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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 280/2025 promossa con ricorso depositato in data 06/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI
LUCILLA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
( ) e CP_2 C.F._3 CP_3
( ), entrambi rappresentati e difesi dal nominato Curatore C.F._4 Speciale per i Minori, Avv. SPADINI PAOLA
MINORI INTERVENUTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successiva modifica lo scioglimento del matrimonio contratto in India tra i SIg.
[...]
e in data 14.3.2010 e trascritto nel Registro degli Parte_1 CP_1
Atti di matrimonio del Comune di San Benedetto po al n. 93 P.2 S.C. Anno 2024 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza.
b) disporre che i figli minori e siano affidati in via super CP_2 CP_3 esclusiva al padre il quale potrà assumere autonomamente Parte_2
e anche senza il consenso dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione comprese quelle di maggior interesse per i minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio e al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio.
c) Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla SI.
[...]
CP_1
d) Confermare il collocamento dei minori presso il padre.
e) Disporre che la madre possa vedere i figli, previ accordi con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi della residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia, con il divieto di espatrio dei figli minori
[...] nata a [...] il [...] e di nato a [...]_2 CP_3 di OR MN il 16.2.2017 in assenza dell'espresso consenso del padre.
2 f) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via
Giovanni XXIII 17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con Parte_1
i figli.
g) Condannare la SI. a contribuire al mantenimento ordinario dei CP_1 figli versando mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese al ricorrente
[...] la somma di euro 200 (pari a euro 100 per ogni figlio) da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso l'intestato tribunale datato 28.05.2024 h) disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal padre Con il Parte_1 favore integrale di spese diritti e onorari di causa Stante la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale a carico di nominarsi il curatore CP_1 speciale per i minori”
Minori intervenuti
“Nel merito:
- Dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SInora
[...] sui figli minori nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
e nato a [...] il [...]; CP_3
- Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua;
In via subordinata:
- Disporsi l'affido cd. super-esclusivo dei minori nata a [...]_2
OR (MN) il 25/09/2013, e nato a [...] il CP_3
16/02/2017 al padre, SInor con collocamento e residenza degli Parte_1
3 stessi presso il padre;
- Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il SI. , parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con la SI.ra in India il 14/03/2010 e successivamente trascritto presso il CP_1
Comune di SAN BENEDETTO PO al numero 93, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2024, nonché di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla SI.ra CP_1
Veniva narrato in ricorso che con la sentenza n. 883/2024 in data 7.11.2024 il
Tribunale aveva così disposto:
“1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in India il giorno 14.3.2010.
2) Dichiara la separazione addebitabile alla moglie CP_1
3) Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva al CP_2 CP_3 padre il quale potrà assumere autonomamente e anche Parte_2 senza il consenso dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione comprese quelle di maggior interesse per i minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio e al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio.
4) Conferma il collocamento dei minori presso il padre.
4 5) Dispone che la madre possa vedere i figli, previ accordi con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi la residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia.
6) Conferma il divieto di espatrio dei figli minori nata a [...] CP_2
OR MN il 25.09.2013 e di nato a [...] il CP_3
16.2.2017 in assenza dell'espresso consenso del padre.
7) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in San benedetto Po via
Giovanni XXIII 17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con i Parte_1 figli.
8) Dispone che la resistente contribuisca al mantenimento ordinario CP_1 dei figli versando mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese al ricorrente
[...] la somma di euro 200 (pari a euro 100 per ogni figlio) da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2023 oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso l'intestato tribunale datato 28.05.2024.
9) Dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal padre Parte_2
10) Rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dalla resistente e per effetto revoca l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 150 prevista in CP_1 via provvisoria a titolo di concorso nel suo mantenimento.
11) Compensa le spese di lite per ½ tra le parti e condanna parte resistente a rifondere al ricorrente il restante ½ delle predette somme pari a euro 62 per spese, euro 2.515,50 per compensi (già pari al 50% delle somme liquidabili) oltre spese generali al 15% iva e cpa”.
La sentenza di separazione n. 883/2024 del 7.11.2024 veniva ritualmente notificata alla SI. all'ultima residenza conosciuta ai sensi dell'art. CP_1
143 cpc per irreperibilità della medesima ed è passata in giudicato, giusta certificazione ex art. 124 disp att. Cpc.
5 *****
La SI.ra , parte resistente, non si costituiva nel presente CP_1 giudizio, per cui, all'udienza del 10.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con successiva ordinanza di rimessione istruttoria del 18.06.2025, il Collegio riunito in camera di conSIlio, esaminata la richiesta di parte ricorrente di dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale della SI.ra , nei CP_1 confronti dei figli minori nata a [...] il [...] CP_2
e di nato a [...] il [...], nominava quale CP_3 curatore speciale dei minori l'Avv. Paola Spadini, disponendo il rinvio a successiva udienza del 16/09/2025.
Si costituiva quindi nel presente giudizio, nell'interesse dei summenzionati minori intervenuti, l'Avv. Paola Spadini, nominata quale curatore speciale, con memoria di costituzione depositata in data 05.09.2025, la quale chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- Dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SInora
[...] sui figli minori nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
e nato a [...] il [...]; CP_3
- Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua;
In via subordinata:
- Disporsi l'affido cd. super-esclusivo dei minori nata a [...] CP_2
OR (MN) il 25/09/2013, e nato a [...] il CP_3
16/02/2017 al padre, SInor con collocamento e residenza degli Parte_1 stessi presso il padre;
6 - Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua”.
All'udienza del 16.09.2025, le parti si riportavano alle proprie istanze e conclusioni di cui ai rispettivi atti di parte: parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, ivi compresa la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché la condanna alle spese della convenuta e ove ritenuto necessario, insistendo anche per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate;
il curatore speciale dei minori, riportandosi a quanto esposto nella comparsa di costituzione, si associava alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale della convenuta.
Terminata l'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dai documenti in atti.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
2) Il Collegio ritiene, invece, che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla parte ricorrente sia infondata, mentre appaia fondata la
7 domanda, formulata in subordine dalla parte volta ad ottenere l'affido c.d. super esclusivo dei minori al padre, dovendosi altresì confermare le altre statuizioni contenute nella sentenza di separazione n.883/2024.
Il Collegio ritiene infatti condivisibile l'orientamento per cui un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non possa e non debba costituire una mera sanzione a comportamenti inadempienti del genitore, ma piuttosto si fondi sull'accertamento, da parte del Giudice, degli effetti lesivi che questi comportamenti abbiano prodotto e possano ulteriormente produrre in danno dei figli, considerandoli tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. n.14145/2017 e Cass. 29814/2023).
Secondo la Cassazione “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'eSIenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave
e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali” (v. Cass. 24708/2024).
Nel caso di specie pur potendosi ritenere provata la condotta abbandonica della madre, che si è disinteressata del mantenimento morale e materiale dei figli, non avendo più contatti con loro da maggio 2023 quando ha abbandonato la casa coniugale, si ritiene che tale comportamento, pur decisamente censurabile, non sia di per se solo sufficiente a dar corso alla pronuncia di decadenza.
D'altronde, giova ricordare come la recisione definitiva del legame familiare tra un genitore e la prole costituisca una extrema ratio, ossia un intervento rimediale sussidiario e residuale da attuarsi ove si riveli l'unico a soddisfare in modo adeguato il preminente interesse del minore.
Posto che non è emerso che, al di là del disinteresse dimostrato dalla madre, la stessa abbia posto in essere condotte attive o passive, ovvero comportamenti ostruzionistici, tali da risultare gravemente pregiudizievoli per i figli, deve
8 ritenersi pianamente idoneo a soddisfare l'interesse dei minori, pur senza giungere a recidere il rapporto genitoriale con la pronuncia di decadenza, stabilire l'affido cd “super-esclusivo” dei minori al padre, che neutralizza di fatto il potenziale pregiudizio della condotta del genitore sui minori.
3) Considerato tutto quanto evidenziato e considerato che, diversamente da quella materna, la figura paterna è sempre apparsa del tutto idonea a garantire ai figli un contesto di crescita sano e funzionale, il Collegio ritiene opportuno stabilire l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori in via esclusiva al padre, che potrà assumere autonomamente e senza il consenso della madre anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio.
Ferma la collocazione dei minori presso il padre, il Collegio ritiene altresì di confermare la statuizione per cui eventuali contatti con la figura materna potranno avvenire, previ accordi con il padre, solo in Italia e alla presenza del padre o di persona di sua fiducia, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti.
4) Venendo alle questioni economiche, si osserva che le ragioni poste a fondamento della determinazione di cui alla sentenza di separazione, dell'assegno di mantenimento per i figli risultano tutt'ora valide e devono intendersi qui integralmente richiamate;
considerato infine che, rispetto ad allora, non vi sono elementi per ritenere mutata la situazione economica delle parti non emergono ragioni per non confermare integralmente le predette statuizioni.
Nessun dubbio, infine, sull'assegnazione dell'assegno unico integralmente al ricorrente, esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento e della soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in India il 14/03/2010
e successivamente trascritto presso il comune di SAN BENEDETTO PO (MN) al numero 93, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2024;
2) dispone che i figli minori e siano affidati in via super esclusiva al CP_2 CP_3 padre il quale potrà assumere autonomamente e anche Parte_2 senza il consenso dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione comprese quelle di maggior interesse per i minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio e al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;
3) conferma il collocamento dei minori presso il padre;
4) dispone che la madre possa vedere i figli, previ accordi con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi della residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia, con il divieto di espatrio dei figli minori nata a CP_2
Pieve di OR MN il 25.09.2013 e di nato a [...] CP_3
MN il 16.2.2017 in assenza dell'espresso consenso del padre;
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via
Giovanni XXIII 17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con i Parte_1 figli;
6) condanna la SI. a contribuire al mantenimento ordinario dei figli CP_1 versando mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese al ricorrente
[...] la somma di euro 200 (pari a euro 100 per ogni figlio) da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso l'intestato tribunale datato 28.05.2024;
7) dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito
10 interamente dal padre Parte_1
8) rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della SInora
[...] sui figli minori nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
e nato a [...] il [...]; CP_3
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
10) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 18/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 280/2025 promossa con ricorso depositato in data 06/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI
LUCILLA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
( ) e CP_2 C.F._3 CP_3
( ), entrambi rappresentati e difesi dal nominato Curatore C.F._4 Speciale per i Minori, Avv. SPADINI PAOLA
MINORI INTERVENUTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successiva modifica lo scioglimento del matrimonio contratto in India tra i SIg.
[...]
e in data 14.3.2010 e trascritto nel Registro degli Parte_1 CP_1
Atti di matrimonio del Comune di San Benedetto po al n. 93 P.2 S.C. Anno 2024 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza.
b) disporre che i figli minori e siano affidati in via super CP_2 CP_3 esclusiva al padre il quale potrà assumere autonomamente Parte_2
e anche senza il consenso dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione comprese quelle di maggior interesse per i minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio e al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio.
c) Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla SI.
[...]
CP_1
d) Confermare il collocamento dei minori presso il padre.
e) Disporre che la madre possa vedere i figli, previ accordi con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi della residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia, con il divieto di espatrio dei figli minori
[...] nata a [...] il [...] e di nato a [...]_2 CP_3 di OR MN il 16.2.2017 in assenza dell'espresso consenso del padre.
2 f) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via
Giovanni XXIII 17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con Parte_1
i figli.
g) Condannare la SI. a contribuire al mantenimento ordinario dei CP_1 figli versando mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese al ricorrente
[...] la somma di euro 200 (pari a euro 100 per ogni figlio) da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso l'intestato tribunale datato 28.05.2024 h) disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal padre Con il Parte_1 favore integrale di spese diritti e onorari di causa Stante la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale a carico di nominarsi il curatore CP_1 speciale per i minori”
Minori intervenuti
“Nel merito:
- Dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SInora
[...] sui figli minori nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
e nato a [...] il [...]; CP_3
- Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua;
In via subordinata:
- Disporsi l'affido cd. super-esclusivo dei minori nata a [...]_2
OR (MN) il 25/09/2013, e nato a [...] il CP_3
16/02/2017 al padre, SInor con collocamento e residenza degli Parte_1
3 stessi presso il padre;
- Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il SI. , parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con la SI.ra in India il 14/03/2010 e successivamente trascritto presso il CP_1
Comune di SAN BENEDETTO PO al numero 93, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2024, nonché di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla SI.ra CP_1
Veniva narrato in ricorso che con la sentenza n. 883/2024 in data 7.11.2024 il
Tribunale aveva così disposto:
“1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in India il giorno 14.3.2010.
2) Dichiara la separazione addebitabile alla moglie CP_1
3) Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva al CP_2 CP_3 padre il quale potrà assumere autonomamente e anche Parte_2 senza il consenso dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione comprese quelle di maggior interesse per i minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio e al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio.
4) Conferma il collocamento dei minori presso il padre.
4 5) Dispone che la madre possa vedere i figli, previ accordi con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi la residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia.
6) Conferma il divieto di espatrio dei figli minori nata a [...] CP_2
OR MN il 25.09.2013 e di nato a [...] il CP_3
16.2.2017 in assenza dell'espresso consenso del padre.
7) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in San benedetto Po via
Giovanni XXIII 17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con i Parte_1 figli.
8) Dispone che la resistente contribuisca al mantenimento ordinario CP_1 dei figli versando mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese al ricorrente
[...] la somma di euro 200 (pari a euro 100 per ogni figlio) da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2023 oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso l'intestato tribunale datato 28.05.2024.
9) Dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal padre Parte_2
10) Rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dalla resistente e per effetto revoca l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 150 prevista in CP_1 via provvisoria a titolo di concorso nel suo mantenimento.
11) Compensa le spese di lite per ½ tra le parti e condanna parte resistente a rifondere al ricorrente il restante ½ delle predette somme pari a euro 62 per spese, euro 2.515,50 per compensi (già pari al 50% delle somme liquidabili) oltre spese generali al 15% iva e cpa”.
La sentenza di separazione n. 883/2024 del 7.11.2024 veniva ritualmente notificata alla SI. all'ultima residenza conosciuta ai sensi dell'art. CP_1
143 cpc per irreperibilità della medesima ed è passata in giudicato, giusta certificazione ex art. 124 disp att. Cpc.
5 *****
La SI.ra , parte resistente, non si costituiva nel presente CP_1 giudizio, per cui, all'udienza del 10.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con successiva ordinanza di rimessione istruttoria del 18.06.2025, il Collegio riunito in camera di conSIlio, esaminata la richiesta di parte ricorrente di dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale della SI.ra , nei CP_1 confronti dei figli minori nata a [...] il [...] CP_2
e di nato a [...] il [...], nominava quale CP_3 curatore speciale dei minori l'Avv. Paola Spadini, disponendo il rinvio a successiva udienza del 16/09/2025.
Si costituiva quindi nel presente giudizio, nell'interesse dei summenzionati minori intervenuti, l'Avv. Paola Spadini, nominata quale curatore speciale, con memoria di costituzione depositata in data 05.09.2025, la quale chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- Dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SInora
[...] sui figli minori nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
e nato a [...] il [...]; CP_3
- Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua;
In via subordinata:
- Disporsi l'affido cd. super-esclusivo dei minori nata a [...] CP_2
OR (MN) il 25/09/2013, e nato a [...] il CP_3
16/02/2017 al padre, SInor con collocamento e residenza degli Parte_1 stessi presso il padre;
6 - Disporsi il diritto di visita della madre, in caso di esplicita richiesta della stessa, in spazio neutro presso i servizi sociali competenti per territorio, con facoltà per questi ultimi di liberalizzarli nel caso ne sussistessero i presupposti;
- Dirsi tenuta la SInora a versare un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli minori nonché le spese straordinarie, nella misura che il
Tribunale riterrà congrua”.
All'udienza del 16.09.2025, le parti si riportavano alle proprie istanze e conclusioni di cui ai rispettivi atti di parte: parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, ivi compresa la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché la condanna alle spese della convenuta e ove ritenuto necessario, insistendo anche per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate;
il curatore speciale dei minori, riportandosi a quanto esposto nella comparsa di costituzione, si associava alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale della convenuta.
Terminata l'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dai documenti in atti.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
2) Il Collegio ritiene, invece, che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla parte ricorrente sia infondata, mentre appaia fondata la
7 domanda, formulata in subordine dalla parte volta ad ottenere l'affido c.d. super esclusivo dei minori al padre, dovendosi altresì confermare le altre statuizioni contenute nella sentenza di separazione n.883/2024.
Il Collegio ritiene infatti condivisibile l'orientamento per cui un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non possa e non debba costituire una mera sanzione a comportamenti inadempienti del genitore, ma piuttosto si fondi sull'accertamento, da parte del Giudice, degli effetti lesivi che questi comportamenti abbiano prodotto e possano ulteriormente produrre in danno dei figli, considerandoli tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. n.14145/2017 e Cass. 29814/2023).
Secondo la Cassazione “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'eSIenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave
e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali” (v. Cass. 24708/2024).
Nel caso di specie pur potendosi ritenere provata la condotta abbandonica della madre, che si è disinteressata del mantenimento morale e materiale dei figli, non avendo più contatti con loro da maggio 2023 quando ha abbandonato la casa coniugale, si ritiene che tale comportamento, pur decisamente censurabile, non sia di per se solo sufficiente a dar corso alla pronuncia di decadenza.
D'altronde, giova ricordare come la recisione definitiva del legame familiare tra un genitore e la prole costituisca una extrema ratio, ossia un intervento rimediale sussidiario e residuale da attuarsi ove si riveli l'unico a soddisfare in modo adeguato il preminente interesse del minore.
Posto che non è emerso che, al di là del disinteresse dimostrato dalla madre, la stessa abbia posto in essere condotte attive o passive, ovvero comportamenti ostruzionistici, tali da risultare gravemente pregiudizievoli per i figli, deve
8 ritenersi pianamente idoneo a soddisfare l'interesse dei minori, pur senza giungere a recidere il rapporto genitoriale con la pronuncia di decadenza, stabilire l'affido cd “super-esclusivo” dei minori al padre, che neutralizza di fatto il potenziale pregiudizio della condotta del genitore sui minori.
3) Considerato tutto quanto evidenziato e considerato che, diversamente da quella materna, la figura paterna è sempre apparsa del tutto idonea a garantire ai figli un contesto di crescita sano e funzionale, il Collegio ritiene opportuno stabilire l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori in via esclusiva al padre, che potrà assumere autonomamente e senza il consenso della madre anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio.
Ferma la collocazione dei minori presso il padre, il Collegio ritiene altresì di confermare la statuizione per cui eventuali contatti con la figura materna potranno avvenire, previ accordi con il padre, solo in Italia e alla presenza del padre o di persona di sua fiducia, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti.
4) Venendo alle questioni economiche, si osserva che le ragioni poste a fondamento della determinazione di cui alla sentenza di separazione, dell'assegno di mantenimento per i figli risultano tutt'ora valide e devono intendersi qui integralmente richiamate;
considerato infine che, rispetto ad allora, non vi sono elementi per ritenere mutata la situazione economica delle parti non emergono ragioni per non confermare integralmente le predette statuizioni.
Nessun dubbio, infine, sull'assegnazione dell'assegno unico integralmente al ricorrente, esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento e della soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in India il 14/03/2010
e successivamente trascritto presso il comune di SAN BENEDETTO PO (MN) al numero 93, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2024;
2) dispone che i figli minori e siano affidati in via super esclusiva al CP_2 CP_3 padre il quale potrà assumere autonomamente e anche Parte_2 senza il consenso dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione comprese quelle di maggior interesse per i minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio e al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;
3) conferma il collocamento dei minori presso il padre;
4) dispone che la madre possa vedere i figli, previ accordi con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi della residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia, con il divieto di espatrio dei figli minori nata a CP_2
Pieve di OR MN il 25.09.2013 e di nato a [...] CP_3
MN il 16.2.2017 in assenza dell'espresso consenso del padre;
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via
Giovanni XXIII 17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con i Parte_1 figli;
6) condanna la SI. a contribuire al mantenimento ordinario dei figli CP_1 versando mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese al ricorrente
[...] la somma di euro 200 (pari a euro 100 per ogni figlio) da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso l'intestato tribunale datato 28.05.2024;
7) dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito
10 interamente dal padre Parte_1
8) rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della SInora
[...] sui figli minori nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
e nato a [...] il [...]; CP_3
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
10) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 18/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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