Articolo 192 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 139Articolo 183
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16 settembre 2003
Art. 192. Disposizioni applicabili 1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003