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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Estensore ing. Giancarlo Fianchisti Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 1549/2022, promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUZZO ARCANGELO e dell'avv. MARTINO P.IVA_1
CLAUDIO;
RICORRENTE
contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCELLI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE;
RESISTENTE
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
[...]
1 RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, - annullare, dichiarare nulli, revocare e, comunque, dichiarare inesistenti e privi di efficacia giuridica sia la cartella di pagamento n. 056 2021 00011340 85 000 - avente ad oggetto il recupero dei canoni corrispondenti alle due concessioni consortili di derivazione di acqua pubblica per l'anno 2016, per una somma complessiva di € 127.714,28, compresi oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all' - e sia il ruolo n. 2021/001221, reso CP_5 esecutivo, per quanto si legge in cartella, in data 24/03/2021, ma mai notificato;
- dichiarare, per l'effetto, non dovuta la somma di € 127.714,28 pretesa con la cartella di pagamento di cui sopra;
-disporre, in via ulteriormente gradata, ed ove non dichiarati prescritti, una riduzione dei canoni dovuti dal Controparte_1
per l'anno 2016, riparametrandoli a quelli quantificati dalla Provincia di
[...]
Massa Carrara per l'anno 2015. Con vittoria di spese e compensi professionali;
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque adito, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza: nel merito, accertata la legittimità e validità della pretesa della e delle attività poste in essere dall'Ente impositore e, Controparte_2 confermata la cartella di pagamento per cui è causa, rigettare tutte le domande di parte attrice e l'opposizione proposta nei confronti dell'Amministrazione regionale in quanto infondate in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum. In ogni caso con vittoria di spese delle spese e dei compensi professionali oltre accessori di legge”.
OGGETTO: canoni di concessione di derivazione d'acqua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio di bonifica e d'irrigazione del canale lunense è titolare di due concessioni di derivazione d'acqua nel territorio di Massa Carrara, e precisamente:
1) una concessione di grande derivazione di acqua pubblica per uso irriguo ed industriale;
2) una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la è subentrata alla Controparte_2 CP_6
sia per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica sia
[...] per la quantificazione e la riscossione dei relativi canoni.
2 Con D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R sono stati stabiliti dalla i criteri Controparte_2 per la determinazione dei canoni per l'anno 2016 ed inoltre, con Legge Regionale 4 ottobre 2016, n. 68, è stata determinata nella misura del 10% l'aliquota dell'imposta regionale per l'anno 2016 da applicare ai canoni di concessione.
Ciò premesso, il ricorrente ha esposto: CP_1
- di aver ricevuto, in data 9 dicembre 2016, tre comunicazioni da parte della aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di concessione e della Controparte_2 relativa imposta regionale per l'anno 2016, quantificati in € 10.156,69 per l'uso irriguo, in € 75.900,00 per l'uso industriale ed in € 17.267,25 per l'uso idroelettrico, comprensivi dell'addizionale del 10%;
- di averne contestato il contenuto evidenziando l'abnorme aumento dei canoni rispetto a quelli praticati dalla Provincia di Massa Carrara negli anni precedenti;
- che la , a seguito di espressa richiesta di esso , stante Controparte_2 CP_1
l'effettivo utilizzo per scopi industriali di soli 0,1 moduli in luogo di quelli massimi concessi di 2,00 moduli, in data 17 novembre 2017, aveva ridotto il canone per l'uso industriale ad € 6.431,00, oltre l'addizionale del 10%;
- che in data 24 giugno 2022 si era visto notificare da parte dell'
[...]
la cartella di pagamento n. 056 2021 00011340 85 000, Controparte_7 avente ad oggetto il recupero dei canoni corrispondenti alle due concessioni per l'anno 2016, per una somma complessiva di € 127.714,28, compresi oneri di riscossione, sanzioni e diritti di notifica spettanti all' e nello specifico (€ CP_5
12.553,67 per l'uso irriguo;
€ 93.812,40 per l'uso industriale ed € 21.342,33 per l'uso idroelettrico).
Il ha quindi eccepito, in via gradata, a fondamento del ricorso promosso CP_1 dinanzi a questo Tribunale e notificato alle controparti il 5.9.2022:
a) la prescrizione del credito vantato dalla con riguardo ai canoni Controparte_2 relativi all'annualità 2016.
A tal fine, in diritto, ha richiamato il disposto dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., trattandosi,
a suo dire, di pagamenti periodici ad anno, con conseguente prescrizione quinquennale.
In fatto, ha evidenziato: 1) che tra il giorno delle richieste di pagamento avanzate dalla con le comunicazioni in data 1/9.12.2016 ed il giorno della notifica della cartella CP_2 di pagamento (24.6.2022) erano trascorsi 5 anni, 6 mesi e 24 giorni;
2) che non vi erano stati atti interruttivi, tale valenza non potendosi attribuire alla pec del 27 maggio
3 2020, con cui la , nell'ambito del procedimento di rinnovo della Controparte_2 concessione consortile di derivazione di acqua pubblica per l'uso irriguo ed industriale, aveva chiesto anche il pagamento dei canoni dal 2015 al 2019 per la complessiva somma di € 138.994,06, oltre € 11.868,91 a titolo di imposta regionale ed € 1.128,62 per l'occupazione delle aree demaniali.
b) il difetto di motivazione della cartella di pagamento.
In proposito, il ha dedotto, in fatto: 1) che non sarebbe chiaro a quali CP_1 concessioni le singole somme siano distintamente da attribuire e che sarebbe stata omessa l'allegazione del procedimento di calcolo degli importi per i singoli usi e la motivazione sottostante;
2) che, quanto alla sottovoce degli “interessi”, mancherebbero i criteri di calcolo e l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem; 3) che sarebbe stata applicata finanche una sanzione amministrativa per l'omesso pagamento di un canone pattizio.
In diritto, ha richiamato l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente"), che a sua volta rinvia all'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il quale statuisce che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, derivandone in caso contrario la nullità insanabile della cartella di pagamento.
c) l'indebita quantificazione dei canoni.
Sul punto ha rappresentato, in fatto: 1) che la Provincia di Massa Carrara aveva comunicato al l'adeguamento del canone demaniale per entrambe le CP_1 concessioni: in data 29.1.2015, per la derivazione ad uso idroelettrico, quantificandolo in € 2.857,31, addizionale del 10% esclusa;
in data 9 aprile 2015, per derivazione di acque ad uso industriale ed irriguo, quantificandolo in € 31.560,33, addizionale del 10% esclusa;
2) che la – divenuta titolare di ogni potere al riguardo a partire Controparte_2 dal 1^ gennaio 2016 – aveva comunicato in data 1^ dicembre 2016, senza fornire alcuna spiegazione del procedimento adottato, l'abnorme aumento dei canoni suddetti, che erano stati apoditticamente quantificati in € 69.000,00 (uso industriale), €
15.697,50 (uso idroelettrico) ed € 9.233,35 (uso irriguo), oltre all'addizionale del 10%.
In diritto, ha dedotto che tale aumento sarebbe illegittimo, in quanto sarebbe stato disposto retroattivamente e in ogni caso sarebbe ingiustificato nel quantum, atteso che il D.P.G.R. n. 61/R/2016, a cui ha fatto riferimento la , non offrirebbe Controparte_2 fondamento e giustificazione agli aumenti disposti.
***
4 Sulla base di tutto quanto rappresentato ed eccepito, il ricorrente ha dunque CP_1 chiesto: che, ove venisse disattesa l'eccezione di prescrizione e ove la cartella non dovesse essere annullata per palese difetto di motivazione, si provveda in ogni caso ad una consistente riduzione del quantum, riportandosi il suo ammontare a quello che era stato quantificato dalla Provincia di Massa Carrara per l'annualità 2015, salva eventualmente l'applicazione del tasso di inflazione programmato e le addizionali regionali dovute.
***
Si è costituita in giudizio soltanto la . Controparte_2
L' , pur ritualmente citata, non si è invece costituita, donde deve Controparte_3 esserne dichiarata la contumacia.
***
Nel suo atto di costituzione, la ha contestato tutte le eccezioni e i rilievi Controparte_2 del , chiedendo il rigetto della domanda e dell'opposizione proposta. CP_1
***
L'iter processuale ha visto respinte le istanze cautelari formulate dal . Non è CP_1 stata svolta alcuna istruttoria. Le conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi sono state confermate in sede di precisazione delle conclusioni, previa fissazione di udienza ad hoc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 10/11.7.2025, a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
26.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di prescrizione.
Il riferimento all'art. 2948 n. 4 c.c. compiuto dal ricorrente appare corretto, CP_1 trattandosi di canoni concessori, e quindi di prestazioni periodiche.
Pertinente è pure il richiamo, compiuto nel ricorso, alla sentenza a Sezioni Unite n.
3162/ 2011, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi 5 dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della legge
5 gennaio 1994, n. 36 - il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione”.
Tale orientamento, nel frattempo, ha trovato ulteriore conferma (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 13288 del 14/05/2024).
L'impostazione di diritto proposta dal ricorrente - e qui accolta - non è stata messa in discussione neppure dalla resistente. CP_2
Quest'ultima, piuttosto, nel contestare l'eccezione, ha evidenziato: che l'articolo 3, terzo comma, della L.R. 57/2017 prescrive che “Il recupero del canone è effettuato entro il
31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone”; che l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta nel 2021 e quindi nel termine quinquennale previsto dalla normativa regionale di riferimento, in quanto il termine per il recupero scadeva regolarmente al 31 dicembre 2021; che la pec del 27/05/2020 inviata al dalla Regione rappresenterebbe un valido atto interruttivo. CP_1 CP_2
Le deduzioni difensive della sono fondate solo in parte. CP_2
Correttamente la resistente individua il dies a quo del termine di prescrizione nel
31.12.2016, vale a dire nel termine di pagamento del canone per l'anno 2016.
Non altrettanto correttamente, invece, ritiene che l'iscrizione a ruolo determini effetto interruttivo.
L'art. 2943 co. 2 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: per effetto dell'interruzione, decorre un ulteriore periodo di prescrizione.
Senz'altro, la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo o di altri atti emessi sia dall'ente creditore che dall'Agente della riscossione, ove si intima il pagamento degli importi, interrompono la prescrizione (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza
n. 11605 del 2021).
Lo stesso non può dirsi per l'iscrizione a ruolo.
Invero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente
6 carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo resta un atto interno dell'amministrazione, inidoneo a costituire in mora il debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 5,
Ordinanza n. 23261 del 23/10/2020; Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 315 del
09/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14301 del 19/06/2009).
Ciò premesso, occorre verificare se, come sostenuto dalla , la pec del Controparte_2
27.5.2020 esplichi reale valore interruttivo.
Il ricorrente lo nega affermando che con la suddetta pec era stato richiesto CP_1 per l'anno 2016 il pagamento del canone irriguo per l'importo di € 5.610,00 e di quello industriale per l'importo di € 57.078,00, oltre alle addizionali regionali del 10%, mentre nulla era stato richiesto per il canone relativo all'uso idroelettrico. Tali importi, tuttavia, erano assolutamente diversi da quelli che avevano costituito oggetto delle richieste regionali del 1^ dicembre 2016 e sulla base dei quali era stata poi redatta e notificata la cartella di pagamento.
Il Collegio rileva che con la pec in questione la , dopo aver elencato i Controparte_2 pagamenti relativi ai canoni per il periodo 2015-2019 che il Consorzio di bonifica e d'irrigazione del canale lunense avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito per il rinnovo della concessione di derivazione per uso irriguo e industriale, ha aggiunto: “Si informa che la presente nota è valevole come formale messa in mora con effetto interruttivo della prescrizione per i canoni sopra indicati”. Allegata alla suddetta comunicazione vi è inoltre una tabella contenente l'indicazione dei canoni analiticamente suddivisi per annualità, tra cui figurano anche quelli per l'uso agricolo e per l'uso industriale relativi all'anno 2016 (cfr. doc. 12 all. ricorso).
Ciò è sicuramente idoneo a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, con le seguenti precisazioni.
Anzitutto, l'interruzione della prescrizione non opera per il credito relativo al canone della concessione per uso idroelettrico dal momento che né nella pec né nella allegata tabella si fa alcuna menzione di tale credito.
In secondo luogo, il fatto che vengano indicati, per l'annualità 2016, importi inferiori a quelli richiesti con le precedenti comunicazioni del dicembre 2016, se esplica valore sul quantum del credito, da circoscrivere alle più contenute somme per cui si è verificato l'effetto interruttivo - e dunque, a € 6.171,00 per l'uso irriguo (€ 5.610,00 + addizionale
€ 561,00) e a € 62.785,80 (€ 57.078,00 + addizionale € 5.707,80) per l'uso industriale, non priva sicuramente l'intimazione della sua efficacia interruttiva.
7 In definitiva, per effetto dell'eccepita prescrizione, l'obbligazione di pagamento del di bonifica e d'irrigazione del canale lunense risulta estinta, quanto all'intero CP_1 canone 2016 relativo alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico, essendo trascorsi dal 31.12.2016 alla data della notifica della cartella di pagamento (24.6.2022)
5 anni, 5 mesi e 24 giorni;
mentre risulta parzialmente estinta quanto al canone 2016 relativo alla concessione di derivazione ad uso irriguo ed industriale, residuando un debito di € 6.171,00 per l'uso irriguo e di € 62.785,80 per l'uso industriale.
Sul difetto di motivazione
In ordine al difetto di motivazione della cartella di pagamento, la ha Controparte_2 replicato alle doglianze espresse dal ricorrente che la richiesta di pagamento CP_1 risulta riferita ad atti di concessione sottoscritti dal concessionario nei quali è stabilito, tra l'altro, che il pagamento deve essere effettuato annualmente;
pertanto, l'indicazione in cartella dell'annualità (2016) sarebbe sufficiente a chiarire e motivare la richiesta di pagamento.
Inoltre - a suo modo di vedere - il si trovava già nella condizione di poter CP_1 conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa regionale, e ciò sia per la natura del credito che per l'avvenuto scambio di corrispondenza tramite la pec del 2020.
La resistente ha infine invocato, a conferma, i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza a SS.UU. n. 22281/2022.
Tanto premesso, il Tribunale sull'eccezione proposta osserva quanto segue.
Dalla sentenza a SS.UU. n. 22281/2022, richiamata dalla , si ricava Controparte_2 che, rispetto alla questione dell'obbligo di motivazione, rilevano anzitutto, con specifico riferimento alla materia tributaria, non soltanto l'art. 42, co.2 e co.3, d.P.R. n.600/1973
e l'art. 56, c.5, del d.P.R. n.633/1972 – applicabili all'avviso di accertamento -, ma soprattutto, l'art. 7, c.1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 – applicabile alla cartella di pagamento in forza dell'art. 17 della L. n. 212/2000 anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria – secondo il quale «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione». Il terzo comma del medesimo art. 7 prevede poi che «Sul titolo esecutivo va riportato il
8 riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».
Con specifico riferimento ai requisiti contenutistici della cartella esattoriale, occorre poi tenere in considerazione tanto l'art. 25, c.2, del d.P.R. n. 602/1973 , quanto la disciplina in tema di ruolo - art. 12, c.3, dello stesso d.P.R. n.602/1973 - come modificato
(successivamente all'entrata in vigore della L. n. 212/2000) dall'art. 8, co.1, lett. a) del d.lgs. 26 gennaio 2001 n.32- ove si precisa che «Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione» (SS.UU. n. 22281/2022 cit.).
Ciò premesso, nel caso di specie, nel ruolo emesso dalla , di cui alla cartella di CP_2 pagamento in esame, emerge chiaramente il titolo del pagamento nonché i presupposti di fatto e la motivazione della pretesa “canone per concessione demaniale - demanio idrico – acqua- anno 2016 – omesso pagamento canone”.
Inoltre, dallo stesso ruolo si evince in modo inequivoco che le somme pretese, di €
12.533,67, di € 93.812,40 e di € 21.342,33, ricalcano quelle già richieste, a titolo di canone per l'anno 2016, senza maggiorazioni e interessi, nelle precedenti comunicazioni del dicembre 2016, di € 9.233,35, € 69.000,00, € 15.697,50, rispettivamente per l'uso irriguo, per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico.
Ne deriva, che non ha fondamento la deduzione del ricorrente relativa al CP_1 difetto di motivazione della cartella di pagamento, quanto alle somme pretese a titolo di canone.
Per contro, sono fondati, per quanto di ragione, i rilievi relativi alla sottovoce degli
“interessi”, per i quali, a detta del ricorrente mancherebbe l'indicazione dei CP_1 criteri di calcolo e l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem.
Le Sezioni Unite, con la già citata sentenza n. 22281/2022, hanno affermato che “Nel caso in cui (…) la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono
9 dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Nel caso di specie, pacifico essendo che gli interessi sono stati richiesti per la prima volta con la cartella di pagamento, in quest'ultimo atto non vi è alcun riferimento né alla norma legittimante la loro richiesta né alla tipologia e alla natura degli interessi richiesti, così come non vi è alcuna indicazione della decorrenza dalla quale gli stessi sarebbero dovuti.
Ne deriva, che, sotto questo profilo, la cartella non soddisfa l'obbligo di motivazione, con conseguente invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa agli interessi.
Deve ritenersi inoltre precluso a questo Tribunale provvedere nell'odierna sede all'applicazione di interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. o dell'art. 1224 c.c. dal momento che la nessuna domanda ha formulato in tal senso, neppure in via di mero CP_2 subordine (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18292 del 19/09/2016).
Infine, altrettanto fondati sono i rilievi formulati dal sull'applicazione della CP_1 sanzione del 30%.
A parte i dubbi manifestati dal circa l'applicazione di una sanzione CP_1 amministrativa per l'omesso pagamento di un canone pattizio come quello per cui è causa, che non appaiono giustificati dal momento che la può legittimamente CP_2 prevedere l'applicazione di sanzioni in caso di mancato pagamento del canone di concessione idrica, vanno condivise le altre critiche mosse da parte ricorrente circa l'omesso riferimento in cartella a qualsivoglia fondamento normativo delle sanzioni applicate e al metodo con cui le stesse sono state quantificate.
L'art. 85 del D.P.G.R. 16 agosto 2016 n. 61/R prevede l'applicazione di sanzioni in presenza di determinate violazioni, tra cui non figura la violazione dell'art. 55 “Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione”, salvo rimandare all'”applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi
1 e 2” (comma 3).
Ciò premesso, appare senz'altro carente sotto il profilo motivazionale, e come tale invalida in parte qua alla luce del disposto di cui all'art. 3, comma 1, della L. 7 agosto
1990, n. 241, la cartella di pagamento in esame che commina la sanzione del 30% in relazione a ciascun canone dovuto per il 2016 senza tuttavia indicare su quale specifica
10 norma, nazionale o regionale, la ha fondato la suddetta applicazione nonché la CP_2 quantificazione delle penali nella misura del 30% dei canoni dovuti.
Sulla quantificazione dei canoni.
È pacifico che, a partire del 1° gennaio 2016, in forza della Legge Regionale 3 marzo
2015, n. 22, la , divenuta titolare delle funzioni in materia di difesa del Controparte_2 suolo, è subentrata alla per quanto riguarda il rilascio delle Controparte_6 concessioni di derivazione di acqua pubblica, la quantificazione e la riscossione dei relativi canoni.
Altrettanto pacifico è che, con D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R, sono stati stabiliti dalla i criteri per la determinazione dei canoni per l'anno 2016. Controparte_2
Il ricorrente lamenta che la avrebbe proceduto ad un CP_1 Controparte_2 illegittimo aumento del canone concessorio, che sarebbe lievitato in modo abnorme rispetto al precedente regime, senza nessuna giustificazione e, tra l'altro, anche in modo retroattivo.
La ha replicato che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte CP_2
Costituzionale, in conformità agli artt. 117 comma 2 lett. e) e comma 3 Cost., la determinazione in concreto della misura dei canoni idrici compete al legislatore regionale, legittimato ad intervenire nel rispetto dei criteri e dei valori generali fissati al riguardo dal legislatore nazionale.
Con il D.Lgs n.112 del 1998 – ha poi aggiunto - è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi (art. 88).
Con la Riforma del Titolo V della Parte III della Costituzione, è stata attribuita alle
Regioni ordinarie, la competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ai sensi degli art. 117 comma 3 Cost.
L'art. 11 della legge regionale Toscana 28 dicembre 2015 n. 80 ha attribuito alla Giunta
Regionale il compito di emanare “uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare: … (omissis)
… c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al
11 fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006”.
In attuazione della suddetta disposizione è stato adottato il Regolamento n. 61/R/2016
(con delibera di GRT n. 815 del 1.8.16), il cui art. 14 prevede che, ai fini della determinazione del CUC, si deve tener conto dei “costi ambientali e della risorsa”, come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
24.2.15 n. 39, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 legge regionale n. 80/2015
“anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi”.
Tale decreto ministeriale è stato richiamato anche nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 816 del 01.08.16, che ha individuato i parametri di riferimento di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale 80/2015, ai fini della determinazione del canone da corrispondere per l'anno 2016 per le utilizzazioni delle acque, così come definito all'articolo 14 del regolamento n. 61/R/2016.
La costante giurisprudenza ha inoltre precisato sul punto che, in attesa del decreto ministeriale che fissi criteri generali per la determinazione dei valori massimi dei canoni idrici e a cui rimanda l'art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni non può ritenersi paralizzata. <[…] Le regioni, salvo l'onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo
Stato, hanno attualmente titolo, nell'ambito della propria competenza ai sensi dell'art.
117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principi di economicità e ragionevolezza […]>>.
(Cfr. Cort. Cost. n. 59 del 2017).
Questo Tribunale ha già affrontato e risolto in modo negativo per la ricorrente la questione della determinazione del canone idrico da parte della . Controparte_2
In particolare, con la sentenza n. 190/2019 pubbl. il 28/01/2019 - qui richiamabile anche agli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. - si è condivisibilmente osservato che
“una volta riconosciuto, sulla base dell'attuale quadro normativo, il potere di intervento delle Regioni nella materia della determinazione dei canoni idrici (…) ed una volta constatato che, almeno per ora, non esistono parametri massimi da dover rispettare non essendo stato ancora emanato il Decreto interministeriale previsto dall'art. 37, VII comma D.L. 83/2012, tutte le censure di illegittimità della delibera GRT 1.8.16 n. 816
12 (per violazione di legge o per eccesso di potere) sono infondate. Infatti, escluso che la delibera censurata abbia fatto applicazione, per la determinazione del canone di concessione, di criteri diversi da quelli previsti dalla legge e dal decreto ministeriale n.
39/15 (il quale espressamente prevede che i “costi ambientali” sono “i costi legati ai danni che l'utilizzo delle risorse idriche causa all'ambiente, all'ecosistema o ad altri utilizzatori, nonché i costi legati alla alterazione/riduzione della funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte, sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non uso di una certa risorsa”), tutte le altre censure mosse da parte ricorrente in realtà si risolvono in contestazioni del corretto uso fatto dalla del potere discrezionale di cui gode nella sua azione Controparte_2 amministrativa;
è ben noto tuttavia che le scelte discrezionali degli organi amministrativi possono costituire oggetto di censura in sede giurisdizionale soltanto nei casi - che certo non sussistono nella specie - in cui esse risultino affette da evidenti profili di irragionevolezza o di abnormità. Difatti è assolutamente indimostrato l'assunto della ricorrente che la non avrebbe effettuato alcuna istruttoria per valutare CP_2
l'impatto ambientale della concessione sul corpo idrico”.
Venendo in particolare al caso in esame, occorre considerare che la Corte Costituzionale, con riferimento specifico ai canoni idroelettrici ma con motivazione sorretta da ratio che si addice anche agli altri usi che in questa sede vengono in rilievo, ha stabilito che “La determinazione e la quantificazione della misura dei canoni idroelettrici devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., mentre è ascrivibile alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lett. e), Cost., la definizione, con d.m., dei "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni.
In assenza di tale decreto, le Regioni hanno attualmente titolo, nell'ambito dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici, nel rispetto del principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principî di economicità e ragionevolezza” (Corte costituzionale sentenza n. 119/2019).
Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nr. 39 del 24 Febbraio 2015, sono stati approvati i criteri per la definizione del costo ambientale per i vari settori d'impiego dell'acqua di cui all'art. 154, III comma, del d.lgs. 152/2006. 13 Tale definizione dei costi è stata svolta, in sede ministeriale, in attuazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 2000/60/CE, cd. “Acque”.
A sua volta l'articolo 12 della Legge Regionale Toscana nr. 80/2015 ha stabilito, in conformità dei criteri di cui all'articolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, devono tenere conto dei seguenti aspetti:
“a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;
b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;
c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;
d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica”.
Orbene, a fronte di tale quadro normativo generale - ed escluso che la delibera censurata abbia fatto applicazione, per la determinazione del canone di concessione, di criteri diversi da quelli previsti dalla legge e dal decreto ministeriale n. 39/15 - il ricorrente si è limitato ad affermare che il canone stabilito dalla CP_1 CP_2
con il Regolamento n. 61/R/2016 sarebbe abnorme e sproporzionato rispetto
[...]
a quello precedente, senza tuttavia neppure indicare in che cosa la determinazione e l'aggiornamento delle modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque e i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, devierebbero dall'analisi economica degli impatti dell'utilizzo idrico di cui all'articolo 119, I comma, del d.lgs. 152/2006, sì da risultare irragionevole e abnorme.
Ad una tale conclusione non può certo giungersi solo sulla base della diversa quantificazione operata dalla Regione nelle comunicazioni dell'1/9 dicembre 2016 (e poi ripresa nella cartella di pagamento) rispetto a quella contenuta nella pec del 27 maggio
2020, potendo quest'ultima spiegarsi con un atteggiamento di tolleranza per la differenza che la Regione ha ritenuto in un primo momento di adottare.
Sotto diverso profilo, occorre evidenziare che la giurisprudenza delle Acque Pubbliche è orientata a ritenere che “Non sussiste un legittimo ed opponibile affidamento del concessionario al mantenimento d'una misura di canone concessorio immutabile, per il solo fatto che la concessione di derivazione idroelettrica è un rapporto di durata, essendo fisiologico, in un rapporto di tale tipo, il naturale adeguamento delle condizioni economiche di remunerazione per l'uso speciale di una “utilitas” demaniale, sicché una mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima solo quando incida sugli stessi in modo improvviso e imprevedibile, senza che lo scopo perseguito dal legislatore
14 imponesse l'intervento. (Il Tribunale ha, nella specie, escluso l'illegittimità del nuovo regime tariffario della concessione idroelettrica, poiché risultato di mero adeguamento ai costi ambientali e della risorsa idrica)” (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sentenza N. 81 del 26/06/2020).
Inoltre, quanto al procedimento adottato, si tratta di Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della CP_2
il 19.8.2016, come tale conoscibile da parte di tutti e valido e vincolante dal
[...] giorno successivo alla sua pubblicazione.
Infine, le disposizioni del regolamento, concernendo la determinazione del canone annuale per il 2016, ancora in corso al momento della loro adozione, non hanno natura retroattiva.
Sulle spese processuali
In punto di spese processuali, l'esito della lite, che attesta la soccombenza reciproca delle parti, impone di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal del canale Controparte_1 lunense, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- annulla la cartella di pagamento n. 056 2021 00011340 85 000 e il ruolo n.
2021/001221, reso esecutivo in data 24/03/2021 limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e di sanzione;
- dichiara prescritto il credito della : quanto all'intero canone 2016 Controparte_2 di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico e, quanto al canone
2016 di grande derivazione di acqua pubblica per uso irriguo ed industriale, per le somme eccedenti l'importo di € 6.171,00 per l'uso irriguo e di € 62.785,80 per l'uso industriale e, per l'effetto, revoca in parte qua, la cartella di pagamento n.
056 2021 00011340 85 000 e il ruolo n. 2021/001221, reso esecutivo in data
24/03/2021;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.7.2025.
15 Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Estensore ing. Giancarlo Fianchisti Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 1549/2022, promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUZZO ARCANGELO e dell'avv. MARTINO P.IVA_1
CLAUDIO;
RICORRENTE
contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCELLI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE;
RESISTENTE
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
[...]
1 RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, - annullare, dichiarare nulli, revocare e, comunque, dichiarare inesistenti e privi di efficacia giuridica sia la cartella di pagamento n. 056 2021 00011340 85 000 - avente ad oggetto il recupero dei canoni corrispondenti alle due concessioni consortili di derivazione di acqua pubblica per l'anno 2016, per una somma complessiva di € 127.714,28, compresi oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all' - e sia il ruolo n. 2021/001221, reso CP_5 esecutivo, per quanto si legge in cartella, in data 24/03/2021, ma mai notificato;
- dichiarare, per l'effetto, non dovuta la somma di € 127.714,28 pretesa con la cartella di pagamento di cui sopra;
-disporre, in via ulteriormente gradata, ed ove non dichiarati prescritti, una riduzione dei canoni dovuti dal Controparte_1
per l'anno 2016, riparametrandoli a quelli quantificati dalla Provincia di
[...]
Massa Carrara per l'anno 2015. Con vittoria di spese e compensi professionali;
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque adito, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza: nel merito, accertata la legittimità e validità della pretesa della e delle attività poste in essere dall'Ente impositore e, Controparte_2 confermata la cartella di pagamento per cui è causa, rigettare tutte le domande di parte attrice e l'opposizione proposta nei confronti dell'Amministrazione regionale in quanto infondate in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum. In ogni caso con vittoria di spese delle spese e dei compensi professionali oltre accessori di legge”.
OGGETTO: canoni di concessione di derivazione d'acqua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio di bonifica e d'irrigazione del canale lunense è titolare di due concessioni di derivazione d'acqua nel territorio di Massa Carrara, e precisamente:
1) una concessione di grande derivazione di acqua pubblica per uso irriguo ed industriale;
2) una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la è subentrata alla Controparte_2 CP_6
sia per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica sia
[...] per la quantificazione e la riscossione dei relativi canoni.
2 Con D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R sono stati stabiliti dalla i criteri Controparte_2 per la determinazione dei canoni per l'anno 2016 ed inoltre, con Legge Regionale 4 ottobre 2016, n. 68, è stata determinata nella misura del 10% l'aliquota dell'imposta regionale per l'anno 2016 da applicare ai canoni di concessione.
Ciò premesso, il ricorrente ha esposto: CP_1
- di aver ricevuto, in data 9 dicembre 2016, tre comunicazioni da parte della aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di concessione e della Controparte_2 relativa imposta regionale per l'anno 2016, quantificati in € 10.156,69 per l'uso irriguo, in € 75.900,00 per l'uso industriale ed in € 17.267,25 per l'uso idroelettrico, comprensivi dell'addizionale del 10%;
- di averne contestato il contenuto evidenziando l'abnorme aumento dei canoni rispetto a quelli praticati dalla Provincia di Massa Carrara negli anni precedenti;
- che la , a seguito di espressa richiesta di esso , stante Controparte_2 CP_1
l'effettivo utilizzo per scopi industriali di soli 0,1 moduli in luogo di quelli massimi concessi di 2,00 moduli, in data 17 novembre 2017, aveva ridotto il canone per l'uso industriale ad € 6.431,00, oltre l'addizionale del 10%;
- che in data 24 giugno 2022 si era visto notificare da parte dell'
[...]
la cartella di pagamento n. 056 2021 00011340 85 000, Controparte_7 avente ad oggetto il recupero dei canoni corrispondenti alle due concessioni per l'anno 2016, per una somma complessiva di € 127.714,28, compresi oneri di riscossione, sanzioni e diritti di notifica spettanti all' e nello specifico (€ CP_5
12.553,67 per l'uso irriguo;
€ 93.812,40 per l'uso industriale ed € 21.342,33 per l'uso idroelettrico).
Il ha quindi eccepito, in via gradata, a fondamento del ricorso promosso CP_1 dinanzi a questo Tribunale e notificato alle controparti il 5.9.2022:
a) la prescrizione del credito vantato dalla con riguardo ai canoni Controparte_2 relativi all'annualità 2016.
A tal fine, in diritto, ha richiamato il disposto dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., trattandosi,
a suo dire, di pagamenti periodici ad anno, con conseguente prescrizione quinquennale.
In fatto, ha evidenziato: 1) che tra il giorno delle richieste di pagamento avanzate dalla con le comunicazioni in data 1/9.12.2016 ed il giorno della notifica della cartella CP_2 di pagamento (24.6.2022) erano trascorsi 5 anni, 6 mesi e 24 giorni;
2) che non vi erano stati atti interruttivi, tale valenza non potendosi attribuire alla pec del 27 maggio
3 2020, con cui la , nell'ambito del procedimento di rinnovo della Controparte_2 concessione consortile di derivazione di acqua pubblica per l'uso irriguo ed industriale, aveva chiesto anche il pagamento dei canoni dal 2015 al 2019 per la complessiva somma di € 138.994,06, oltre € 11.868,91 a titolo di imposta regionale ed € 1.128,62 per l'occupazione delle aree demaniali.
b) il difetto di motivazione della cartella di pagamento.
In proposito, il ha dedotto, in fatto: 1) che non sarebbe chiaro a quali CP_1 concessioni le singole somme siano distintamente da attribuire e che sarebbe stata omessa l'allegazione del procedimento di calcolo degli importi per i singoli usi e la motivazione sottostante;
2) che, quanto alla sottovoce degli “interessi”, mancherebbero i criteri di calcolo e l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem; 3) che sarebbe stata applicata finanche una sanzione amministrativa per l'omesso pagamento di un canone pattizio.
In diritto, ha richiamato l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente"), che a sua volta rinvia all'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il quale statuisce che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, derivandone in caso contrario la nullità insanabile della cartella di pagamento.
c) l'indebita quantificazione dei canoni.
Sul punto ha rappresentato, in fatto: 1) che la Provincia di Massa Carrara aveva comunicato al l'adeguamento del canone demaniale per entrambe le CP_1 concessioni: in data 29.1.2015, per la derivazione ad uso idroelettrico, quantificandolo in € 2.857,31, addizionale del 10% esclusa;
in data 9 aprile 2015, per derivazione di acque ad uso industriale ed irriguo, quantificandolo in € 31.560,33, addizionale del 10% esclusa;
2) che la – divenuta titolare di ogni potere al riguardo a partire Controparte_2 dal 1^ gennaio 2016 – aveva comunicato in data 1^ dicembre 2016, senza fornire alcuna spiegazione del procedimento adottato, l'abnorme aumento dei canoni suddetti, che erano stati apoditticamente quantificati in € 69.000,00 (uso industriale), €
15.697,50 (uso idroelettrico) ed € 9.233,35 (uso irriguo), oltre all'addizionale del 10%.
In diritto, ha dedotto che tale aumento sarebbe illegittimo, in quanto sarebbe stato disposto retroattivamente e in ogni caso sarebbe ingiustificato nel quantum, atteso che il D.P.G.R. n. 61/R/2016, a cui ha fatto riferimento la , non offrirebbe Controparte_2 fondamento e giustificazione agli aumenti disposti.
***
4 Sulla base di tutto quanto rappresentato ed eccepito, il ricorrente ha dunque CP_1 chiesto: che, ove venisse disattesa l'eccezione di prescrizione e ove la cartella non dovesse essere annullata per palese difetto di motivazione, si provveda in ogni caso ad una consistente riduzione del quantum, riportandosi il suo ammontare a quello che era stato quantificato dalla Provincia di Massa Carrara per l'annualità 2015, salva eventualmente l'applicazione del tasso di inflazione programmato e le addizionali regionali dovute.
***
Si è costituita in giudizio soltanto la . Controparte_2
L' , pur ritualmente citata, non si è invece costituita, donde deve Controparte_3 esserne dichiarata la contumacia.
***
Nel suo atto di costituzione, la ha contestato tutte le eccezioni e i rilievi Controparte_2 del , chiedendo il rigetto della domanda e dell'opposizione proposta. CP_1
***
L'iter processuale ha visto respinte le istanze cautelari formulate dal . Non è CP_1 stata svolta alcuna istruttoria. Le conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi sono state confermate in sede di precisazione delle conclusioni, previa fissazione di udienza ad hoc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 10/11.7.2025, a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
26.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di prescrizione.
Il riferimento all'art. 2948 n. 4 c.c. compiuto dal ricorrente appare corretto, CP_1 trattandosi di canoni concessori, e quindi di prestazioni periodiche.
Pertinente è pure il richiamo, compiuto nel ricorso, alla sentenza a Sezioni Unite n.
3162/ 2011, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi 5 dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della legge
5 gennaio 1994, n. 36 - il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione”.
Tale orientamento, nel frattempo, ha trovato ulteriore conferma (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 13288 del 14/05/2024).
L'impostazione di diritto proposta dal ricorrente - e qui accolta - non è stata messa in discussione neppure dalla resistente. CP_2
Quest'ultima, piuttosto, nel contestare l'eccezione, ha evidenziato: che l'articolo 3, terzo comma, della L.R. 57/2017 prescrive che “Il recupero del canone è effettuato entro il
31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone”; che l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta nel 2021 e quindi nel termine quinquennale previsto dalla normativa regionale di riferimento, in quanto il termine per il recupero scadeva regolarmente al 31 dicembre 2021; che la pec del 27/05/2020 inviata al dalla Regione rappresenterebbe un valido atto interruttivo. CP_1 CP_2
Le deduzioni difensive della sono fondate solo in parte. CP_2
Correttamente la resistente individua il dies a quo del termine di prescrizione nel
31.12.2016, vale a dire nel termine di pagamento del canone per l'anno 2016.
Non altrettanto correttamente, invece, ritiene che l'iscrizione a ruolo determini effetto interruttivo.
L'art. 2943 co. 2 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: per effetto dell'interruzione, decorre un ulteriore periodo di prescrizione.
Senz'altro, la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo o di altri atti emessi sia dall'ente creditore che dall'Agente della riscossione, ove si intima il pagamento degli importi, interrompono la prescrizione (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza
n. 11605 del 2021).
Lo stesso non può dirsi per l'iscrizione a ruolo.
Invero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente
6 carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo resta un atto interno dell'amministrazione, inidoneo a costituire in mora il debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 5,
Ordinanza n. 23261 del 23/10/2020; Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 315 del
09/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14301 del 19/06/2009).
Ciò premesso, occorre verificare se, come sostenuto dalla , la pec del Controparte_2
27.5.2020 esplichi reale valore interruttivo.
Il ricorrente lo nega affermando che con la suddetta pec era stato richiesto CP_1 per l'anno 2016 il pagamento del canone irriguo per l'importo di € 5.610,00 e di quello industriale per l'importo di € 57.078,00, oltre alle addizionali regionali del 10%, mentre nulla era stato richiesto per il canone relativo all'uso idroelettrico. Tali importi, tuttavia, erano assolutamente diversi da quelli che avevano costituito oggetto delle richieste regionali del 1^ dicembre 2016 e sulla base dei quali era stata poi redatta e notificata la cartella di pagamento.
Il Collegio rileva che con la pec in questione la , dopo aver elencato i Controparte_2 pagamenti relativi ai canoni per il periodo 2015-2019 che il Consorzio di bonifica e d'irrigazione del canale lunense avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito per il rinnovo della concessione di derivazione per uso irriguo e industriale, ha aggiunto: “Si informa che la presente nota è valevole come formale messa in mora con effetto interruttivo della prescrizione per i canoni sopra indicati”. Allegata alla suddetta comunicazione vi è inoltre una tabella contenente l'indicazione dei canoni analiticamente suddivisi per annualità, tra cui figurano anche quelli per l'uso agricolo e per l'uso industriale relativi all'anno 2016 (cfr. doc. 12 all. ricorso).
Ciò è sicuramente idoneo a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, con le seguenti precisazioni.
Anzitutto, l'interruzione della prescrizione non opera per il credito relativo al canone della concessione per uso idroelettrico dal momento che né nella pec né nella allegata tabella si fa alcuna menzione di tale credito.
In secondo luogo, il fatto che vengano indicati, per l'annualità 2016, importi inferiori a quelli richiesti con le precedenti comunicazioni del dicembre 2016, se esplica valore sul quantum del credito, da circoscrivere alle più contenute somme per cui si è verificato l'effetto interruttivo - e dunque, a € 6.171,00 per l'uso irriguo (€ 5.610,00 + addizionale
€ 561,00) e a € 62.785,80 (€ 57.078,00 + addizionale € 5.707,80) per l'uso industriale, non priva sicuramente l'intimazione della sua efficacia interruttiva.
7 In definitiva, per effetto dell'eccepita prescrizione, l'obbligazione di pagamento del di bonifica e d'irrigazione del canale lunense risulta estinta, quanto all'intero CP_1 canone 2016 relativo alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico, essendo trascorsi dal 31.12.2016 alla data della notifica della cartella di pagamento (24.6.2022)
5 anni, 5 mesi e 24 giorni;
mentre risulta parzialmente estinta quanto al canone 2016 relativo alla concessione di derivazione ad uso irriguo ed industriale, residuando un debito di € 6.171,00 per l'uso irriguo e di € 62.785,80 per l'uso industriale.
Sul difetto di motivazione
In ordine al difetto di motivazione della cartella di pagamento, la ha Controparte_2 replicato alle doglianze espresse dal ricorrente che la richiesta di pagamento CP_1 risulta riferita ad atti di concessione sottoscritti dal concessionario nei quali è stabilito, tra l'altro, che il pagamento deve essere effettuato annualmente;
pertanto, l'indicazione in cartella dell'annualità (2016) sarebbe sufficiente a chiarire e motivare la richiesta di pagamento.
Inoltre - a suo modo di vedere - il si trovava già nella condizione di poter CP_1 conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa regionale, e ciò sia per la natura del credito che per l'avvenuto scambio di corrispondenza tramite la pec del 2020.
La resistente ha infine invocato, a conferma, i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza a SS.UU. n. 22281/2022.
Tanto premesso, il Tribunale sull'eccezione proposta osserva quanto segue.
Dalla sentenza a SS.UU. n. 22281/2022, richiamata dalla , si ricava Controparte_2 che, rispetto alla questione dell'obbligo di motivazione, rilevano anzitutto, con specifico riferimento alla materia tributaria, non soltanto l'art. 42, co.2 e co.3, d.P.R. n.600/1973
e l'art. 56, c.5, del d.P.R. n.633/1972 – applicabili all'avviso di accertamento -, ma soprattutto, l'art. 7, c.1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 – applicabile alla cartella di pagamento in forza dell'art. 17 della L. n. 212/2000 anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria – secondo il quale «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione». Il terzo comma del medesimo art. 7 prevede poi che «Sul titolo esecutivo va riportato il
8 riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».
Con specifico riferimento ai requisiti contenutistici della cartella esattoriale, occorre poi tenere in considerazione tanto l'art. 25, c.2, del d.P.R. n. 602/1973 , quanto la disciplina in tema di ruolo - art. 12, c.3, dello stesso d.P.R. n.602/1973 - come modificato
(successivamente all'entrata in vigore della L. n. 212/2000) dall'art. 8, co.1, lett. a) del d.lgs. 26 gennaio 2001 n.32- ove si precisa che «Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione» (SS.UU. n. 22281/2022 cit.).
Ciò premesso, nel caso di specie, nel ruolo emesso dalla , di cui alla cartella di CP_2 pagamento in esame, emerge chiaramente il titolo del pagamento nonché i presupposti di fatto e la motivazione della pretesa “canone per concessione demaniale - demanio idrico – acqua- anno 2016 – omesso pagamento canone”.
Inoltre, dallo stesso ruolo si evince in modo inequivoco che le somme pretese, di €
12.533,67, di € 93.812,40 e di € 21.342,33, ricalcano quelle già richieste, a titolo di canone per l'anno 2016, senza maggiorazioni e interessi, nelle precedenti comunicazioni del dicembre 2016, di € 9.233,35, € 69.000,00, € 15.697,50, rispettivamente per l'uso irriguo, per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico.
Ne deriva, che non ha fondamento la deduzione del ricorrente relativa al CP_1 difetto di motivazione della cartella di pagamento, quanto alle somme pretese a titolo di canone.
Per contro, sono fondati, per quanto di ragione, i rilievi relativi alla sottovoce degli
“interessi”, per i quali, a detta del ricorrente mancherebbe l'indicazione dei CP_1 criteri di calcolo e l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem.
Le Sezioni Unite, con la già citata sentenza n. 22281/2022, hanno affermato che “Nel caso in cui (…) la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono
9 dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Nel caso di specie, pacifico essendo che gli interessi sono stati richiesti per la prima volta con la cartella di pagamento, in quest'ultimo atto non vi è alcun riferimento né alla norma legittimante la loro richiesta né alla tipologia e alla natura degli interessi richiesti, così come non vi è alcuna indicazione della decorrenza dalla quale gli stessi sarebbero dovuti.
Ne deriva, che, sotto questo profilo, la cartella non soddisfa l'obbligo di motivazione, con conseguente invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa agli interessi.
Deve ritenersi inoltre precluso a questo Tribunale provvedere nell'odierna sede all'applicazione di interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. o dell'art. 1224 c.c. dal momento che la nessuna domanda ha formulato in tal senso, neppure in via di mero CP_2 subordine (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18292 del 19/09/2016).
Infine, altrettanto fondati sono i rilievi formulati dal sull'applicazione della CP_1 sanzione del 30%.
A parte i dubbi manifestati dal circa l'applicazione di una sanzione CP_1 amministrativa per l'omesso pagamento di un canone pattizio come quello per cui è causa, che non appaiono giustificati dal momento che la può legittimamente CP_2 prevedere l'applicazione di sanzioni in caso di mancato pagamento del canone di concessione idrica, vanno condivise le altre critiche mosse da parte ricorrente circa l'omesso riferimento in cartella a qualsivoglia fondamento normativo delle sanzioni applicate e al metodo con cui le stesse sono state quantificate.
L'art. 85 del D.P.G.R. 16 agosto 2016 n. 61/R prevede l'applicazione di sanzioni in presenza di determinate violazioni, tra cui non figura la violazione dell'art. 55 “Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione”, salvo rimandare all'”applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi
1 e 2” (comma 3).
Ciò premesso, appare senz'altro carente sotto il profilo motivazionale, e come tale invalida in parte qua alla luce del disposto di cui all'art. 3, comma 1, della L. 7 agosto
1990, n. 241, la cartella di pagamento in esame che commina la sanzione del 30% in relazione a ciascun canone dovuto per il 2016 senza tuttavia indicare su quale specifica
10 norma, nazionale o regionale, la ha fondato la suddetta applicazione nonché la CP_2 quantificazione delle penali nella misura del 30% dei canoni dovuti.
Sulla quantificazione dei canoni.
È pacifico che, a partire del 1° gennaio 2016, in forza della Legge Regionale 3 marzo
2015, n. 22, la , divenuta titolare delle funzioni in materia di difesa del Controparte_2 suolo, è subentrata alla per quanto riguarda il rilascio delle Controparte_6 concessioni di derivazione di acqua pubblica, la quantificazione e la riscossione dei relativi canoni.
Altrettanto pacifico è che, con D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R, sono stati stabiliti dalla i criteri per la determinazione dei canoni per l'anno 2016. Controparte_2
Il ricorrente lamenta che la avrebbe proceduto ad un CP_1 Controparte_2 illegittimo aumento del canone concessorio, che sarebbe lievitato in modo abnorme rispetto al precedente regime, senza nessuna giustificazione e, tra l'altro, anche in modo retroattivo.
La ha replicato che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte CP_2
Costituzionale, in conformità agli artt. 117 comma 2 lett. e) e comma 3 Cost., la determinazione in concreto della misura dei canoni idrici compete al legislatore regionale, legittimato ad intervenire nel rispetto dei criteri e dei valori generali fissati al riguardo dal legislatore nazionale.
Con il D.Lgs n.112 del 1998 – ha poi aggiunto - è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi (art. 88).
Con la Riforma del Titolo V della Parte III della Costituzione, è stata attribuita alle
Regioni ordinarie, la competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ai sensi degli art. 117 comma 3 Cost.
L'art. 11 della legge regionale Toscana 28 dicembre 2015 n. 80 ha attribuito alla Giunta
Regionale il compito di emanare “uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare: … (omissis)
… c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al
11 fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006”.
In attuazione della suddetta disposizione è stato adottato il Regolamento n. 61/R/2016
(con delibera di GRT n. 815 del 1.8.16), il cui art. 14 prevede che, ai fini della determinazione del CUC, si deve tener conto dei “costi ambientali e della risorsa”, come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
24.2.15 n. 39, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 legge regionale n. 80/2015
“anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi”.
Tale decreto ministeriale è stato richiamato anche nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 816 del 01.08.16, che ha individuato i parametri di riferimento di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale 80/2015, ai fini della determinazione del canone da corrispondere per l'anno 2016 per le utilizzazioni delle acque, così come definito all'articolo 14 del regolamento n. 61/R/2016.
La costante giurisprudenza ha inoltre precisato sul punto che, in attesa del decreto ministeriale che fissi criteri generali per la determinazione dei valori massimi dei canoni idrici e a cui rimanda l'art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni non può ritenersi paralizzata. <[…] Le regioni, salvo l'onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo
Stato, hanno attualmente titolo, nell'ambito della propria competenza ai sensi dell'art.
117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principi di economicità e ragionevolezza […]>>.
(Cfr. Cort. Cost. n. 59 del 2017).
Questo Tribunale ha già affrontato e risolto in modo negativo per la ricorrente la questione della determinazione del canone idrico da parte della . Controparte_2
In particolare, con la sentenza n. 190/2019 pubbl. il 28/01/2019 - qui richiamabile anche agli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. - si è condivisibilmente osservato che
“una volta riconosciuto, sulla base dell'attuale quadro normativo, il potere di intervento delle Regioni nella materia della determinazione dei canoni idrici (…) ed una volta constatato che, almeno per ora, non esistono parametri massimi da dover rispettare non essendo stato ancora emanato il Decreto interministeriale previsto dall'art. 37, VII comma D.L. 83/2012, tutte le censure di illegittimità della delibera GRT 1.8.16 n. 816
12 (per violazione di legge o per eccesso di potere) sono infondate. Infatti, escluso che la delibera censurata abbia fatto applicazione, per la determinazione del canone di concessione, di criteri diversi da quelli previsti dalla legge e dal decreto ministeriale n.
39/15 (il quale espressamente prevede che i “costi ambientali” sono “i costi legati ai danni che l'utilizzo delle risorse idriche causa all'ambiente, all'ecosistema o ad altri utilizzatori, nonché i costi legati alla alterazione/riduzione della funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte, sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non uso di una certa risorsa”), tutte le altre censure mosse da parte ricorrente in realtà si risolvono in contestazioni del corretto uso fatto dalla del potere discrezionale di cui gode nella sua azione Controparte_2 amministrativa;
è ben noto tuttavia che le scelte discrezionali degli organi amministrativi possono costituire oggetto di censura in sede giurisdizionale soltanto nei casi - che certo non sussistono nella specie - in cui esse risultino affette da evidenti profili di irragionevolezza o di abnormità. Difatti è assolutamente indimostrato l'assunto della ricorrente che la non avrebbe effettuato alcuna istruttoria per valutare CP_2
l'impatto ambientale della concessione sul corpo idrico”.
Venendo in particolare al caso in esame, occorre considerare che la Corte Costituzionale, con riferimento specifico ai canoni idroelettrici ma con motivazione sorretta da ratio che si addice anche agli altri usi che in questa sede vengono in rilievo, ha stabilito che “La determinazione e la quantificazione della misura dei canoni idroelettrici devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., mentre è ascrivibile alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lett. e), Cost., la definizione, con d.m., dei "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni.
In assenza di tale decreto, le Regioni hanno attualmente titolo, nell'ambito dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici, nel rispetto del principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principî di economicità e ragionevolezza” (Corte costituzionale sentenza n. 119/2019).
Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nr. 39 del 24 Febbraio 2015, sono stati approvati i criteri per la definizione del costo ambientale per i vari settori d'impiego dell'acqua di cui all'art. 154, III comma, del d.lgs. 152/2006. 13 Tale definizione dei costi è stata svolta, in sede ministeriale, in attuazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 2000/60/CE, cd. “Acque”.
A sua volta l'articolo 12 della Legge Regionale Toscana nr. 80/2015 ha stabilito, in conformità dei criteri di cui all'articolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, devono tenere conto dei seguenti aspetti:
“a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;
b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;
c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;
d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica”.
Orbene, a fronte di tale quadro normativo generale - ed escluso che la delibera censurata abbia fatto applicazione, per la determinazione del canone di concessione, di criteri diversi da quelli previsti dalla legge e dal decreto ministeriale n. 39/15 - il ricorrente si è limitato ad affermare che il canone stabilito dalla CP_1 CP_2
con il Regolamento n. 61/R/2016 sarebbe abnorme e sproporzionato rispetto
[...]
a quello precedente, senza tuttavia neppure indicare in che cosa la determinazione e l'aggiornamento delle modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque e i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, devierebbero dall'analisi economica degli impatti dell'utilizzo idrico di cui all'articolo 119, I comma, del d.lgs. 152/2006, sì da risultare irragionevole e abnorme.
Ad una tale conclusione non può certo giungersi solo sulla base della diversa quantificazione operata dalla Regione nelle comunicazioni dell'1/9 dicembre 2016 (e poi ripresa nella cartella di pagamento) rispetto a quella contenuta nella pec del 27 maggio
2020, potendo quest'ultima spiegarsi con un atteggiamento di tolleranza per la differenza che la Regione ha ritenuto in un primo momento di adottare.
Sotto diverso profilo, occorre evidenziare che la giurisprudenza delle Acque Pubbliche è orientata a ritenere che “Non sussiste un legittimo ed opponibile affidamento del concessionario al mantenimento d'una misura di canone concessorio immutabile, per il solo fatto che la concessione di derivazione idroelettrica è un rapporto di durata, essendo fisiologico, in un rapporto di tale tipo, il naturale adeguamento delle condizioni economiche di remunerazione per l'uso speciale di una “utilitas” demaniale, sicché una mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima solo quando incida sugli stessi in modo improvviso e imprevedibile, senza che lo scopo perseguito dal legislatore
14 imponesse l'intervento. (Il Tribunale ha, nella specie, escluso l'illegittimità del nuovo regime tariffario della concessione idroelettrica, poiché risultato di mero adeguamento ai costi ambientali e della risorsa idrica)” (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sentenza N. 81 del 26/06/2020).
Inoltre, quanto al procedimento adottato, si tratta di Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della CP_2
il 19.8.2016, come tale conoscibile da parte di tutti e valido e vincolante dal
[...] giorno successivo alla sua pubblicazione.
Infine, le disposizioni del regolamento, concernendo la determinazione del canone annuale per il 2016, ancora in corso al momento della loro adozione, non hanno natura retroattiva.
Sulle spese processuali
In punto di spese processuali, l'esito della lite, che attesta la soccombenza reciproca delle parti, impone di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal del canale Controparte_1 lunense, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- annulla la cartella di pagamento n. 056 2021 00011340 85 000 e il ruolo n.
2021/001221, reso esecutivo in data 24/03/2021 limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e di sanzione;
- dichiara prescritto il credito della : quanto all'intero canone 2016 Controparte_2 di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico e, quanto al canone
2016 di grande derivazione di acqua pubblica per uso irriguo ed industriale, per le somme eccedenti l'importo di € 6.171,00 per l'uso irriguo e di € 62.785,80 per l'uso industriale e, per l'effetto, revoca in parte qua, la cartella di pagamento n.
056 2021 00011340 85 000 e il ruolo n. 2021/001221, reso esecutivo in data
24/03/2021;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.7.2025.
15 Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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