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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 533/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 533/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. PAOLONE CLAUDIO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. PAOLONE CLAUDIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/2012 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
19/09/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
FOSSACESIA il 02/09/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di FOSSACESIA, nell'anno 2012 atto numero 78 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) le condizioni dell'omologa di separazione consensuale sono confermate nel seguente modo:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) la IG.ra sarà libera di vivere presso la casa coniugale sita in Controparte_1
Pescara alla Via A. Vespucci, di proprietà del padre del IG. , il Parte_1
quale ha concesso l'immobile in comodato gratuito al figlio, sino alla vendita dello stesso. Inoltre, alla IG.ra resteranno anche tutti gli arredi e quant'altro CP_1 presente dentro l'abitazione; mentre il IG. sarà libero di abitare Parte_1 nell'appartamento in locazione, sito in Pescara alla Via Monte Bove n. 24, con possibilità di asportare dall'attuale domicilio capi di vestiario, beni personali e quanto necessario alla sua sistemazione;
3) i coniugi hanno acceso presso la Deutsche Bank, Filiale di Pescara (PE), conto corrente bancario n. 840083, cointestato dal quale è stato prelevato l'importo di €
8.000,00= versati in precedenza dalla IG. , per investirli in nome Controparte_1
del figlio minore, che verrà intestato alla IG.ra Persona_1 Controparte_1
con il consenso del IG. il quale si impegna a sottoscrivere ogni Parte_1
documento ed autorizzazione a tal scopo finalizzata;
4) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno Per_1
ad esercitare la potestà secondo il regime dell'affido condiviso. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due mezze giornate a settimana.
Tenuto conto che il IG. può essere impegnato per lavoro nei giorni Parte_1
e nei periodi più sopra indicati, il giorno di visita ed il week-end potranno essere pagina 3 di 5 spostati compatibilmente con gli impegni della madre (potrà quindi accadere che i week-ends di visita del padre siano due consecutivi).
Qualora il bimbo fosse malato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico.
Nei giorni di visita del padre, il bambino sarà prelevato presso l'abitazione materna o
— previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori — nel luogo in cui si trova con la madre o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, il piccolo potrà essere prelevato dai nonni paterni o da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
5) Compatibilmente con l'età e la crescita del minore, lo stesso trascorrerà quindici giorni con il padre e gli ulteriori quindici giorni con la madre nel mese di agosto di ogni anno, potendo i coniugi, in ogni caso, stabilire modalità differenti compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
Il piccolo trascorrerà con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal bambino alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
6) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente.
7) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il proprio figlio ed i nonni paterni e materni.
8) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare il bambino agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
pagina 4 di 5 10) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
11) per il mantenimento del figlio minore , il IG. verserà Per_1 Parte_1
alla Sig.ra — entro il giorno 10 di ogni mese — la somma di € Controparte_1
250,00=. (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT). Nel caso in cui la IG.ra
, nei prossimi due anni, per eIGenze familiari, dovesse decidere di Controparte_1 cambiare residenza e la stessa non abbia, ancora, un'occupazione lavorativa, il IG.
non verserà nessun contributo per l'affitto della nuova abitazione. Parte_1
12) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio dovranno essere previamente concordate tra i coniugi (mediche non mutuabili, scolastiche, parascolastiche, sport, ludiche etc.) e saranno a carico di entrambi nella misura del
50%. Le parti si impegnano a consegnare i giustificativi di spesa.
13) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
14) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 533/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. PAOLONE CLAUDIO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. PAOLONE CLAUDIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/2012 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
19/09/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
FOSSACESIA il 02/09/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di FOSSACESIA, nell'anno 2012 atto numero 78 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) le condizioni dell'omologa di separazione consensuale sono confermate nel seguente modo:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) la IG.ra sarà libera di vivere presso la casa coniugale sita in Controparte_1
Pescara alla Via A. Vespucci, di proprietà del padre del IG. , il Parte_1
quale ha concesso l'immobile in comodato gratuito al figlio, sino alla vendita dello stesso. Inoltre, alla IG.ra resteranno anche tutti gli arredi e quant'altro CP_1 presente dentro l'abitazione; mentre il IG. sarà libero di abitare Parte_1 nell'appartamento in locazione, sito in Pescara alla Via Monte Bove n. 24, con possibilità di asportare dall'attuale domicilio capi di vestiario, beni personali e quanto necessario alla sua sistemazione;
3) i coniugi hanno acceso presso la Deutsche Bank, Filiale di Pescara (PE), conto corrente bancario n. 840083, cointestato dal quale è stato prelevato l'importo di €
8.000,00= versati in precedenza dalla IG. , per investirli in nome Controparte_1
del figlio minore, che verrà intestato alla IG.ra Persona_1 Controparte_1
con il consenso del IG. il quale si impegna a sottoscrivere ogni Parte_1
documento ed autorizzazione a tal scopo finalizzata;
4) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno Per_1
ad esercitare la potestà secondo il regime dell'affido condiviso. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due mezze giornate a settimana.
Tenuto conto che il IG. può essere impegnato per lavoro nei giorni Parte_1
e nei periodi più sopra indicati, il giorno di visita ed il week-end potranno essere pagina 3 di 5 spostati compatibilmente con gli impegni della madre (potrà quindi accadere che i week-ends di visita del padre siano due consecutivi).
Qualora il bimbo fosse malato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico.
Nei giorni di visita del padre, il bambino sarà prelevato presso l'abitazione materna o
— previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori — nel luogo in cui si trova con la madre o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, il piccolo potrà essere prelevato dai nonni paterni o da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
5) Compatibilmente con l'età e la crescita del minore, lo stesso trascorrerà quindici giorni con il padre e gli ulteriori quindici giorni con la madre nel mese di agosto di ogni anno, potendo i coniugi, in ogni caso, stabilire modalità differenti compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
Il piccolo trascorrerà con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal bambino alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
6) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente.
7) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il proprio figlio ed i nonni paterni e materni.
8) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare il bambino agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
pagina 4 di 5 10) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
11) per il mantenimento del figlio minore , il IG. verserà Per_1 Parte_1
alla Sig.ra — entro il giorno 10 di ogni mese — la somma di € Controparte_1
250,00=. (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT). Nel caso in cui la IG.ra
, nei prossimi due anni, per eIGenze familiari, dovesse decidere di Controparte_1 cambiare residenza e la stessa non abbia, ancora, un'occupazione lavorativa, il IG.
non verserà nessun contributo per l'affitto della nuova abitazione. Parte_1
12) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio dovranno essere previamente concordate tra i coniugi (mediche non mutuabili, scolastiche, parascolastiche, sport, ludiche etc.) e saranno a carico di entrambi nella misura del
50%. Le parti si impegnano a consegnare i giustificativi di spesa.
13) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
14) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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