Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 148/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Cornaredo (MI) con l'Avv. Benedetta Donzella del Foro di Torino presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Donzella del Foro di Torino presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5
(anno 2010 atto n. 3 reg. atti matrimonio parte II serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi IC IN e PA LO, ordinando al Comune di Cornaredo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dichiarare compensate le spese legali.
3) omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore, con affido condiviso ad entrambi i coniugi, collocherà la propria residenza presso la madre, nell'abitazione di Via Bologna n. 3 Cornaredo (MI).
2) La casa familiare sita a Cornaredo, Via Cascina Croce n. 186/3 e di proprietà di terzi rimarrà nella disponibilità del marito.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio (prima rivalutazione 2026).
4) La SInora terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al Parte_1 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta pagina 2 di 5 dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Si conviene pertanto che il restante 50% delle spese straordinarie sarà a carico del SI. Parte_2
che provvederà al rimborso delle medesime nel termine di 15 giorni dal ricevimento della
[...] relativa documentazione.
6) Fatti salvi differenti accordi tra i genitori, il figlio minore frequenterà il padre: Per_1
- nella giornata di giovedì, dalle ore 16:00 sino al mattino seguente;
- nei week-end alternati tra i genitori;
- nelle ricorrenze (Natale, Pasqua, festività e/o ponti) ad anni alternati fra entrambi i genitori;
- durante il periodo estivo per due settimane, accordandosi sul periodo con la madre”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio nel Comune di Cornaredo in data 10 aprile 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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