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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello, iscritto al n. 60/2023 R.G., vertente TRA
, CF , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente pro-tempore, sedente in Roma, Via Ciro il Grande, 44, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria, 82, presso l'Ufficio legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (CF , pec C.F._1 t) per procura generale alle liti del 23.1.2023, Email_1 Rep. n. 37590, a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino (Roma) Persona_1 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Locri, alla via Beffa di Buccari, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luca Maio, C.F. , dal quale è rappresenta e difesa, giusta procura resa C.F._3 su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello, pec fax 0964/21730 Email_2 appellata E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_2 C.F._4 domiciliato in Locri, via Beffa di Buccari n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luca Maio, C.F.
, che lo rappresenta e difende, pec C.F._3
Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, n. q. di Controparte_1 genitore del minore esponeva che, con ATP iscritto presso il Tribunale di CP_2
Locri con R.G. 219/14, aveva chiesto il riconoscimento per il figlio della sussistenza delle condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con diritto all'indennità mensile di frequenza ex l. 289/90. All'esito era stato emesso, in data 12.05.2016, decreto di omologa con cui era stato riconosciuto il beneficio in favore di dalla data della domanda CP_2 amministrativa. 2
CP_ Lamentava la ricorrente che, nonostante la notifica del provvedimento all' , l' Pt_1 non aveva mai provveduto al pagamento della prestazione, nonostante CP_2 fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti. Chiedeva accertare e dichiarare che il minore si trovava nelle CP_2 condizioni richieste per la percezione dell'indennità di frequenza dal 16.12.2009 al 24.12.2011 e, per l'effetto, condannare l'istituto al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese. CP_ Costituitosi, l eccepiva l'improponibilità della domanda, poiché con l'originaria domanda amministrativa avanzata in data 16.12.2009 era stato richiesto il riconoscimento del diverso beneficio annesso dalla legge 104 allo stato di handicap, con conseguente mancata corrispondenza tra quanto richiesto in sede amministrativa e quanto successivamente domandato nel giudizio per Atp incardinato presso il Tribunale di Locri.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Locri, con sentenza emessa il 02.02.2023, così statuiva: “in accoglimento del ricorso, condanna l , in persona del legale rappresentate pro tempore CP_3 al pagamento in favore della ricorrente, nella qualità di genitore di , di tutti i CP_2 ratei maturati in favore di quest'ultimo dal 16.12.09 al 24.12.11 a titolo di indennità di frequenza oltre accessori come per legge;
condanna l , in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge”. Esponeva il Tribunale che per granitica giurisprudenza di legittimità “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa ai sensi del cit. articolo, commi 4 e 5 – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (Cass. 22721/2016; conf. Cass. n. 20847/2019). Affermava che con riferimento al procedimento per Atp, la legge prevedeva uno specifico strumento volto a contestarne gli esiti;
ove tale strumento non fosse stato attivato, era contrario alle più elementari esigenze di economia processuale e di tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, ritenere che le conclusioni raggiunte in quella sede fossero liberamente contestabili in un qualsiasi momento successivo a quello dell'accertamento in via definitiva. Il Tribunale, nel momento stesso in cui aveva ritenuto di poter disporre la c.t.u. su
[...]
, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il CP_2 riconoscimento dell'indennità di frequenza, aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti processuali e delle condizioni dell'azione proposta;
determinazione che avrebbe potuto e dovuto essere messa in discussione con gli strumenti all'uopo previsti dalla legge, ossia con il dissenso e la successiva instaurazione del giudizio di opposizione. Al contrario, l'ente aveva ritenuto di poter liberamente disconoscere quanto omologato dal Tribunale, sovrapponendo all'accertamento giudiziale proprie valutazioni. Essendo stata riconosciuta con il decreto di omologa del Tribunale di Locri dell'11.6.16 la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari che davano diritto all'indennità CP_2 di frequenza sin dalla data della domanda, ossia dal 16.12.2009, comprovata la frequenza scolastica per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 come da certificazione in atti, l CP_3 andava condannato al pagamento di tutti i ratei maturati a tale titolo dal 16.12.2009 al 24.12.2011 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione del diritto sino al soddisfo ex 3
art.16 L.412/91 essendo il credito sorto in data successiva al 31.12.91 e non avendo il ricorrente dato prova di aver subito un danno maggiore al tasso legale di interessi in vigore. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico dell' . CP_3
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la CP_3 riforma. Preliminarmente eccepiva la nullità della sentenza, ex art. 354 c.p.c., in quanto, alla data della pronuncia, il figlio della ricorrente era divenuto maggiorenne ed era l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio. In subordine, osservava che il Tribunale aveva affermato che era onere dell' Pt_1 sollevare, nel corso del procedimento sommario (nel quale l era contumace), CP_3
l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per carenza di previa domanda amministrativa e, conseguentemente, opporsi all'omologa attraverso lo strumento del dissenso, diretto a contrastare non solo i profili medico-legali del giudizio, ma anche le questioni preliminari. Le motivazioni poste alla base della decisione impugnata erano errate. Segnalava l'univocità di un indirizzo di legittimità di segno opposto a quello richiamato dal primo giudice, indirizzo risalente a C. cost. n. 243/14, nonché a Cass. n. 6085/14, che rispondeva ad esigenze legate alla gestione amministrativa degli enti competenti (come si ricavava, a contrario, dall'ultima parte del comma quinto dell'art. 445bis) e che ostava alla possibilità di affermare l'onere di integrale discovery, in sede di ATP, delle difese degli enti medesimi;
indirizzo in forza del quale il mancato dissenso su profili diversi da quelli medico- legali era condizione necessaria allo stabilizzarsi dell'accertamento del solo requisito sanitario, ma non sufficiente a determinare l'accertamento del diritto alla prestazione;
indirizzo (cfr., per tutte, Cass. n. 14696/21) alla stregua del quale era possibile affermare l'erroneità dell'assunto secondo cui, nel caso in esame, l'Istituto fosse onerato, nel corso del precedente giudizio per ATP, di impedire l'omologa per ragioni legate alla già allora improponibile domanda giudiziale. Non aver coltivato la detta eccezione nell'ambito del procedimento per ATP non poteva comportare che sulla questione processuale potesse essersi formato un giudicato incidente sull'azione dichiarativa del diritto alla prestazione e di condanna alla relativa erogazione. Tanto precisato, reiterava l'eccezione di improponibilità della domanda avversaria per carenza di previa domanda amministrativa. Concludeva chiedendo, in via principale, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza appellata;
-in subordine, ritenere e dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, in quanto proposto nei confronti della ricorrente n. q. di genitore di
, il quale nelle more era divenuto maggiorenne e quindi idoneo a stare in CP_2 giudizio e, per tale motivo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro il sig. , a CP_2 pena d'inammissibilità. Se vi era effetto ultrattivo della procura in caso di raggiungimento della maggiore età, tale efficacia si verificava soltanto nell'ambito della relativa fase processuale, non potendo, viceversa, considerarsi fittiziamente immutata nelle fasi ulteriori, con la conseguenza che l'eventuale impugnazione doveva essere tassativamente notificata, al soggetto divenuto maggiorenne (Cass. n. 9387/01, 9452/01, 13041/95, 5032/91). CP_ Nel merito, l aveva eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale, per carenza di previa domanda amministrativa. 4
Anche tale eccezione, era priva di pregio, in quanto la reiezione della domanda di prestazione corredata dal decreto di omologa dell'avvenuto accertamento sanitario, poteva aversi con provvedimento espresso o anche a seguito di silenzio rifiuto e, quindi, con l'inutile decorso del termine di centoventi giorni. Avverso questo provvedimento non era previsto alcun ricorso amministrativo. Una volta intervenuto il provvedimento di omologa del requisito sanitario, lo stesso era CP_ stato notificato all' , che non aveva provveduto alla liquidazione né aveva inviato alcuna comunicazione di dissenso o altro, nei termini di legge. Era stato, quindi, necessario, proporre domanda giudiziale, per ottenere dal Tribunale, il riconoscimento del diritto dell'odierna appellata e, la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione dovuta. Concludeva chiedendo, dichiarare inammissibile l'atto di appello per carenza di legittimazione passiva della sig.ra . Nel merito, rigettarlo perché destituito di CP fondamento. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 26.05.2025, la Corte, preso atto della dichiarazione di avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di , resa dall'Avv. Maio, già CP_2 difensore della e in grado di appello difensore della costituitasi in CP_4 CP proprio e, quindi, dell'acquisizione al processo dell'evento ex art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso depositato il 20.05.2025, l riassumeva il giudizio. CP_3
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, da svolgersi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., si costituiva , il quale resisteva all'avversa eccezione di CP_2 improponibilità della domanda giudiziale, per carenza di previa domanda amministrativa. Accertata l'esistenza di un'invalidità che conferiva il diritto alla prestazione, corredata dal decreto di omologa dell'avvenuto accertamento sanitario, non vi era alcuna necessità di ulteriore domanda amministrativa, ma il procedimento era conseguente ad un provvedimento espresso o anche a seguito di silenzio rifiuto e, quindi, con l'inutile decorso del termine di centoventi giorni. Avverso questo provvedimento, non era previsto alcun ricorso amministrativo. Nel caso di specie, una volta intervenuto il provvedimento di omologa del requisito CP_ sanitario, lo stesso era stato notificato all' , che non aveva provveduto alla liquidazione né aveva inviato alcuna comunicazione di dissenso o altro. Era stato, quindi, necessario, proporre domanda giudiziale, per ottenere dal Tribunale, il riconoscimento del diritto dell'odierno appellato e la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione dovuta, così come da decreto di omologa. La domanda avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile, solo se, non si fosse prima proceduto alla notifica dell'omologa e, non si fosse atteso il decorso del termine previsto dalla legge per il relativo pagamento da parte dell' . CP_3 Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va osservato che infondate sono le eccezioni, rispettivamente proposte dall'appallante e dell'appellata in proprio, di nullità della Controparte_1 sentenza e di inammissibilità dell'appello, entrambe fondate sul rilievo che , CP_2 nelle more, era divenuto maggiorenne e quindi idoneo a stare in giudizio, sì che, secondo 5
l'appellante la sentenza avrebbe dovuto esser pronunciata nei suoi confronti e, secondo l'appellata in proprio, l'appello avrebbe dovuto essere proposto contro il CP [...]
, a pena d'inammissibilità. CP_2
Come già esposto, con l'ordinanza emessa da questa Corte in data 19.03.2025, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto dalla sig.ra
[...]
, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore , nato in CP CP_2 Locri il 10.05.2003. Il giudizio di primo grado era proseguito fra le parti originarie, nonostante che
[...]
fosse, nelle more, divenuto maggiorenne dal 10.05.2021. CP_2 L'evento interruttivo ex art. 299 c.p.c.- vale a dire la perdita, in capo al genitore esercente la potestà, della rappresentanza e legittimazione processuale del figlio, prima minore, e la correlativa assunzione in proprio da parte del figlio, divenuto maggiorenne - non era stato mai dichiarato nel giudizio di primo grado dal difensore officiato, Avv. Luca Maio, tanto che il giudizio era proseguito fra le parti originarie e la sentenza, emessa dal Tribunale il 02.02.2023, era stata resa fra le parti: n. q. di genitore esercente la Controparte_1 potestà sul figlio minore , e . CP_2 CP_3 L'atto di appello era stato notificato a n.q. di genitore di Controparte_1 [...]
e, per essa, al difensore e procuratore costituito Avv. Luca Maio. CP_2
Esaminando le conseguenze della dichiarazione resa in giudizio avente ad oggetto la maggiore età nel, frattempo raggiunta da è stato richiamato che allorquando, CP_2 nel corso di un giudizio avviato dai genitori nell'interesse del figlio minore, questi diventi maggiorenne, non si ha un'interruzione automatica del processo e la procura con cui i genitori hanno officiato il difensore è “ultrattiva”, a condizione che l'evento interruttivo non venga dichiarato nel corso del giudizio: “Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo solo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c.. Diversamente il figlio divenuto maggiorenne dovrà conferire una nuova procura alle liti”. (Cass. civ. sez. VI, 10/07/2015, n. 14518). Correttamente, dunque, non essendo stato dichiarato dal difensore officiato dal genitore esercente la potestà l'evento interruttivo, il giudizio di primo grado era proseguito con la parte originaria, cioè il genitore esercente la potestà sul minore e ciò rende infondata l'eccezione, proposta dall' , di nullità della sentenza. CP_3 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da , Controparte_1 veniva osservato che il principio dell'ultrattività del mandato, che garantisce la stabilizzazione della posizione processuale della parte, opera sia nella fase attiva del rapporto processuale, sia nella fase di quiescenza, sia nella fase di riattivazione per impugnazione: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass. civ. SS.UU., 04/07/2014, n.15295; Cass. civ. SS.UU., 19/11/2024, n. 29812, che ha precisato che il principio trova applicazione, quale “soluzione omogenea per i casi di perdita della 6
capacità processuale, e quindi tanto per la parte persona fisica, quanto per l'estinzione della persona giuridica e che gli stessi principi debbano tendenzialmente operare, in completa simmetria, sia per la parte colpita dall'evento menomativo che per la controparte della parte colpita”; Cass. civ. sez. III, 25/01/2024, n. 2439). Tale principio dà conto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla . CP Ciò posto, - preso atto che il difensore già officiato dal genitore esercente la potestà, in forza di quell'ultrattività del mandato di cui sopra e che aveva stabilizzato la posizione processuale della parte prima rappresentata dal genitore, aveva formalmente dichiarato al processo la verificazione dell'evento interruttivo: raggiungimento della maggiore età da parte di e la perdita della capacità processuale del genitore che fino a quel CP_2 momento aveva esercitato la rappresentanza del minore – la Corte, essendo stato acquisito al processo l'evento ex art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo e, a seguito di riassunzione ad impulso dell , si costituiva il maggiorenne . CP_3 CP_2
5. Procedendo all'esame del merito, il tema controverso devoluto con i motivi di appello concerne l'effetto preclusivo o meno del decreto di omologa nel caso, come quello in esame, CP_ in cui l non abbia manifestato il dissenso all'omologa per requisiti diversi da quello sanitario. Va osservato che il decreto di omologa (che ha ad oggetto il solo requisito sanitario) non può cristallizzare con effetto preclusivo anche la presenza degli ulteriori requisiti CP_ socioeconomici previsti dalla legge per ottenere la prestazione, nonostante l non abbia manifestato il dissenso. Tale conclusione è coerente con quanto affermato della Suprema Corte, atteso che l'interpretazione della norma è stata dibattuta e si sono registrati contrastasti interpretativi. E' pacifico il principio secondo cui "l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (ex multis Cass. n. 2587/2020). Ciò significa che, ai soli fini dell'ammissibilità del ricorso ex art 445 bis c.p.c., il giudice debba accertare, oltre alla propria competenza, i presupposti processuali, vale a dire la ricorrenza dei presupposti previsti per l'ottenimento della prestazione richiesta: presentazione di domanda amministrativa, eventuale presentazione del ricorso amministrativo e tempestività del ricorso giudiziario, al fine di valutare sommariamente l'interesse ad agire e l'ammissibilità del ricorso. È pacifico, infatti, che il giudice debba delibare l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (Cass. n. 98742019). Sull'interesse ad agire e sulla valutazione preliminare che incombe al giudice, va anche rilevato che, prima dell'omologa, le parti hanno la possibilità di muovere le contestazioni che, coerentemente con la suddetta preventiva verifica che il giudice è chiamato a svolgere, possono riguardare non solo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. e dunque i profili sanitari, ma pure investire i presupposti processuali e le condizioni dell'azione: “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione decreto di omologa può avere ad oggetto gli aspetti preliminari che sono stati di verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso. In mancanza 7
di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti all'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile”. (Cass., n. 22721/2016, n. 22949 /2016, n. 20847 /2019, 9876 / 2019, n. 5719 / 2021). Secondo l'interpretazione di una parte della giurisprudenza di merito, a cui ha aderito il Tribunale con la sentenza impugnata, una volta intervenuto il decreto di omologa definitivo, CP_ l , al quale pure è demandata sempre dall'art. 445 bis c.p.c. nell'ulteriore fase amministrativa, la verifica “degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” non potrebbe più mettere in discussione i presupposti processuali e le condizioni di proponibilità della domanda tra cui, come nel caso in esame, la sussistenza o meno di domanda amministrativa. La Suprema Corte (cfr. n. 18377/2022 e n. 29272/2022, che hanno ribadito lo stesso principio già affermato da Sezioni Unite n. 12903 /2021) ha fatto chiarezza sulla questione, affermando che: “la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione e ciò al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario". Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale". Si tratta di principi coerenti con il dato letterale della norma che rinvia alla fase successiva amministrativa prima e contenziosa dopo, la valutazione dell'esistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per ottenere quella data prestazione. D'altro canto, che l'art 445 bis c.p.c. sia stato introdotto al fine di deflazionare il contezioso previdenziale che aveva ad oggetto, quasi esclusivamente, l'accertamento del requisito sanitario è lo scopo di certo non celato dal legislatore. Deve, pertanto addivenirsi alla conclusione che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sui presupposti per ottenere la prestazione richiesta possa derivare dal decreto di omologa, che cristallizza solo il requisito sanitario, non potendo creare un giudicato sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione, che sono stati oggetto di vaglio sommario, finalizzato alla sola valutazione dell'interesse ad agire, Il principio è stato confermato da Cass. civile sez. lav., 02/12/2024, n. 30828, secondo cui: “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall CP_3 pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione”. In motivazione la Suprema Corte ha richiamato che già in precedenti pronunce (Cass. 28417 del 2020), la Suprema Corte aveva affermando che il decreto di omologa non era dichiarativo del diritto alla pretesa, evidenziando che le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non potevano cristallizzarsi alla fase sommaria "con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, 8
e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale", principio ribadito in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023). Permanendo la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione" (cfr. Cass. 22721/2016) e quelle (cfr. Cass. 28417/2020) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. era "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)", la Suprema Corte, con pronuncia 29275/2022 (non massimata), ha ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale", era legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso era finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. c.p.c.(cd. "giudizio di opposizione ad ATP").
“Logico corollario delle regole così fissate è che ove l non possa "agevolmente" CP_3 dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di "verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente" (art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ.), e potrà poi eccepire i "fatti estintivi, impeditivi o modificativi" dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ.”.
“Va infatti affermato che l , nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. CP_3 civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla "pretesa fatta valere". Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
6. Dovendosi fare applicazione dei principi di diritto regolatori della materia quali su esposti, deve prendersi atto che il Tribunale non ne ha fatto buon governo, avendo negato il diritto dell' di resistere all'azione giudiziaria proposta dalla ricorrente. CP_3
L' non ha giammai contestato il requisito sanitario, avendo, invece, proposto CP_3 eccezioni riguardanti la carenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, carenza che, come esposto, può essere eccepita dall pure nel giudizio CP_3 promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., dopo l'omologa del decreto non contestato. L' ha, infatti, eccepito (cfr. memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) CP_3 che “l'intera vicenda amministrativa e giurisdizionale – dalla domanda amministrativa del 16.12.2009 al ricorso per atp n. 219/14 rg., per finire all'odierno giudizio – è caratterizzata 9
dall'integrale disallineamento tra quanto fatto oggetto di richiesta amministrativa e quanto dedotto in sede giudiziale. Come prova il ns. doc. 1, con la domanda amministrativa del 16.12.2009 – posta a fondamento dell'atp n. 219/14 rg. avente ad oggetto l'indennità di frequenza (doc. 2) – l'odierna ricorrente ha inteso ottenere il riconoscimento del diverso beneficio annesso dalla legge 104 allo stato di handicap (per inciso, va detto che lo stesso doc. 1 prova altresì lo sforzo profuso dall'Istituto allo scopo di rinvenire presso l'ASL una domanda, sempre del 16.12.2009, avente ad oggetto una qualche prestazione economica per l'invalidità civile). Se ne deriva che, nel caso di specie, non v'è corrispondenza alcuna tra quanto richiesto in sede amministrativa e quanto richiesto in sede giudiziale”, evidenziando che,
“nelle controversie previdenziali ed assistenziali, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituiva presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria e la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione …”. L'eccezione di carenza di domanda amministrativa proposta nel giudizio di primo grado e reiterata quale motivo di impugnazione è fondata. Dalla documentazione depositata dall' sin all'atto della propria costituzione nel CP_3 giudizio di primo grado risulta che la domanda proposta da n.q., in data Controparte_1
16.12., all'Azienda Sanitaria di Locri aveva ad oggetto “persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104” “allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione”. Solo nel ricorso per ATP in data 27.11.2013 è stato chiesto “l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile con diritto all'indennità di frequenza per i minori di anni 18 ex L. 289/90”. Il diritto all'indennità di frequenza non ha costituito oggetto della domanda del 16.12.2009, sì che è conforme alle risultanze in atti quanto già comunicato dall' con CP_3 raccomandata del 07.12.2016, con cui è stato reso noto che non si sarebbe proceduto all'esecuzione del decreto di omologa n. R.G. 219/2016, “per mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in data 16.12.2009 prot. ASL di Locri n. 48677 per i benefici della L. 104/92 e il requisito sanitario per l'indennità di frequenza (L 118/71 e L. 289/90) accertato dal CTU e omologato dal giudice con il decreto di omologa in oggetto”. È questo in senso dell'eccezione, documentata dalle risultanze sopra riportate, proposta dall' , allorquando ha eccepito il difetto di domanda amministrativa, CP_3 affermando il “disallineamento tra quanto fatto oggetto di richiesta amministrativa e quanto dedotto in sede giudiziale”. In applicazione dei principi sub 5 esposti, l ben poteva proporre siffatta eccezione CP_3 nel giudizio ex art. 442 c.p.c. e la ricorrente non ha contrastato o superato le risultanze documentali che comprovavano la fondatezza dell'eccezione. Si impone, dunque, la riforma della sentenza che ha riconosciuto il diritto solo ed esclusivamente sul rilievo, non assistito da pregio, che la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza avrebbe dovuto essere messa in discussione dall' “con gli strumenti all'uopo previsti dalla legge ossia con il dissenso e CP_3 la successiva instaurazione del giudizio di opposizione”. L'appello va dunque, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da n.q. va rigettata. Controparte_1 Avuto riguardo alla complessità delle questioni dedotte, che hanno registrato la necessità di successivi pronunciamenti del giudice di legittimità, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
10
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di CP_3
n. q. di genitore esercente la potestà sul minore , e di Controparte_1 CP_2
divenuto maggiorenne avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri il CP_2 02.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da n. q. di genitore esercente la potestà sul minore Controparte_1 [...]
, oggi , divenuto maggiorenne. CP_2 CP_2
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello, iscritto al n. 60/2023 R.G., vertente TRA
, CF , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente pro-tempore, sedente in Roma, Via Ciro il Grande, 44, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria, 82, presso l'Ufficio legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (CF , pec C.F._1 t) per procura generale alle liti del 23.1.2023, Email_1 Rep. n. 37590, a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino (Roma) Persona_1 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Locri, alla via Beffa di Buccari, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luca Maio, C.F. , dal quale è rappresenta e difesa, giusta procura resa C.F._3 su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello, pec fax 0964/21730 Email_2 appellata E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_2 C.F._4 domiciliato in Locri, via Beffa di Buccari n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luca Maio, C.F.
, che lo rappresenta e difende, pec C.F._3
Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, n. q. di Controparte_1 genitore del minore esponeva che, con ATP iscritto presso il Tribunale di CP_2
Locri con R.G. 219/14, aveva chiesto il riconoscimento per il figlio della sussistenza delle condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con diritto all'indennità mensile di frequenza ex l. 289/90. All'esito era stato emesso, in data 12.05.2016, decreto di omologa con cui era stato riconosciuto il beneficio in favore di dalla data della domanda CP_2 amministrativa. 2
CP_ Lamentava la ricorrente che, nonostante la notifica del provvedimento all' , l' Pt_1 non aveva mai provveduto al pagamento della prestazione, nonostante CP_2 fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti. Chiedeva accertare e dichiarare che il minore si trovava nelle CP_2 condizioni richieste per la percezione dell'indennità di frequenza dal 16.12.2009 al 24.12.2011 e, per l'effetto, condannare l'istituto al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese. CP_ Costituitosi, l eccepiva l'improponibilità della domanda, poiché con l'originaria domanda amministrativa avanzata in data 16.12.2009 era stato richiesto il riconoscimento del diverso beneficio annesso dalla legge 104 allo stato di handicap, con conseguente mancata corrispondenza tra quanto richiesto in sede amministrativa e quanto successivamente domandato nel giudizio per Atp incardinato presso il Tribunale di Locri.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Il Tribunale di Locri, con sentenza emessa il 02.02.2023, così statuiva: “in accoglimento del ricorso, condanna l , in persona del legale rappresentate pro tempore CP_3 al pagamento in favore della ricorrente, nella qualità di genitore di , di tutti i CP_2 ratei maturati in favore di quest'ultimo dal 16.12.09 al 24.12.11 a titolo di indennità di frequenza oltre accessori come per legge;
condanna l , in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge”. Esponeva il Tribunale che per granitica giurisprudenza di legittimità “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa ai sensi del cit. articolo, commi 4 e 5 – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (Cass. 22721/2016; conf. Cass. n. 20847/2019). Affermava che con riferimento al procedimento per Atp, la legge prevedeva uno specifico strumento volto a contestarne gli esiti;
ove tale strumento non fosse stato attivato, era contrario alle più elementari esigenze di economia processuale e di tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, ritenere che le conclusioni raggiunte in quella sede fossero liberamente contestabili in un qualsiasi momento successivo a quello dell'accertamento in via definitiva. Il Tribunale, nel momento stesso in cui aveva ritenuto di poter disporre la c.t.u. su
[...]
, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il CP_2 riconoscimento dell'indennità di frequenza, aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti processuali e delle condizioni dell'azione proposta;
determinazione che avrebbe potuto e dovuto essere messa in discussione con gli strumenti all'uopo previsti dalla legge, ossia con il dissenso e la successiva instaurazione del giudizio di opposizione. Al contrario, l'ente aveva ritenuto di poter liberamente disconoscere quanto omologato dal Tribunale, sovrapponendo all'accertamento giudiziale proprie valutazioni. Essendo stata riconosciuta con il decreto di omologa del Tribunale di Locri dell'11.6.16 la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari che davano diritto all'indennità CP_2 di frequenza sin dalla data della domanda, ossia dal 16.12.2009, comprovata la frequenza scolastica per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 come da certificazione in atti, l CP_3 andava condannato al pagamento di tutti i ratei maturati a tale titolo dal 16.12.2009 al 24.12.2011 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione del diritto sino al soddisfo ex 3
art.16 L.412/91 essendo il credito sorto in data successiva al 31.12.91 e non avendo il ricorrente dato prova di aver subito un danno maggiore al tasso legale di interessi in vigore. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico dell' . CP_3
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la CP_3 riforma. Preliminarmente eccepiva la nullità della sentenza, ex art. 354 c.p.c., in quanto, alla data della pronuncia, il figlio della ricorrente era divenuto maggiorenne ed era l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio. In subordine, osservava che il Tribunale aveva affermato che era onere dell' Pt_1 sollevare, nel corso del procedimento sommario (nel quale l era contumace), CP_3
l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per carenza di previa domanda amministrativa e, conseguentemente, opporsi all'omologa attraverso lo strumento del dissenso, diretto a contrastare non solo i profili medico-legali del giudizio, ma anche le questioni preliminari. Le motivazioni poste alla base della decisione impugnata erano errate. Segnalava l'univocità di un indirizzo di legittimità di segno opposto a quello richiamato dal primo giudice, indirizzo risalente a C. cost. n. 243/14, nonché a Cass. n. 6085/14, che rispondeva ad esigenze legate alla gestione amministrativa degli enti competenti (come si ricavava, a contrario, dall'ultima parte del comma quinto dell'art. 445bis) e che ostava alla possibilità di affermare l'onere di integrale discovery, in sede di ATP, delle difese degli enti medesimi;
indirizzo in forza del quale il mancato dissenso su profili diversi da quelli medico- legali era condizione necessaria allo stabilizzarsi dell'accertamento del solo requisito sanitario, ma non sufficiente a determinare l'accertamento del diritto alla prestazione;
indirizzo (cfr., per tutte, Cass. n. 14696/21) alla stregua del quale era possibile affermare l'erroneità dell'assunto secondo cui, nel caso in esame, l'Istituto fosse onerato, nel corso del precedente giudizio per ATP, di impedire l'omologa per ragioni legate alla già allora improponibile domanda giudiziale. Non aver coltivato la detta eccezione nell'ambito del procedimento per ATP non poteva comportare che sulla questione processuale potesse essersi formato un giudicato incidente sull'azione dichiarativa del diritto alla prestazione e di condanna alla relativa erogazione. Tanto precisato, reiterava l'eccezione di improponibilità della domanda avversaria per carenza di previa domanda amministrativa. Concludeva chiedendo, in via principale, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza appellata;
-in subordine, ritenere e dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, in quanto proposto nei confronti della ricorrente n. q. di genitore di
, il quale nelle more era divenuto maggiorenne e quindi idoneo a stare in CP_2 giudizio e, per tale motivo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro il sig. , a CP_2 pena d'inammissibilità. Se vi era effetto ultrattivo della procura in caso di raggiungimento della maggiore età, tale efficacia si verificava soltanto nell'ambito della relativa fase processuale, non potendo, viceversa, considerarsi fittiziamente immutata nelle fasi ulteriori, con la conseguenza che l'eventuale impugnazione doveva essere tassativamente notificata, al soggetto divenuto maggiorenne (Cass. n. 9387/01, 9452/01, 13041/95, 5032/91). CP_ Nel merito, l aveva eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale, per carenza di previa domanda amministrativa. 4
Anche tale eccezione, era priva di pregio, in quanto la reiezione della domanda di prestazione corredata dal decreto di omologa dell'avvenuto accertamento sanitario, poteva aversi con provvedimento espresso o anche a seguito di silenzio rifiuto e, quindi, con l'inutile decorso del termine di centoventi giorni. Avverso questo provvedimento non era previsto alcun ricorso amministrativo. Una volta intervenuto il provvedimento di omologa del requisito sanitario, lo stesso era CP_ stato notificato all' , che non aveva provveduto alla liquidazione né aveva inviato alcuna comunicazione di dissenso o altro, nei termini di legge. Era stato, quindi, necessario, proporre domanda giudiziale, per ottenere dal Tribunale, il riconoscimento del diritto dell'odierna appellata e, la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione dovuta. Concludeva chiedendo, dichiarare inammissibile l'atto di appello per carenza di legittimazione passiva della sig.ra . Nel merito, rigettarlo perché destituito di CP fondamento. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 26.05.2025, la Corte, preso atto della dichiarazione di avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di , resa dall'Avv. Maio, già CP_2 difensore della e in grado di appello difensore della costituitasi in CP_4 CP proprio e, quindi, dell'acquisizione al processo dell'evento ex art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso depositato il 20.05.2025, l riassumeva il giudizio. CP_3
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, da svolgersi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., si costituiva , il quale resisteva all'avversa eccezione di CP_2 improponibilità della domanda giudiziale, per carenza di previa domanda amministrativa. Accertata l'esistenza di un'invalidità che conferiva il diritto alla prestazione, corredata dal decreto di omologa dell'avvenuto accertamento sanitario, non vi era alcuna necessità di ulteriore domanda amministrativa, ma il procedimento era conseguente ad un provvedimento espresso o anche a seguito di silenzio rifiuto e, quindi, con l'inutile decorso del termine di centoventi giorni. Avverso questo provvedimento, non era previsto alcun ricorso amministrativo. Nel caso di specie, una volta intervenuto il provvedimento di omologa del requisito CP_ sanitario, lo stesso era stato notificato all' , che non aveva provveduto alla liquidazione né aveva inviato alcuna comunicazione di dissenso o altro. Era stato, quindi, necessario, proporre domanda giudiziale, per ottenere dal Tribunale, il riconoscimento del diritto dell'odierno appellato e la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione dovuta, così come da decreto di omologa. La domanda avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile, solo se, non si fosse prima proceduto alla notifica dell'omologa e, non si fosse atteso il decorso del termine previsto dalla legge per il relativo pagamento da parte dell' . CP_3 Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va osservato che infondate sono le eccezioni, rispettivamente proposte dall'appallante e dell'appellata in proprio, di nullità della Controparte_1 sentenza e di inammissibilità dell'appello, entrambe fondate sul rilievo che , CP_2 nelle more, era divenuto maggiorenne e quindi idoneo a stare in giudizio, sì che, secondo 5
l'appellante la sentenza avrebbe dovuto esser pronunciata nei suoi confronti e, secondo l'appellata in proprio, l'appello avrebbe dovuto essere proposto contro il CP [...]
, a pena d'inammissibilità. CP_2
Come già esposto, con l'ordinanza emessa da questa Corte in data 19.03.2025, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto dalla sig.ra
[...]
, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore , nato in CP CP_2 Locri il 10.05.2003. Il giudizio di primo grado era proseguito fra le parti originarie, nonostante che
[...]
fosse, nelle more, divenuto maggiorenne dal 10.05.2021. CP_2 L'evento interruttivo ex art. 299 c.p.c.- vale a dire la perdita, in capo al genitore esercente la potestà, della rappresentanza e legittimazione processuale del figlio, prima minore, e la correlativa assunzione in proprio da parte del figlio, divenuto maggiorenne - non era stato mai dichiarato nel giudizio di primo grado dal difensore officiato, Avv. Luca Maio, tanto che il giudizio era proseguito fra le parti originarie e la sentenza, emessa dal Tribunale il 02.02.2023, era stata resa fra le parti: n. q. di genitore esercente la Controparte_1 potestà sul figlio minore , e . CP_2 CP_3 L'atto di appello era stato notificato a n.q. di genitore di Controparte_1 [...]
e, per essa, al difensore e procuratore costituito Avv. Luca Maio. CP_2
Esaminando le conseguenze della dichiarazione resa in giudizio avente ad oggetto la maggiore età nel, frattempo raggiunta da è stato richiamato che allorquando, CP_2 nel corso di un giudizio avviato dai genitori nell'interesse del figlio minore, questi diventi maggiorenne, non si ha un'interruzione automatica del processo e la procura con cui i genitori hanno officiato il difensore è “ultrattiva”, a condizione che l'evento interruttivo non venga dichiarato nel corso del giudizio: “Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo solo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c.. Diversamente il figlio divenuto maggiorenne dovrà conferire una nuova procura alle liti”. (Cass. civ. sez. VI, 10/07/2015, n. 14518). Correttamente, dunque, non essendo stato dichiarato dal difensore officiato dal genitore esercente la potestà l'evento interruttivo, il giudizio di primo grado era proseguito con la parte originaria, cioè il genitore esercente la potestà sul minore e ciò rende infondata l'eccezione, proposta dall' , di nullità della sentenza. CP_3 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da , Controparte_1 veniva osservato che il principio dell'ultrattività del mandato, che garantisce la stabilizzazione della posizione processuale della parte, opera sia nella fase attiva del rapporto processuale, sia nella fase di quiescenza, sia nella fase di riattivazione per impugnazione: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass. civ. SS.UU., 04/07/2014, n.15295; Cass. civ. SS.UU., 19/11/2024, n. 29812, che ha precisato che il principio trova applicazione, quale “soluzione omogenea per i casi di perdita della 6
capacità processuale, e quindi tanto per la parte persona fisica, quanto per l'estinzione della persona giuridica e che gli stessi principi debbano tendenzialmente operare, in completa simmetria, sia per la parte colpita dall'evento menomativo che per la controparte della parte colpita”; Cass. civ. sez. III, 25/01/2024, n. 2439). Tale principio dà conto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla . CP Ciò posto, - preso atto che il difensore già officiato dal genitore esercente la potestà, in forza di quell'ultrattività del mandato di cui sopra e che aveva stabilizzato la posizione processuale della parte prima rappresentata dal genitore, aveva formalmente dichiarato al processo la verificazione dell'evento interruttivo: raggiungimento della maggiore età da parte di e la perdita della capacità processuale del genitore che fino a quel CP_2 momento aveva esercitato la rappresentanza del minore – la Corte, essendo stato acquisito al processo l'evento ex art. 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo e, a seguito di riassunzione ad impulso dell , si costituiva il maggiorenne . CP_3 CP_2
5. Procedendo all'esame del merito, il tema controverso devoluto con i motivi di appello concerne l'effetto preclusivo o meno del decreto di omologa nel caso, come quello in esame, CP_ in cui l non abbia manifestato il dissenso all'omologa per requisiti diversi da quello sanitario. Va osservato che il decreto di omologa (che ha ad oggetto il solo requisito sanitario) non può cristallizzare con effetto preclusivo anche la presenza degli ulteriori requisiti CP_ socioeconomici previsti dalla legge per ottenere la prestazione, nonostante l non abbia manifestato il dissenso. Tale conclusione è coerente con quanto affermato della Suprema Corte, atteso che l'interpretazione della norma è stata dibattuta e si sono registrati contrastasti interpretativi. E' pacifico il principio secondo cui "l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (ex multis Cass. n. 2587/2020). Ciò significa che, ai soli fini dell'ammissibilità del ricorso ex art 445 bis c.p.c., il giudice debba accertare, oltre alla propria competenza, i presupposti processuali, vale a dire la ricorrenza dei presupposti previsti per l'ottenimento della prestazione richiesta: presentazione di domanda amministrativa, eventuale presentazione del ricorso amministrativo e tempestività del ricorso giudiziario, al fine di valutare sommariamente l'interesse ad agire e l'ammissibilità del ricorso. È pacifico, infatti, che il giudice debba delibare l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (Cass. n. 98742019). Sull'interesse ad agire e sulla valutazione preliminare che incombe al giudice, va anche rilevato che, prima dell'omologa, le parti hanno la possibilità di muovere le contestazioni che, coerentemente con la suddetta preventiva verifica che il giudice è chiamato a svolgere, possono riguardare non solo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. e dunque i profili sanitari, ma pure investire i presupposti processuali e le condizioni dell'azione: “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione decreto di omologa può avere ad oggetto gli aspetti preliminari che sono stati di verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso. In mancanza 7
di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti all'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile”. (Cass., n. 22721/2016, n. 22949 /2016, n. 20847 /2019, 9876 / 2019, n. 5719 / 2021). Secondo l'interpretazione di una parte della giurisprudenza di merito, a cui ha aderito il Tribunale con la sentenza impugnata, una volta intervenuto il decreto di omologa definitivo, CP_ l , al quale pure è demandata sempre dall'art. 445 bis c.p.c. nell'ulteriore fase amministrativa, la verifica “degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” non potrebbe più mettere in discussione i presupposti processuali e le condizioni di proponibilità della domanda tra cui, come nel caso in esame, la sussistenza o meno di domanda amministrativa. La Suprema Corte (cfr. n. 18377/2022 e n. 29272/2022, che hanno ribadito lo stesso principio già affermato da Sezioni Unite n. 12903 /2021) ha fatto chiarezza sulla questione, affermando che: “la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione e ciò al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario". Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale". Si tratta di principi coerenti con il dato letterale della norma che rinvia alla fase successiva amministrativa prima e contenziosa dopo, la valutazione dell'esistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per ottenere quella data prestazione. D'altro canto, che l'art 445 bis c.p.c. sia stato introdotto al fine di deflazionare il contezioso previdenziale che aveva ad oggetto, quasi esclusivamente, l'accertamento del requisito sanitario è lo scopo di certo non celato dal legislatore. Deve, pertanto addivenirsi alla conclusione che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sui presupposti per ottenere la prestazione richiesta possa derivare dal decreto di omologa, che cristallizza solo il requisito sanitario, non potendo creare un giudicato sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione, che sono stati oggetto di vaglio sommario, finalizzato alla sola valutazione dell'interesse ad agire, Il principio è stato confermato da Cass. civile sez. lav., 02/12/2024, n. 30828, secondo cui: “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall CP_3 pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione”. In motivazione la Suprema Corte ha richiamato che già in precedenti pronunce (Cass. 28417 del 2020), la Suprema Corte aveva affermando che il decreto di omologa non era dichiarativo del diritto alla pretesa, evidenziando che le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non potevano cristallizzarsi alla fase sommaria "con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, 8
e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale", principio ribadito in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023). Permanendo la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione" (cfr. Cass. 22721/2016) e quelle (cfr. Cass. 28417/2020) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. era "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)", la Suprema Corte, con pronuncia 29275/2022 (non massimata), ha ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale", era legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso era finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. c.p.c.(cd. "giudizio di opposizione ad ATP").
“Logico corollario delle regole così fissate è che ove l non possa "agevolmente" CP_3 dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di "verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente" (art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ.), e potrà poi eccepire i "fatti estintivi, impeditivi o modificativi" dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ.”.
“Va infatti affermato che l , nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. CP_3 civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla "pretesa fatta valere". Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
6. Dovendosi fare applicazione dei principi di diritto regolatori della materia quali su esposti, deve prendersi atto che il Tribunale non ne ha fatto buon governo, avendo negato il diritto dell' di resistere all'azione giudiziaria proposta dalla ricorrente. CP_3
L' non ha giammai contestato il requisito sanitario, avendo, invece, proposto CP_3 eccezioni riguardanti la carenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, carenza che, come esposto, può essere eccepita dall pure nel giudizio CP_3 promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., dopo l'omologa del decreto non contestato. L' ha, infatti, eccepito (cfr. memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) CP_3 che “l'intera vicenda amministrativa e giurisdizionale – dalla domanda amministrativa del 16.12.2009 al ricorso per atp n. 219/14 rg., per finire all'odierno giudizio – è caratterizzata 9
dall'integrale disallineamento tra quanto fatto oggetto di richiesta amministrativa e quanto dedotto in sede giudiziale. Come prova il ns. doc. 1, con la domanda amministrativa del 16.12.2009 – posta a fondamento dell'atp n. 219/14 rg. avente ad oggetto l'indennità di frequenza (doc. 2) – l'odierna ricorrente ha inteso ottenere il riconoscimento del diverso beneficio annesso dalla legge 104 allo stato di handicap (per inciso, va detto che lo stesso doc. 1 prova altresì lo sforzo profuso dall'Istituto allo scopo di rinvenire presso l'ASL una domanda, sempre del 16.12.2009, avente ad oggetto una qualche prestazione economica per l'invalidità civile). Se ne deriva che, nel caso di specie, non v'è corrispondenza alcuna tra quanto richiesto in sede amministrativa e quanto richiesto in sede giudiziale”, evidenziando che,
“nelle controversie previdenziali ed assistenziali, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituiva presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria e la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione …”. L'eccezione di carenza di domanda amministrativa proposta nel giudizio di primo grado e reiterata quale motivo di impugnazione è fondata. Dalla documentazione depositata dall' sin all'atto della propria costituzione nel CP_3 giudizio di primo grado risulta che la domanda proposta da n.q., in data Controparte_1
16.12., all'Azienda Sanitaria di Locri aveva ad oggetto “persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104” “allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione”. Solo nel ricorso per ATP in data 27.11.2013 è stato chiesto “l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile con diritto all'indennità di frequenza per i minori di anni 18 ex L. 289/90”. Il diritto all'indennità di frequenza non ha costituito oggetto della domanda del 16.12.2009, sì che è conforme alle risultanze in atti quanto già comunicato dall' con CP_3 raccomandata del 07.12.2016, con cui è stato reso noto che non si sarebbe proceduto all'esecuzione del decreto di omologa n. R.G. 219/2016, “per mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in data 16.12.2009 prot. ASL di Locri n. 48677 per i benefici della L. 104/92 e il requisito sanitario per l'indennità di frequenza (L 118/71 e L. 289/90) accertato dal CTU e omologato dal giudice con il decreto di omologa in oggetto”. È questo in senso dell'eccezione, documentata dalle risultanze sopra riportate, proposta dall' , allorquando ha eccepito il difetto di domanda amministrativa, CP_3 affermando il “disallineamento tra quanto fatto oggetto di richiesta amministrativa e quanto dedotto in sede giudiziale”. In applicazione dei principi sub 5 esposti, l ben poteva proporre siffatta eccezione CP_3 nel giudizio ex art. 442 c.p.c. e la ricorrente non ha contrastato o superato le risultanze documentali che comprovavano la fondatezza dell'eccezione. Si impone, dunque, la riforma della sentenza che ha riconosciuto il diritto solo ed esclusivamente sul rilievo, non assistito da pregio, che la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza avrebbe dovuto essere messa in discussione dall' “con gli strumenti all'uopo previsti dalla legge ossia con il dissenso e CP_3 la successiva instaurazione del giudizio di opposizione”. L'appello va dunque, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da n.q. va rigettata. Controparte_1 Avuto riguardo alla complessità delle questioni dedotte, che hanno registrato la necessità di successivi pronunciamenti del giudice di legittimità, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di CP_3
n. q. di genitore esercente la potestà sul minore , e di Controparte_1 CP_2
divenuto maggiorenne avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri il CP_2 02.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da n. q. di genitore esercente la potestà sul minore Controparte_1 [...]
, oggi , divenuto maggiorenne. CP_2 CP_2
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti