Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1998/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1998 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: divisione ordinaria
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._2
MARTINO ATTILIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliate C.F._3
presso il suo studio legale in Cuneo, C.so Nizza n. 7;
ATTRICI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._4 come da procura in atti, dall'Avv. DEMARIA CLAUDIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._5
Cuneo alla Via Felice Cavallotti n. 29;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17.9.2024. In particolare:
- Per le attrici: “Voglia il Tribunale Ordinario di Cuneo,/ respinta ogni contraria
1
di mantenere la comunione indivisa per la parte dell'immobile di loro
[...]
proprietà,
DICHIARARE la divisione giudiziale dell'immobile sito in Cuneo, censito al Catasto dei Terreni del Comune di Cuneo al foglio numero 68, particella 352, con l'assegnazione a ciascuna delle due parti di uno dei due lotti formati dal C.T.U.
Comunque,
AUTORIZZARE
i responsabili delle conservatorie immobiliari e degli uffici del catasto a effettuare le annotazioni, trascrizioni e volture conseguenti all'invocata pronuncia.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio”;
- Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo adìto,/ disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione.
Dichiarare lo scioglimento della comunione in ordine al bene immobile catastalmente censito al Foglio 68, Part. 352, del Comune di Cuneo.
Atteso che, in ragione della Relazione tecnica integrativa redatta dal c.t.u. in data
15 aprile 2024 - le cui risultanze non si contestano - è possibile la formazione di due lotti di valore corrispondente alle quote di proprietà della SI.ra CP_1
(1/2) e delle SI.re e (1/2), disporre la divisione
[...] Pt_2 Parte_1 dell'immobile, assunto al Catasto Terreni del Comune di Cuneo al Foglio 68,
Part. 352, previa costituzione a carico del lotto A e a favore del lotto B di servitù irrigua e di passaggio come individuate dal c.t.u., predisponendo il relativo progetto di divisione.
Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e C.P.A. nella misura di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2 Premessa
Con atto di citazione rigualmente notificato (e preceduto da infruttoso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria), le sig.re ed hanno Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio la sig.ra (comproprietaria per ½) al fine di Controparte_1
ottenere lo scioglimento della divisione insistente sul bene immobile attualmente censito al Catasto Terreni del Comune di Cuneo al Foglio 68, Part. 352, superficie 1 ettaro 457 centiare, classe 3, costituito da una porzione di terreno agricolo e da una porzione di area edificabile (parzialmente inserito in un piano di iniziativa privata con proposito di costruzione di edifici, in località Martinetto, zona denominata
ATF1.MA4 dal Piano Regolatore Generale del Comune di Cuneo, che “giace inerte dopo l'ottenimento dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del Comune di
Cuneo della proposta del piano di coordinamento di iniziativa privata”: v. pag. 3 citazione), precisando di volere mantenere la comunione indivisa per quanto concerne la parte da attribuirsi alle attrici (titolari complessivamemente della quota di proprietà di ½).
La convenuta si è costituta in giudizio, non opponendosi alla divisione ma evidenziando che, dovendo la stessa avvenire secondo stima dei beni per la formazione delle quote compiuta con riferimento al valore venale al tempo della decisione, deve tenersi conto del fatto che “il terreno de quo è stato sottoposto, per la porzione pari a mq. 6.013, a strumento urbanistico esecutivo, così come risulta dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2015 (doc. 1), con conseguente incremento di valore dello stesso”.
Tentata inutilmemente la conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita a mezzo di
TU e, dopo remissione sul ruolo istruttorio e in esito al deposito delle relazione tecnica integrativa del 20.6.2024 (i cui risultati sono stati sostanzialmente condivisi dalle parti), all'udienza del 17.9.2024, la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Merito
1. Com'è noto, il procedimento di divisione assolve alla duplice funzione di accertare l'esistenza del diritto di scioglimento della comunione con
3 conseguente divisione (an dividendum sit) e di determinare le modalità concrete di attuazione della divisione attraverso la predisposizione di un progetto divisionale
(quomodo dividendum sit).
2. Nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sull'an dividendum sit e sulle quote spettanti ai contitolari.
In particolare, il bene da dividere è costituto dall'immobile sito in Cuneo, censito al
Catasto dei Terreni del predetto Comune al foglio numero 68, particella n. 352 (ex p.lla n. 213-d), superficie 1 ettaro 457 centiare, reddito dominicale € 81,01, reddito agrario € 43,20, rispetto al quale le attrici risultano proprietari della quota indivisa di
½ (1/4 ciascuna) mentre la convenuta risulta proprietaria della restante quota indivisa di ½.
Detta quota di proprietà risulta pervenuta alle attrici in forza di successione ereditaria della madre, (a sua volta pervenutale in forza di atto di divisione del Persona_1
21 settembre 1966, numero 21285 di repertorio, numero 13884) mentre la restante quota di ½ risulta pervenuta alla convenuta in forza della successione della madre,
(anch'essa a sua volta proprietaria in forza del citato atto di divisione del Persona_2
21 settembre 1966, numero 21285 di repertorio, numero 13884).
Si richiama sul punto il certificato norarile prodotto da parte convenuta, a fronte di espressa richiesta del giudice, con deposito del 6.2.2024.
3. L'oggetto del contendere ha investito, piuttosto (almeno per quanto è dato comprendersi) il valore da attribuirsi al terreno in questione tenuto conto della diversa destinazione urbanistica di alcune sue porzioni, alcune con possibilità edificatoria ed altre destinate ad attività agricola (in particolare, cfr. pagg. 4 e 5 comparsa di costituzione, ove si legge: “
3. In data 19 marzo 2014, la SI.ra , le Controparte_1
SIg.re e nonché la Società EUROLEBA S.r.l. e i SIg.ri Parte_2 Parte_1
, , hanno presentato un Progetto di Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
Coordinamento per la futura formazione dei Piani Esecutivi Convenzionati – prot. n.
17504, integrato in data 22.10.2014, prot. n. 64205 e in data 16.03.2015, prot. n.
15958 – avente ad oggetto l'ambito ATF1.MA4 del Piano Regolatore Generale del
Comune di Cuneo, in località Martinetto./4. Con delibera del 23 aprile 2015, la
Giunta Comunale del ha approvato il Progetto di Coordinamento Controparte_4
4 sovra richiamato, determinando la modifica, per quanto ricompreso nello strumento urbanistico, della destinazione dell'immobile de quo da terreno agricolo ad area edificabile...il terreno de quo è stato sottoposto, per la porzione pari a mq. 6.013, a strumento urbanistico esecutivo, così come risulta dal verbale di deliberazione della
Giunta Comunale del 23 aprile 2015 (doc. 1), con conseguente incremento di valore dello stesso” con le dichiarazioni rese a verbale di udienza del 9.3.2021 dai difensori:
“secondo le attrici il valore della quota andrebbe parametrato al valore agricolo del fondo (stimato nel 2018 dal proprio tecnico in Euro 10 al metro quadro), essendo allo stato meramente ipotetica l'attuazione del progetto edificatorio previsto dallo strumento urbanistico;
parte convenuta, riportandosi alle valutazioni effettuate dai propri tecnici nel 2018, evidenzia che il valore attribuibile all'intero immobile era all'epoca, pari ad Euro 357.000 (di cui 319.000 per la parte edificabile e 38.000 per la parte agricola)”) nonché (all'esito del deposito della prima relazione peritale, del
20.12.2021) della necessità di individuare servitù (di passaggio ed irrigua) a favore del lotto B ed a carico del lotto A, al fine di rendere il primo effettivamente fruibile dal futuro assegnatario.
4. Giova preliminarmente inquadrare la disciplina ed i principi giuridici applicabili al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 1114 c.c., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare “ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”.
La norma mira a contemperare il diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la proprietà esclusiva di una quota specifica del bene comune con l'interesse comune a rispettare il valore economico-funzionale unitario del bene stesso.
Tale disposizione, nella parte in cui fa riferimento al concetto di “comoda divisibilità”, va correlata all'art. 720 c.c., norma che, sebbene riferita alla divisione ereditaria, è applicabile alla divisione ordinaria in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1116 c.c.
In particolare, secondo costante giurisprudenza, la comoda divisibilità di cui agli artt.
720 e 1114 c.c. è da intendersi quale materiale realizzabilità del frazionamento senza
5 pregiudizio dell'originario valore economico ed in porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. civ. n. 14577/2012; Cass. civ. n. 15380/2005; Cass. civ. n.
9979/2018).
La divisione in natura, preferita dal legislatore in caso di comoda divisibilità del bene, peraltro, è bilanciata dalla possibilità di ricorrere al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 c.c., compensando, conseguentemente, l'ineguaglianza in natura nelle quote con una somma di valore equivalente (Cass. civ. n. 2117/1995).
Solo ove i beni non siano comodamente divisibili ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. civ. n. 7961/2003), deve darsi luogo ad assegnazione del bene per l'intero in favore di quello dei condividenti che abbia la quota maggiore con addebito dell'eccedenza e l'abbia espressamente richiesto ovvero, in difetto, mediante vendita giudiziale.
Perché, dunque, possa procedersi alla divisione in natura del bene comune occorre: 1) che il bene sia naturalmente suscettibile di divisione fisica;
2) che sia possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
3) che tale divisione non comporti la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richieda opere complesse e di notevole costo;
4) che la divisione non conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero (Cass. civ. n. 1158/1995; Cass. civ. n. 7083/1995; Cass. civ. n. 1260/1995).
Appare altresì opportuno premettere, che il Tribunale, investito della decisione, “ha il potere sostitutivo di dichiarare, in luogo del giudice istruttore, l'esecutività del progetto, nonché quello di modificarlo e di formare un nuovo progetto ed ha, altresì, il potere di provvedere direttamente alla assegnazione delle quote ai condividenti mediante sorteggio o, in caso di quote diseguali, alla loro attribuzione ai condividenti medesimi” (così letteralmente Cass. civ. n. 3483/1972, conf. Cass. civ. n.
2117/1966; Cass. civ. n. 3448/1958).
5. Ebbene, tanto premesso in astratto, va evidenziato come il TU nominato, geom. – dopo aver appurato, a fronte di accesso agli atti presso il Persona_3
Comune di Cuneo che “le proprietarie del terreno oggetto di vertenza avevano
6 presentato presso il Comune di Cuneo, di concerto con altri proprietari, un PIANO
DI COORDINAMENTO dell'area posta in Località Martinetto – Ambito ATF1.MA4 del P.R.G. vigente, che risultava essere stato approvato dalla Giunta Comunale con
D.G.C. n. 64 in data 23.04.2015” e che “a partire da tale data (23.04.2015) non vi era stata la presentazione di alcun P.E.C. attuativo e che pertanto, stando alla situazione attualmente in essere, non esistevano provvedimenti autorizzativi che permettono l'edificazione sull'area stessa” (v. pag. 28 relazione depositata il
20.12.2021) ed aver dato hatto che l'immobile oggetto di vertenza, avente superficie catastale totale pari a mq. 10.457,00, è costituito da una porzione di area edificabile e da una porzione di terreno agricolo – con motivazione logica e condotta sulla stregua di una accurata ed analitica indagine dei valori di mercato esistenti, ha provveduto alla stima sia della porzione agricola che di quella edificabile (v. pagg. 40 ss. relazione del 20.12.2021).
In particolare – individuando un valore commerciale unitario medio pari a: Euro/Mq
10,00 per i terreni agricoli (Zona TAP), Euro/Mq 52,00 per per le aree edificabili ricadenti in zona ATF1.MA4 e pari a Euro/Mq 15,00 per le aree edificabili ricadenti in zona TC4b – e considerati i metri quadri del terreno in oggetto (complessivi
10.457,00) specificamente ricadenti in ciascuna delle predette zone (“Mq 5.928,00
(porzione edificabile) ricadenti in “Zona ATF1.MA4”, “Mq 162,00 (porzione edificabile) ricadenti in “Zona TC4b” e “Mq 4.367,00 (porzione agricola) ricadenti in “Zona TAP”) ha stimato il valore complessivo del terreno in Euro 354.000,00, formulando una proposta divisionale (espressamente finalizzata a preservare nel tempo il valore della porzione dell'area afferente a ciascun proprietario) consistente nella ripartizione dell'area in comproprietà in due lotti distinti, ciascuno dei quali composto dalla medesima superficie di area “edificabile” e da una superficie di area
“agricola” attribuita tenendo in considerazione la forma dei terreni, come risulta dalla planimetria allegata sub doc. 8, che qui si riporta per estratto al fine di consentire una più agevole comprensione:
7 In particolare, il “LOTTO A” è formato da:
✓ una porzione “edificabile” di superficie totale pari a mq 3.126,00, così distinta:
- porzione pari a mq. 2.964,00 (denominata “c” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona ATF1.MA4 - porzione pari a mq.
162,00 (denominata “e” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona TC4b
✓ una porzione “agricola” di superficie totale pari a mq 2.402,00 (denominata “a” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona TAP mentre il “LOTTO B” è formato da:
✓ una porzione “edificabile” di superficie totale pari a mq 2.964,00 (denominata “d” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona ATF1.MA4
8 ✓ una porzione “agricola” di superficie totale pari a mq 1.965,00 (denominata “b” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona TAP.
6. A fronte delle contestazioni mosse dalla difesa attorea al progetto poc'anzi esposto – sub specie di interclusione del lotto B (sprovvisto, allo stato, di accesso alla pubblica via) ed impossibilità dello stesso di autonomo approvigionamento di acqua irrigua (“il fondo da dividere è dotato di acqua irrigua con presa dal lato dalla Via
San Michele, e che dovendo l'acqua raggiungere tutta la superficie oggetto di divisione, fino al confine con la Via del Passatore, deve raggiungere anche il sedime del previsto lotto “B”. Nel progetto di divisione dovrà quindi anche essere previsto quanto occorre a garantire la irrigabilità del lotto “B”, e tanto a mezzo di apposita servitù, con indicazione del percorso, in base ai dislivelli e alle pendenze, che dovranno seguire i canali interni ai nuovi lotti”: v. preverbale del 18.1.2022) – il
TU è stato chiamato ad individuare le servitù di passaggio ed irrigua a carico del lotto A ed in favore del lotto B necesserie ad assicurare l'effettiva autonomia tra i lotti.
6.1. Al riguardo giova premettere che, nell'ambito del giudizio di divisione si pone sovente la necessità di porre limitazioni al pieno godimento delle quote scaturenti dal frazionamento del bene in origine comune, limitazioni anche suscettibili di assumere i connotati tipici del diritto di servitù, posto che non sempre la conformazione dei luoghi o le caratteristiche intrinseche dei beni permettono di assicurare che ogni quota sia effettivamente suscettibile di immediata e piena fruizione da parte del condividente assegnatario.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12950/2000, “la divisione immobiliare effettuata dal giudice, il quale a tal fine può anche imporre la formazione di servitù non eccessivamente gravose tra le singole quote, non opera come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia”.
Non è, quindi, di ostacolo all'esercizio di tale potere la circostanza che le odierne parti in causa non abbiano avanzato richieste in ordine alle costituende servitù.
Ed infatti, il giudice della divisione immobiliare ha il potere-dovere di imporre, ove
9 necessario, apposite servitù funzionali ad attuare la divisione, essendo tenuto a
“preferire la soluzione divisionale che realizza nel modo più appropriato la ripartizione in natura della cosa in proporzione delle rispettive quote, anche se ciò comporta la creazione di servitù a carico di una delle porzioni divise” (v., ex multis,
Corte App. Brescia 9/06/2005, n. 35; Cass. civ., n. 12950/2000 cit. e, nello stesso senso, Cass. civ., n. 3916/1977) e senza previsione di alcuna indennità ex art. 1053
c.c. sia in ragione della modalità di costituzione e della tipologia di servitù di cui qui si tratta sia in ragione del principio di onerosità della servitù di passaggio ex art. 1054, comma II, c.c. (applicabile a ogni divisione, anche a quella giudiziale, essendone esclusa, per il suo carattere eccezionale, solo quella ex art. 734 c.c.) sia in quanto trattasi, in ogni caso, di indennità concedibile solo se oggetto di specifica domanda (v. Cass. civ. n. 14922/2010 e Cass. civ. n. 5680/2004), qui non formulata, neanche in via ipotetica o gradata.
6.2. Ebbene, in ossequio a tali principi, il Consulente è stato chiamato ad individuare le servitù, irrigue e di passaggio, necessarie a garantire la piena fruibilità del lotto B.
A tal fine ha provveduto a rappresentare su elaborato grafico (si rinvia sul punto all'all. 19 relazione integrativa depositata il 30.9.2022) le suddette istituende servitù, precisandone l'estensione e le opere necessarie ai fini della relativa realizzazione.
In particolare, quanto alla servitù irrigua, “la tubazione esistente in tubi in cls autoportante, verrà prolungata di solo 1 mt con tubi in cls autoportante dello stesso diametro (ovvero cm 50) e verrà realizzato un nuovo canale a cielo aperto di idonea sezione a ridosso del confine est della proprietà sino a raggiungere la porzione “d” dell'area oggetto di accertamento./ Al fine di garantire uno spazio idoneo si individua uno spazio di larghezza pari a cm 100 in modo da poter realizzare un'idonea sezione di canale a forma trapezioidale e distante 40 cm (la medesima altezza del nuovo canale) dal muretto posto lungo la proprietà confinante./ Il nuovo canale irriguo a cielo aperto per l'alimentazione del , di lunghezza pari a Pt_4
circa ml 78,00 (oltre al tratto di lunghezza pari a ml 0,75 di raccordo con la tubazione interrata), verrà pertanto realizzato a ridosso del confine est della proprietà” (v. pag. 46 relazione integrativa del 30.9.2022).
10 Quanto alla servitù di passaggio (ovvero servitù di passo carrabile) la stessa “rimane costituita come di seguito
• sull'intera porzione “e” del terreno oggetto di vertenza che permette l'accesso ai lotti da Via San Michele (vedasi fotografia da Via San Michele di tale porzione di area) avente superficie pari mq. 162, come si evince dalla relazione depositata
• al fine dell'ottimizzazione della costituzione di entrambe le servitù richieste, quella di “ ” sarà costituita anche in corrispondenza della porzione Per_4
“c” del terreno sul lato est della proprietà per una striscia di larghezza pari a ml
4,00 e quindi all'interno di una fascia di larghezza totale pari ml 5,40 a confine con le particelle 373 e 866 per una lunghezza pari a ml 80,50, dove per la larghezza di ml 1,40 insisterà il costruendo nuovo canale di cui al capitolo precedente a costituzione della servitù “IRRIGUA” e la fascia di rispetto dal confine pari a ml 0,40; per la restante porzione, pari a ml 4,00, insisterà
l'accesso carraio al Lotto B che costituisce la servitù di “ ”: la Per_4
superficie interessata dalla costituzione della servitù risulta pertanto pari a mq.
434,70 arrotondata a mq. 435,00
La superficie totale interessata dalla costituzione delle servitù risulta pertanto pari a mq. 597” (v. pag. 47 relazione integrativa del 30.9.2022).
6.3. Come si evince dai chiarimenti offerti dal TU sulla base quanto evidenziato dal giudice all'udienza del 22.2.2024 e della stima del valore della porzione “c” interessata dalla servitù di passaggio condivisa dalle parti (36,00 Euro/Mq),
l'istituzione di dette servitù non incide in maniera significativa sul valore dei due lotti, ed anzi (importando una riduzione di valore del lotto A da 180.500,00 a
173.500,00) li riporta ad un valore sostanzialmente identico (v. pagg. 9- 12 ultima relazione depositata il 20.6.2024).
Né pervero le stessea appaiono eccessivamente gravose, circostanza neppure paventata dalle parti.
7. In definitiva, alla luce dei risultati dell'espletata Consulenza Tecnica
d'Ufficio, essendo il bene immobile per cui è causa suscettibile di essere frazionato in due unità autonome – di uguale valore (Euro 173.500,00: v. pag. 15 relazione depositata in data 20.6.2024), proporzionali alle quote vantate pro indiviso dalle
11 odierne parti processuali ed omogenee (poiché comprendenti ciascuna una porzione agricola ed una porzione edificabile) – senza che ciò comporti un notevole deprezzamento del valore complessivo del terreno da dividere (stimato in Euro
354.000,00: v. pag. 53 prima relazione peritale depositata il 20.12.2021) e senza necessità di imporre servitù eccessivamente gravose, deve necessariamente trovare applicazione la regola della divisione in natura di cui all'art. 1114 c.c., con attribuzione dei due lotti individuati dal TU (e meglio descritti nella planimetria all.
8 alla relazione depositata il 20.12.2021) alle attrici (che hanno ribadito di voler manenere la comunione indivisa di 1/2) ed alla convenuta (titolare della restante quota di ½) e senza necessità di ricorso a conguagli in denaro.
8. In merito all'assegnazione concreta dei due lotti sopra descritti, tenuto conto che le parti in causa hanno chiesto la divisione per quote eguali, occorrerà procedere mediante estrazione a sorte, come prescritto dall'art. 729 primo periodo c.c.
Tale operazione sarà possibile solo all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, considerato il disposto dell'art. 791, ult. co. c.p.c. (norma che, seppur riferita alla divisione delegata al notaio, si ritiene che abbia una portata generale: cfr.
Cass. civ. n. 18354/2013; Cass. civ. n. 15163/2002; Cass. civ. n. 3788/1994) ed a fronte di presentazione di apposita istanza (corredata dall'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato) a cura della parte interessata.
Si precisa, a tal riguardo, che la presente sentenza è da considerarsi definitiva (cfr.
Cass. 4080/1986 e Cass. 3788/1994) perché risolve “tutte le contestazioni insorte tra le parti in ordine al diritto e alle modalità di volgimento della divisione, rimettendo ad una fase successiva esclusivamente le operazioni relative ai sorteggi delle quote”
(così Cass. civ. n. 4080/1986, in motivazione) ed atteso che l'espletamento del sorteggio ai fini dell'assegnazione concreta dei lotti non implica l'esercizio di potere giurisdizionale, bensì il compimento di operazioni meramente materiali.
9. Deve, poi, farsi presente alle parti che la presente sentenza potrà essere trascritta solo previa l'approvazione del cd. tipo di frazionamento del terreno per cui è causa in porzioni corrispondenti alle quote in natura assegnate con la presente sentenza, con onere della relativa presentazione a cura delle parti stesse.
10. Si precisa, infine, che i costi relativi a tale incombente, al pari di quelli
12 necessari per la costituzione delle servitù in favore del lotto B (espressamente quantificati dal TU nella relazione depositata il 30.9.2022) e di tutti quelli afferenti alle opere necessarie per procedere alla divisione materiale del compendio e per garantire la fruibilità degli immobili, dovranno essere sostenuti dai condividenti proporzionalmente alle quote vantate da ciascuno e, dunque, nella specie, per il 50%
a carico delle parti attrici e per il residuo 50% a carico della parte convenuta.
Spese
Quanto alle spese di lite, la natura della controversia ed i motivi della decisione ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti, anche in ragione della mancata contestazione della domanda di divisione da parte dei condividenti e della mancata specificazione, negli atti difensivi, delle ragioni sottese all'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della vertenza.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dispone lo sciolgimento tra le parti della comunione avente ad oggetto il terreno sito in Cuneo, censito al Catasto dei Terreni del Comune di Cuneo al foglio numero 68, particella numero 352 mediante estrazione a sorte (da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza) dei seguenti lotti (meglio raffigurati nella planiemtria risportate nel grafico all. 8 alla relazione depositata dal TU in data 20.12.2021) di identico valore:
• Lotto A costituito da: - una porzione “edificabile” di superficie totale pari a mq 3.126,00, così distinta: - porzione pari a mq. 2.964,00 (denominata “c” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona ATF1.MA4
- porzione pari a mq. 162,00 (denominata “e” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona TC4b; - una porzione “agricola” di superficie totale pari a mq 2.402,00 (denominata “a” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona TAP;
13 • Lotto B costituto da: - una porzione “edificabile” di superficie totale pari a mq
2.964,00 (denominata “d” sulla planimetria di cui all'allegato 08), corrispondente alla Zona ATF1.MA4; - una porzione “agricola” di superficie totale pari a mq 1.965,00 (denominata “b” sulla planimetria di cui all'allegato
08), corrispondente alla Zona TAP;
2. dispone che detta divisione sia attuata mediante costituzione a carico del Lotto A ed a favore del Lotto B di servitù di passaggio e servitù irrigua, nei termini meglio descritti in motivazione e secondo quanto rappresentato nell'allegato n. 19 alla relazione integrativa depositata dal TU in data il 30.9.2022;
3. autorizza il Conservatore alla trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, previo frazionamento tipo a cura delle parti;
4. dispone che il sorteggio tra le parti per l'assegnazione dei lotti A e B ai sensi degli artt. 729 c.c. e 791 c.p.c. sia eseguito a seguito di apposita istanza di parte, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
5. pone definitivamente a carico delle parti in solido (ed in misura pari al 50% a carico delle attrici ed al 50% a carico della convenuta) le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa;
6. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo il 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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