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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 10 luglio 2025, ore 13:00 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per on l'avv. MAGLI MASSIMO Parte_1
per l'avv. NANNUCCI ELISA oggi sostituito dall'avv. GRAMIGNI RITA CP_1
Le parti concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo l'avv. Gramigni, per la compensazione delle spese e opponendosi l'avv. Magli, anche in ragione del preventivo esperimento del rimedio amministrativo.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Magli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Prato, via A. Martini 6, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenere l'annullamento dell'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 34120240003038437000, notificato dall'Istituto previdenziale il 19 novembre 2024 e avente a oggetto la pretesa di 4.776,71 euro per omissioni a titolo di Gestione CP_1
Commercianti per il periodo compreso dal 01/2022 al 12/2023.
Nel merito, contesta la sussistenza dei requisiti relativi alla pretesa contributiva dell' , CP_2 eccependo il difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione.
Rappresenta di essere socia accomandataria della attività Parte_2 che si occupa unicamente della gestione di immobili di proprietà, essenzialmente locazioni, non configurabile come attività commerciale, con conseguente esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito da controparte in ragione delle CP_1 valutazioni effettuate dalla sede di Firenze, secondo la quale l'attività svolta in via CP_1 prevalente dalla società era quella di compravendita.
Con nota del 21 maggio 2025 la ricorrente ha depositato gli indici sintetici di attività dai quali risulta che l'unica attività svolta dalla immobiliare è, in realtà, quella locativa. Parte_2
Da ultimo, con nota del 4 luglio 2025, ha depositato provvedimento di annullamento in CP_1 autotutela del provvedimento in materia di "Contributi - COMMERCIANTI" e lo sgravio già operato;
chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione parziale delle spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente si è associata alla richiesta, insistendo per la condanna di alle spese di lite. CP_1
***
Alla luce della documentazione versata in atti (e, segnatamente, del provvedimento di annullamento in autotutela, corredato dalla seguente motivazione “La ricorrente risulta iscritta presso la Sede di Firenze nella gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza 01/1997 in qualità di socia accomandataria della società denominata , società Parte_2 tuttora attiva al RI. Al tempo dell'iscrizione la società svolgeva, quale attività primaria al RI, l'attività di “compravendita di beni immobili”. In data 09/01/2020, con Comunica di cessazione azienda, viene chiesta la cancellazione della posizione previdenziale a far data dal 31/12/2019 sul presupposto della mancanza del requisito oggettivo e soggettivo necessari ai fini dell'iscrizione previdenziale in quanto
l'attività svolta consiste nella mera locazione immobiliare di beni propri o in leasing. Pertanto, la Par ricorrente afferma di essere socia accomandataria di una la cui attività consiste solamente nella mera riscossione di canoni di locazione e/o affitti senza partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ad ulteriore conferma della mancanza di svolgimento di attività commerciale, se non nella funzione di mero amministratore, dichiara di aver delegato ad uno studio professionale esterno l'intera l'attività di gestione. In considerazione di quanto dichiarato, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la chiusura della posizione contributiva a far data dal 31/12/2019 con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data, compreso l'avviso di addebito impugnato”) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte), ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr.
Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite (come espressamente richiesto dalle parti), cosa che presuppone l'accertamento della soccombenza virtuale (sul punto, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 19160 del 13/09/2007, Rv. 599004 – 01 e, tra le più recenti Sez. 1 -, Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 – 01).
Ebbene, l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, come del resto confermato da CP_1
(che ha implicitamente riconosciuto la fondatezza delle eccezioni/doglianze attoree con l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione).
Pertanto, a fronte di quanto precede, nonché del fatto che la ricorrente aveva già presentato ricorso amministrativo (fondato sulle medesime doglianze oggetto di giudizio), le spese di lite devono essere poste a carico di le stesse sono liquidate tenuto conto del valore della CP_1 causa (scaglione di riferimento da 1.101 a 5.200 euro), della sua non particolare complessità e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria (con esclusione, pertanto, delle somme dovute per la fase istruttoria e quantificazione della fase decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.310oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, oltre rimborso delle spese di contributo unificato.
Prato, 10 luglio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 10 luglio 2025, ore 13:00 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per on l'avv. MAGLI MASSIMO Parte_1
per l'avv. NANNUCCI ELISA oggi sostituito dall'avv. GRAMIGNI RITA CP_1
Le parti concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo l'avv. Gramigni, per la compensazione delle spese e opponendosi l'avv. Magli, anche in ragione del preventivo esperimento del rimedio amministrativo.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Magli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Prato, via A. Martini 6, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenere l'annullamento dell'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 34120240003038437000, notificato dall'Istituto previdenziale il 19 novembre 2024 e avente a oggetto la pretesa di 4.776,71 euro per omissioni a titolo di Gestione CP_1
Commercianti per il periodo compreso dal 01/2022 al 12/2023.
Nel merito, contesta la sussistenza dei requisiti relativi alla pretesa contributiva dell' , CP_2 eccependo il difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione.
Rappresenta di essere socia accomandataria della attività Parte_2 che si occupa unicamente della gestione di immobili di proprietà, essenzialmente locazioni, non configurabile come attività commerciale, con conseguente esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito da controparte in ragione delle CP_1 valutazioni effettuate dalla sede di Firenze, secondo la quale l'attività svolta in via CP_1 prevalente dalla società era quella di compravendita.
Con nota del 21 maggio 2025 la ricorrente ha depositato gli indici sintetici di attività dai quali risulta che l'unica attività svolta dalla immobiliare è, in realtà, quella locativa. Parte_2
Da ultimo, con nota del 4 luglio 2025, ha depositato provvedimento di annullamento in CP_1 autotutela del provvedimento in materia di "Contributi - COMMERCIANTI" e lo sgravio già operato;
chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione parziale delle spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente si è associata alla richiesta, insistendo per la condanna di alle spese di lite. CP_1
***
Alla luce della documentazione versata in atti (e, segnatamente, del provvedimento di annullamento in autotutela, corredato dalla seguente motivazione “La ricorrente risulta iscritta presso la Sede di Firenze nella gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza 01/1997 in qualità di socia accomandataria della società denominata , società Parte_2 tuttora attiva al RI. Al tempo dell'iscrizione la società svolgeva, quale attività primaria al RI, l'attività di “compravendita di beni immobili”. In data 09/01/2020, con Comunica di cessazione azienda, viene chiesta la cancellazione della posizione previdenziale a far data dal 31/12/2019 sul presupposto della mancanza del requisito oggettivo e soggettivo necessari ai fini dell'iscrizione previdenziale in quanto
l'attività svolta consiste nella mera locazione immobiliare di beni propri o in leasing. Pertanto, la Par ricorrente afferma di essere socia accomandataria di una la cui attività consiste solamente nella mera riscossione di canoni di locazione e/o affitti senza partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ad ulteriore conferma della mancanza di svolgimento di attività commerciale, se non nella funzione di mero amministratore, dichiara di aver delegato ad uno studio professionale esterno l'intera l'attività di gestione. In considerazione di quanto dichiarato, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la chiusura della posizione contributiva a far data dal 31/12/2019 con conseguente annullamento della contribuzione successiva a tale data, compreso l'avviso di addebito impugnato”) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte), ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr.
Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite (come espressamente richiesto dalle parti), cosa che presuppone l'accertamento della soccombenza virtuale (sul punto, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 19160 del 13/09/2007, Rv. 599004 – 01 e, tra le più recenti Sez. 1 -, Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 – 01).
Ebbene, l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, come del resto confermato da CP_1
(che ha implicitamente riconosciuto la fondatezza delle eccezioni/doglianze attoree con l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione).
Pertanto, a fronte di quanto precede, nonché del fatto che la ricorrente aveva già presentato ricorso amministrativo (fondato sulle medesime doglianze oggetto di giudizio), le spese di lite devono essere poste a carico di le stesse sono liquidate tenuto conto del valore della CP_1 causa (scaglione di riferimento da 1.101 a 5.200 euro), della sua non particolare complessità e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria (con esclusione, pertanto, delle somme dovute per la fase istruttoria e quantificazione della fase decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.310oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, oltre rimborso delle spese di contributo unificato.
Prato, 10 luglio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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