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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
avv. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 598 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti IANNONE ANTONIO, CANTAFFA ROSSELLA, Parte_1
appellante
E
, rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari PARRELLO VINCENZO e LEUZZI ROSARIA
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 876/2022 , pubblicata in data 26/02/2023; opposizione ordinanza ingiunzione.
Fatto.
1.Con sentenza del 26.2.2023, il Giudice del Lavoro di ha respinto l'opposizione CP_1 proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 221/2019, notificata in data Parte_1
23.12.2019, con la quale l' gli aveva ingiunto di pagare la Controparte_1 sanzione amministrativa di euro 19.500,00 perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di ristorazione denominata “Lido di Squillace”, aveva violato la
1 “norma di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, come modificato dal
D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1 e 6, del D.Lgs 15.01.2016, n. 8, per avere fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti” .
1.1-In particolare il Tribunale ha ritenuto configurabile la sanzionata fattispecie della somministrazione da parte di soggetto privo dei requisiti di legge, in relazione a n. 8 lavoratori in tirocinio presso il ristorante del , perché: Parte_1
-all'esito delle verifiche ispettive era emerso che la Scuola Sud Europa formazione professionale, dalla quale provenivano i tirocinanti, non era accreditata, quale ente formazione, presso la Regione
Calabria, allo svolgimento del tirocinio;
- l'accreditamento presso la Regione –competente in materia di formazione professionale ex art. 117 Cost. - costituisce requisito obbligatorio, in difetto del quale l'attività di formazione non può essere svolta e deve essere considerata nulla. Conseguentemente i rapporti vanno considerati subordinati, sulla base dell'accertamento ispettivo (nel quale si dà atto, tra l'altro, della presenza dei lavoratori, in abbigliamento da lavoro e intenti ad eseguire svariate prestazioni) nonché avuto riguardo alla natura stessa delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle medesime, per come riferito dai testi;
-Nel caso di specie, stante l'inidoneità - per le ragioni già evidenziate - delle giustificazioni correttive rese dal ricorrente a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, deve ritenersi che le eccezioni dirette a contraddire le risultanze dell'ispezione non siano assistite da alcuna prova, mentre può riconoscersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto. >.
2. La sentenza è stata appellata dal sulla base dei motivi sintetizzati come segue: Parte_1
a) ai sensi della normativa di legge e regolamentare, vigente ratione temporis ( d.lgs. n. 276 del
10.9.2003 recante “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; d.lgs. n. 77 del 15.4.2005 recante “definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”; regolamento della regione calabria approvato dalla giunta regionale della calabria con deliberazione n. 872 del 29.12.2010; deliberazione giunta regionale della calabria n. 268 del 29.7.2013 recante
“proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvato in accordo stato/regioni
24 gennaio 2013 – regione calabria”) non è indispensabile che un ente di formazione sia accreditato
2 con la regione per potere svolgere attività professionale, necessitando di tale requisito solo per accedere a bandi volti all'erogazione di corsi di formazione, con conseguente possibilità di accedere a fondi pubblici;
b) in caso di Ente formativo non accreditato dalla Regione, la legge non prevede alcuna sanzione amministrativa al soggetto che ospita i tirocinanti, né può forzatamente applicarsi la diversa fattispecie sanzionatoria delineata dalla L. n. 276/2003. Solo nei rapporti di lavoro subordinati di cui al D.lgs. n. 276/2003 è previsto, dall'art. 18, un regime sanzionatorio a danno anche dell'utilizzatore qualora “ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti” non autorizzati e accreditati dal Ministero del Lavoro. E nel caso di specie, invece, l'attività degli stagisti - inquadrata ai sensi dell'art. 18 della L. n. 196/1997 e dell'art. 4 della L. n. 53/2003 – era diretta a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nonché di agevolare le scelte professionali e la conoscenza del mondo della ristorazione mediante attività di tirocini pratici. Sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ovvero dal citato art. 18 L.
196/1997: svolgimento dei tirocini sulla base di apposita convenzione;
garantita la presenza di un tutor individuato nella persona del sig. ; individuata l'assicurazione sulla Parte_2 CP_2 posizione n. 22758475;
c) ha errato il Tribunale nel ravvisare la subordinazione “nella natura stessa delle mansioni svolte” dai tirocinanti perché non tiene conto che è la natura stessa del rapporto di tirocinio ( che esula dallo schema della subordinazione) a comportare l'affidamento di attività pratiche al tirocinante, sulla base di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali, dietro corresponsione di una indennità di partecipazione, requisiti, questi, sussistenti nel caso in esame e mai contestati;
d) risulta, altresì, erroneo l'apprezzamento delle prove testimoniali sulla scorta delle quali il primo
Giudice ha ravvisato gli indici tipici della subordinazione, quali l'osservanza di un orario di lavoro e l'inserimento nell'altrui organizzazione. A ben guardare, le risultanze della prova orale hanno confermato l'effettivo svolgimento di attività di tirocinio, chiarendo aspetti specifici dell'attività formativa, pienamente riconducibili al tirocinio e nettamente incompatibili con la subordinazione.>;
e) il Tribunale ha omesso di pronunciare sull'invocata esimente della buona fede nelle sanzioni amministrative;
3 f) infine, il primo Giudice nel liquidare le spese processuali< non ha concretamente applicato la riduzione del 20% prevista dall'art. 152-bis dip. att. c.p.c. e richiamata dall'art. 9, comma 2, del Co D.lgs. n. 149/2015, qualora le pubbliche amministrazioni e, nello specifico, l' , vengono assistite in Giudizio da propri funzionari.>.
4. Nella resistenza dell'appellata Amministrazione, che ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto l'integrale rigetto, la Corte ha trattato la causa con le modalità di cui all'art.127 ter cpc e, all'esisto del deposito delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto.
6.E' dirimente rilevare che gli elementi istruttori acquisiti non consentono di affermare che i rapporti intercorsi tra l'opponente e i tirocinanti siano qualificabili come rapporti di lavoro subordinato.
6.1-E' pacifico in atti che l'odierno appellante ha stipulato con l' Controparte_4 una Convenzione (cfr. All. 2 fascicolo di primo grado) per “l'effettuazione di percorso
[...] formativo in alternanza scuola-lavoro ed attivazione Borsa di Studio”, in base alla quale ha ospitato presso il ristorante di cui è titolare, n. 8 allievi (Sig.ri , Persona_1 Persona_2
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 Persona_4 [...]
e , per il periodo dal 04.07.2016 all'11.09.2016. Per_5 Persona_6
6.2-L' “alternanza scuola lavoro” prevista dall'art.4 legge 28 marzo 2003 n.53 e dlg. N.77/2005, riservata agli studenti come forma di realizzazione di una parte dei corsi del secondo ciclo di istruzione, non dà luogo all'instaurazione di rapporti di lavoro né di natura autonoma né di natura subordinata.
Le imprese coinvolte, sulla base di apposite convenzioni si atteggiano a soggetti ospitanti disposti ad accogliere gli studenti < per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro> ( art. 1 comma 2^ dlg. N.77 cit.).
L'obiettivo dell'istituto de quo è, infatti, quello di realizzare una maggiore integrazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro attraverso un collegamento della formazione in aula con l'esperienza pratica e si distingue dall'apprendistato proprio per il fatto che, a differenza di questo, non determina l'insorgenza di alcun rapporto di lavoro con l'azienda ospitante, costituendo in definitiva una esperienza di tirocinio di orientamento strutturato, dotato di autonoma disciplina.
4 6.3- Ciò detto, è ben vero che la qualificazione normativa della fattispecie nei termini prospettati non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato in ragione delle effettive modalità di svolgimento della prestazione sintomatiche degli aspetti tipici della subordinazione.
6.4-Senonché, nella specie, gli elementi fattuali acquisiti al giudizio non giovano a tal fine perché:
-la circostanza che alcuni stagisti siano stati trovati in sede di accesso ispettivo, in abiti da lavoro e intenti a disimpegnare prestazioni (la apparecchiava i tavoli, il cucinava, il CP_7 Per_7
aiutava in cucina;
preparava insalata e al banco bar) CP_8 Persona_5 CP_5 non è di per sé incompatibile con l'alternanza scuola lavoro, ove si consideri che essa, per la realizzazione del fine a cui è preposta ( l'acquisizione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro) deve consistere nello svolgimento di attività pratiche e che nella specie quelle compiute degli stagisti non appaiono eccedere il progetto formativo per cameriere di sala e bar, del quale sono gli stessi ispettori a dare atto ( all. 7 del fasc. della DTL);
- il rimborso spese che alcuni hanno dichiarato di avere ricevuto non è incompatibile con la natura del rapporto;
- a differenza di quanto affermato dal Tribunale, sia dalle dichiarazioni rese agli ispettori sia dalle deposizioni assunte in giudizio, non emerge in alcun modo che gli stagisti fossero tenuti all'osservanza di un orario di lavoro, che dovessero giustificare le assenze e/ritardi, che fossero altrimenti assoggettati al potere di controllo e disciplinare dell'impresa ospitante, che ricevessero una retribuzione correlata all'attività espletata.
6.5-Esclusa, per le ragioni esposte, la ricorrenza nella specie della somministrazione di manodopera, vengono meno i presupposti di applicazione dell'irrogata sanzione.
7.Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso del e Parte_1 annullata l'ordinanza opposta.
8.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modif., relativamente allo scaglione di valore fino a 26.000 euro.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 12/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 876/2022 , pubblicata in data 26/02/2023 , così provvede:
5 -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza opposta;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro
2.700,00 e per il secondo grado in euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24./04/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
avv. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 598 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti IANNONE ANTONIO, CANTAFFA ROSSELLA, Parte_1
appellante
E
, rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari PARRELLO VINCENZO e LEUZZI ROSARIA
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 876/2022 , pubblicata in data 26/02/2023; opposizione ordinanza ingiunzione.
Fatto.
1.Con sentenza del 26.2.2023, il Giudice del Lavoro di ha respinto l'opposizione CP_1 proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 221/2019, notificata in data Parte_1
23.12.2019, con la quale l' gli aveva ingiunto di pagare la Controparte_1 sanzione amministrativa di euro 19.500,00 perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di ristorazione denominata “Lido di Squillace”, aveva violato la
1 “norma di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, come modificato dal
D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1 e 6, del D.Lgs 15.01.2016, n. 8, per avere fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti” .
1.1-In particolare il Tribunale ha ritenuto configurabile la sanzionata fattispecie della somministrazione da parte di soggetto privo dei requisiti di legge, in relazione a n. 8 lavoratori in tirocinio presso il ristorante del , perché: Parte_1
-all'esito delle verifiche ispettive era emerso che la Scuola Sud Europa formazione professionale, dalla quale provenivano i tirocinanti, non era accreditata, quale ente formazione, presso la Regione
Calabria, allo svolgimento del tirocinio;
- l'accreditamento presso la Regione –competente in materia di formazione professionale ex art. 117 Cost. - costituisce requisito obbligatorio, in difetto del quale l'attività di formazione non può essere svolta e deve essere considerata nulla. Conseguentemente i rapporti vanno considerati subordinati, sulla base dell'accertamento ispettivo (nel quale si dà atto, tra l'altro, della presenza dei lavoratori, in abbigliamento da lavoro e intenti ad eseguire svariate prestazioni) nonché avuto riguardo alla natura stessa delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle medesime, per come riferito dai testi;
-Nel caso di specie, stante l'inidoneità - per le ragioni già evidenziate - delle giustificazioni correttive rese dal ricorrente a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, deve ritenersi che le eccezioni dirette a contraddire le risultanze dell'ispezione non siano assistite da alcuna prova, mentre può riconoscersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto. >.
2. La sentenza è stata appellata dal sulla base dei motivi sintetizzati come segue: Parte_1
a) ai sensi della normativa di legge e regolamentare, vigente ratione temporis ( d.lgs. n. 276 del
10.9.2003 recante “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; d.lgs. n. 77 del 15.4.2005 recante “definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”; regolamento della regione calabria approvato dalla giunta regionale della calabria con deliberazione n. 872 del 29.12.2010; deliberazione giunta regionale della calabria n. 268 del 29.7.2013 recante
“proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvato in accordo stato/regioni
24 gennaio 2013 – regione calabria”) non è indispensabile che un ente di formazione sia accreditato
2 con la regione per potere svolgere attività professionale, necessitando di tale requisito solo per accedere a bandi volti all'erogazione di corsi di formazione, con conseguente possibilità di accedere a fondi pubblici;
b) in caso di Ente formativo non accreditato dalla Regione, la legge non prevede alcuna sanzione amministrativa al soggetto che ospita i tirocinanti, né può forzatamente applicarsi la diversa fattispecie sanzionatoria delineata dalla L. n. 276/2003. Solo nei rapporti di lavoro subordinati di cui al D.lgs. n. 276/2003 è previsto, dall'art. 18, un regime sanzionatorio a danno anche dell'utilizzatore qualora “ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti” non autorizzati e accreditati dal Ministero del Lavoro. E nel caso di specie, invece, l'attività degli stagisti - inquadrata ai sensi dell'art. 18 della L. n. 196/1997 e dell'art. 4 della L. n. 53/2003 – era diretta a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nonché di agevolare le scelte professionali e la conoscenza del mondo della ristorazione mediante attività di tirocini pratici. Sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ovvero dal citato art. 18 L.
196/1997: svolgimento dei tirocini sulla base di apposita convenzione;
garantita la presenza di un tutor individuato nella persona del sig. ; individuata l'assicurazione sulla Parte_2 CP_2 posizione n. 22758475;
c) ha errato il Tribunale nel ravvisare la subordinazione “nella natura stessa delle mansioni svolte” dai tirocinanti perché non tiene conto che è la natura stessa del rapporto di tirocinio ( che esula dallo schema della subordinazione) a comportare l'affidamento di attività pratiche al tirocinante, sulla base di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali, dietro corresponsione di una indennità di partecipazione, requisiti, questi, sussistenti nel caso in esame e mai contestati;
d) risulta, altresì, erroneo l'apprezzamento delle prove testimoniali sulla scorta delle quali il primo
Giudice ha ravvisato gli indici tipici della subordinazione, quali l'osservanza di un orario di lavoro e l'inserimento nell'altrui organizzazione. A ben guardare, le risultanze della prova orale hanno confermato l'effettivo svolgimento di attività di tirocinio, chiarendo aspetti specifici dell'attività formativa, pienamente riconducibili al tirocinio e nettamente incompatibili con la subordinazione.>;
e) il Tribunale ha omesso di pronunciare sull'invocata esimente della buona fede nelle sanzioni amministrative;
3 f) infine, il primo Giudice nel liquidare le spese processuali< non ha concretamente applicato la riduzione del 20% prevista dall'art. 152-bis dip. att. c.p.c. e richiamata dall'art. 9, comma 2, del Co D.lgs. n. 149/2015, qualora le pubbliche amministrazioni e, nello specifico, l' , vengono assistite in Giudizio da propri funzionari.>.
4. Nella resistenza dell'appellata Amministrazione, che ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto l'integrale rigetto, la Corte ha trattato la causa con le modalità di cui all'art.127 ter cpc e, all'esisto del deposito delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto.
6.E' dirimente rilevare che gli elementi istruttori acquisiti non consentono di affermare che i rapporti intercorsi tra l'opponente e i tirocinanti siano qualificabili come rapporti di lavoro subordinato.
6.1-E' pacifico in atti che l'odierno appellante ha stipulato con l' Controparte_4 una Convenzione (cfr. All. 2 fascicolo di primo grado) per “l'effettuazione di percorso
[...] formativo in alternanza scuola-lavoro ed attivazione Borsa di Studio”, in base alla quale ha ospitato presso il ristorante di cui è titolare, n. 8 allievi (Sig.ri , Persona_1 Persona_2
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 Persona_4 [...]
e , per il periodo dal 04.07.2016 all'11.09.2016. Per_5 Persona_6
6.2-L' “alternanza scuola lavoro” prevista dall'art.4 legge 28 marzo 2003 n.53 e dlg. N.77/2005, riservata agli studenti come forma di realizzazione di una parte dei corsi del secondo ciclo di istruzione, non dà luogo all'instaurazione di rapporti di lavoro né di natura autonoma né di natura subordinata.
Le imprese coinvolte, sulla base di apposite convenzioni si atteggiano a soggetti ospitanti disposti ad accogliere gli studenti < per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro> ( art. 1 comma 2^ dlg. N.77 cit.).
L'obiettivo dell'istituto de quo è, infatti, quello di realizzare una maggiore integrazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro attraverso un collegamento della formazione in aula con l'esperienza pratica e si distingue dall'apprendistato proprio per il fatto che, a differenza di questo, non determina l'insorgenza di alcun rapporto di lavoro con l'azienda ospitante, costituendo in definitiva una esperienza di tirocinio di orientamento strutturato, dotato di autonoma disciplina.
4 6.3- Ciò detto, è ben vero che la qualificazione normativa della fattispecie nei termini prospettati non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato in ragione delle effettive modalità di svolgimento della prestazione sintomatiche degli aspetti tipici della subordinazione.
6.4-Senonché, nella specie, gli elementi fattuali acquisiti al giudizio non giovano a tal fine perché:
-la circostanza che alcuni stagisti siano stati trovati in sede di accesso ispettivo, in abiti da lavoro e intenti a disimpegnare prestazioni (la apparecchiava i tavoli, il cucinava, il CP_7 Per_7
aiutava in cucina;
preparava insalata e al banco bar) CP_8 Persona_5 CP_5 non è di per sé incompatibile con l'alternanza scuola lavoro, ove si consideri che essa, per la realizzazione del fine a cui è preposta ( l'acquisizione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro) deve consistere nello svolgimento di attività pratiche e che nella specie quelle compiute degli stagisti non appaiono eccedere il progetto formativo per cameriere di sala e bar, del quale sono gli stessi ispettori a dare atto ( all. 7 del fasc. della DTL);
- il rimborso spese che alcuni hanno dichiarato di avere ricevuto non è incompatibile con la natura del rapporto;
- a differenza di quanto affermato dal Tribunale, sia dalle dichiarazioni rese agli ispettori sia dalle deposizioni assunte in giudizio, non emerge in alcun modo che gli stagisti fossero tenuti all'osservanza di un orario di lavoro, che dovessero giustificare le assenze e/ritardi, che fossero altrimenti assoggettati al potere di controllo e disciplinare dell'impresa ospitante, che ricevessero una retribuzione correlata all'attività espletata.
6.5-Esclusa, per le ragioni esposte, la ricorrenza nella specie della somministrazione di manodopera, vengono meno i presupposti di applicazione dell'irrogata sanzione.
7.Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso del e Parte_1 annullata l'ordinanza opposta.
8.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modif., relativamente allo scaglione di valore fino a 26.000 euro.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 12/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 876/2022 , pubblicata in data 26/02/2023 , così provvede:
5 -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza opposta;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro
2.700,00 e per il secondo grado in euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24./04/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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