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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C. UDIENZA DEL 10 giugno 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella iscritta al N. 634/25 R.G. e promossa causa da
Parte_1 e [...]
Parte_2
(Avv.ti A. Ghidoni, L. Bianchi e E.
Toccalli)
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. viste le conclusioni delle parti, pronuncia la
seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorso regolarmente notificato Con
[...]
Parte_1 e Parte_2
[...] convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1 per sentir accertare e dichiarare dell'inesistenza/inefficacia/nullità
termine apposto ai contratti del 12/04/2024
e del 01/10/2024 e per l'effetto sentir accertare e dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato а far data dal 12/09/2024 quanto al Sig.
Pt_1 ; a far data dal 01/10/2024 quanto al
○ dalla diversa data ritenuta Sig. Pt_2 di giustizia e, conseguentemente, sentir condannare la al Controparte_1 pagamento ex art. 28 D.lgs 81/2015 di un'indennità economica, per ciascuno dei ricorrenti, pari a 12 mensilità (=22.152,00
in misura non inferiore a 2,5euro)
(=4.615,00 euro), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al
calcolo del TFR ( 1.846,00 euro), del diverso importo ritenuto di giustizia;
nonché per sentir accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto subordinato a tempo indeterminato sin dal 26.4.2022 e,
previa conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, sentirla condannare al ripristino del rapporto ed
alla corresponsione di un'indennità pari a
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre ad interessi e rivalutazione, oltre interessi e rivalutazione A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano di aver lavorato per la convenuta senza che questa al momento dell'assunzione gli avesse consegnato alcunchè o gli avesse fatto sottoscrivere alcun contratto.
stataI ricorrenti deducevano che era consegnata loro solo la comunicazione Unilav
da cui avevano appreso dell'avvenuta assunzione a termine, in particolare: un tempo pieno e а rapporto di lavoro а
instaurato il 12/09/2024 e con termine, ottobre 2024, termine finale al 13
inquadramento formale al 1° livello CCNL
Pulizia Industria e mansioni di "pulizia",
per il ricorrente Pt_1 ed un rapporto di lavoro a tempo pieno e a termine, instaurato
1'1/10/2024 e con termine finale al 1° gennaio 2025, inquadramento formale al 1°
livello CCNL Edilizia Industria e mansioni il ricorrenteedile, perdi manovale
Pt_2
I ricorrenti, nell'indicare i cantieri ove avevano reso la prestazione e le date di cessazione del rapporto (sino al effettiva
20.10.2024 quanto al Pt_2 e sino alla prima settimana di novembre 2024 quanto all Pt 1 ), aggiungevano di aver percepito solo meri acconti sulle retribuzioni dovute.
ricorrenti, nel riservarsi altra azione I
per il recupero delle competenze dovute,
agivano in questa sede facendo valere la
nullità/inesistenza/inefficacia dei contratti a termine per mancanza della forma
Rassegnavano le sopra precisatescritta.
conclusioni.
La Controparte_1 benchè
inregolarmente citata, non si costituiva giudizio e veniva dichiarata contumace.
documentalmente, La causa, istruita solo viene decisa all'udienza odierna con sentenza di cui viene data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Secondo quanto risulta dalla documentazione
Unilav i ricorrenti sono stati assunti alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo pieno e determinato dal 12.9.2024 al
13 ottobre 2024 (inquadramento formale al 1°
livello CCNL Pulizia Industria e mansioni di
"pulizia"), quanto al ricorrente Pt_1 ed un contratto a tempo pieno e determinato
(inquadramentodall'1.10.2024 all'1.1.2025
al 1° livello CCNL Edilizia formale mansioni di manovale edile) Industria e
Pt_2 (v. doc. 3quanto al ricorrente fasc. ricorrente).
E' noto tuttavia che per la validità del contratto a tempo determinato è richiesta la forma scritta e la convenuta, che è rimasta contumace, non ha assolto a tale onere probatorio.
Ciò integra una chiara violazione dei principi che regolano la fattispecie del
a tempo determinato e ciò contratto trasformazione del rapporto a determina la tempo determinato, intercorso tra i in un ricorrenti e la Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato rapporto
12.9.2024, per lo svolgimento di sin dal livello CCNL pulizia mansioni di 1°
industria, quanto la all Pt_1 e trasformazione in un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dall'1.10.2024, per lo svolgimento di mansioni di 1° livello
CCNL edilizia industria, quanto al Pt_2
con conseguente diritto di entrambi i ricorrenti ad ottenere il ripristino del rapporto medesimo ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/15.
Attesa la brevissima durata del rapporto e
le modeste dimensioni aziendali (per come
risultanti dalla visura camerale) appare equo determinare il risarcimento del danno in 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
retribuzione di riferimento per il La calcolo del TFR può essere accertata, per ciascuno dei ricorrenti, in € 1.846,00 lorde mensili, somma ritualmente dedotta e non
contestata.
In definitiva, la domanda può essere accolta e pertanto va dichiarata la sussistenza tra
Parte_1 e la [...]
Controparte_1 di un contratto a tempo indeterminato sin dal 12.9.2024 con inquadramento al livello 1° ccnl pulizie industria, nonché la sussistenza tra Pt_2
e la CP_1
[...] Parte_2
[...] di un contratto a tempo indeterminato sin dal 12.9.2024 con inquadramento al livello 1° ccnl edile
industria.
La convenuta va condannata al ripristino del rapporto, nei confronti di entrambi i ricorrenti, ed alla corresponsione, a favore entrambi i ricorrenti, di un'indennitàdi
omnicomprensiva pari a 3 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione I l monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunciando sullalavoro,
causa n. 634/25 R. G.
1. dichiara la sussistenza tra [...]
Parte_1 e la Controparte_1
indeterminatodi un contratto a tempo sin dal 12.9.2024 con inquadramento al livello industria, nonché pulizie 1° ccnl la sussistenza tra Parte_2 e la Controparte_1 di un contratto a tempo indeterminato sin dal 1.10.2024 con inquadramento al livello 1° ccnl edile industria;
2. condanna la Controparte_1 in rappresentante pro- persona del legale tempore, al ripristino dei rapporti di
lavoro ed alla corresponsione, a favore di
Parte_1 e di [...]
Parte_2 di un'indennità
omnicomprensiva pari a 3 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-
tempore, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali,
oltre iva, сра e rimborso spese generali come per legge;
Bergamo, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini