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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 4/02/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5483/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Beatrice Ceci
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Ripetizione di Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 30.09.2021 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma di € 5.944,76, Parte_1 chiesta in restituzione con riferimento al periodo 1.01.2020/31.07.2021.
pagina 1 di 8 2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a restituire a le somme CP_1 Parte_1 eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito di cui sub 1, oltre interessi legali dal dì della trattenuta alla restituzione.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrisponde a la somma di € CP_1 Parte_1
8.244,89, maturata a titolo di ratei dell'assegno di assistenza mensile, ex art. 13 l.
118/1971, in relazione al periodo 1.0.2016/30.11.2018, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
4. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t., e, premesso di essere titolare di pensione CP_1
INVCIV 07210079, chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 30.09.2021 con cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 5.944,76, corrisposta nel periodo dall'1.01.2020 al 31.07.2021, asseritamente superiore a quella spettante. Chiede, inoltre, di condannare l' alla restituzione delle somme trattenute e CP_1 trattenende a titolo recuperatorio.
Eccepisce, in primo luogo, l'assoluta genericità della comunicazione di indebito del
30.09.2021 e che, per tale ragione, non è stata posta in condizione di verificare la fondatezza di quanto asserito dall' e di esercitare un'adeguata difesa. Si è, quindi, in presenza di CP_1 una pretesa illegittima che le ha impedito il controllo sull'esistenza, prima ancora che sulla legittimità, dell'asserito credito restituito.
Eccepisce, inoltre, di essere creditrice nei confronti dell' della somma complessiva di € CP_1
8.244,89, maturata a titolo di ratei dell'assegno di assistenza mensile ex art. 13 della L.
118/1971 in relazione al periodo 1.01.2016/30.11.2018, essendo stata riconosciuta invalida al 75% con decorrenza dal 7.09.2016 giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli n.
21475/2016 dell'1.08.2017. Chiede, quindi, la condanna dell al pagamento in suo CP_1 favore della somma di cui innanzi, ovvero di qualora ritenuto l'indebito fondato, di portarla in compensazione con il credito CP_1
Eccepisce, infine, l'inapplicabilità della disciplina di cui dall'art. 2033 c.c. all'indebito assistenziale, in quanto tutti i fatti relativi ai dati sanitari e/o reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall'ufficio dell' in via telematica e, pertanto, il cittadino che percepisce indebitamente, ma in CP_1 buona fede, la prestazione economica erogata dall' non può essere costretto ad alcun CP_1
pagina 2 di 8 modo a restituirla. Ne consegue che l' può chiedere la restituzione dell'indebito solo per CP_1 il periodo successivo all'accertamento, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. Nel caso di specie, quindi, istituto con il provvedimento del 30.09.2021 non poteva chiedere la restituzione delle somme corrisposte nel precedente periodo 1.01.2020/31.07.2021.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e CP_1 in diritto. Sostiene che l'onere probatorio sul possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni assistenziali grava sulla parte ricorrente e che, per configurare le irripetibilità dell'indebito, devono ricorrere contemporaneamente quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base ad un formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente interrogatore;
d) la sussistenza del dolo dell'interessato cui è parificata, quanto agli effetti,
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'Ente competente. In specie, difetta il requisito dell'errore immutabile all' in quanto l'indebito trae origine da un fatto (variazione del reddituale) CP_1 che non è in alcun modo imputabile ad un errore dell'Ente che, al contrario, preso atto degli effetti prodotti dalla variazione reddituale relativa all'anno di imposta 2016 sull'importo della prestazione erogata, ha tempestivamente comunicato all'interessata l'indebito al fine di recuperare quanto corrisposto in eccesso.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Prima di entrare nel merito del presente giudizio è bene rammentare che le prestazioni economiche di natura assistenziale riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi pagina 3 di 8 degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Ne discende che nel caso che ci occupa, vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale, non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, posto che la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre invece le disposizioni di cui all'art. 52 della L. 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991, poiché prevedendo una decadenza, la sua applicazione non può estendersi oltre lo stretto ambito indicato dalla legge.
Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 13233/2020 in cui i supremi giudici affermano che se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale CP_1 non si applica la disciplina dell'art. 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Ed infatti “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). La pronuncia si pone sul solco di un orientamento sempre più consolidato secondo cui va esclusa la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile posto pagina 4 di 8 che l'art. 38 della Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la ragione CP_1 dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutorio (ad es. Cass. 15550/2019).
Venendo al caso in esame si osserva che, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“. La pronuncia si pone nella scia di Cass. n. 28771/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la sentenza n. 31372/2019 secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme
pagina 5 di 8 sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'”accipiens”.
In sintesi, il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della S.C. muove dalla tesi che le prestazioni pensionistiche assistenziali, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile” al percettore. Inoltre, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione, è necessario anche il “dolo dell'accipiens” atto a far venir meno il suo affidamento.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, la S. Corte con la sentenza n. 31372/2019 ha affermato che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Purtuttavia, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' che è onerato CP_1 del controllo dei requisiti reddituali mediante accesso telematico alla banca dati dei redditi dichiarati. Ed infatti, l'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102 , prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio è ribadito dall'art.13, D.L. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di pagina 6 di 8 natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
Ne deriva che l'obbligo di dichiarazione all' riguarda quei dati reddituali che non vanno CP_1 dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.). Inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già conosce. CP_1 CP_1
Nel caso che ci occupa è bene precisare che dalla comunicazione del 30.09.2021 prodotta in atti dalla parte ricorrente, non è dato comprendere con riferimento a quale anno d'imposta si sarebbe verificata la variazione reddituale incidente sul diritto alla prestazione assistenziale in parola corrisposta alla pensionata dall'1.01.2019 al 31.07.2020.
Invero di norma l' prima di comunicare che provvederà al recupero delle somme, invia al CP_1 pensionato una comunicazione di riliquidazione della prestazione in godimento indicando l'anno di imposta di riferimento che avrebbero determinato la perdita o la modifica del diritto alla prestazione assistenziale. Nulla di tutto ciò nel caso di specie per cui questo giudicante, rilevato che solo nella memoria di costituzione in giudizio il procuratore dell' afferma che CP_1
l'indebito si è formato quale conseguenza della comunicazione dei redditi dell'anno 2016, dando corso al potere di integrazione probatoria riconosciuto dall'art. 421 c.p.c., onerava il procuratore della ricorrente di produrre certificazione reddituale relativa al predetto anno di imposta. Ebbene dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che la sig.ra Parte_1 nel 2017 non denunciato all'Erario alcun reddito relativo all'anno 2016. Ne consegue l'infondatezza della pretesa restitutoria in quanto l' non ha prodotto alcun documento da CP_1 cui risultino redditi eventualmente prodotti dalla ricorrente nel 2016, senza contare che,
pagina 7 di 8 qualora la stessa li avesse comunque comunicati all' , avrebbe dovuto Controparte_2 provare il dolo della pensionata.
In conclusione, non solo va affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non sarebbero state comunque ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens -non sussistendo nessuna prova né idonea allegazione in relazione al dolo comprovato-, ma va dichiarata l'insussistenza dell'indebito in quanto la pretesa restitutoria azionata dall'istituto resistente è risultata del tutto destituita di fondamento.
Con riferimento alla domanda di pagamento della somma di € 8.244,89, maturata a titolo di assegno di assistenza mensile ex art. 13 l. 118/1971 in relazione al periodo
1.01.2016/30.11.2018, giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli R.G. 21475/2016 dell'1.08.2017 con cui è stata riconosciuta invalida civile al 75% a decorrere dal 7.09.2016,
l' non spiega alcuna difesa, ossia né prova di avere corrisposto alla ricorrente la somma CP_1 alla stessa dovuta, né deduce, prima ancora di provare, l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto alla prestazione con riferimento al periodo innanzi indicato.
L' in persona del l.r.p.t., va pertanto condannato a pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma di € 8.244,89 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 4/02/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5483/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Beatrice Ceci
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Ripetizione di Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 30.09.2021 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma di € 5.944,76, Parte_1 chiesta in restituzione con riferimento al periodo 1.01.2020/31.07.2021.
pagina 1 di 8 2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a restituire a le somme CP_1 Parte_1 eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito di cui sub 1, oltre interessi legali dal dì della trattenuta alla restituzione.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrisponde a la somma di € CP_1 Parte_1
8.244,89, maturata a titolo di ratei dell'assegno di assistenza mensile, ex art. 13 l.
118/1971, in relazione al periodo 1.0.2016/30.11.2018, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
4. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t., e, premesso di essere titolare di pensione CP_1
INVCIV 07210079, chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 30.09.2021 con cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 5.944,76, corrisposta nel periodo dall'1.01.2020 al 31.07.2021, asseritamente superiore a quella spettante. Chiede, inoltre, di condannare l' alla restituzione delle somme trattenute e CP_1 trattenende a titolo recuperatorio.
Eccepisce, in primo luogo, l'assoluta genericità della comunicazione di indebito del
30.09.2021 e che, per tale ragione, non è stata posta in condizione di verificare la fondatezza di quanto asserito dall' e di esercitare un'adeguata difesa. Si è, quindi, in presenza di CP_1 una pretesa illegittima che le ha impedito il controllo sull'esistenza, prima ancora che sulla legittimità, dell'asserito credito restituito.
Eccepisce, inoltre, di essere creditrice nei confronti dell' della somma complessiva di € CP_1
8.244,89, maturata a titolo di ratei dell'assegno di assistenza mensile ex art. 13 della L.
118/1971 in relazione al periodo 1.01.2016/30.11.2018, essendo stata riconosciuta invalida al 75% con decorrenza dal 7.09.2016 giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli n.
21475/2016 dell'1.08.2017. Chiede, quindi, la condanna dell al pagamento in suo CP_1 favore della somma di cui innanzi, ovvero di qualora ritenuto l'indebito fondato, di portarla in compensazione con il credito CP_1
Eccepisce, infine, l'inapplicabilità della disciplina di cui dall'art. 2033 c.c. all'indebito assistenziale, in quanto tutti i fatti relativi ai dati sanitari e/o reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall'ufficio dell' in via telematica e, pertanto, il cittadino che percepisce indebitamente, ma in CP_1 buona fede, la prestazione economica erogata dall' non può essere costretto ad alcun CP_1
pagina 2 di 8 modo a restituirla. Ne consegue che l' può chiedere la restituzione dell'indebito solo per CP_1 il periodo successivo all'accertamento, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. Nel caso di specie, quindi, istituto con il provvedimento del 30.09.2021 non poteva chiedere la restituzione delle somme corrisposte nel precedente periodo 1.01.2020/31.07.2021.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e CP_1 in diritto. Sostiene che l'onere probatorio sul possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni assistenziali grava sulla parte ricorrente e che, per configurare le irripetibilità dell'indebito, devono ricorrere contemporaneamente quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base ad un formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente interrogatore;
d) la sussistenza del dolo dell'interessato cui è parificata, quanto agli effetti,
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'Ente competente. In specie, difetta il requisito dell'errore immutabile all' in quanto l'indebito trae origine da un fatto (variazione del reddituale) CP_1 che non è in alcun modo imputabile ad un errore dell'Ente che, al contrario, preso atto degli effetti prodotti dalla variazione reddituale relativa all'anno di imposta 2016 sull'importo della prestazione erogata, ha tempestivamente comunicato all'interessata l'indebito al fine di recuperare quanto corrisposto in eccesso.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'odierna udienza dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Prima di entrare nel merito del presente giudizio è bene rammentare che le prestazioni economiche di natura assistenziale riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi pagina 3 di 8 degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Ne discende che nel caso che ci occupa, vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale, non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, posto che la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre invece le disposizioni di cui all'art. 52 della L. 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991, poiché prevedendo una decadenza, la sua applicazione non può estendersi oltre lo stretto ambito indicato dalla legge.
Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 13233/2020 in cui i supremi giudici affermano che se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale CP_1 non si applica la disciplina dell'art. 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Ed infatti “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). La pronuncia si pone sul solco di un orientamento sempre più consolidato secondo cui va esclusa la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile posto pagina 4 di 8 che l'art. 38 della Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la ragione CP_1 dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutorio (ad es. Cass. 15550/2019).
Venendo al caso in esame si osserva che, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“. La pronuncia si pone nella scia di Cass. n. 28771/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la sentenza n. 31372/2019 secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme
pagina 5 di 8 sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'”accipiens”.
In sintesi, il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della S.C. muove dalla tesi che le prestazioni pensionistiche assistenziali, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile” al percettore. Inoltre, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione, è necessario anche il “dolo dell'accipiens” atto a far venir meno il suo affidamento.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, la S. Corte con la sentenza n. 31372/2019 ha affermato che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Purtuttavia, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' che è onerato CP_1 del controllo dei requisiti reddituali mediante accesso telematico alla banca dati dei redditi dichiarati. Ed infatti, l'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102 , prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio è ribadito dall'art.13, D.L. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di pagina 6 di 8 natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
Ne deriva che l'obbligo di dichiarazione all' riguarda quei dati reddituali che non vanno CP_1 dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.). Inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già conosce. CP_1 CP_1
Nel caso che ci occupa è bene precisare che dalla comunicazione del 30.09.2021 prodotta in atti dalla parte ricorrente, non è dato comprendere con riferimento a quale anno d'imposta si sarebbe verificata la variazione reddituale incidente sul diritto alla prestazione assistenziale in parola corrisposta alla pensionata dall'1.01.2019 al 31.07.2020.
Invero di norma l' prima di comunicare che provvederà al recupero delle somme, invia al CP_1 pensionato una comunicazione di riliquidazione della prestazione in godimento indicando l'anno di imposta di riferimento che avrebbero determinato la perdita o la modifica del diritto alla prestazione assistenziale. Nulla di tutto ciò nel caso di specie per cui questo giudicante, rilevato che solo nella memoria di costituzione in giudizio il procuratore dell' afferma che CP_1
l'indebito si è formato quale conseguenza della comunicazione dei redditi dell'anno 2016, dando corso al potere di integrazione probatoria riconosciuto dall'art. 421 c.p.c., onerava il procuratore della ricorrente di produrre certificazione reddituale relativa al predetto anno di imposta. Ebbene dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che la sig.ra Parte_1 nel 2017 non denunciato all'Erario alcun reddito relativo all'anno 2016. Ne consegue l'infondatezza della pretesa restitutoria in quanto l' non ha prodotto alcun documento da CP_1 cui risultino redditi eventualmente prodotti dalla ricorrente nel 2016, senza contare che,
pagina 7 di 8 qualora la stessa li avesse comunque comunicati all' , avrebbe dovuto Controparte_2 provare il dolo della pensionata.
In conclusione, non solo va affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non sarebbero state comunque ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens -non sussistendo nessuna prova né idonea allegazione in relazione al dolo comprovato-, ma va dichiarata l'insussistenza dell'indebito in quanto la pretesa restitutoria azionata dall'istituto resistente è risultata del tutto destituita di fondamento.
Con riferimento alla domanda di pagamento della somma di € 8.244,89, maturata a titolo di assegno di assistenza mensile ex art. 13 l. 118/1971 in relazione al periodo
1.01.2016/30.11.2018, giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli R.G. 21475/2016 dell'1.08.2017 con cui è stata riconosciuta invalida civile al 75% a decorrere dal 7.09.2016,
l' non spiega alcuna difesa, ossia né prova di avere corrisposto alla ricorrente la somma CP_1 alla stessa dovuta, né deduce, prima ancora di provare, l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto alla prestazione con riferimento al periodo innanzi indicato.
L' in persona del l.r.p.t., va pertanto condannato a pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma di € 8.244,89 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
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