera di consiglio del 7.11.2023 per il prosieguo della trattazione in sede cautelare;
- con sentenza n. 15475 del 19.10.2023 il Collegio, preso atto del mancato adempimento, da parte di Roma Capitale, dell’ordine di riesame impartito con l’ordinanza n. 2225/2023, definiva il giudizio RG n. 3496/2023 annullando le determine rep. CU/1851/2022 prot. CU/106670/2022 del 11/11/2022 e rep. CU/341/2023 prot. CU/19274/2022 del 24/02/2023, ferma restando la facoltà di Roma Capitale di rideterminarsi in ordine alla legittimità dell’installazione delle opere ove si svolge, in ampliamento, l’attività di somministrazione inibita con la d.d. del 7.3.2023;
- all’udienza camerale del 7.11.2023, previo avviso alle parti comparse della possibile definizione del contenzioso con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- in ragione del già illustrato rapporto di derivazione che unisce i provvedimenti di disciplina edilizia assunti in ordine al manufatto ove si concentra l’ampliamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della SCIA prot. n. CU/12239 del 6.2.2020 e la d.d. del 7.3.2023 con cui veniva pronunciata la decadenza dalla medesima attività (rapporto di derivazione in ordine al quale vedasi, tra tutte, Cons. St., sez. V, n. 9786 del 7.11.2022), l’intervenuto annullamento giurisdizionale delle determinazioni dirigenziali con le quali era stata intimata la rimozione degli interventi asseritamente abusivi compiuti dalla ricorrente non può che comportare, inevitabilmente, anche l’accoglimento del presente gravame ferma restando, anche in questo caso, il dovere dell’ufficio Commercio municipale di rideterminarsi in ordine alla persistente sussistenza dei presupposti di legittimità dell’attività di somministrazione svolta dalla ricorrente non appena l’ufficio edilizia privata municipale, a sua volta, si rideterminerà in ordine alla legittimità edilizia delle opere ove la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta;
- ritenuto, infine, di dover regolare le spese di lite conformemente alla regola della soccombenza, ponendole a carico di Roma Capitale nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con salvezza di ulteriore esame dell’efficacia della SCIA di ampliamento alla luce di eventuali, nuove, determinazioni in ordine alla regolarità edilizia dei locali di cui trattasi.
Spese a carico della parte soccombente ed in favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO