Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1920/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1920/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA
-, in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1
p.t., dr.ssa elette dom.ta con l'avv. Mariarosaria Di Trolio - C.F.: CP_1
, dalla quale, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mariagiusy C.F._1
Guarente – C.F.: è rappresentata e difesa giusta procura alle liti CodiceFiscale_2 allegata rilasciata in virtù della delibera in atti, in alla Via degli Imbimbo nn. 10/12 Pt_1 presso gli Uffici dell'Ente;
Attore-opponente
E
(già Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Ariano Irpino alla via Fontanangelica, 1, p. iva , in
[...] P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico dott. , rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_3 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché in virtù di procura allegata, dagli Avv.ti Marco
Sannino (C.F. ) e Nicola Crispino (C.F. ), C.F._3 C.F._4 presso i quali elettivamente domicilia in al Corso Europa, 44, presso lo studio Pt_1 dell'Avvocato Grammatico Alfredo;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: Per parte attrice/opponente: “Si insiste per l'accoglimento dell'opposizione e delle conclusioni già rassegnate in atti e, per l'effetto, si chiede di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 291/2021 reso dal Tribunale di Avellino, dr.ssa Valeria Villani, notificato il 22.3.2021, con ogni conseguenziale statuizione e con favore delle spese e competenze di giudizio. Chiede che la causa sia introitata a Sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta/opposta: “si riporta ai precedenti scritti (incluse le note di trattazione precedenti), ed insiste per l'accoglimento delle domande tutte formulate (anche istruttorie); precisa le conclusioni già rassegnate, da intendersi qui reiterate e ritrascritte.
2. In particolare, si rinnova che l'opposizione è infondata giacché nella specie, sia quanto alle prestazioni relative la branca della Riabilitazione sia quanto alle prestazioni relative la branca della
Radiodiagnostica, manca un provvedimento (autoritativo) di regressione della Regione o della Parte
e comunque manca la prova della sussistenza di un tale provvedimento.
2.1. Ed in effetti:
- quanto alle prestazioni relative la branca della Riabilitazione, come evidenziato e documentato Parte dalla stessa opponente esiste solo una richiesta di nota di credito, che peraltro è del
10.3.2021 e non risulta inviata / comunicata al comparente;
- quanto alle prestazioni CP_2 relative la branca della Radiodiagnostica, sussistono esclusivamente le risultanze del Tavolo
Tecnico (che emergerebbero dal verbale), che non costituiscono certo un provvedimento
1
Parte autoritativo (peraltro il Tavolo Tecnico non è nemmeno un organo della Regione o della .
Peraltro, (i) la trasmissione monitoraggi tetti di spesa Agosto 2019 risulta protocollata solo il successivo 14.10.2019 e non risulta inviata / comunicata all'esponente Studio;
(ii) la trasmissione monitoraggi tetti di spesa Settembre 2019 risulta protocollata e comunicata solo il successivo 13.11.2019; In definitiva, la mancanza (o la mancata prova della sussistenza) di un provvedimento autoritativo di esaurimento / regressione comporta l'infondatezza del motivo di opposizione.
3. Per mero tuziorismo si reiterano le istanze istruttorie già formulate.
4. Altresì si rinnova che la giurisprudenza ha costantemente (ex multis, da ultimo, Cass. 4698/2022; Trib. Salerno 1413/2023; Cass. 17665/2019; Cass. 20391/2016; Cass. 14349/2016; Cass. 5042/2017) affermato, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da Strutture private, il diritto di queste a vedersi corrispondere dall'Ente pubblico gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/ 2002, qualora, come nel caso di specie, le dette prestazioni siano state erogate in regime di accreditamento e in virtù di contratto scritto tra l'Ente pubblico e la Struttura privata.
5. Si chiede che la causa venga riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 291/2021 del 19/03/2021 con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore dello della Controparte_2 somma di € 114.180,94 per sorta capitale, oltre interessi e spese della procedura, come liquidati, premettendo in fatto: che, con ricorso depositato il 25.1.2021, veniva rappresentato che “1. Il centro ha erogato nell'anno 2018, in regime di Controparte_2 accreditamento (ambito territoriale ) a favore della medesima Parte_1 Part prestazioni specialistiche ambulatoriali in forma diretta relative alla branca di RADIODIAGNOSTICA per complessivi € 454.580,10 alla macroarea della RIABILITAZIONE per complessivi€ 67.977,20 (cfr. doc. 2). Il medesimo centro, quanto alle dette prestazioni specialistiche, a fronte delle sopra indicate complessive somme, ha conseguito pagamenti: - di € 355.820,27 per la branca di RADIODIAGNOSTICA;
- di € 52.556,69 per la macroarea della RIABILITAZIONE.
3. Esso centro è quindi creditore: - di € 98.759,83 per la branca di;
- di € 15.421,11 per la macroarea della RIABILITAZIONE;
Parte_4
e quindi della complessiva somma di € 114.180,94, il tutto come di seguito meglio specificato…”; di qui la richiesta e il rilascio dell'opposto decreto ingiuntivo n. 291/2021; che, come da relazione prot. n. 3831 del 14.4.2021, a firma del Direttore del Distretto di Ariano Irpino era risultato: “… In riscontro alla Vs. nota richiamata in oggetto, acquisita al ns. Distretto al Prot. n.3684 del 12.04.2021, inerente il Decreto Ingiuntivo n. 291/2021, si rappresenta quanto segue: RIABILITAZIONE FKT EX ART.44 Non si e' provveduto alla liquidazione del saldo FKT 2019 perché il Centro in questione non ha ancora emesso a tutt'oggi, nota di credito per € 3.989,80 come da verbale del Tavolo Tecnico ad oggetto: "Trasmissione Saldo 2019 Ex. Art.
44 FKT Prot.n. 0018182 del 26.06.2020", richiesta da questo Distretto con Nota Prot. 2448 del
I 0/03/2021 (ALL.1) Non si è ancora provveduto alla liquidazione del Parte_4
2019 per le seguenti motivazioni: La struttura ha firmato il contratto Parte_5 relativo all'anno 2019 in data 30-12-2020, (All.2) nello stesso vengono disciplinati, di anno in anno, i volumi e le tipologie delle prestazioni, la quantità, i criteri di remunerazioni e modalità di pagamento delle stesse , gli obblighi della struttura erogatrice, i compiti del Tavolo Tecnico di controllo-deputato al monitoraggio dei volumi di prestazioni- nonché la certificazione degli acconti e del saldo;
La nota Regionale prot. n. 3213 del 24-05-2016 ad oggetto: "Pagamenti correnti alle strutture private e stipula dei contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs 502 / 92 e s .m .i." esplicita in modo chiaro che in assenza di contratto non è possibile liquidare il saldo delle prestazioni erogate nell'anno di riferimento dell'atto. Inoltre, sempre in merito al contenuto del
D.I. impugnato dallo Studio medico si precisa quanto segue: a) La liquidazione CP_2 dell'acconto della mensilità di Agosto 20I9 non è stata effettuata per "Esaurimento Tetto di
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Spesa" come si evince dal Verbale del Tavolo tecnico “Monitoraggio Tetto di spesa al 31. 08.2019 , Prot.n. 27713 del I O. I 0. 2019" ; (All.3) b) La liquidazione dell'acconto della mensilità di Settembre 2019 non e' stata effettuata per " " come si Parte_6 evince dal Verbale del Tavolo Tecnico di Monitoraggio Tetto di spesa al 30.09.2019 Prot.n.
30339 del 13.11.2019"; (All.4) Inoltre, si precisa che è stata riscontrata una incongruenza di importi nel corpo del Decreto Ingiuntivo n. 291/2021e ossia: Per la mensilità di Ottobre 2019 la fattura n. 2 1 _19 del 12.11.2019 di€ 71.252,85 è stata liquidata in acconto per € 64.127,56 con Determina Esecutiva n. DD/2095/RG del 16.04.02019 e non di € 13.329,40 come indicato nel O.I. e residua l'importo € 7.125,29; Per la mensilità di Novembre 2019 la fattura n. 23_19 del 12.12.2019 di€ 41.960,89 è stata liquidata in acconto per € 37.764,80 con Determina Esecutiva n. DD/4477/RG del 06.08.2019e non di € 4.843,13 come indicato nel O.I. e residua per € 4.196,09.”; che, alla luce di quanto detto, risultava pacifico che il mancato adempimento da parte di essa opponente fosse stato causato da fatti non addebitabili. In diritto, la parte opponente richiamava il contratto stipulato con lo in data Controparte_2
30.12. 2020 e la relativa disciplina e il d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n.
229 del 1999, e la rilevanza del tetto di spesa frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione, da cui l'obbligo, imprescindibile, non solo per le AA.SS.LL. ma anche dei privati, richiedenti prestazioni in accreditamento al S.S.N., di doversi attenere agli obblighi di rendicontazione e verifica della spesa sanitaria a carico dello Stato, con i necessari tempi di accertamento, obbligatoriamente successivi alle prestazioni rese ed alle relative fatturazioni, anche oltre il termine generale indicato per il pagamento delle stesse, ribadendo di non essere tenuta a remunerare le prestazioni di cui al ricorso monitorio in quanto rese dal oltre il limite annuale di spesa recepito nel contratto stipulato tra le parti così come Parte_7 evidenziato nel verbale del Tavolo Tecnico del 29 maggio 2019.
La parte opponente concludeva “chiedendo all'On.le Giudicante di voler accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 291/2021 reso dal Tribunale di Avellino, dr.ssa Valeria Villani, notificato il 22.3.2021, con ogni conseguenziale statuizione e con favore delle spese e competenze di giudizio”. Si costituiva in giudizio, in data 22/10/2021, la parte opposta
[...]
(già , Controparte_2 Controparte_3 mediante Comparsa di costituzione e risposta, deducendo: “I OPPOSIZIONE LIMITATA A DETERMINATE SOMME”, facendo rilevare, in via preliminare, che la Parte_1
avesse esclusivamente contestato la debenza di talune somme, pertanto, in via
[...] subordinata, l'opponente avrebbe dovuto essere comunque condannata al pagamento della somma di € 50.966,90; “II INFONDATEZZA DELL'ESAURIMENTO DEL TETTO DI SPESA (E DELLA CONSEGUENTE REGRESSIONE/TAGLIO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLE Part MENSILITA' AGOSTO E SETTEMBRE 2019)”, facendo rilevare che competesse all' dimostrare il superamento del tetto di spesa e la mancanza di un provvedimento autoritativo di esaurimento/regressione, che comportava l'infondatezza del motivo di opposizione, aggiungendo che, nella fattispecie, la ipotetica regressione per superamento del tetto di spesa di branca specialistica Radiodiagnostica fosse da considerarsi inefficace e inopponibile per violazione degli accordi contrattuali o comunque incidentalmente nulla e/o da disapplicare, Parte essendo stata la del tutto inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 del contratto, avendo omesso di provvedere alle verifiche e alle relative comunicazioni mensili durante l'anno, e avendo omesso di fornire un dato previsionale attendibile e non avendo dato prova della sussistenza di superamento tetto di spesa/regressione tariffaria;
in via più subordinata, osservando che la mancata regolare procedura e/o tempistica della stessa procedura avesse impedito di valutare possibili scarti e calcolare un possibile scostamento rispetto alla previsione,
e quindi valutare e adottare la decisione di sospendere la propria attività, creando un legittimo affidamento e determinando evidente danno, pertanto, la somma richiesta quanto alle mensilità di agosto e settembre 2019 andava riconosciuta in tutto o in parte quanto meno a titolo di
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risarcimento ex art. 2043 c.c.; “III FONDATEZZA DEL CREDITO VANTATO”, avendo esso erogato le prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di accreditamento, prova dell'esistenza del rapporto essendo data dal contratto specialistica, dalla ricezione da parte della Parte delle fatture e delle distinte di riepilogo e conferma ulteriore essendo fornita dalle deduzioni formulate dalla opponente e dal complessivo suo comportamento processuale;
“IV INTERESSI”, competendo gli interessi moratori convenzionalmente pattuiti e a prescindere dalla costituzione in mora, in via estremamente subordinata, chiedendo gli interessi moratori ordinari;
“V SULLA CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL D. I. OPPOSTO” richiedendo la provvisoria esecuzione sulla somma richiesta e ingiunta, nonché sugli interessi. La parte opposta concludeva chiedendo: “In via preliminare: - concedersi provvisoria esecuzione sulla somma richiesta e ingiunta, oltre gli interessi moratori contrattualmente convenuti;
- in via subordinata, concedersi provvisoria esecuzione parziale, limitatamente alle somme non contestate, oltre gli interessi moratori contrattualmente convenuti;
nel merito: - rigettare la spiegata opposizione, giacché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata, e per l'effetto confermare il decreto opposto e dichiararlo esecutorio;
- in via subordinata, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà dovuta (anche a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. e/o a titolo di indebito arricchimento), oltre agli interessi come sopra specificati. Con ogni consequenziale statuizione”.
Con Ordinanza del 3/12/2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma di €50.966,90, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo. Successivamente, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come già osservato in corso di causa (v. Ordinanza del 3/12/2021), il creditore opposto Part ha chiesto ed ottenuto in danno dell' un decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di
€114.180,94, a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento nell'anno 2019, per le branche di riabilitazione e radiodiagnostica, importi suddivisi per Part categoria di prestazioni e per mensilità di riferimento, l' non ha contestato il rapporto contrattuale e neppure le prestazioni, ma solo che, quanto alla “riabilitazione”, il saldo non era stato liquidato in mancanza della emissione da parte del centro di una nota di credito pari ad € 3.989,80; mentre, quanto alla “Radiodiagnostica”, era stato superato il tetto di spesa per le mensilità di agosto e settembre 2019, nonché la non corretta detrazione degli acconti ricevuti per altre mensilità che, invece, è corretta, come pacificamente emerso. Pertanto, la materia del contendere attiene solo ed esclusivamente alle indicate contestazioni ed agli importi correlati, sicché, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio solo sul superamento dei tetti di spesa e sulla regressione tariffaria, veniva, quindi, concessa la provvisoria esecuzione parziale sulle somme non contestate, pari ad €11.431,31 per la “riabilitazione” e ad €39.535,59 per la
“radiodiagnostica”, per un totale di €50.966,90, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo (v. ancora Ordinanza del 3/12/2021). Ebbene, tanto premesso, stima il Tribunale che la disamina del merito debba, anzitutto, prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso,
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nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. Dall'applicazione dei richiamati principi discendono le seguenti considerazioni. Come sopra detto, non vi è, nel caso di specie, specifica ed espressa contestazione circa l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e circa le prestazioni rese dallo studio diagnostico, ma vengono piuttosto in rilievo tre questioni.
La prima questione attiene al mancato pagamento, per la branca della “riabilitazione”, dell'importo di €3.989,80 relativo al saldo 2019, avendo, in proposito, l'opponente
[...]
eccepito di non avervi provveduto per mancata trasmissione, da parte dell'opposto, Parte_1 della relativa nota di credito.
Invero, si evince dalla disamina del Contratto sottoscritto in data 30/12/2020 che, all'articolo 7, comma 2, le parti avessero concordato che, per il pagamento di ciascun saldo, Part l' avrebbe potuto chiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria e/o l'abbattimento del fatturato riconoscibile, al successivo comma 4 si ribadiva poi che, ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al comma 2 Part fosse subordinata al ricevimento da parte dell' della relativa nota di credito. L'opponente Part a dedotto di aver richiesto allo l'emissione della nota di Controparte_2 credito con propria nota Nota Prot. 2448 del 10/03/2021 e sebbene quest'ultimo abbia eccepito di non avere ricevuto la suddetta nota, va comunque notato che essa non abbia, in ogni caso, dimostrato, anche nella presente sede contenziosa, di avere emesso quanto dovuto.
Va dato, pertanto, seguito alla giurisprudenza di questo Tribunale, già espressasi in casi analoghi e secondo cui “A sostegno delle proprie deduzioni ed eccezioni l' Parte_8 evidenzia come per le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto non siano state emesse le relative note di credito, condizione contrattualmente stabilita all'art. 7 punto 2 del Contratto stipulato tra le parti, Sezione III-Allegato A/2, datato 16.04.2018, a mente del quale “(...)Il pagamento del saldo potrà essere effettuato, previa emissione da parte della sottoscritta Part struttura privata delle note di credito richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5” e con il successivo punto 5 specifica, inoltre, “Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno Part dei saldi di cui al precedente comma 2 è subordinato al ricevimento da parte della della/e suddetta/e …nota/e di credito”. Dunque, il contratto stabilisce che il pagamento delle prestazioni è consequenziale al controllo della regolarità delle prestazioni, previa emissione, da parte della struttura accreditata, delle note di credito richieste. Il controllo della regolarità del pagamento richiesto è cioè subordinato alla sussistenza dei criteri contrattualmente stabiliti e pattuiti dalle parti in lite” (cfr. Trib. Avellino, sent. n. 1977 del 22 novembre 2024; v. anche Trib. Avellino sent. n. 254/2024 del 5/02/2024 “Nel caso di specie, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dall' risulta incontestato che la struttura sanitaria Parte_8 abbia omesso di trasmettere la nota di credito. Ne consegue che deve trovare accoglimento Part l'eccezione di inadempimento sollevata dalla potendo il pagamento di ciascun saldo essere effettuato dall' solo previa emissione da parte della struttura Parte_1 convenzionata della nota di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni rese per le prestazioni, sia per applicare la regressione tariffaria eventualmente necessaria per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati in contratto.”). Il motivo di opposizione relativo alla non debenza della somma pari a €3.989,80 relativa alla branca “Riabilitazione” va, pertanto, accolto. La seconda questione controversa concerne il superamento dei c.d. “tetti di spesa” ed il contestato mancato assolvimento da parte dell'Azienda sanitaria dell'obbligo di comunicare mensilmente il monitoraggio di tali limiti.
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Anzitutto, va delineato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d.)”. Ai sensi dell'articolo 32, comma 8 della legge n. 449 del 1997, le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di piani annuali preventivi che definiscano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e in quelle private. Ne consegue che alla Regione spetta il compito di emanare un atto autoritativo di programmazione e, quindi, di fissare, anche unilateralmente, il tetto massimo annuale della spesa sanitaria sostenibile, con determinazione vincolante, laddove la successiva Parte fase di contrattazione tra l' e gli operatori interessati ha ad oggetto i piani annuali preventivi che assolvono un ruolo sostanzialmente attuativo ed esecutivo di scelte già compiute al superiore livello organizzatorio (v. Cons. Stato, 2001, n. 2459, Tar Campania Salerno 2001, n. 1023). L'articolo 6 della legge finanziaria del 1995 (L. 724/1994) disponeva l'imposizione in via generale dei tetti di spesa sanitaria e l'art. 2 della successiva legge finanziaria del 1996 (l. 549/1995), in particolare, dettava i limiti di spesa per l'assistenza specialistica. Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di tetti di spesa è stato, a più riprese, affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Alle Regioni è consentito di esercitare i propri poteri decisori tanto in modo puntuale ed analitico, con riferimento a ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata, sia con determinazione più ampia e generale, per gruppi di istituzioni sanitarie, essendosi in tale senso espressa anche il giudice delle leggi (v. Corte Cost., 27/07/2011, n.248 “Non è fondata - in riferimento agli art. 3, 97 e 113 cost. - la q.l.c. dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. b, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 (introdotto dall'art. 79, comma 1- quinquies d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., in l. 6 agosto 2008 n. 133), che consente alle regioni di "individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati ": tale disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che alla regione sia attribuito un potere autorizzatorio (non meramente discrezionale, bensì) condizionato dal contenuto degli "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie " e dei "contratti con quelle private e con i professionisti accreditati", finalizzati al raggiungimento degli scopi stabiliti dalla legge medesima (e in particolare, l'individuazione degli " obiettivi di salute " e dei " programmi di integrazione dei servizi ", nonché la determinazione del " volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza ").”). Tali linee di tendenza hanno trovato sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art. 8-quater (introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti dei servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, ai di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 5-quinquies". In tema la giurisprudenza ha poi chiarito che “In definitiva,
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nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio 2005, n.
200). Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quei diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte
Cost., 20 novembre 2000, n. 509). Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania- Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).” (v. C. App. Napoli sez. I, 18/01/2021, (ud. 05/01/2021, dep. 18/01/2021), n.145). L'attività di contenimento della spesa sanitaria rappresenta, quindi, un preciso obbligo dell'amministrazione regionale e si esplica successivamente secondo le modalità delineate dall'art.1 commi 171 e ss. L. 311/2004 e dall'ulteriore normativa nazionale e regionale di riferimento.
Tornando al caso di specie, ancora dalla lettura del contratto del 30/12/2020 emerge che Part fosse stato previsto l'onere per l' di comunicare ogni mese a ciascun centro privato, con lettera raccomandata a/r o a mezzo pec, secondo accordi da definire, la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di Part consumo. Al riguardo va rilevato che la ha dimostrato di aver provveduto a trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, alla struttura privata l monitoraggio relativo ai tetti CP_2 di spesa al 30 settembre 2019 per le branche di specialistica ambulatoriale suddivisi in due distinte tabelle (v. doc. 4 alleg. prod. opponente); quanto al monitoraggio dei tetti di spesa al 31 agosto 2019, è stata allegata in atti la relativa nota, mancando, tuttavia, specifica dimostrazione della trasmissione della stessa allo Studio diagnostico (v. doc. 3, alleg. prod. opponente). CP_2
A fronte di tale apparente carenza probatoria, va, tuttavia, evidenziato, con la dovuta rilevanza, il fatto che i contratti tra le parti fossero stati stipulati in data 26.10.2020 e 30.12.2020, per l'anno 2019, a cui si riferiscono le richieste di pagamento delle prestazioni per cui è causa, sicché appare logico che non potessero valere le scadenze indicate per le comunicazioni che Part l' avrebbe dovuto inviare sulle previsioni e/o sul raggiungimento del tetto di spesa e già trascorse per il passato anno 2019. D'altro canto, è comprovato e pacifico che, tramite i predetti contratti, le parti avessero concordato il numero massimo di prestazioni erogabili ed il valore economico delle stesse, nonché che la struttura privata avesse espressamente ed incondizionatamente accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei
“tetti di spesa”, rinunciando ai relativi procedimenti contenziosi (v. art. 3 e 11 Contratto del 30/12/2020 e art. 10 Contratto del 26/10/2020). Inoltre, non può non segnalarsi come proprio in apertura del documento contrattuale le parti stesse avessero dato atto che, con decreto n. 10 del 17/01/2020, il Commissario ad acta per l'Attuazione del piano di rientro avesse fissato i limiti massimi entro i quali “possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nell'anno 2019 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riferite alle branche di ….. (…) Radiodiagnostica (…) e ha emanato anche i relativi schemi contrattuali cui si uniforma il presente contratto.” (v. pag. 1 e 2, doc. c1 prod.
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opposta) e ugualmente avveniva per il contratto stipulato tra le parti per la branca della riabilitazione (v. pag. 1 e 2 doc. c2, prod. opposto).
A questo punto, va chiarito come da parte della giurisprudenza si sia ritenuto che la determinazione dei tetti di spesa sanitaria possa avere anche effetti retroattivi (v. in tema anche
C. App. Napoli Sent. 877/2025), pur essendosi sottolineato che allorquando “le limitazioni di spesa intervengono tardivamente l'amministrazione deve operare un attento bilanciamento degli interessi coinvolti ed una ragionevole sintesi delle esigenze della P.A. e delle strutture private, altrimenti pregiudicate oltremodo dalla tardività dell'atto nell'organizzazione imprenditoriale e nella programmazione dell'attività” (v. Tar Roma Lazio, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 1664). Si è, pertanto, precisato che "La tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, riposa, in primo luogo, sulla valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 di questa Adunanza, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie. La tutela di tale affidamento richiede, pertanto, che le decurtazioni imposte al tetto dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all'esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti impone l'osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione, che assicuri l'equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, nonchè esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli. Inoltre, la considerazione dell'interesse dell'operatore sanitario a non patire oltre misura la lesione della propria sfera economica anche con riguardo alle prestazioni già erogate fa sì che la latitudine della discrezionalità che compete alla regione in sede di programmazione conosca un ridimensionamento tanto maggiore quanto maggiore sia il ritardo nella fissazione dei tetti. Occorre infatti evitare che il taglio tardivamente effettuato possa ripercuotersi sulle prestazioni già erogate dalle strutture nella ragionevole aspettativa dell'ultrattività della disciplina fissata per l'anno precedente, con le decurtazioni imposte dalle norme finanziarie (Cons. Stato, sez. III, decisione n. 1289/2012)..." (cfr. Ad. plen. 3/2012, cit.).” (cfr. Cass. civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.27997).
Nel caso in esame, è bene ribadire i contratti siano intervenuti dopo l'esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento dallo studio diagnostico e tuttavia è da escluderne, a parere del tribunale, l'illegittimità sopra indicata, considerando che la struttura privata, come evidenziato, con la sottoscrizione, aveva espressamente accettato il limite dei “tetti di spesa” e che vi era al momento della stipula già la conoscenza dei limiti massimi per le prestazioni per l'anno 2019, di guisa che non può configurarsi la violazione del legittimo affidamento, contestata dalla difesa opposta (cfr. Cons. Stato 7.1.2014, n. 2 le “misure volte a migliorare l'efficienza economica del Servizio sanitario regionale e, nel contempo, ad assicurare un più alto grado di soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei cittadini, dando peraltro certezza del mantenimento della spesa entro l'inderogabile vincolo di bilancio.22.3. Esse, in quanto tali, sfuggono alle censure di illegittimità per tardività o retroattività (v. Cons. St., Ad. Plen. n. 8 del 2006), atteso anche che l'eventuale tardività dei provvedimenti determinativi della spesa sanitaria per singola struttura (cui sono certamente assimilabili quelli che stabiliscano i livelli di appropriatezza delle prestazioni ai fini della loro ammissione a rimborso da parte del s.s.r.) non potrebbe in ogni caso essere invocata dalle strutture accreditate al fine di reclamare la remunerazione di tutte le prestazioni nel frattempo rese, alla luce del chiaro disposto dell'art.
8quater, comma 2, del d. lgs. 30 novembre 1992, n. 592 in materia di accordi contrattuali, in mancanza dei quali le aspettative maturate dai singoli operatori non possono essere soddisfatte (Cons. St., IV, 25.1.2002, n. 418).”; v. anche Cons. Stato, 31.5.2013, n. 2991 “L'efficacia retroattiva degli atti con i quali l'Azienda sanitaria locale definisce - sulla base delle previsioni del piano sanitario e dei criteri fissati in materia dalla competente amministrazione regionale
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- il tetto di spesa per le prestazioni erogate nel corso dell'anno dalle singole strutture sanitarie accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza, oltre a garantire il diritto alla salute, non impedisce agli interessati di disporre di un punto di riferimento per lo svolgimento della loro attività, posto che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio gli interessati possono aver riguardo, fino quando non sia adottato un provvedimento, all'entità delle somme fissate per le prestazioni dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria imposta dalle norme finanziarie dell'anno in corso.”). Parimenti per ciò che attiene alla “regressione tariffaria”, riguardante le prestazioni extra-budget, ovvero quelle che eccedono il tetto di spesa prestabilito, come previsto dall'art.
8- quinquies comma 2, lett. d), d.lg. n. 502 del 1992, è stato chiarito dalla giurisprudenza che “Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse Regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività. Peraltro, la fissazione dei limiti di spesa, anche se tardiva, costituisce l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo. L'esercizio del potere di applicare la regressione tariffaria
e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, infatti, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto nonostante l'eventuale inadempimento da parte dell'Amministrazione Sanitaria agli impegni di tal genere assunti con le associazioni di categoria degli operatori del settore sanitario, resta comunque da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del e di Pt_9 recuperare gli importi erogati per prestazioni fuori budget.” (cfr. Tar Napoli, (Campania) sez. I, 03/04/2018, n.2096). Ancora, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della normativa a cui si ritiene di aderire “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 ottobre
2019, n. 27608; Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364; Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 184). Ne discende che la natura autoritativa del budget annuale di spesa si impone “sugli atti concordati convenzionali", che hanno quindi carattere recessivo, con la conseguenza che “solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate" (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n. 25184). Al fine di superare le contestazioni della difesa opposta, vi poi da sottolineare come, secondo recente giurisprudenza, “la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della Pubblica amministrazione" (cfr. Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061). Dunque, una volta esaurito il tetto di spesa, viene meno il diritto di credito della struttura accreditata e ciò a prescindere Part dall'emanazione, da parte dell' di un provvedimento di regressione tariffaria, tanto è vero che la mancata individuazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget (scopo a cui mira la regressione) non incide sulla validità del contratto ex art.
8-quinquies del D. Lgs.
n. 502 del 1992 (cfr. Cass., sez. III, 29/10/2019, n. 27608). Pertanto, “in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta Part della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n. 25184; conf.: Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
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Part Nel caso di specie, come detto, l' a, per l'appunto, dedotto il superamento dei tetti di spesa, comprovando tale circostanza (v. doc. 3 e 4) e ha eccepito di non poter provvedere al pagamento di prestazioni extra budget, sicché occorre dare seguito ai principi di cui innanzi ed all'orientamento secondo cui “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale Part
- dalla società accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27608 del 29/10/2019), nemmeno potendo, sulla scorta di quanto sopra, la tardività delle determinazioni e comunicazioni dei tetti di spesa indurre a diversa determinazione (v. anche Cass. n. 25184/2024 e Cass. n. 4375/2023 “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendosi che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”). Alla stregua del ragionamento svolto, va allora giudicato fondato il motivo di opposizione con cui l' ha dedotto che le liquidazioni delle Parte_1 mensilità di agosto 2019 e di settembre 2019, di cui alle fatture allegate, non fossero state eseguite, in favore del Studio diagnostico per esaurimento dei tetti di spesa. CP_2 L'opposizione proposta dall' va, dunque, accolta Parte_1 relativamente alle contestazioni, quanto alla “riabilitazione”, della non debenza della somma pari ad €3.989,80 e, quanto alla ”, della non debenza delle somme richieste Parte_4 da parte opposta a titolo di mensilità di agosto e settembre 2019. Le ulteriori contestazioni relative alla non corretta detrazione degli acconti ricevuti per altre mensilità sono state solo Part genericamente proposte dalla e comunque non comprovate e pertanto sono infondate. Quanto alle ulteriori somme di cui al decreto ingiuntivo, la debenza è da considerarsi come non contestata, come già osservato in corso di causa (v. Ordinanza del 3/12/2021).
Occorre ora passare al tema relativo alla richiesta di riconoscimento degli interessi moratori avanzata dall'opposto. Va subito chiarito come non si ignori certamente il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessorio alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'Amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del D.lgs. 231/2002” (Cass. Sez. Unite, sent. n. 35092 del 14 dicembre 2023). Ciò posto, si osserva come, a parere del Tribunale, colga nel segno la notazione della difesa opponente secondo cui, nel caso di specie, le fatture azionate siano precedenti alla sottoscrizione del contratto tra lo e Controparte_2
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l' e le prestazioni richieste in pagamento parimenti sono relative a prestazioni Parte_8 antecedenti ai contratti. Pertanto, si ritiene di dover dare seguito all'orientamento secondo cui non può attribuirsi efficacia retroattiva alla clausola contrattuale di applicazione degli interessi moratori. Inoltre, ed in ogni caso, non può non tenersi conto del disposto dell'art.7 dei contratti Parte conclusi tra le parti, il quale prevede che il pagamento da parte della di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002 sarebbe stato disposto a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura avente anche valore di formale richiesta di pagamento. L'emissione di tale fattura, relativa agli interessi moratori, non risulta agli atti di causa, sicché essi non possono essere richiesti.
In subordine, la parte opposta ha chiesto Controparte_2 condannare l'opponente al pagamento della somma risultata dovuta anche a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. e/o a titolo di indebito arricchimento.
Le domande sono infondate. Va esclusa la ricorrenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. dell' , Parte_1 dovendosi all'uopo ribadire l'applicazione del principio per cui “in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta Part della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n. 25184; conf. Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061) e “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 184; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27608; Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364). Quanto all'art. 2041 c.c. appare sufficiente richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale
“l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13884 del 06/07/2020; v. anche Cass. 11209/2019; C. App. Napoli n. 2622/2025). In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
va parzialmente accolta.
[...] Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, dunque, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009).
Al contempo deve darsi atto che la minor somma risultata dovuta in favore dell'opposto, centro (già Controparte_2 Controparte_3
, pari a €50.966,90 (di cui €39.535,59 per la Radiodiagnostica e €11.431,31
[...] per la Riabilitazione), ottenuta sottraendo dal totale ingiunto pari a €114.180,94 le somme contestate e risultate non dovute di €3.989,80, €40.675,05 (agosto 2019) e €18.549,19 (settembre 2019), sia stata già pagata, nel corso della presente causa, dall' Parte_1
, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale, come documentato
[...]
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dalla difesa opponente (v. Determina n. 6992 del 6.10.2022, alleg. prod. opponente) ed espressamente riconosciuto dalla stessa difesa opposta (v. pag. 11 della Comparsa conclusionale), sicché più nulla è ancora dovuto e di tanto deve darsi atto in dispositivo. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
La parziale fondatezza della domanda creditoria ed il pagamento intervenuto nel corso del giudizio ad opera dell' consentono la compensazione delle spese processuali Parte_8 tra le parti in lite nella misura dei 2/3, anche tenuto conto della rinnovata discrezionalità conseguente al pronunciamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018. Le rimanenti spese vanno poste a carico dell'opponente, in presenza di somme dovute e corrisposte solo a seguito della provvisoria esecuzione del d.i. e dovendosi avere a riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. 24482/2022; Cass. civile sez. VI, 04/02/2013, n.2502).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 291/2021, emesso in data
[...]
19/03/2021 dal Tribunale di Avellino. 2. Accerta e dichiara dovuta, in favore di centro Controparte_2
(già , la minor
[...] Controparte_3 somma di €50.966,90 (di cui €39.535,59 per la e €11.431,31 per Parte_4 la Riabilitazione), dando atto che tale importo è già stato oggetto di pagamento da parte della in corso di causa. Parte_1
3. Rigetta ogni altra domanda.
4. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura dei 2/3 e condanna parte opponente , in persona del legale rappr.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta, del restante 1/3, che si liquida in €135,50 per spese della fase monitoria e in complessivi €2.464,66 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 31 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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