Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 30604/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/09/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Campoccia del Foro di Treviso presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 02.10.1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Ateli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ), nata a Milano in [...] C.F._3 data 1/07/2021 e cittadina italiana
FATTO
assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 30.11.2024 si è costituito in giudizio il SI. , il quale si è associato alla domanda Parte_2 di affido condiviso, ma si è opposto alle restanti domande della ricorrente.
Con istanza congiunta del 12.12.2024 le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) le premesse sono parte integrante dell'accordo;
2) le Parti concordemente intendono chiedere che venga disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza stabile e prevalente presso la madre, Parte_3
sig.ra Parte_1
3) la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Milano (MI), Via Parte_2
Acerenza 1, verrà assegnata provvisoriamente, per le ragioni di cui ai successivi punti 4) e
5), alla signora affinché vi abiti con fino all'autosufficienza di Pt_1 Parte_3 quest'ultima;
4) il sig. ha manifestato l'esigenza di vendere la casa familiare di sua proprietà sita Parte_2
in Milano (MI), Via Acerenza 1, al fine di riuscire, con il ricavato, ad acquistare una nuova abitazione per la figlia , affinché vi abiti, fino alla propria autosufficienza ed Parte_3
indipendenza economica, con la madre nonché al fine di utilizzare la Parte_1
somma residua per acquistare o ottenere in locazione una soluzione abitativa per sé;
5) la sig.ra acconsente al trasferimento proprio e della figlia in un'altra Pt_1 Parte_3
abitazione a condizione che tale unità immobiliare venga acquistata e pagata integralmente dal sig. , che ne sarà l'esclusivo proprietario, libera da pegni ed ipoteche, che Parte_2
dovrà essere assegnata alla signora affinché vi abiti con la figlia Pt_1 Parte_3 fino all'autosufficienza ed indipendenza economica di quest'ultima (in sostituzione quindi dell'attuale casa familiare); l'assenso al trasferimento della signora e di Parte_1
sarà subordinato al ragionevole gradimento della nuova casa da parte della Parte_3
signora che avverrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto più possibile nel Pt_1
rispetto delle seguenti condizioni:
a) che la nuova abitazione sia ubicata nel medesimo quartiere di quella attuale e più precisamente all'interno della zona che si estende da SUD tra via Ugoni /via Scalvini e a
NORD tra via Broglio/via Baldinucci. E poi da OVEST tra via Guicciardi e via Varè a
EST. Nel dettaglio le seguenti vie: piazza Bausan, via Emilio Broglio, via Filippo Baldinucci, via Antonio Carnevali da via Imbriani, via Marcello Prestinari, via Camillo
Ugoni, via degli Imbriani, via Giovita Scalvini, via Giovanni Arrivabene, via Francesco
Paolo Michetti, via Rosa Massara De Capitani, via Ercole Ricotti, via Giovanni Battista
Varè, via Luigi Mercantini, via Acerenza, via Derganino, via Privata Angiolo Maffucci, via Nino Besozzi, via Privata Catone;
b) che l'abitazione si trovi in uno stabile decoroso, che non necessiti di significativi lavori di ristrutturazione, che abbia dimensioni non inferiori a circa 65-75 mq commerciali in modo che si tratti almeno di un trilocale composto da due stanze da letto finestrate - per consentire a ed alla sig.ra di avere ciascuna una propria camera Parte_3 Pt_1
- un bagno finestrato, una cucina anche a vista ed un soggiorno, un balcone o terrazzo, la predisposizione per l'aria condizionata, che l'appartamento sia situato ad un piano intermedio per ragioni di sicurezza e sia munito di ascensore condominiale;
- le Parti prendono atto che in caso di controversia sull'adempimento dell'accordo di cui al punto 5), sarà necessario adire il Tribunale competente per la modifica delle condizioni di cui al presente accordo, di cui il punto 5) rappresenta parte essenziale;
- le Parti prendono atto che, in ogni caso, le spese condominiali ordinarie dell'abitazione assegnata alla sig.ra sia quella attuale che quella futura, verranno Parte_1 pagate integralmente e direttamente da quest'ultima al condominio, mentre le spese straordinarie saranno pagate integralmente e direttamente da parte del sig.
[...]
al condominio;
Parte_2
- in relazione alla frequentazione tra padre e figlia, le Parti concordano che il sig.
[...]
trascorrerà con la figlia i seguenti giorni e periodi: Parte_2 Parte_3
o a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 8.30 - 9.00 alla domenica sera, quando riporterà alla mamma dopo cena intorno alle ore 20.30; Parte_3
o nella settimana in cui il padre trascorrerà il fine settimana con la figlia, trascorrerà con anche il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola alle 16:30 sino Parte_3
alle 19:30 quando la riporterà dalla mamma prima di cena;
o nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con la figlia, trascorrerà con il lunedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola alle 16:30, sino al Parte_3
martedì mattina, quando riaccompagnerà la bambina a scuola, nonché il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola alle 16:30 sino alle 19:30 quando la riporterà dalla mamma prima di cena;
o vacanze natalizie: durante le vacanze di Natale trascorrerà la prima settimana Pt_3
con la mamma e la seconda con il papà, avendo cura di alternare ogni anno il giorno di
Natale;
o vacanze pasquali: trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con Parte_3
cui non ha passato il Natale, in modo che la minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con il padre e il Natale con la madre, e l'anno successivo viceversa;
o vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15 giorni. starà Pt_3
con il papà le prime due settimane di agosto di ogni anno e con la mamma le seconde due settimane di agosto di ogni anno. per il resto del periodo estivo rimane in vigore il calendario di visite e pernottamenti stabilito durante l'anno;
o trascorrerà il giorno della festa del suo compleanno con entrambi i Parte_3
genitori;
- ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di ciascuno di essi nonché con quelle scolastiche e sociali della figlia
; Parte_3
- resta inteso tra le Parti che, allo stato, il sig. non dispone ancora di una soluzione Parte_2
abitativa che consenta il pernottamento con sé della figlia e, pertanto, i Parte_3
pernottamenti della figlia con sé inizieranno appena disporrà di un'abitazione idonea in tal senso, circostanza che sarà cura del sig. rendere nota appena possibile alla Parte_2
sig.ra Pt_1
- il sig. contribuirà al mantenimento indiretto della figlia Parte_2 Parte_3 mediante il versamento alla sig.ra del contributo mensile di € 300,00 (trecento/00) a Pt_1
mezzo bonifico bancario da effettuare entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
- le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano saranno ripartite tra i genitori nella misura pari al 50% ciascuno e la quota di spettanza dovrà essere rimborsata al genitore che ha provveduto all'anticipazione totale della spesa, non oltre il giorno 15 del mese successivo, previa trasmissione del relativo giustificativo;
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, sig.ra Pt_1
- il sig. dovrà trasmettere tutti i documenti necessari e richiesti per la compilazione Parte_2 dell'ISEE in tempo utile per consentire alla signora la corretta compilazione, al fine Pt_1
di poterlo presentare per godere delle possibili, eventuali, agevolazioni;
- entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso affinché terze persone individuate di comune accordo (babysitter, o genitori di compagni di ) possano avere la Parte_3
delega per prendere la bambina a scuola nel caso in cui i genitori non riescano a curare il ritiro diretto;
- le Parti prestano il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità della minore, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 31.01.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bsi.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato