Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 e del secondo, prima ipotesi, dell'art. 810 cod. proc. civ., la competenza in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al Presidente del tribunale "nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato", sede che, ai sensi del successivo art. 816 cod. proc. civ., è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione. Per quanto concerne, invece, la nozione di "luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria", di cui all'art. 814, secondo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ., essa non si rende pertinente in materia, avendo essa riguardo alla sola ipotesi di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate ed alla conseguente competenza del Presidente del tribunale di quel luogo a conoscere della domanda della parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale, di nomina dell'arbitro per la controparte che non vi abbia provveduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. AN SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CENTRO SPORTIVO SORRENTINO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, LL LI EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato WALTER ALBORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM TO, CC IO, CASA CURA, "CLINICA SAN MICHELE" S.p.a., CECI ERNESTO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, emesso il 09/02/96 R.G. 795/94;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/12/98 dal Consigliere Dott. AN SETTIMJ;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Presidente del Tribunale di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 9.2.96, il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, adito, ai sensi dell'art. 814 CPC, da TO LS e AN IN, onde ottenerne la liquidazione dei compensi loro spettanti quali componenti, in una a Sergio La Rocca, d'un collegio arbitrale costituito per la soluzione di controversia insorta tra il Centro Sportivo Sorrentino S.r.l. e la Clinica S. Michele S.p.A, si dichiarava non competente per territorio, indicando come competente il Presidente del Tribunale di Napoli quale Giudice del luogo della sede dell'arbitrato, così accogliendo un'eccezione sollevata dallo stesso LS.
Avverso detta ordinanza il Centro Sportivo Sorrentino proponeva ricorso al giudice di legittimità chiedendone la cassazione, con rinvio ad altro giudice, attesa l'applicabilità dell'art. 814 CPC, in quanto "l'atto compromissorio si era svolto presso le sedi delle società entrambe ricadenti nella competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata" e stante, comunque, il fatto che la competenza di quest'ultimo doveva essere determinata ex L 126/92, che aveva trasferito ad esso parte degli affari dal Tribunale di Napoli. Con ordinanza 16.05.98 questa Corte, qualificato il ricorso come istanza per regolamento di competenza, trasmetteva gli atti all'ufficio del P.G. per la formulazione delle richieste di competenza;
queste acquisitesi, il ricorso veniva esaminato all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di regolamento, intesa a far dichiarare nella specie la competenza del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, ammissibile in quanto relativa ad un procedimento che comunque, potenzialmente e salve le eccezioni delle parti convenute, può sfociare in una decisione definitiva incidente sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti stesse, non è, tuttavia, meritevole d'accoglimento.
In vero - per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 e del secondo comma, prima ipotesi, dell'art. 810 CPC, la competenza in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al presidente del tribunale "nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato", sede che, ai sensi del successivo art. 816 CPC, è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione.
Il richiamo del ricorrente al "luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria", di cui all'art. 814, secondo comma, seconda ipotesi, CPC, non è pertinente, in quanto la norma de qua regola soltanto, per il caso di mancanza determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate, la competenza del presidente del tribunale cui la parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale può chiedere la nomina dell'arbitro per la controparte dalla quale non siasi provveduto al riguardo;
tale norma, pur prendendo in considerazione la medesima situazione presupposta, non interferisce in alcun modo, essendo dettata al diverso fine sopra evidenziato, con il già richiamato disposto dell'art. 816, primo comma, CPC per il quale, sempre in considerazione della medesima situazione di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti, ma al diverso fine di stabilire quale soggetto abbia il potere di provvedere all'uopo, tale potere attribuisce agli arbitri, disponendo che costoro ne decidano nella loro prima riunione.
Esattamente, pertanto, il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che l'arbitrato aveva avuto sede in Napoli - come risulta dal verbale di costituzione del collegio, nel quale gli arbitri ebbero a stabilire la sede in Napoli, e come è confermato dall'avvenuto deposito del lodo è dall'apposizione del visto d'esecutività di esso, entrambi in Napoli ai sensi dell'art. 825 CPC - ha dichiarato la competenza per territorio del Presidente del Tribunale di tale città.
Il ricorso va, pertanto, respinto, dovendosi confermare la competenza del Presidente del Tribunale di Napoli.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del presidente del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 7 dicembre 1988.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999