Art. 192. Disposizioni applicabili 1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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16 settembre 2003
16 settembre 2003
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- 1. Cassazione civile n. 4407/1988https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Il compimento, da parte dell'imprenditore ammesso all'amministrazione controllata, di un atto non autorizzato dal giudice delegato comporta la revoca della procedura e la dichiarazione del fallimento, ai sensi degli artt. 173 e 188 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, solo se si accerti che l'atto abbisogni di tale autorizzazione, eccedendo dall'ordinaria amministrazione, e, quindi, ove si tratti del conferimento ad un professionista d'incarico di consulenza aziendale, che tale incarico non sia pertinente al piano di risanamento dell'impresa. Non ricorrendo questa ipotesi, detto comportamento resta valutabile ai diversi fini della revoca, di tipo discrezionale, contemplata …
Leggi di più… - 2. Costituzione europea: le politiche e il funzionamento dell'UnioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2004