Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3648 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – quali eredi di -, difesi dagli avv.ti Antonio Nardone C.F._2 Persona_1
(C.F. ) e dall'avv. Mario Oliviero (C.F. ), giusta C.F._3 C.F._4
procura in atti
Attori in riassunzione
E
, (C.F. difeso dall'avv. Giorgio Filippi Controparte_1 C.F._5
(C.F.: , giusta procura in atti C.F._6
Convenuto in riassunzione
FATTI DI CAUSA
1. conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, il germano Controparte_1 [...]
Per_1
Deduceva:
titolare dell'ingente patrimonio descritto nell'atto di citazione, nonché legataria del defunto marito e padre dell'istante, Parte_1
B) che la stessa, con il testamento olografo redatto il 24.10.2008 e pubblicato
I'11.1.2011 per atto del notaio , aveva revocato ogni altro testamento Persona_3
ed aveva istituito eredi universali i due figli e;
CP_1 Persona_1
C) che in data 18.1.2011 era stato registrato il testamento pubblico della Per_2
ricevuto dal notaio in data 7.2.2007, con il quale la "de cuius" aveva Persona_4
istituito legatari i predetti figli indicando i beni immobili a ciascuno assegnati;
D) che il convenuto aveva già ricevuto dalla madre alcune liberalità, Persona_1
consistenti nella elargizione di oltre euro 1.800.000,00 e che di tali donazioni doveva tenersi conto nella formazione della massa ereditaria per effetto dell'azione di collazione;
E) che era necessario che Tribunale nominasse un amministratore giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105, comma 4, c.c., 1106, comma 2 c.c. e 1116 c.c., al quale demandare il compito dell'amministrazione della comunione degli eredi sino alla definizione del giudizio.
Così concludeva:
“1) accertare e dichiarare la prevalenza delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 24/10/2008 pubblicato per Notaio Giuseppe di di Napoli, in data Per_3
11/1/2011, e, per l'effetto, dichiarare la qualità di erede dell'attore per la quota del 50% dei beni ereditari;
2) accertare il valore dell'intero asse ereditario, formato non solo dai beni mobili ed immobili lasciati da al momento della morte, ma anche da tutti gli altri beni che Persona_2
rientreranno nel patrimonio ereditario per effetto di collazione ai sensi degli artt. 724 e 737
e ss. c.c. e, sull'asse ereditario così formato, calcolare il valore della quota del 50% spettante all'attore, in virtù delle disposizioni del testamento olografo del 24/10/2008, pubblicato in data 11/1/2011;
3) disporre la divisione giudiziale del patrimonio ereditario ai sensi delle norme dettate dagli artt. 713 – 768 c.c. e 784 – 791 c.p.c. (…)
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si chiede, inoltre che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia nominare un amministratore giudiziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105, comma 4, c.c.; 1106, comma2 c.c. e 1116
c.c., al quale venga demandato il compito dell'amministrazione della comunione degli eredi sino alla definizione del presente giudizio.” 2. costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Persona_1
collazione e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'annullamento dei testamenti olografi redatti il 24.10.2008, ai sensi dell'art. 412 c.c., essendo la "de cuius" beneficiaria di amministrazione di sostegno ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 591 c.c.; chiedeva inoltre rigettarsi la domanda di divisione, perché fondata sulla erronea quantificazione della quota di spettanza del germano nella misura del 50% CP_1
dell'asse ereditario.
3. Con memoria integrativa depositata in cancelleria il 7.7.2011, l'attore Controparte_1
, ad integrazione delle domande proposte con l'atto di citazione, chiedeva,
[...]
in via subordinata, di annullare ai sensi dell'art. 591 c.c. il testamento pubblico del 7.2.2007,
e, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui fosse stato dichiarato l'annullamento di entrambi i testamenti, di dichiarare aperta la successione legittima di e Persona_2
procedere alla divisione dell'asse ereditario in favore degli eredi legittimi, germani
[...]
e secondo le norme della successione "ab Per_1 Controparte_1
intestato".
4. Il G.I. respingeva la richiesta di nomina di amministratore giudiziario e resi chiarimenti dalle parti per la pendenza del giudizio avente ad oggetto l'annullamento del testamento redatto dal Prof. a favore di rimetteva la causa al Persona_5 Persona_2
Collegio il quale, con sentenza n. 3796 pubblicata il 21/03/2013, così si pronunciava:
“1) dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...] Persona_2
e deceduta in Napoli il 1.1.2011; 2) rigetta la domanda riconvenzionale di annullamento delle schede testamentarie olografe del 24.10.2008 pubblicate con atto per notaio Persona_3
dell'11.1.2011; 3) per l'effetto dichiara che la successione è regolata dalle schede
[...]
testamentarie olografe del 24.10.2008 indicate al punto che precede;
4) dichiara assorbite le questioni relative alle domande subordinate avanzate da Parte_3
ai punti 3 e 4 delle conclusioni di cui alle note integrative del 7.7.2011; rigetta la domanda di divisione giudiziale;
6) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio, anche con riferimento alla fase cautelare in corso di causa.”
In motivazione, il tribunale dichiarava aperta la successione di e altresì Persona_2
rigettava la domanda di annullamento delle schede olografe del 24/10/2008, poiché, nel caso in esame, non ricorreva l'ipotesi dell'art. 411 co. 4 c.c. Il giudice tutelare, infatti, riteneva che la fosse soltanto impedita fisicamente o Per_2
vulnerabile nelle capacità gestionali, ma non incapace di agire al punto di non poter disporre dei suoi beni "post mortem".
Oltretutto, l'attore non aveva provato né che la de cuius fosse soggetta a tali limitazioni, di cui alla norma succitata, né che versasse in uno stato di incapacità permanente, anzi la
[...]
appariva alternare momenti di incoscienza e di lucidità con i quali era stata in grado CP_2
di indicare i beni di sua proprietà con dovizia di particolari, richiamando anche istituti giuridici in modo pertinente.
5. proponeva appello e chiedeva di accertare e dichiarare l'invalidità delle Persona_1
schede testamentarie pubblicate con verbale dell'11.1.2011 del notaio Persona_3
recanti la sottoscrizione " e datate tutte 24 ottobre 2008 ai sensi dell'art. Persona_2
412 c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 591 c.c.; per l'effetto, rigettare la domanda di quantificazione della quota di spettanza di nella misura del Controparte_1
50% dell'asse ereditario;
confermare nel resto la sentenza impugnata, rigettando la domanda di divisione e la domanda di collazione;
condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di lite o, in subordine, al pagamento delle spese del grado.
In particolare, censurava con il primo motivo di gravame la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale erroneamente riteneva che il Giudice Tutelare avrebbe dovuto indicare espressamente nel provvedimento l'esclusione della capacità di testare. A contrario, tale esclusione risultava implicitamente nella formulazione del decreto, che individuava gli atti che potevano essere compiuti direttamente dalla quelli per i Per_2
quali l'amministratore di sostegno poteva agire in via autonoma, condizionando all'autorizzazione del Tribunale la maggior parte degli atti di disposizione patrimoniale.
Con il secondo motivo di gravame affermava l'incapacità naturale della madre di testare chiedendo, dunque, l'annullamento della scheda testamentaria olografa.
6. Si costituiva , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., o, in subordine rigettarlo;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'appellato spiegava appello incidentale condizionato, chiedendo accogliersi la "reconventio reconventionis" formulata in primo grado con la memoria integrativa del 7.7.2011, e per l'effetto dichiarare l'annullamento del testamento pubblico del 7 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 591 c.c.; in ipotesi in cui venissero annullati entrambi i testamenti del 7 febbraio 2007 e del 24 ottobre 2008, dichiarare l'apertura della successione legittima di con conseguente dichiarazione della Persona_2
qualità di eredi legittimi dei germani e in via di estremo subordine, CP_1 Persona_1
reiterava la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
7. Con sentenza n. 1238, pubblicata il 16/05/2017, la Corte d'Appello rigettava l'appello principale;
dichiarava assorbito l'appello incidentale condizionato e condannava Per_1
al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidandole in 8.000,00
[...]
euro per compensi professionali, oltre le spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
In motivazione deduceva:
- che in ordine alla violazione e/o errata interpretazione degli artt. 411 e 591 comma
2 n. 2 c.c. nonché dell'art. 412 c.c. il Giudice Tutelare dal colloquio con la ccertava Per_2 che quest'ultima fosse priva di capacità volitiva e di discernimento e dunque incapace di provvedere ai suoi bisogni ed interessi provvedendo alla nomina di un amministratore di sostegno. Tuttavia, il beneficiario, conservando la capacità di compiere gli atti diversi da quelli necessari a soddisfare le esigenze di vita quotidiana, può redigere testamento;
- che in ordine alla richiesta di annullamento della scheda testamentale olografa per incapacità naturale, l'appellante non provava lo stato di incapacità di intendere e di volere della madre, bensì allegava per la prima volta due certificati medici atti a dimostrare l'avanzare della patologia della testatrice, da dichiararsi inammissibili. Si conformava, dunque, all'iter logico giuridico del Giudice di primo grado;
- rimaneva assorbito l'appello incidentale condizionato di Controparte_1
[...]
8. proponeva ricorso per Cassazione. Persona_1
Con il primo motivo di ricorso censurava la sentenza di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., con riferimento alla produzione in giudizio dei certificati medici del 7 luglio 2007 e del 27 settembre 2007, erroneamente indicati nella sentenza di primo grado con le date rispettivamente del 7 gennaio 2004 e del 27 settembre 2002.
In dettaglio, l'istante si doleva della mancata ammissione dei certificati in applicazione dell'art. 345 c.p.c. introdotto nel 2012. Sosteneva il ricorrente che, in relazione alla data di introduzione del giudizio, la valutazione rientrava nell'alveo della normativa previgente, che subordinava l'ammissibilità della produzione al solo requisito dell'indispensabilità.
Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 412
c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Sosteneva che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, del 27 marzo
2008, correttamente inteso, evidenziava una situazione di incapacità della beneficiaria, non compatibile con la conservazione della capacità di disporre dei beni per testamento.
Con il terzo motivo di ricorso censurava la pronuncia di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 591 c.c., in connessione con l'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. 1.
Evidenziava che in ordine all'onere della prova, il provvedimento del giudice tutelare, letto in correlazione con la data esatta dei certificati, e in ogni caso pure sulla base del suo contenuto, costituiva esso stesso la prova di una situazione di incapacità della persona, tale da porre a carico di chi intendeva avvalersi del testamento l'onere di provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo o di remissione della malattia.
9. si costituiva con controricorso. Controparte_1
Chiedeva il rigetto del ricorso e nello specifico chiedeva dichiararsi:
- l'inammissibilità ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. dei tre motivi di gravame, nonché la pretesa genericità del ricorso, per tesi, contrario ai requisiti di specificità, completezza e riferibilità e la presunta violazione del principio di autosufficienza;
- l'inammissibilità ed infondatezza in diritto dei tre motivi di gravame proposti per difetto del requisito di autosufficienza e per violazione dell'art. 360 bis comma 1 с.p.c.;
10. Con ordinanza n. 13270, pubblicata il 9 febbraio 2022, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso;
rigettava il secondo;
dichiarava assorbito il terzo motivo;
cassava la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinviava la causa alla Corte
d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
In motivazione deduceva:
- in ordine al secondo motivo, che l'art. 411 co. 4 c.c. prevede che il Giudice Tutelare possa limitare la capacità di testare e donare del beneficiario. Tale limitazione deve essere specificamente stabilita nel provvedimento;
in caso contrario l'amministrato conserva la capacità di testare, come nel caso di specie;
- in ordine al primo motivo di ricorso, che ha denunciato in appello Persona_1
l'errore del tribunale nella lettura della data dei due certificati medici;
che la produzione dei certificati era volta a dimostrare l'errore materiale commesso dal tribunale, quindi un errore revocatorio;
che l'errore revocatorio da cui è affetta una sentenza impugnabile deve farsi valere in sede di appello;
che pertanto la produzione dei certificati non incorreva nelle limitazioni dettate dall'art, 345 cpc e la Corte distrettuale avrebbe dovuto consentirne la produzione e accertare direttamente l'eventuale sussistenza dell'errore del tribunale.
10. è deceduto il 30.12.2020. Persona_1
11. e , quali eredi di , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1
hanno riassunto il giudizio.
Con il primo motivo di gravame deducono che la sentenza di primo grado è ingiusta ed erronea, in quanto ha ritenuto valide le schede testamentarie olografe del 24.10.2008 pubblicate con atto per il notaio del 1.1.2011 e ha dichiarato che la Persona_3
successione fosse regolata da dette schede testamentarie sulla base di un errore di fatto.
A supporto di tale tesi, si riportano a quanto indicato da con l'atto d'appello, Persona_1 alla sentenza della Corte d'Appello e all'ordinanza della Corte di cassazione.
Con il secondo motivo di gravame ravvisano la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 591 c.c. in connessione con l'art. 2697 c.c.
In particolare, si lamentano del mancato ingresso dei certificati nel giudizio di secondo grado e dell'erronea applicazione dell'art. 591 co. 2 c.c. in luogo dell'art. 591 co.2 n. 3 c.c. sostenendo che nel caso di specie ricorra l'incapacità naturale della testatrice.
In ordine all'onere probatorio in tal senso, sostengono che sulla scorta dei certificati medici e di quanto statuito dal Giudice Tutelare l'onere probatorio sia stato assolto, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale.
Quest'ultimo, sul presupposto dell'erronea lettura delle date dei certificati, ha ritenuto che la testatrice non fosse affetta da incapacità permanente e che l'onere probatorio non fosse stato assolto.
Così concludono:
“1) Accertare e dichiarare l'invalidità delle tre schede testamentarie pubblicate con verbale dell'11 gennaio 2011 rep. 126421 racc. 39256 del notaio recanti la Persona_3
sottoscrizione " e datate tutte 24 ottobre 2008 (cfr. copia del citato verbale Persona_2
di pubblicazione con relative schede testamentarie) ai sensi dell'art. 412 c.c.; 2) In subordine, accertare e dichiarare l'invalidità delle tre schede testamentarie pubblicate con verbale dell'11 gennaio 2011 rep. 126421 racc. 39256 del notaio Persona_3
recanti la sottoscrizione " e datate tutte 24 ottobre 2008 (cfr. copia del citato Persona_2
verbale di pubblicazione con relative schede testamentarie) ai sensi dell'art. 591 c.c.;
3) Per l'effetto, rigettare la domanda di quantificazione della quota di spettanza del Sig.
[...]
nella misura del 50% dell'asse ereditario;
Controparte_1
4) Confermare per il resto la sentenza impugnata e, quindi, rigettare la domanda di divisione dei beni ereditari formulata dall'attore, nonché la domanda di collazione formulata;
5) condannare il sig. l pagamento di tutte le spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, ovvero, in subordine, solo del presente grado di giudizio.”
12. si è costituito, deducendo l'assoluta infondatezza in fatto Controparte_1
ed in diritto dei motivi di appello.
In via preliminare:
- eccepisce l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione ex art. 392 c.p.c. in quanto l'ordinanza con la quale è stato disposto il rinvio dalla Suprema Corte non è stata prodotta in copia autentica ex art. 394 c.p.c. dalla controparte;
- evidenzia che la controparte con il secondo motivo di ricorso per Cassazione lamentava la pretesa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 412 c.c., pretesa avanzata anche nel giudizio di primo e secondo grado in via principale.
Ricorda, poi, che sul punto la Suprema Corte ha rigettato quanto richiesto nei giudizi di merito, conformandosi alle statuizioni dei gradi precedenti.
In ordine al primo motivo d'appello impugna e contesta i documenti esibiti dalla controparte in sede d'appello.
Sostiene che non vi sia stato alcun errore di lettura del decreto del Giudice Tutelare da parte del Tribunale in ragione della lettura delle date dei certificati medici e nemmeno da parte della Corte d'Appello.
Tali documenti, rammenta inoltre, furono già esibiti dalla controparte in primo grado e sugli stessi nulla fu eccepito dalla controparte, ma successivamente alla pronuncia del Giudice di prime cure furono allegati nuovamente da controparte, ma con delle date modificate.
Aggiunge che, qualora tali date dovessero essere considerate così come indicate dalla controparte, in ogni caso, non sono idonee a dimostrare l'incapacità di intendere e di volere della testatrice, in quanto evidenziano un disturbo cognitivo moderato e un decadimento cognitivo di grado medio, come dichiarato pacificamente dai germani dinanzi al Giudice
Tutelare.
Oltretutto, l'incapacità naturale che consente l'annullamento del testamento deve essere tale per cui, laddove abituale, avrebbe condotto ad una pronuncia di interdizione per infermità di mente, non essendo, perciò, sufficiente il mero decadimento delle facoltà mentali.
Aggiunge che il riferimento di cui all'art. 591 c.c. all'incapacità “al momento” del testamento comporta, altresì, che la causa perturbatrice della volontà e dell'autodeterminazione del testatore, sia essa costituita da una malattia o da una qualunque altra causa (stato di ebbrezza, assunzione di droghe etc.), debba aver avuto un effetto diretto sulla redazione del testamento, sicché occorre accertare l'esistenza di un nesso causale tra il fattore perturbativo e l'atto che ne risulta perturbato, ovvero il testamento.
In conclusione, il resistente sostiene che tale rigorosa prova (nesso causale tra il fattore perturbativo e l'atto che ne risulta perturbato) non sia stata ottemperata dalla controparte.
Inoltre, sostiene il convenuto in riassunzione, che il testamento del 24.10.2008 non presenta una elencazione di beni di impossibile memoria, ma indica la volontà di nominare come eredi universali in parti uguali i germani e , ed è dunque compatibile con quello CP_1 Per_1
che era lo stato di salute della signora Per_2
In ordine al secondo motivo d'appello, invece, eccepisce l'assoluta inammissibilità, in quanto la questione è relativa ad un preteso errore del Tribunale in relazione all'onere probatorio, mai sollevata in secondo grado, pertanto precluso poiché motivo d'appello nuovo.
Richiama a supporto della propria tesi, in ordine alla disamina dell'onere probatorio, i principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale e alle medesime conclusioni, conformandosi agli stessi.
Critica l'intento di controparte di invertire l'onere della prova, poiché basato sul postulato della sussistenza di una grave infermità mentale che, però, non è stata dimostrata, ma anzi smentita dagli atti del P.M. e del Giudice Tutelare.
Oltretutto, tali certificati medici, portati a supporto della tesi degli attori in riassunzione, non sarebbero idonei a fornire piena prova della sussistenza di tale stato psicologico.
Sostiene, che l'argomentazione logico-argomentativa adottata dal Tribunale comprendeva una analisi anche sul tenore delle schede testamentarie oggetto di annullamento.
In particolare, il Collegio non poteva escludere la condizione di lucidità della Per_2
stando a quanto appreso dai certificati medici, durante la redazione dei testamenti, anche perché la controparte non ha provato che al momento della redazione degli stessi la testatrice versasse in una fase acuta della patologia.
Assume, inoltre, che anzi la sussistenza di tale incapacità è smentita dal documento n.18
(memoria di costituzione depositata nel procedimento dinanzi al Tribunale) avente ad oggetto il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno della Per_2
contenente una procura poi revocata dalla stessa.
Così conclude:
“1) in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione ex art. 392 c.p.c. per violazione del disposto di cui all'art. 394 c.p.c.;
2) in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità dei due motivi di appello per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
3) sempre in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità dei due motivi di appello
(il secondo motivo per la parte relativa alla pretesa applicabilità dell'art. 591 c.c. comma 2
n.2), essendo coperti da giudicato;
4) in via subordinata, nel merito, salvo gravame, affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, rigetti l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto
e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermi l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 10004/2011 del 6/2 – 21/3/2013, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig. perché inammissibile, improcedibile, Persona_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata;
5) in via di estremo subordine, nella denegata ed assurda ipotesi, salvo gravame, di accoglimento dell'appello principale, affinché la Corte di Appello adita, in accoglimento della
“reconventio reconventionis” formulata dal sig. con la Controparte_1
memoria integrativa del 7/7/2011 richiamata nel verbale del 11/7/2011, e del conseguente appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, Voglia dichiarare
l'annullamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 c.c., del testamento pubblico del 7 febbraio 2007, dovendosi ritenere che la “de cuius”, stante la malattia degenerativa di
AI insorta già alcuni anni prima (almeno a partire dall'anno 2002), non avesse, in quella data (7/2/2007), una capacità di discernimento tale da metterla in condizione di ricordare e distinguere i beni appartenenti al proprio patrimonio ovvero di indicare con precisione i beni da annoverare nelle rispettive quote destinate ai due germani;
6) sempre nella denegata ed assurda ipotesi di accoglimento dell'appello principale, salvo gravame, affinché la Corte di Appello adita, in accoglimento della “reconventio reconventionis” formulata dal sig. con la memoria integrativa Controparte_1 del 7/7/2011 richiamata nel verbale del 11/7/2011, e del conseguente appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, nell'ipotesi in cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 c.c, venisse dichiarato l'annullamento di entrambe le disposizioni testamentarie, del 7 febbraio 2007 e del 24 ottobre 2008, Voglia dichiarare l'apertura della successione legittima della signora deceduta in Napoli l' 1/1/2011 con Persona_2
conseguente dichiarazione della qualità di eredi legittimi dei germani CP_1 Persona_1 secondo le norme della successione “ab intestato”;
7) in via di estremo subordine e salvo impugnativa, si reitera la richiesta di ammissione alla prova testimoniale su tutti i capitoli articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. 41 dell'11/06/2012, con i testi ivi indicati nonché prova contraria sui capitoli “ex adverso” formulati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha eccepito l'inammissibilità e7o improcedibilità della riassunzione, CP_1 ex art. 394 cpc, in quanto l'ordinanza del 9/2/2022, con la quale la Suprema Corte ha disposto il rinvio per cui è causa, non è stata prodotta dalla controparte in copia autentica.
L'eccezione non è fondata.
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto
(applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. (v. Cass.
35867/2023; 24639/2024).
Inoltre, l'omessa produzione, "dovuta" ai sensi del primo comma dell'art. 394 c.p.c., di copia autentica della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte Suprema nel giudizio ordinario non provoca l'improcedibilità dell'azione in riassunzione e comunque di certo non produce detto effetto, quando esista in atti copia, pur se non autentica, di detta sentenza di cassazione e rinvio, esibita in qualsiasi momento del giudizio (v. in motivazione, Cass.
24639/2024).
Nella specie, ha prodotto il file contenente la copia della ordinanza n. Persona_1
13270/2022 della Corte di cassazione comunicata alle parti dalla Cancelleria della Corte di legittimità.
Deve pertanto escludersi l'improcedibilità della riassunzione.
2. La Corte di cassazione, con l'ordinanza 13270/2022, ha rimesso a questa Corte perché prenda in considerazione i due certificati medici, prodotti in grado di appello da
, affinchè valuti se il tribunale abbia o meno interpretato correttamente le date Persona_1
dei due documenti.
, sulla scorta della ordinanza della Cassazione, sostiene che i due certificati Persona_1 medici, prodotti in sede di appello, non siano datati 27.09.2002 e 7.01.2004 – come ritenuto dal Giudice tutelare e, poi, dal tribunale nel primo grado di questo giudizio -, bensì 7.7.2007
e 27.9.2007.
La domanda formulata da non è fondata. Persona_1
Un primo certificato, secondo il giudice tutelare e secondo poi il tribunale, era datato – con scrittura a mano – 7/1/04. Secondo , invece, la data sarebbe 7/7/07. Persona_1 Il contenuto del certificato è il seguente:
Questa Corte ritiene che l'ultima cifra sia più simile ad un 4 che a un 7, tenendo conto che la prima cifra (ammesso che sia un 7) non ha il deciso tratto in basso che invece mostra la seconda cifra. La differenza appare ancora più evidente ove debba ritenersi - come assunto da - che sia la cifra del giorno che quella del mese siano un 7. Persona_1
Pertanto, questa Corte conclude che l'anno indicato nel certificato sia il 2004.
Il secondo certificato, secondo quanto ritenuto dal giudice tutelare e dal tribunale, era datato
– con scrittura vergata a mano – 27/9/02, mentre per sarebbe datato 27/9/07. Persona_1 Il certificato in questione ha il seguente contenuto:
Questa Corte ritiene che l'ultima cifra dell'anno sia molto diversa dalla seconda cifra del giorno (7), ma molto più simile alla prima cifra del giorno (2).
Pertanto, deve concludersi che l'anno indicato sul certificato in esame sia il 2002.
Deve anche sottolinearsi che non ha addotto alcun altro elemento – al di Persona_1 fuori delle date in questione – che possa suffragare la tesi che i due certificati non risalgano uno al 2002 e l'altro al 2004, ma entrambi al 2007.
In conclusione, la domanda di accertamento dell'errore in cui sarebbe incorso il tribunale, avanzata da , va rigettata e va affermato che un certificato è datato 7/7/2004 Persona_1
e l'altro è datato 27/9/2002. 3. ripropone la domanda di accertamento della invalidità dei tre Persona_1 testamenti olografi della madre, datati 24 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 412 c.c.
La domanda è inammissibile.
L'art. 412 c.c., al secondo comma, prevede che “possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che instituisce l'amministrazione di sostegno”.
, avverso il rigetto, in sede di appello, della domanda di annullamento dei tre Persona_1
testamenti del 2008, in quanto redatti dalla n violazione del contenuto del decreto Per_2
di apertura della amministrazione di sostengo, ha promosso ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 412 c.c. ed evidenziando che dal contenuto del decreto di apertura della amministrazione, dallo stato di salute rilevato dal giudice tutelare e dal tenore delle prescrizioni contenute nel detto decreto si evinceva la totale incapacità della Per_2
per cui, implicitamente, a questa doveva ritenersi inibita anche la capacità di testare.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13270/2022, ha rigettato il ricorso promosso da in merito alla denunciata violazione dell'art. 412 c.c., chiarendo che: Persona_1
-la limitazione della capacità di testare deve esplicitamente essere stata prevista nel decreto di apertura della amministrazione di sostegno e “non sono consentite valutazioni logiche o di coerenza fondate sull'ampiezza degli atti per i quali il provvedimento abbia previsto la rappresentanza o l'assistenza dell'amministrazione di sostegno”;
-in assenza di tale specifica disposizione, la capacità di testare rimane conservata in testa al beneficiario;
per cui il testamento del beneficiario non può essere annullato ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 2 c.c.; eventualmente, può essere annullato ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, ove sussista e venga dimostrata la incapacità, anche transitoria, di intendere e di volere del testatore al momento in cui predispone il testamento;
-nella specie, il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno non prevedeva alcuna esplicita limitazione della capacità di testare della Per_2
Sul rigetto della domanda di annullamento dei tre testamenti del 2008, dunque, si è formato il giudicato, in ragione della pronuncia della Corte di cassazione.
ripropone, in via principale, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, la CP_3
domanda di annullamento dei tre testamenti, ai sensi del richiamato art. 412 c.c.
Dato che tale domanda è stata rigettata e sul rigetto si è formato il giudicato, la riproposizione della stessa domanda è inammissibile.
4. ripropone la domanda di annullamento, ex art. 591 c.c., dei tre Persona_1
testamenti datati 24 ottobre 2008, per totale incapacità della madre al momento della redazione dei tre documenti.
La domanda non è fondata.
L'art. 591 c.c., al numero 3) del secondo comma, prevede che sono incapaci di testare quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità al momento della redazione del testamento, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (v.
Cass. 9081/2010; 3934/2018; 27351/2014).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (v. Cass. 25053/2018). Va anche considerato che, ai fini dell'accertamento della incapacità di intendere e di volere al momento della redazione di un testamento occorre indagare, ove la dedotta incapacità sia ricollegata a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, stabilità o aggravamento, come utile elemento per stabilire se il morbo, manifestatosi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente in un determinato grado al momento della redazione del testamento impugnato (v. Cass. 4939/1981).
In ordine agli elementi da prendere in considerazione per la valutazione della capacità del testatore al momento della redazione del testamento, la Corte di cassazione ha chiarito che
“il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario” (v. Cass. 230/2011; 8690/2019).
Nella specie, nel valutare se la fosse, al momento della redazione dei tre Per_2
testamenti, del tutto priva della capacità di intendere in significato di quanto stava facendo e di autoderminarsi, devono prendersi in considerazione i seguenti elementi:
- i due certificati medici, redatti dal prof. , datati, come detto, 7.7.2004 e 27.9.2002. Per_6
Da quello del 2004 emergono turbe mnemoniche recenti con decadimento cognitivo di grado medio;
- il testamento pubblico, redatto dal Notaio il 7.2.2007, con il quale la stituiva Per_4 Per_2
legatari i suoi due figli, lasciando a ciascuno di questi un cospicuo numero di immobili, dettagliatamente elencati;
- le dichiarazioni rilasciate dalla nel corso dell'audizione della stessa, innanzi al Per_2 giudice tutelare di Napoli, il 6.2.2008: “vivo con i miei genitori mio padre, Parte_4
e con mai madre. Mio padre gestisce una fabbrica famosa a S. Leucio, una fabbrica di seta.; ho un conto in Banca C/o il B. di Napoli ma non posso dire quanto vi sia depositato, dovrei consultare le mie carte;
a domanda circa l'euro la dichiara di non sentirsi bene e Per_2
di voler rinviare il colloquio ad altra data. Avevo chiesto a mio padre di accompagnarmi ma lo stesso non è potuto venire per un problema alle ginocchia”;
- il decreto di apertura della amministrazione di sostengo redatto il 27.3.2008, in cui si legge che la “non è orientata nel tempo e nello spazio, non è lucida, non ha alcuna Per_2
cognizione del suo patrimonio e dei suoi redditi, entrambi cospicui, non ha coscienza e cognizione del valore del denaro. La stessa, infatti, ha parlato dei suoi genitori, oramai defunti, come se fossero viventi, dicendo che il padre gestisce una fabbrica e asserisce di vivere con i genitori medesimi. A domanda circa la entità del suo patrimonio e reddito e circa il valore dell'euro non è stata in grado di rispondere alcunchè”; “la è prova di Per_2
qualsiasi capacitò cognitiva, volitiva e di discernimento, di guisa che la stessa è del tutto incapace di provvedere ai propri bisogni ed interessi”; - i tre testamenti olografi del 24 ottobre 2008, - con identico contenuto -: “io sottoscritta
nomino eredi universali i miei due figli e E revoco altro Persona_7 Per_1 CP_1 testamento predisposto precedentemente”.
Questa Corte non ritiene provato che al momento della redazione dei tre testamenti dell'ottobre 2008 la osse del tutto priva della capacità di intendere il suo operato Per_2
e di determinarsi nel volere quanto scritto nei testamenti.
L'ultimo certificato medico di cui si ha prova agli atti (quello del 2004), parla di decadimento cognitivo di grado medio;
quindi, va escluso che nel 2004 la fosse priva della Per_2 sufficiente capacità di determinare il contenuto dell'atto dispositivo delle sue ultime volontà.
Nel 2007 la a fatto redigere un testamento pubblico, nel quale la stessa ha fatto Per_2
elencare dettagliatamente i beni lasciati, quale oggetto di legato, a ciascuno dei due figli.
Seppure attestazione del notaio – contenuta implicitamente nel fatto che lo stesso ha proceduto alla redazione del testamento - che la osse capace, al momento della Per_2
redazione del testamento, di intendere e di volere, non costituisca piena prova della capacità di intendere e di volere della testatrice a quel momento, tale accertamento costituisce, in ogni caso, un elemento di prova, pur sempre valutabile, in merito alla sussistenza della capacità della elemento contestabile con ogni mezzo di prova (v. Cass. Per_2
2702/2019; 2741/1982). Nella specie, però, non è stato addotto alcun elemento di prova alla luce del quale ritenere che la al momento della redazione del testamento pubblico Per_2
del 2007, non avesse una sufficiente lucidità per manifestare consapevolmente le sue ultime volontà.
Nel corso dell'audizione del 6.2.2008, come attestato dal giudice tutelare, la on Per_2
era lucida. Tale dato, però, non è sufficiente per ritenere che la fosse del tutto Per_2
incapace, in senso assoluto, tanto da non potere determinare il destino post mortem del suo patrimonio;
inoltre, e ancor di più, seppure la era priva di lucidità il 6.2.2008, ciò Per_2
non è sufficiente per ritenere provato che fosse del tutto incapace il 24 ottobre 2008, data della redazione dei testamenti.
Agli atti non si ha documentazione medica che attesti che nel 2008 la osse affetta Per_2
da una patologia che le comportava una totale e assoluta incapacità permanente di intendere e volere;
pertanto, alla luce del dettato normativo e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, era onere di dare la prova che al momento della redazione Persona_1
dei testamenti in esame la madre fosse del tutto priva della sufficiente capacità di intendere e volere. Tale prova non è stata fornita e, come detto, tale prova non può derivare dalla circostanza che alcuni mesi prima della redazione dei testamenti, cioè nel febbraio del 2008, la i fosse mostrata al giudice tutelare priva di lucidità. Per_2
Infine, va rilevato che il contenuto dei testamenti dell'ottobre del 2008 era estremamente semplice. Con tali testamenti, infatti, la indicava i suoi due figli come eredi Per_2
universali e revocava il precedente testamento. Dal contenuto dei testamenti del 24 ottobre
2008 – contenuto che, come detto, deve prendersi in considerazione al fine di valutare la sufficiente capacità del testatore al momento della redazione degli atti di ultima volontà, insieme agli altri elementi emergenti dalla istruttoria – si evince che, per disporre del proprio patrimonio post mortem, nei termini indicati, era sufficiente anche una parziale lucidità. La infatti, si è limitata a designare i figli quali eredi universali, utilizzando un linguaggio Per_2
che sottende la volontà di lasciare tutto quanto posseduto ai propri figli e il cui contenuto, per la sua elementarità, può essere inteso anche da un soggetto che non abbia a disposizione tutte le sue facoltà intellettive. Inoltre, la dimostrò di avere, al Per_2
momento della redazione dei testamenti, una sufficiente memoria, dato che revocò il precedente testamento, espressione che facendo uso del singolare e non del plurale, fa intendere che la icordava di avere in precedenza redatto un solo altro testamento. Per_2
Va aggiunto che in alcun momento del giudizio è stato adombrato che la ia stata Per_2
compulsata o influenzata nella redazione dei testamenti del 2008: si è infatti discusso solo della capacità della di intendere quanto stava realizzando il 24 ottobre 2008: per Per_2
cui deve ritenersi che quanto scritto nei detti testamenti sia frutto di una decisione personale della Per_2
In conclusione, questa Corte ritiene che abbia mancato di fornire una Persona_1
sufficiente prova che il 24 ottobre 2008 la madre fosse assolutamente priva Persona_2
della capacità di intendere e di volere e, quindi, fosse incapace di determinare il contenuto delle sue ultime volontà.
Pertanto, va rigetta la domanda di annullamento dei tre testamenti del 24 ottobre 2008.
5. Le domande riproposte da , avanzate in via Controparte_1 subordinata all'eventuale accoglimento della domanda riproposta dal germano, devono considerarsi assorbite.
6. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
7. Vanno condannati gli eredi di al pagamento delle spese in favore Persona_1 del procuratore antistatario di ai sensi dell'art. 91 cpc. CP_1
8. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
9. Il valore della controversia è indeterminabile.
Il valore della causa di annullamento del testamento deve determinarsi, ai fini del calcolo degli onorari di avvocato e procuratore, in applicazione analogica dello art. 12, terzo comma, cpc, in base al valore dei beni controversi secondo il disposto, rispettivamente, dell'art. 14 per i mobili e 15 per gli immobili, al lordo delle passività (v. Cass. 5579/1991).
Nella specie, in assenza di elementi da cui desumere il valore dei beni lasciati dalla Per_2
ai figli, deve concludersi per il valore indeterminabile della controversia.
10. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della determinazione dei compensi di avvocato, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. L'ultima frase dell'art. 5, comma 6, prevede che “Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fi ni entro lo scaglione fi no a euro 520.000,00”.
Nella specie, tenuto conto dell'assai cospicuo patrimonio lasciato dalla i figli, deve Per_2
farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro
260.000,01 ed euro 520.000,00.
11.Quanto al giudizio di legittimità, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatto uso dei valori medi;
pertanto, va liquidata la somma di euro 10.773,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali niella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al giudizio di rinvio, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - con esclusione della fase di trattazione, in quanto non svolta –, possono adottarsi i valori medi. Per questo, va liquidata la somma di euro 14.239,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta le domande proposte da e e, per Parte_5 Parte_2
l'effetto, dichiara validi i testamenti olografi di datati 24 ottobre 2008; Persona_8
b) condanna e al pagamento delle spese di lite, Parte_5 Parte_2
liquidando, in favore del difensore antistatario di , quanto al Controparte_4
giudizio di legittimità, la somma di euro 10.773,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al presente giudizio di rinvio, la somma di euro 14.239,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini