Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare 6.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6120/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Marco
Marrone;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002766512, notificata a mezzo posta il 27/09/2024 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9262,20 per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'annualità 2018 .
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso del quale CP_1
deduceva variamente l'infondatezza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1
L' eccepisce la mancata applicazione al procedimento CP_1
relativo all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata.
La tesi non convince .
Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Tuttavia, nel senso dell'applicabilità dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981 anche al procedimento in contestazione, depone la circolare emanata dall la n.32 del 25.02.2022, CP_1
avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l ha precisato che tra i motivi di CP_2
archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981 .
Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale all'anno
2018 mentre l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato
2 solo in data 22.11.2019, ben oltre il termine di cui all'articolo 14 succitato. ( memoria di costituzione dell . CP_1
Gli è che il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto con la conseguente estinzione dell'obbligazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite, sostenute da
[...]
, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre iva e Parte_1
cpa come per legge, nonché rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 21.6.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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