Articolo 1054 del Codice civile
Articolo 1053Articolo 1055
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19 aprile 1942
Art. 1054.

(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).

Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.

La stessa norma si applica in caso di divisione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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