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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/08/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1842/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. LASSINI ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
SAN SENATORE, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FOLESANI STEFANO GIMMI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
La difesa dell'appellante, riportandosi a tutto quanto dedotto in atti e alle domande e conclusioni svolte, altresì in via istruttoria – per il cui accoglimento si è insistito in prima udienza d'appello -, previa ogni declaratoria del caso e rigettata ogni diversa istanza, anche istruttoria formulata ex adverso, chiede riformarsi, revocarsi e annullarsi, la sentenza impugnata in accoglimento del proposto appello, ed altresì il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni svolte da controparte anche in fase
d'appello, rispetto alle quali non sia accetta il contraddittorio, e conseguentemente chiede che la Corte
d'Appello voglia: nel merito:
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia nei confronti del debitore ceduto CP_1 CP_2 dell'atto di cessione del 09.12.2013, notificato in data 21.01.2014 all'allora BA
[...]
OP OC PE, a AR in Via Negroni n. 12, con il quale Nuove Iniziative AL
S.r.l. ha ceduto a favore di la propria Parte_1 posizione creditoria (restitutoria delle somme oggetto di pegno ovvero del controvalore) nei confronti del BA OP OC PE (oggi BA BP S.p.A.) per le causali e titoli indicati come in atti;
- accertare e dichiarare invalida e in ogni caso non opponibile ad Parte_1
l'operazione di corresponsione della somma di € 189.000,00 di cui in atti,
[...] eseguita da BA OP OC PE (oggi BA BP S.p.A.) a favore del
[...]
oltre che gli accordi e le vicende che hanno riguardato il detto Parte_2 istituto di credito e il Nuove Iniziative AL S.r.l. avvenute in epoca successiva alla Parte_2 notifica della cessione, che in ultimo hanno portato alla corresponsione della detta somma;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione a favore di degli strumenti Parte_1 finanziari costituiti in pegno ovvero in subordine a corrispondere l'intera somma pari al loro controvalore ovvero, qualora dovesse essere accertato che sia intervenuta una valida e opponibile escussione, anche parziale, del pegno, la somma netta risultante dopo l'avvenuta escussione anche parziale della garanzia pignoratizia, al momento della scadenza ovvero della realizzazione della garanzia, da individuarsi perlomeno nella somma erroneamente corrisposta al Parte_2
pagina 2 di 16 Iniziative AL S.r.l., pari ad € 189.000,00, ovvero equivalente alla misura maggiore o minore che verrà accertata come dovuta all'esito della causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 corrispondere a favore di la somma di € Parte_1
189.000,00, ovvero equivalente alla misura maggiore o minore che verrà accertata come dovuta all'esito della causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi esposti in atti;
- rigettare le avverse domande ed eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
- Con integrale vittoria si spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
La difesa di parte attrice, al fine di accertare se la somma di € 189.000,00 indicata negli atti di causa come erroneamente corrisposta dalla AN a favore del Fallimento NII equivale all'importo nell'ammontare effettivamente dovuto ad in Parte_1 esito alla presente causa, chiede:
- che a BA BP S.p.A. venga ordinato di esibire ex art. 210 c.p.c. in giudizio la documentazione che attesti l'impiego e la gestione delle somme/titoli di credito oggetto pegno e di cessione, intercorsi dalla data di notifica della cessione (in data 21.01.2014 all'allora BA OP OC
PE, con sede a AR, in Via Negroni n. 12) fino alla corresponsione in data 27.11.2017 della somma di € 189.000,00 a favore del con riguardo altresì alle operazioni di CP_4 accredito in ipotesi di scadenza dei titoli costituiti in pegno ovvero alle operazioni con le quali il
BA BP S.p.A. ha disposto l'escussione, anche parziale, dei titoli/somme costituiti/e in pegno per cui è causa, chiarendo sulla base di quali operazioni di vendita/contabili è giunta a bonificare la detta somma a favore del Fallimento NII e cioè se la stessa corrisponde all'intera somma pari al controvalore di quanto costituito in pegno ovvero alla somma netta risultante dopo l'avvenuta escussione anche parziale della garanzia pignoratizia e chiarendo se vi è stata una soddisfazione immediata del creditore-banca sul denaro conseguente al rimborso di titoli scaduti, ovvero se i titoli sono stati escussi e quindi venduti a mezzo intermediario, ovvero se la ha incamerato il CP_5 controvalore di titoli – non scaduti – senza vendita coatta;
l'ordine di esibizione è relativo altresì alla corrispondenza intercorsa tra la AN e e/o Parte_1 il Fallimento NII riferita alla escussione del pegno (declaratoria di inadempimento dell'obbligazione garantita e preavvisi di escussione, e avvenuta escussione).
pagina 3 di 16 - disporre se del caso, ai medesimi fini, CTU contabile, con mandato al perito di acquisire la documentazione di cui al richiesto ordine di esibizione.
Per Controparte_1
Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria in rito e del caso, in totale rigetto dell'appello proposto da Parte_1
ed a conferma integrale dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano,
[...]
Sezione 6^ civile, Giudice Dott.ssa Ada Favarolo, n. 4922/2024 pubbl. il 10/05/2024 RG n. 40767/2022
Repert. n. 3965/2024 del 10/05/2024, notificata via PEC del 10/05/2024, ore 10:49:31, così giudicare:
Respingere integralmente la proposta impugnazione in quanto inammissibile e/o del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa costitutiva in appello depositata il 26/09/2024;
Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano, 6^ civile, Giudice Dott.ssa
Ada Favarolo, n. 4922/2024 pubbl. il 10/05/2024 RG n. 40767/2022 Repert. n. 3965/2024 del
10/05/2024, notificata via PEC del 10/05/2024, ore 10:49:31, e/o comunque accogliere le domande e le eccezioni tutte formulate in Primo Grado dall'esponente BA BP S.p.A., ad ogni fine riproposte in questa sede come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19/02/2024 e segnatamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale, respingere integralmente tutte le domande di Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
[...]
In via subordinata, nella denegata ma davvero non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondate, anche solo parzialmente, le domande svolte da parte attrice nei confronti di BA BP S.p.A., azzerare e/o, comunque, ridurre, ai sensi dell'art. 1227, commi 1° e/o 2°, c.c., l'importo ex adverso richiesto, in considerazione del comportamento, quanto meno colposo, di
[...] che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare ogni Parte_1 preteso danno;
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge.”.
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento in favore di BA BP S.p.A. delle spese e dei compensi del
pagina 4 di 16 presente giudizio di appello, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 10 giugno 2024 la società
[...] appellava la sentenza n. 4922/2024 del 10 maggio 2024 con Parte_1 la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 40767/2022 di RG. dalla medesima promossa nei confronti di BA BP spa – al fine di vedere accertare e dichiarare, da un lato, la validità ed efficacia nei confronti della convenuta, quale debitore ceduto, dell'atto di cessione del
09.12.2013, notificato in data 21.01.2014 all'allora BA OP OC PE, a
AR in Via Negroni n. 12, poi divenuta BA BP spa, con il quale Nuove Iniziative
AL S.r.l. aveva trasferito in favore di essa Parte_1 la propria posizione creditoria verso detto Istituto di credito, a titolo di
[...] restituzione delle somme oggetto di un pegno costituito a garanzia di obbligazioni fidejussorie rilasciate dalla AN OP di AR, su richiesta della predetta cedente ed a favore di terza società di cui era socia al 75% ( , in occasione della stipula da parte di Controparte_6 quest'ultima di un contratto di leasing di € 3.250.000 della durata di 120 mesi, ovvero del suo controvalore, dall'altro lato, invalidi e in ogni caso non opponibili nei propri confronti
l'operazione di corresponsione della somma di € 189.000,00 eseguita da BA OP OC
PE (oggi BA BP S.p.A.) in favore del fallimento di Nuove Iniziative AL S.r.l., oltre che gli accordi e le vicende che hanno riguardato il detto istituto di credito e la procedura concorsuale in epoca successiva alla notifica della cessione, che in ultimo hanno portato alla corresponsione di tale somma, dall'altro lato ancora, condannare la resistente alla restituzione in proprio favore degli strumenti finanziari costituiti in pegno, ovvero ancora, in subordine, a corrispondere l'intera somma pari al loro controvalore, ovvero, in caso di accertamento di intervenuta valida e opponibile escussione, anche parziale, del pegno, la somma netta risultante dopo tale operazione al momento della scadenza ovvero della realizzazione della garanzia, da individuarsi, quanto meno, nella somma erroneamente corrisposta al Parte_2
pari ad € 189.000,00, ovvero in altra, equivalente alla misura maggiore o minore
[...] da accertarsi come dovuta all'esito della causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo -, ne aveva rigettato le domande, con sua condanna al rimborso delle spese di lite alla controparte.
1.2 Costituitasi la società appellata con comparsa di risposta del 26 settembre 2024, con la quale pagina 5 di 16 resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, su concorde istanza dei rispettivi procuratori, veniva fissata la rimessione della lite in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, al 1 luglio 2025, poi, con decreto del 28 gennaio 2025, anticipata al 29 aprile 2025 dal nuovo
Consigliere istruttore designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025 e, quindi, con decreto del 28 aprile 2025, differita d'ufficio al 15 luglio 2025 per sopraggiunte esigenze riorganizzative del ruolo, fermi i termini ex art. 352 cpc in precedenza assegnati, già scaduti a quella data.
1.3 Alla predetta udienza del 15 luglio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione avanti al
Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errata individuazione da parte del primo decidente di quanto oggetto della cessione per cui è causa, laddove, in via preliminare, ha rilevato che “sin dalla prima udienza il difensore di parte attrice ha precisato come le domande proposte rinvenissero il proprio fondamento nella cessione del credito rappresentato dal controvalore dei titoli costituiti in pegno”, quando, in realtà, in tale occasione (verbale del 7 marzo 2023), il proprio legale aveva tenuto a precisare come “l'atto di cessione sia valido e opponibile al fallimento, rilevando che, se si interpreta quale atto di cessione del credito,….. il credito era già esistente al momento della cessione e non meramente eventuale…”; quanto sopra, tenuto conto che la controgaranzia rilasciata alla è costituita dal conferimento del denaro e dal successivo acquisto da parte dell'Istituto di CP_5 credito delle obbligazioni, che quest'ultimo custodiva in pegno quali titoli conferiti dalla società
Nuove Iniziative AL RL (in sigla, anche NII) su richiesta della banca stessa (come comprovato dal proprio doc. 11), cui aveva fatto seguito l'atto di cessione, operante su due livelli: il primo, costituito dalla cessione dei titoli di credito acquistati dalla banca con il denaro dato in pegno ancora prima del verificarsi della condizione avente ad oggetto la mancata parziale escussione dei titoli costituiti in garanzia a favore dell'Istituto di credito;
il secondo, subordinato al primo, riferito all'obbligo della convenuta di trasferire in favore di essa cessionaria il controvalore dei titoli eventualmente residuante nel caso di vendita dopo l'escussione, in tutto o in parte, della controgaranzia;
il tutto, stante il fatto che l'atto di cessione in questione, di contenuto chiaro e non oscuro, si riferiva alla posizione creditoria della NII, intesa come riguardante sia le somme utilizzate per l'acquisto dei titoli dati in pegno, sia quest'ultimi ed altresì le somme risultanti al momento dello svincolo del pegno ad esito dell'adempimento dell'obbligazione garantita, totale o pagina 6 di 16 parziale.
2.2 Da quanto sopra, per l'attrice, emerge l'erronea valutazione del tenore degli atti e dei documenti di causa da parte del Tribunale, laddove ha sostenuto che oggetto della cessione non fossero anche i titoli di credito, omettendo (ritenendole assorbite) di pronunciarsi nel merito delle domande proposte da parte sua in prime cure, in cui aveva prospettato che la cessione riguardasse anche i titoli di credito, con conseguente valido trasferimento oltre che delle somme di denaro, anche degli strumenti finanziari oggetto di pegno;
ciò, prima del verificarsi della condizione riguardante la mancata o parziale escussione dei titoli e senza che fossero necessarie per la perfezione del contratto consensuale di cessione formalità di sorta, nemmeno specificate dall'appellata, in quanto, per la sua validità ed efficacia non è previsto il compimento da parte della cedente di alcunchè imposto da qualsivoglia normativa in materia bancaria, neppure risultando pertinente il richiamo ad opera della convenuta della legislazione relativa all'antiriciclaggio.
2.3 D'altra parte, prosegue la procedente (secondo motivo di gravame), erroneamente il Giudice a quo, dopo avere ritenuto valido l'atto di cessione per cui è causa (pur individuandone l'oggetto come riferito al solo controvalore dei titoli costituiti in pegno) ed altresì, implicitamente, valida la sua notifica alla banca, ai fini di valutarne gli effetti in concreto nei confronti del debitore ceduto in considerazione del credito trasferito, ha affermato che si trattasse di un “credito futuro ed eventuale” perchè “espressamente dipendente dalle condizioni previste nel contratto di pegno”, in quanto il credito “era condizionato, anzitutto, dall'escussione della garanzia bancaria numero 462-
40121… escussione che integra una circostanza eventuale….e che…. poteva avvenire per importi mutevoli”, oltre che “condizionato in ordine al suo ammontare anche al valore dei titoli alla data di escussione del pegno”, con la precisazione che “alla data della cessione (dicembre 2023) non vi era alcun credito certo e tantomeno liquido o esigibile della società cedente”.
2.4 Quanto sopra opinato dal Tribunale, per l'appellante, non considera che, se un credito è certo (e liquido), esso esiste ed è attuale, non futuro e nemmeno eventuale, al di là che non sia ancora esigibile, laddove sottoposto a condizione;
e queste sono le caratteristiche del credito oggetto della cessione che ci occupa, contrariamente all'assunto di cui in sentenza, essendo chiara la volontà delle parti contraenti di tale scrittura negoziale, stipulata il 9.12.2013 e notificata alla banca il
21.1.2014, univocamente vòlta a concludere un atto di cessione di credito certo (e con effetto traslativo immediato), pur sottoposto alla condizione del verificarsi dei presupposti, integrati pagina 7 di 16 dall'adempimento totale o parziale dell'obbligazione garantita per la conseguente restituzione delle somme utilizzate per costituire il pegno e residuanti dopo la vendita dei titoli di cui trattasi, attribuendo al cessionario la legittimazione, in quanto portatore della relativa posizione creditoria - che esiste -, alla restituzione delle somme stesse, riscosse dal controvalore dei titoli all'esito della sorte dell'obbligazione garantita, così che, se l'operazione sottostante alla locazione finanziaria avesse avuto esito favorevole e la fideiussione a garanzia fosse stata restituita senza fosse stata escussa, allora, a seguito dell'estinzione del rischio, essa attrice avrebbe avuto diritto di chiedere alla banca la disponibilità delle somme costituite in pegno in modo da ottenerne la restituzione;
diversamente, sarebbe spettato alla cessionaria il residuo all'esito dell'escussione del pegno;
pertanto, la cessione aveva ad oggetto non un credito futuro, ma un credito esistente, pur temporaneamente inesigibile, per il quale al momento della sua pattuizione non era ancora sorto l'obbligo di eseguire la prestazione;
detto credito all'epoca della cessione era, quindi, attuale, ossia non meramente ipotetico: e, pertanto, il rapporto già esisteva ed era tale da creare il diritto a che la somma dovuta, portata a quella data da titoli di credito oggetto di pegno specificamente individuati ed allegati all'atto di cessione, sarebbe divenuta esigibile una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasceva il credito, dipendenti dall'adempimento o dall'inadempimento, quale terzo soggetto coinvolto nella vicenda, da parte della Controparte_6
[...
che, anche se privi di una precisa collocazione cronologica, si riferiscono ad un evento che si sarebbe verificato certamente, o alla scadenza naturale dell'obbligazione garantita (18.12.2018), ovvero alla data dell'inadempimento della predetta società nel pagamento degli importi dovuti in dipendenza del contratto di leasing che ha dato origine ai rapporti dedotti in giudizio.
2.5 Pertanto, per l' la cessione in questione Parte_1 aveva ad oggetto la posizione creditoria intesa in senso lato, laddove l'aspettativa restitutoria o di versamento di un corrispettivo all'esito dell'avverarsi dell'evento dedottovi esisteva e rimaneva integra finché l'evento atteso fosse venuto a concretizzarsi, una volta verificatasi la condizione nel termine previsto;
si tratta, quindi, di un credito non futuro, perché è certo e liquido, ancorché non esigibile: esso, infatti, è certo, in quanto all'atto della cessione esisteva nella sfera giuridica e nel patrimonio del cedente, proprietario delle somme costituite in pegno, e connesso ad un rapporto giuridico - quello tra il cedente e la banca - in forza del contratto di pegno, che esisteva ed individuava specificamente gli indici utili all'identificazione del medesimo con il riferimento al contratto garantito, all'oggetto della garanzia e ai titoli dati in pegno e, indirettamente, all'importo pagina 8 di 16 massimo garantito;
ed il credito era pure liquido, in quanto detti titoli all'atto della cessione erano stati specificamente individuati ed allegati e avevano un preciso controvalore;
ed era anche pacifica la somma che andavano a controgarantire, alla data della cessione pari a euro 419.563, come indicato in prima pagina di detta scrittura negoziale ed, altresì, documentato dai relativi allegati, costituiti dalle lettere di pegno;
i titoli, esattamente individuati, per l'attrice, avevano, quindi, un valore determinabile in base agli elementi risultanti dall'atto convenzionale sotteso, dal quale era possibile desumerne ammontare e scadenza unitamente ai criteri per determinarlo, così che nel caso di specie il credito restitutorio o di corresponsione del controvalore già esisteva al momento della cessione ed era riconducibile a titoli o somme e posizione creditoria esattamente individuati nel contratto in questione.
2.6 Oltre a ciò, secondo l'appellante, non si deve confondere l'effetto traslativo della cessione con il fatto che al momento dell'avveramento della condizione il credito avrebbe potuto avere un valore piuttosto che un altro, oppure un valore pari a zero. Laddove, infatti, nel contratto di pegno regolare, quale quello di specie, il creditore non si soddisfi trattenendo i titoli ricevuti in pegno, ma li debba custodire in attesa dell'adempimento con dovere di restituirli in caso di assolvimento degli obblighi negoziali garantiti, può soltanto richiederne la vendita o l'assegnazione, con la conseguenza che alla scadenza o all'esito della dismissione la banca deve, rispettivamente, rimborsare i titoli, ovvero consegnare l'eventuale eccedenza al debitore;
il credito, in tal senso, contrariamente a quanto statuito in sentenza, è da individuarsi come già esistente e nemmeno in parte meramente eventuale, in quanto identificato nei suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi;
quanto sopra, trattandosi di una condizione che comunque si sarebbe verificata, in alternativa, alla scadenza della garanzia, ovvero successivamente all'escussione del pegno, con le derivanti obbligazioni di restituzione dei titoli, ovvero di corresponsione del loro controvalore: questa, secondo la procedente, è la condizione prevista nel rapporto di specie e non, come opinato dal Tribunale, il “valore dei titoli alla data di escussione del pegno”, non essendo detto valore – variabile, o meno, a seconda delle vicende successive riguardanti il rapporto tra cedente e debitore ceduto - a caratterizzare il fatto che il credito sia sottoposto a condizione;
e da ciò, per l'attrice, si ha conferma che ci si trova difronte ad un credito esistente (non futuro, né meramente eventuale), unicamente inesigibile all'atto della cessione, in quanto subordinato all'avveramento del presupposto cui sarebbe conseguito l'obbligo della banca di restituzione di quanto ottenuto in pegno, ovvero, in subordine, di corrispondere l'intera somma, pari al controvalore degli strumenti pagina 9 di 16 finanziari in parola, ovvero ancora, qualora fosse intervenuta una valida e opponibile liquidazione, anche parziale, del pegno, l'obbligo di accreditare la somma netta risultante dopo l'avvenuta escussione, anche parziale, della garanzia pignoratizia al momento della scadenza, ovvero della sua realizzazione.
2.7 D'altra parte, secondo l'attrice, l'errata individuazione del credito come futuro ha portato all'infondato assunto del Giudice di prime cure che il contratto di cessione in questione avesse natura meramente obbligatoria e che detto credito si sarebbe trasferito solo quando, in un momento successivo, sarebbe venuto ad esistenza, da cui il Tribunale ha tratto l'altrettanto erroneo convincimento che la cessione per cui è causa non fosse opponibile alla procedura concorsuale della cedente, in quanto alla data del fallimento (pur successiva alla notifica della cessione) il credito non era ancora sorto, con conseguente mancanza del verificarsi dell'effetto traslativo della stessa;
ciò, senza avere considerato che, in via subordinata, l'oggetto della cessione dovrebbe, quanto meno, classificarsi come trasferimento di una “aspettativa giuridica”, che produce comunque un immediato subentro nella “situazione preliminare”, con acquisto del diritto di credito in capo al cessionario contestualmente al verificarsi della condizione;
e tale circostanza dimostra che la fattispecie negoziale costitutiva del diritto è già ab origine completa nei suoi elementi essenziali, come pacifico nel caso in discussione anche stando alla lettera della cessione, in cui il trasferimento dell'aspettativa produce immediatamente l'effetto traslativo, con automatico acquisto del credito in favore del cessionario al momento dell'avveramento della condizione. Da qui,
l'evidenza che la cessione in parola era opponibile al fallimento, che l'interlocutore della AN era essa appellante e che l'appellata non avrebbe dovuto effettuare alcuna operazione in favore del cedente fallito, contrariamente a quanto avvenuto.
2.8 Del resto, aggiunge la procedente nel terzo motivo, anche qualora si volesse aderire alla prospettazione che ci si trovi difronte ad una cessione di credito futuro, avente effetto meramente obbligatorio, non è comunque corretto l'assunto del primo decidente, per il quale in presenza di tale tipologia di cessione, in cui l'evento futuro sopravvenga all'apertura della procedura concorsuale del cedente, l'atto di cessione non sarebbe opponibile alla Curatela se alla data del fallimento il credito non sia ancora sorto e non se ne sia verificato l'effetto traslativo;
trattasi di ragionamento, a dire dell'appellante, derivato da un'errata interpretazione analogica dell'art. 2914, primo e secondo comma, del codice civile, che disciplina la circolazione dei diritti, in quanto è sufficiente che la sola cessione di crediti futuri sia stata notificata al debitore ceduto con atto avente pagina 10 di 16 data certa anteriore all'insolvenza, come ribadito anche recentemente dal Supremo Collegio, laddove vi siano identificati i crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, così da renderli singolarmente riconoscibili, come avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che, anche aderendo all'ipotesi di qualifica del credito ceduto operata dal primo decidente come “futuro”, la somma di € 189.000,00 che la convenuta erroneamente ha versato al fallimento – o quella CP_5 diversa risultante ad esito del processo alla luce dell'attività istruttoria già sollecitata, senza successo, in prime cure e qui, per l'effetto, reiterata - dovrà essere versata in proprio favore.
3.1 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
3.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 1449/25; n. 434/2024; n.
257/2024; n. 1863/23; n. 1692/2023; n. 3474/2022; n. 1032/22; n. 837/21; n. 470/2021; n.
283/2021; n. 3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
3.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Vale, al riguardo, immediatamente evidenziare il ben diverso tenore e la difforme portata della pagina 11 di 16 documentazione in atti prodotta da entrambe le parti rispetto a quanto prospettato dall'appellante, dalla quale, come già bene evidenziato dal Giudice di prime cure, emerge che i rapporti oggetto di lite sono insorti a seguito dei seguenti eventi: - in data 18 luglio 2008, su iniziativa e per conto della società Nuove Iniziative AL s.r.l., la AN OP di AR (poi divenuta BA BP) ha rilasciato la fideiussione n. 462 -40121 in favore della società nell'interesse della Parte_3 società per la durata di 120 mesi e comunque non oltre il 18.12.2018, sino Controparte_6 all'importo massimo di euro 650.000,00, con una riduzione automatica del massimale garantito per ciascun anno di vigenza della garanzia (v. doc. 6 e 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e doc. 1 di parte attrice); - contestualmente, la società Nuove Iniziative AL RL ha
contro
- garantito la banca, impegnandosi al pagamento di quanto sarebbe stato versato dalla AN
OP di AR in favore di quale beneficiaria della garanzia (cfr. doc. 6 dello Parte_3 stesso fascicolo di parte convenuta, art. 1); - la medesima società Nuove Iniziative AL RL, in relazione alle obbligazioni poste a suo carico derivanti dalla citata controgaranzia, ha concesso una garanzia reale alla banca, costituendo in pegno titoli (rappresentati da obbligazioni della AN
OP di AR), inizialmente per un valore di euro 250.000,00, successivamente esteso a complessivi euro 475.000,00 (v. doc. 8, 9 e 10 del fascicolo di prime cure della convenuta e doc. 2
e 11 di parte attrice); - in data 9 dicembre 2013 la società Nuove Iniziative AL RL, corrente in Milano, corso Sempione n. 32/A, in persona del suo legale rappresentante, signor Pt_4
ha ceduto alla società anch'essa
[...] Parte_1 con sede in Milano, corso Sempione n. 32/A, in atto rappresentata dalla signora Parte_5 il credito vantato nei confronti della AN, pari al controvalore dei titoli costituiti in pegno
(indicato, alla data della cessione, in misura pari ad euro 419.563,00), espressamente indicando che si trattava di un credito esigibile secondo le condizioni indicate nella convenzione di pegno (cfr. atto di cessione premessa sub d. e art. 6 – doc. 5 di parte attrice e doc. 19 di parte convenuta, fascicoli di primo grado); - in data 21 gennaio 2014 l'atto di cessione è stato notificato alla AN
OP (doc. doc. 5 di parte attrice e doc. 19 di parte convenuta, stessi fascicoli); - con sentenza n.
507\2015 del 29 maggio 2015 è stato dichiarato il fallimento della società Nuove Iniziative
AL RL (doc. 6 di parte attrice e doc. 20 di parte convenuta); - con lettera del 13 luglio 2016, la società OC LI spa ha escusso la garanzia n. 462 -40121 rilasciata dalla AN
OP di AR per l'importo massimo garantito, pari, a quella data (ottavo anno di garanzia), ad euro 195.000,00 (doc. 21 di parte convenuta); - in data 13 ottobre 2016 la (divenuta CP_5
pagina 12 di 16 BA OP soc. coop. e poi BA BP spa) ha eseguito il pagamento dell'importo di euro
195.000,00 in favore della società OC LI (doc. 22 di parte convenuta); - a seguito del pagamento, la stessa ha proposto domanda di insinuazione al passivo della società fallita CP_5 quale datrice del pegno (v. doc. 23 di parte convenuta, fascicolo di prime cure) ed è stata ammessa al passivo per l'importo richiesto, con privilegio pignoratizio (doc. 24 stesso fascicolo); - escusso il pegno, a fronte di un controvalore realizzato in relazione ai titoli oggetto della garanzia nel mese di ottobre 2016, per il complessivo importo di euro 384.000,00 (doc. 36 di parte convenuta), la CP_5 ha recuperato la somma di euro 195.000,00 alla stessa spettante (doc. 26a di parte appellata) e, in data 27.11.2017, ha restituito l'importo residuo, pari ad euro 189.000,00, direttamente al fallimento
(doc. 26 b di parte resistente).
3.5 Da quanto sopra descritto, risulta ictu oculi che alla data della cessione del 9 dicembre 2013 il credito della società Nuove iniziative AL RL nei confronti della AN OP di AR, inerente il valore dei titoli costituiti in pegno, integrava un credito non certo, né liquido, né esigibile, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, ma futuro, incerto e meramente eventuale;
ciò, in quanto pacificamente ed espressamente dipendente dal verificarsi delle condizioni previste nel contratto di pegno, in particolare subordinate, da un lato, all'escussione, o meno, della garanzia bancaria n. 462-40121 rilasciata dalla AN OP di AR in favore della società
OC LI (già , integrante una circostanza eventuale e che, peraltro, Parte_3 poteva avvenire per importi mutevoli a seconda dell'anno di escussione (come chiarito nella lettera di fideiussione, vi era, infatti, un decremento automatico per ogni anno di efficacia della garanzia), dall'altro lato, al fatto che, in caso di escussione, la AN OP di AR, a sua volta, aveva diritto di escutere il pegno in virtù dell'impegno di firma rilasciato dalla società Nuove Iniziative
AL s.r.l, assistito dalla garanzia reale oggetto di causa;
pertanto, soltanto all'esito di tali operazioni e, precisamente, unicamente nel caso in cui vi fosse stato un importo eccedente dalla vendita delle obbligazioni della AN OP di AR (ossia dei titoli costituiti in pegno), previa compensazione con l'importo corrisposto dalla banca in favore di , sarebbe stato Parte_3 possibile individuare un credito della società Nuove Iniziative AL. Dall'altro lato ancora, il credito in discussione era condizionato, in ordine al suo ammontare, anche dal valore dei titoli alla data di escussione del pegno, valore che, evidentemente, poteva non essere coincidente con l'importo indicato nell'atto di cessione – pari ad euro 419.563,00 –, come, peraltro, dimostrato dal fatto che, al momento del realizzo, nel 2016, il loro valore era stato pari ad euro 384.000,00 (come pagina 13 di 16 risultante dalla contabile prodotta sub doc. 36 di parte convenuta, fascicolo di prime cure, nemmeno specificamente contestata dall'appellante nell'intero corso del processo).
3.6 Peraltro, anche dall'esame dell'atto di cessione (premessa lettera d., artt. 6, 8 e 13) si evince che si intendeva ceduto il solo credito corrispondente alle eventuali giacenze relative al valore dei titoli costituiti in pegno alla data di cessazione della efficacia del vincolo pignoratizio.
3.7 Da ciò, discende che, al momento della stipula della cessione (dicembre 2013) - per sé non sottoposta ad alcun vincolo particolare di forma ex art. 1325, n. 4, cc (cfr. sul punto, Cassazione
Civile, Sez. 2, sentenza n. 9.7.2018) -, non vi era alcun credito certo, né, tantomeno, liquido o esigibile della società cedente (Nuove iniziative AL, poco dopo fallita) nei confronti del debitore ceduto (ossia della AN OP di AR), essendo sorto il credito in questione, all'epoca del tutto eventuale, solo dopo l'escussione (luglio 2016) della garanzia bancaria da parte della società OC LI (già ) e dopo il realizzo del pegno (ottobre/novembre Parte_3
2016) per un controvalore di euro 384.000,00 al lordo dell'importo oggetto della garanzia in favore della banca, pretesa nella misura di € 195.000,00 (v. doc. 21-22 dell'appellata, fascicolo di prime cure), con una conseguente residua giacenza di euro 189.000,00, correttamente riversata da BA
OP (poi divenuto BA BP spa) al Fallimento della Nuove Iniziative OB RL (doc.
26b, stesso fascicolo), quale unico soggetto a ciò legittimato, posto che il credito di cui alla cessione in questione è sorto solo dopo l'apertura della procedura concorsuale, dichiarata con sentenza n. 507/15 del 29.5.2015 del Tribunale di Milano (doc. 20 della convenuta, stesso fascicolo), con conseguente inopponibilità della cessione stessa nei confronti della massa.
3.8 Sovvengono, al riguardo, gli insegnamenti del Supremo Collegio in materia, cui si intende dare seguito, per il quale “la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro od eventuale, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri ed eventuali e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data di apertura della procedura concorsuale, il credito non era ancora sorto e non si era
pagina 14 di 16 verificato l'effetto traslativo della cessione” (per tutte, cfr.: Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza 31 maggio 2005 n. 17590; nello stesso senso: Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza 17 gennaio 2012 n.
551; v. anche: Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5616, per la quale “per i crediti soltanto eventuali la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza”).
3.9 Bene a ragione, quindi, il Tribunale ha disatteso le domande proposte dall'odierna appellante, sia nel merito, che quanto alle istanze probatorie formulate dalla stessa, dal Giudice a quo, unitamente alle altre questioni di causa rimaste assorbite nella decisione, correttamente ritenute ininfluenti, perchè inidonee a supportare valutazioni di tipo diverso rispetto a quanto evidenziato nella motivazione della sentenza gravata;
e ciò, ancor più, laddove si consideri che quanto sollecitato dalla procedente al riguardo anche in questa sede (ordine ex art. 210 cpc all'appellata di esibizione di documenti solo genericamente indicati e della cui esistenza nemmeno è stata offerta alcuna concreta prova;
CTU contabile all'espresso fine di acquisire ed esaminare tale documentazione, non prodotta in atti) si appalesa del tutto inammissibile, in quanto ictu oculi avente natura esplorativa e, comunque, irrilevante, laddove tale da non potere incidere su quanto più sopra argomentato.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 4922/2024 del 10 maggio Parte_1
2024 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente;
ciò, anche in punto di spese di lite, oggetto del quarto motivo di gravame, stante la qui ribadita soccombenza della procedente.
4.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (€ 189.000,00, come dichiarato dalla procedente in citazione), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta, con contenimento delle relative fasi entro quanto richiesto dalla resistente con la nota spese depositata, seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero pagina 15 di 16 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4922/2024 del 10 maggio 2024 del Tribunale di
[...]
Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in Parte_1 favore dell'appellata, BA BP spa, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1842/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. LASSINI ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
SAN SENATORE, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FOLESANI STEFANO GIMMI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
La difesa dell'appellante, riportandosi a tutto quanto dedotto in atti e alle domande e conclusioni svolte, altresì in via istruttoria – per il cui accoglimento si è insistito in prima udienza d'appello -, previa ogni declaratoria del caso e rigettata ogni diversa istanza, anche istruttoria formulata ex adverso, chiede riformarsi, revocarsi e annullarsi, la sentenza impugnata in accoglimento del proposto appello, ed altresì il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni svolte da controparte anche in fase
d'appello, rispetto alle quali non sia accetta il contraddittorio, e conseguentemente chiede che la Corte
d'Appello voglia: nel merito:
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia nei confronti del debitore ceduto CP_1 CP_2 dell'atto di cessione del 09.12.2013, notificato in data 21.01.2014 all'allora BA
[...]
OP OC PE, a AR in Via Negroni n. 12, con il quale Nuove Iniziative AL
S.r.l. ha ceduto a favore di la propria Parte_1 posizione creditoria (restitutoria delle somme oggetto di pegno ovvero del controvalore) nei confronti del BA OP OC PE (oggi BA BP S.p.A.) per le causali e titoli indicati come in atti;
- accertare e dichiarare invalida e in ogni caso non opponibile ad Parte_1
l'operazione di corresponsione della somma di € 189.000,00 di cui in atti,
[...] eseguita da BA OP OC PE (oggi BA BP S.p.A.) a favore del
[...]
oltre che gli accordi e le vicende che hanno riguardato il detto Parte_2 istituto di credito e il Nuove Iniziative AL S.r.l. avvenute in epoca successiva alla Parte_2 notifica della cessione, che in ultimo hanno portato alla corresponsione della detta somma;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione a favore di degli strumenti Parte_1 finanziari costituiti in pegno ovvero in subordine a corrispondere l'intera somma pari al loro controvalore ovvero, qualora dovesse essere accertato che sia intervenuta una valida e opponibile escussione, anche parziale, del pegno, la somma netta risultante dopo l'avvenuta escussione anche parziale della garanzia pignoratizia, al momento della scadenza ovvero della realizzazione della garanzia, da individuarsi perlomeno nella somma erroneamente corrisposta al Parte_2
pagina 2 di 16 Iniziative AL S.r.l., pari ad € 189.000,00, ovvero equivalente alla misura maggiore o minore che verrà accertata come dovuta all'esito della causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 corrispondere a favore di la somma di € Parte_1
189.000,00, ovvero equivalente alla misura maggiore o minore che verrà accertata come dovuta all'esito della causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi esposti in atti;
- rigettare le avverse domande ed eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
- Con integrale vittoria si spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
La difesa di parte attrice, al fine di accertare se la somma di € 189.000,00 indicata negli atti di causa come erroneamente corrisposta dalla AN a favore del Fallimento NII equivale all'importo nell'ammontare effettivamente dovuto ad in Parte_1 esito alla presente causa, chiede:
- che a BA BP S.p.A. venga ordinato di esibire ex art. 210 c.p.c. in giudizio la documentazione che attesti l'impiego e la gestione delle somme/titoli di credito oggetto pegno e di cessione, intercorsi dalla data di notifica della cessione (in data 21.01.2014 all'allora BA OP OC
PE, con sede a AR, in Via Negroni n. 12) fino alla corresponsione in data 27.11.2017 della somma di € 189.000,00 a favore del con riguardo altresì alle operazioni di CP_4 accredito in ipotesi di scadenza dei titoli costituiti in pegno ovvero alle operazioni con le quali il
BA BP S.p.A. ha disposto l'escussione, anche parziale, dei titoli/somme costituiti/e in pegno per cui è causa, chiarendo sulla base di quali operazioni di vendita/contabili è giunta a bonificare la detta somma a favore del Fallimento NII e cioè se la stessa corrisponde all'intera somma pari al controvalore di quanto costituito in pegno ovvero alla somma netta risultante dopo l'avvenuta escussione anche parziale della garanzia pignoratizia e chiarendo se vi è stata una soddisfazione immediata del creditore-banca sul denaro conseguente al rimborso di titoli scaduti, ovvero se i titoli sono stati escussi e quindi venduti a mezzo intermediario, ovvero se la ha incamerato il CP_5 controvalore di titoli – non scaduti – senza vendita coatta;
l'ordine di esibizione è relativo altresì alla corrispondenza intercorsa tra la AN e e/o Parte_1 il Fallimento NII riferita alla escussione del pegno (declaratoria di inadempimento dell'obbligazione garantita e preavvisi di escussione, e avvenuta escussione).
pagina 3 di 16 - disporre se del caso, ai medesimi fini, CTU contabile, con mandato al perito di acquisire la documentazione di cui al richiesto ordine di esibizione.
Per Controparte_1
Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria in rito e del caso, in totale rigetto dell'appello proposto da Parte_1
ed a conferma integrale dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano,
[...]
Sezione 6^ civile, Giudice Dott.ssa Ada Favarolo, n. 4922/2024 pubbl. il 10/05/2024 RG n. 40767/2022
Repert. n. 3965/2024 del 10/05/2024, notificata via PEC del 10/05/2024, ore 10:49:31, così giudicare:
Respingere integralmente la proposta impugnazione in quanto inammissibile e/o del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa costitutiva in appello depositata il 26/09/2024;
Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano, 6^ civile, Giudice Dott.ssa
Ada Favarolo, n. 4922/2024 pubbl. il 10/05/2024 RG n. 40767/2022 Repert. n. 3965/2024 del
10/05/2024, notificata via PEC del 10/05/2024, ore 10:49:31, e/o comunque accogliere le domande e le eccezioni tutte formulate in Primo Grado dall'esponente BA BP S.p.A., ad ogni fine riproposte in questa sede come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19/02/2024 e segnatamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale, respingere integralmente tutte le domande di Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
[...]
In via subordinata, nella denegata ma davvero non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondate, anche solo parzialmente, le domande svolte da parte attrice nei confronti di BA BP S.p.A., azzerare e/o, comunque, ridurre, ai sensi dell'art. 1227, commi 1° e/o 2°, c.c., l'importo ex adverso richiesto, in considerazione del comportamento, quanto meno colposo, di
[...] che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare ogni Parte_1 preteso danno;
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge.”.
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento in favore di BA BP S.p.A. delle spese e dei compensi del
pagina 4 di 16 presente giudizio di appello, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 10 giugno 2024 la società
[...] appellava la sentenza n. 4922/2024 del 10 maggio 2024 con Parte_1 la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 40767/2022 di RG. dalla medesima promossa nei confronti di BA BP spa – al fine di vedere accertare e dichiarare, da un lato, la validità ed efficacia nei confronti della convenuta, quale debitore ceduto, dell'atto di cessione del
09.12.2013, notificato in data 21.01.2014 all'allora BA OP OC PE, a
AR in Via Negroni n. 12, poi divenuta BA BP spa, con il quale Nuove Iniziative
AL S.r.l. aveva trasferito in favore di essa Parte_1 la propria posizione creditoria verso detto Istituto di credito, a titolo di
[...] restituzione delle somme oggetto di un pegno costituito a garanzia di obbligazioni fidejussorie rilasciate dalla AN OP di AR, su richiesta della predetta cedente ed a favore di terza società di cui era socia al 75% ( , in occasione della stipula da parte di Controparte_6 quest'ultima di un contratto di leasing di € 3.250.000 della durata di 120 mesi, ovvero del suo controvalore, dall'altro lato, invalidi e in ogni caso non opponibili nei propri confronti
l'operazione di corresponsione della somma di € 189.000,00 eseguita da BA OP OC
PE (oggi BA BP S.p.A.) in favore del fallimento di Nuove Iniziative AL S.r.l., oltre che gli accordi e le vicende che hanno riguardato il detto istituto di credito e la procedura concorsuale in epoca successiva alla notifica della cessione, che in ultimo hanno portato alla corresponsione di tale somma, dall'altro lato ancora, condannare la resistente alla restituzione in proprio favore degli strumenti finanziari costituiti in pegno, ovvero ancora, in subordine, a corrispondere l'intera somma pari al loro controvalore, ovvero, in caso di accertamento di intervenuta valida e opponibile escussione, anche parziale, del pegno, la somma netta risultante dopo tale operazione al momento della scadenza ovvero della realizzazione della garanzia, da individuarsi, quanto meno, nella somma erroneamente corrisposta al Parte_2
pari ad € 189.000,00, ovvero in altra, equivalente alla misura maggiore o minore
[...] da accertarsi come dovuta all'esito della causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo -, ne aveva rigettato le domande, con sua condanna al rimborso delle spese di lite alla controparte.
1.2 Costituitasi la società appellata con comparsa di risposta del 26 settembre 2024, con la quale pagina 5 di 16 resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, su concorde istanza dei rispettivi procuratori, veniva fissata la rimessione della lite in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, al 1 luglio 2025, poi, con decreto del 28 gennaio 2025, anticipata al 29 aprile 2025 dal nuovo
Consigliere istruttore designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025 e, quindi, con decreto del 28 aprile 2025, differita d'ufficio al 15 luglio 2025 per sopraggiunte esigenze riorganizzative del ruolo, fermi i termini ex art. 352 cpc in precedenza assegnati, già scaduti a quella data.
1.3 Alla predetta udienza del 15 luglio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione avanti al
Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errata individuazione da parte del primo decidente di quanto oggetto della cessione per cui è causa, laddove, in via preliminare, ha rilevato che “sin dalla prima udienza il difensore di parte attrice ha precisato come le domande proposte rinvenissero il proprio fondamento nella cessione del credito rappresentato dal controvalore dei titoli costituiti in pegno”, quando, in realtà, in tale occasione (verbale del 7 marzo 2023), il proprio legale aveva tenuto a precisare come “l'atto di cessione sia valido e opponibile al fallimento, rilevando che, se si interpreta quale atto di cessione del credito,….. il credito era già esistente al momento della cessione e non meramente eventuale…”; quanto sopra, tenuto conto che la controgaranzia rilasciata alla è costituita dal conferimento del denaro e dal successivo acquisto da parte dell'Istituto di CP_5 credito delle obbligazioni, che quest'ultimo custodiva in pegno quali titoli conferiti dalla società
Nuove Iniziative AL RL (in sigla, anche NII) su richiesta della banca stessa (come comprovato dal proprio doc. 11), cui aveva fatto seguito l'atto di cessione, operante su due livelli: il primo, costituito dalla cessione dei titoli di credito acquistati dalla banca con il denaro dato in pegno ancora prima del verificarsi della condizione avente ad oggetto la mancata parziale escussione dei titoli costituiti in garanzia a favore dell'Istituto di credito;
il secondo, subordinato al primo, riferito all'obbligo della convenuta di trasferire in favore di essa cessionaria il controvalore dei titoli eventualmente residuante nel caso di vendita dopo l'escussione, in tutto o in parte, della controgaranzia;
il tutto, stante il fatto che l'atto di cessione in questione, di contenuto chiaro e non oscuro, si riferiva alla posizione creditoria della NII, intesa come riguardante sia le somme utilizzate per l'acquisto dei titoli dati in pegno, sia quest'ultimi ed altresì le somme risultanti al momento dello svincolo del pegno ad esito dell'adempimento dell'obbligazione garantita, totale o pagina 6 di 16 parziale.
2.2 Da quanto sopra, per l'attrice, emerge l'erronea valutazione del tenore degli atti e dei documenti di causa da parte del Tribunale, laddove ha sostenuto che oggetto della cessione non fossero anche i titoli di credito, omettendo (ritenendole assorbite) di pronunciarsi nel merito delle domande proposte da parte sua in prime cure, in cui aveva prospettato che la cessione riguardasse anche i titoli di credito, con conseguente valido trasferimento oltre che delle somme di denaro, anche degli strumenti finanziari oggetto di pegno;
ciò, prima del verificarsi della condizione riguardante la mancata o parziale escussione dei titoli e senza che fossero necessarie per la perfezione del contratto consensuale di cessione formalità di sorta, nemmeno specificate dall'appellata, in quanto, per la sua validità ed efficacia non è previsto il compimento da parte della cedente di alcunchè imposto da qualsivoglia normativa in materia bancaria, neppure risultando pertinente il richiamo ad opera della convenuta della legislazione relativa all'antiriciclaggio.
2.3 D'altra parte, prosegue la procedente (secondo motivo di gravame), erroneamente il Giudice a quo, dopo avere ritenuto valido l'atto di cessione per cui è causa (pur individuandone l'oggetto come riferito al solo controvalore dei titoli costituiti in pegno) ed altresì, implicitamente, valida la sua notifica alla banca, ai fini di valutarne gli effetti in concreto nei confronti del debitore ceduto in considerazione del credito trasferito, ha affermato che si trattasse di un “credito futuro ed eventuale” perchè “espressamente dipendente dalle condizioni previste nel contratto di pegno”, in quanto il credito “era condizionato, anzitutto, dall'escussione della garanzia bancaria numero 462-
40121… escussione che integra una circostanza eventuale….e che…. poteva avvenire per importi mutevoli”, oltre che “condizionato in ordine al suo ammontare anche al valore dei titoli alla data di escussione del pegno”, con la precisazione che “alla data della cessione (dicembre 2023) non vi era alcun credito certo e tantomeno liquido o esigibile della società cedente”.
2.4 Quanto sopra opinato dal Tribunale, per l'appellante, non considera che, se un credito è certo (e liquido), esso esiste ed è attuale, non futuro e nemmeno eventuale, al di là che non sia ancora esigibile, laddove sottoposto a condizione;
e queste sono le caratteristiche del credito oggetto della cessione che ci occupa, contrariamente all'assunto di cui in sentenza, essendo chiara la volontà delle parti contraenti di tale scrittura negoziale, stipulata il 9.12.2013 e notificata alla banca il
21.1.2014, univocamente vòlta a concludere un atto di cessione di credito certo (e con effetto traslativo immediato), pur sottoposto alla condizione del verificarsi dei presupposti, integrati pagina 7 di 16 dall'adempimento totale o parziale dell'obbligazione garantita per la conseguente restituzione delle somme utilizzate per costituire il pegno e residuanti dopo la vendita dei titoli di cui trattasi, attribuendo al cessionario la legittimazione, in quanto portatore della relativa posizione creditoria - che esiste -, alla restituzione delle somme stesse, riscosse dal controvalore dei titoli all'esito della sorte dell'obbligazione garantita, così che, se l'operazione sottostante alla locazione finanziaria avesse avuto esito favorevole e la fideiussione a garanzia fosse stata restituita senza fosse stata escussa, allora, a seguito dell'estinzione del rischio, essa attrice avrebbe avuto diritto di chiedere alla banca la disponibilità delle somme costituite in pegno in modo da ottenerne la restituzione;
diversamente, sarebbe spettato alla cessionaria il residuo all'esito dell'escussione del pegno;
pertanto, la cessione aveva ad oggetto non un credito futuro, ma un credito esistente, pur temporaneamente inesigibile, per il quale al momento della sua pattuizione non era ancora sorto l'obbligo di eseguire la prestazione;
detto credito all'epoca della cessione era, quindi, attuale, ossia non meramente ipotetico: e, pertanto, il rapporto già esisteva ed era tale da creare il diritto a che la somma dovuta, portata a quella data da titoli di credito oggetto di pegno specificamente individuati ed allegati all'atto di cessione, sarebbe divenuta esigibile una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasceva il credito, dipendenti dall'adempimento o dall'inadempimento, quale terzo soggetto coinvolto nella vicenda, da parte della Controparte_6
[...
che, anche se privi di una precisa collocazione cronologica, si riferiscono ad un evento che si sarebbe verificato certamente, o alla scadenza naturale dell'obbligazione garantita (18.12.2018), ovvero alla data dell'inadempimento della predetta società nel pagamento degli importi dovuti in dipendenza del contratto di leasing che ha dato origine ai rapporti dedotti in giudizio.
2.5 Pertanto, per l' la cessione in questione Parte_1 aveva ad oggetto la posizione creditoria intesa in senso lato, laddove l'aspettativa restitutoria o di versamento di un corrispettivo all'esito dell'avverarsi dell'evento dedottovi esisteva e rimaneva integra finché l'evento atteso fosse venuto a concretizzarsi, una volta verificatasi la condizione nel termine previsto;
si tratta, quindi, di un credito non futuro, perché è certo e liquido, ancorché non esigibile: esso, infatti, è certo, in quanto all'atto della cessione esisteva nella sfera giuridica e nel patrimonio del cedente, proprietario delle somme costituite in pegno, e connesso ad un rapporto giuridico - quello tra il cedente e la banca - in forza del contratto di pegno, che esisteva ed individuava specificamente gli indici utili all'identificazione del medesimo con il riferimento al contratto garantito, all'oggetto della garanzia e ai titoli dati in pegno e, indirettamente, all'importo pagina 8 di 16 massimo garantito;
ed il credito era pure liquido, in quanto detti titoli all'atto della cessione erano stati specificamente individuati ed allegati e avevano un preciso controvalore;
ed era anche pacifica la somma che andavano a controgarantire, alla data della cessione pari a euro 419.563, come indicato in prima pagina di detta scrittura negoziale ed, altresì, documentato dai relativi allegati, costituiti dalle lettere di pegno;
i titoli, esattamente individuati, per l'attrice, avevano, quindi, un valore determinabile in base agli elementi risultanti dall'atto convenzionale sotteso, dal quale era possibile desumerne ammontare e scadenza unitamente ai criteri per determinarlo, così che nel caso di specie il credito restitutorio o di corresponsione del controvalore già esisteva al momento della cessione ed era riconducibile a titoli o somme e posizione creditoria esattamente individuati nel contratto in questione.
2.6 Oltre a ciò, secondo l'appellante, non si deve confondere l'effetto traslativo della cessione con il fatto che al momento dell'avveramento della condizione il credito avrebbe potuto avere un valore piuttosto che un altro, oppure un valore pari a zero. Laddove, infatti, nel contratto di pegno regolare, quale quello di specie, il creditore non si soddisfi trattenendo i titoli ricevuti in pegno, ma li debba custodire in attesa dell'adempimento con dovere di restituirli in caso di assolvimento degli obblighi negoziali garantiti, può soltanto richiederne la vendita o l'assegnazione, con la conseguenza che alla scadenza o all'esito della dismissione la banca deve, rispettivamente, rimborsare i titoli, ovvero consegnare l'eventuale eccedenza al debitore;
il credito, in tal senso, contrariamente a quanto statuito in sentenza, è da individuarsi come già esistente e nemmeno in parte meramente eventuale, in quanto identificato nei suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi;
quanto sopra, trattandosi di una condizione che comunque si sarebbe verificata, in alternativa, alla scadenza della garanzia, ovvero successivamente all'escussione del pegno, con le derivanti obbligazioni di restituzione dei titoli, ovvero di corresponsione del loro controvalore: questa, secondo la procedente, è la condizione prevista nel rapporto di specie e non, come opinato dal Tribunale, il “valore dei titoli alla data di escussione del pegno”, non essendo detto valore – variabile, o meno, a seconda delle vicende successive riguardanti il rapporto tra cedente e debitore ceduto - a caratterizzare il fatto che il credito sia sottoposto a condizione;
e da ciò, per l'attrice, si ha conferma che ci si trova difronte ad un credito esistente (non futuro, né meramente eventuale), unicamente inesigibile all'atto della cessione, in quanto subordinato all'avveramento del presupposto cui sarebbe conseguito l'obbligo della banca di restituzione di quanto ottenuto in pegno, ovvero, in subordine, di corrispondere l'intera somma, pari al controvalore degli strumenti pagina 9 di 16 finanziari in parola, ovvero ancora, qualora fosse intervenuta una valida e opponibile liquidazione, anche parziale, del pegno, l'obbligo di accreditare la somma netta risultante dopo l'avvenuta escussione, anche parziale, della garanzia pignoratizia al momento della scadenza, ovvero della sua realizzazione.
2.7 D'altra parte, secondo l'attrice, l'errata individuazione del credito come futuro ha portato all'infondato assunto del Giudice di prime cure che il contratto di cessione in questione avesse natura meramente obbligatoria e che detto credito si sarebbe trasferito solo quando, in un momento successivo, sarebbe venuto ad esistenza, da cui il Tribunale ha tratto l'altrettanto erroneo convincimento che la cessione per cui è causa non fosse opponibile alla procedura concorsuale della cedente, in quanto alla data del fallimento (pur successiva alla notifica della cessione) il credito non era ancora sorto, con conseguente mancanza del verificarsi dell'effetto traslativo della stessa;
ciò, senza avere considerato che, in via subordinata, l'oggetto della cessione dovrebbe, quanto meno, classificarsi come trasferimento di una “aspettativa giuridica”, che produce comunque un immediato subentro nella “situazione preliminare”, con acquisto del diritto di credito in capo al cessionario contestualmente al verificarsi della condizione;
e tale circostanza dimostra che la fattispecie negoziale costitutiva del diritto è già ab origine completa nei suoi elementi essenziali, come pacifico nel caso in discussione anche stando alla lettera della cessione, in cui il trasferimento dell'aspettativa produce immediatamente l'effetto traslativo, con automatico acquisto del credito in favore del cessionario al momento dell'avveramento della condizione. Da qui,
l'evidenza che la cessione in parola era opponibile al fallimento, che l'interlocutore della AN era essa appellante e che l'appellata non avrebbe dovuto effettuare alcuna operazione in favore del cedente fallito, contrariamente a quanto avvenuto.
2.8 Del resto, aggiunge la procedente nel terzo motivo, anche qualora si volesse aderire alla prospettazione che ci si trovi difronte ad una cessione di credito futuro, avente effetto meramente obbligatorio, non è comunque corretto l'assunto del primo decidente, per il quale in presenza di tale tipologia di cessione, in cui l'evento futuro sopravvenga all'apertura della procedura concorsuale del cedente, l'atto di cessione non sarebbe opponibile alla Curatela se alla data del fallimento il credito non sia ancora sorto e non se ne sia verificato l'effetto traslativo;
trattasi di ragionamento, a dire dell'appellante, derivato da un'errata interpretazione analogica dell'art. 2914, primo e secondo comma, del codice civile, che disciplina la circolazione dei diritti, in quanto è sufficiente che la sola cessione di crediti futuri sia stata notificata al debitore ceduto con atto avente pagina 10 di 16 data certa anteriore all'insolvenza, come ribadito anche recentemente dal Supremo Collegio, laddove vi siano identificati i crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, così da renderli singolarmente riconoscibili, come avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che, anche aderendo all'ipotesi di qualifica del credito ceduto operata dal primo decidente come “futuro”, la somma di € 189.000,00 che la convenuta erroneamente ha versato al fallimento – o quella CP_5 diversa risultante ad esito del processo alla luce dell'attività istruttoria già sollecitata, senza successo, in prime cure e qui, per l'effetto, reiterata - dovrà essere versata in proprio favore.
3.1 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
3.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 1449/25; n. 434/2024; n.
257/2024; n. 1863/23; n. 1692/2023; n. 3474/2022; n. 1032/22; n. 837/21; n. 470/2021; n.
283/2021; n. 3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
3.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Vale, al riguardo, immediatamente evidenziare il ben diverso tenore e la difforme portata della pagina 11 di 16 documentazione in atti prodotta da entrambe le parti rispetto a quanto prospettato dall'appellante, dalla quale, come già bene evidenziato dal Giudice di prime cure, emerge che i rapporti oggetto di lite sono insorti a seguito dei seguenti eventi: - in data 18 luglio 2008, su iniziativa e per conto della società Nuove Iniziative AL s.r.l., la AN OP di AR (poi divenuta BA BP) ha rilasciato la fideiussione n. 462 -40121 in favore della società nell'interesse della Parte_3 società per la durata di 120 mesi e comunque non oltre il 18.12.2018, sino Controparte_6 all'importo massimo di euro 650.000,00, con una riduzione automatica del massimale garantito per ciascun anno di vigenza della garanzia (v. doc. 6 e 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e doc. 1 di parte attrice); - contestualmente, la società Nuove Iniziative AL RL ha
contro
- garantito la banca, impegnandosi al pagamento di quanto sarebbe stato versato dalla AN
OP di AR in favore di quale beneficiaria della garanzia (cfr. doc. 6 dello Parte_3 stesso fascicolo di parte convenuta, art. 1); - la medesima società Nuove Iniziative AL RL, in relazione alle obbligazioni poste a suo carico derivanti dalla citata controgaranzia, ha concesso una garanzia reale alla banca, costituendo in pegno titoli (rappresentati da obbligazioni della AN
OP di AR), inizialmente per un valore di euro 250.000,00, successivamente esteso a complessivi euro 475.000,00 (v. doc. 8, 9 e 10 del fascicolo di prime cure della convenuta e doc. 2
e 11 di parte attrice); - in data 9 dicembre 2013 la società Nuove Iniziative AL RL, corrente in Milano, corso Sempione n. 32/A, in persona del suo legale rappresentante, signor Pt_4
ha ceduto alla società anch'essa
[...] Parte_1 con sede in Milano, corso Sempione n. 32/A, in atto rappresentata dalla signora Parte_5 il credito vantato nei confronti della AN, pari al controvalore dei titoli costituiti in pegno
(indicato, alla data della cessione, in misura pari ad euro 419.563,00), espressamente indicando che si trattava di un credito esigibile secondo le condizioni indicate nella convenzione di pegno (cfr. atto di cessione premessa sub d. e art. 6 – doc. 5 di parte attrice e doc. 19 di parte convenuta, fascicoli di primo grado); - in data 21 gennaio 2014 l'atto di cessione è stato notificato alla AN
OP (doc. doc. 5 di parte attrice e doc. 19 di parte convenuta, stessi fascicoli); - con sentenza n.
507\2015 del 29 maggio 2015 è stato dichiarato il fallimento della società Nuove Iniziative
AL RL (doc. 6 di parte attrice e doc. 20 di parte convenuta); - con lettera del 13 luglio 2016, la società OC LI spa ha escusso la garanzia n. 462 -40121 rilasciata dalla AN
OP di AR per l'importo massimo garantito, pari, a quella data (ottavo anno di garanzia), ad euro 195.000,00 (doc. 21 di parte convenuta); - in data 13 ottobre 2016 la (divenuta CP_5
pagina 12 di 16 BA OP soc. coop. e poi BA BP spa) ha eseguito il pagamento dell'importo di euro
195.000,00 in favore della società OC LI (doc. 22 di parte convenuta); - a seguito del pagamento, la stessa ha proposto domanda di insinuazione al passivo della società fallita CP_5 quale datrice del pegno (v. doc. 23 di parte convenuta, fascicolo di prime cure) ed è stata ammessa al passivo per l'importo richiesto, con privilegio pignoratizio (doc. 24 stesso fascicolo); - escusso il pegno, a fronte di un controvalore realizzato in relazione ai titoli oggetto della garanzia nel mese di ottobre 2016, per il complessivo importo di euro 384.000,00 (doc. 36 di parte convenuta), la CP_5 ha recuperato la somma di euro 195.000,00 alla stessa spettante (doc. 26a di parte appellata) e, in data 27.11.2017, ha restituito l'importo residuo, pari ad euro 189.000,00, direttamente al fallimento
(doc. 26 b di parte resistente).
3.5 Da quanto sopra descritto, risulta ictu oculi che alla data della cessione del 9 dicembre 2013 il credito della società Nuove iniziative AL RL nei confronti della AN OP di AR, inerente il valore dei titoli costituiti in pegno, integrava un credito non certo, né liquido, né esigibile, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, ma futuro, incerto e meramente eventuale;
ciò, in quanto pacificamente ed espressamente dipendente dal verificarsi delle condizioni previste nel contratto di pegno, in particolare subordinate, da un lato, all'escussione, o meno, della garanzia bancaria n. 462-40121 rilasciata dalla AN OP di AR in favore della società
OC LI (già , integrante una circostanza eventuale e che, peraltro, Parte_3 poteva avvenire per importi mutevoli a seconda dell'anno di escussione (come chiarito nella lettera di fideiussione, vi era, infatti, un decremento automatico per ogni anno di efficacia della garanzia), dall'altro lato, al fatto che, in caso di escussione, la AN OP di AR, a sua volta, aveva diritto di escutere il pegno in virtù dell'impegno di firma rilasciato dalla società Nuove Iniziative
AL s.r.l, assistito dalla garanzia reale oggetto di causa;
pertanto, soltanto all'esito di tali operazioni e, precisamente, unicamente nel caso in cui vi fosse stato un importo eccedente dalla vendita delle obbligazioni della AN OP di AR (ossia dei titoli costituiti in pegno), previa compensazione con l'importo corrisposto dalla banca in favore di , sarebbe stato Parte_3 possibile individuare un credito della società Nuove Iniziative AL. Dall'altro lato ancora, il credito in discussione era condizionato, in ordine al suo ammontare, anche dal valore dei titoli alla data di escussione del pegno, valore che, evidentemente, poteva non essere coincidente con l'importo indicato nell'atto di cessione – pari ad euro 419.563,00 –, come, peraltro, dimostrato dal fatto che, al momento del realizzo, nel 2016, il loro valore era stato pari ad euro 384.000,00 (come pagina 13 di 16 risultante dalla contabile prodotta sub doc. 36 di parte convenuta, fascicolo di prime cure, nemmeno specificamente contestata dall'appellante nell'intero corso del processo).
3.6 Peraltro, anche dall'esame dell'atto di cessione (premessa lettera d., artt. 6, 8 e 13) si evince che si intendeva ceduto il solo credito corrispondente alle eventuali giacenze relative al valore dei titoli costituiti in pegno alla data di cessazione della efficacia del vincolo pignoratizio.
3.7 Da ciò, discende che, al momento della stipula della cessione (dicembre 2013) - per sé non sottoposta ad alcun vincolo particolare di forma ex art. 1325, n. 4, cc (cfr. sul punto, Cassazione
Civile, Sez. 2, sentenza n. 9.7.2018) -, non vi era alcun credito certo, né, tantomeno, liquido o esigibile della società cedente (Nuove iniziative AL, poco dopo fallita) nei confronti del debitore ceduto (ossia della AN OP di AR), essendo sorto il credito in questione, all'epoca del tutto eventuale, solo dopo l'escussione (luglio 2016) della garanzia bancaria da parte della società OC LI (già ) e dopo il realizzo del pegno (ottobre/novembre Parte_3
2016) per un controvalore di euro 384.000,00 al lordo dell'importo oggetto della garanzia in favore della banca, pretesa nella misura di € 195.000,00 (v. doc. 21-22 dell'appellata, fascicolo di prime cure), con una conseguente residua giacenza di euro 189.000,00, correttamente riversata da BA
OP (poi divenuto BA BP spa) al Fallimento della Nuove Iniziative OB RL (doc.
26b, stesso fascicolo), quale unico soggetto a ciò legittimato, posto che il credito di cui alla cessione in questione è sorto solo dopo l'apertura della procedura concorsuale, dichiarata con sentenza n. 507/15 del 29.5.2015 del Tribunale di Milano (doc. 20 della convenuta, stesso fascicolo), con conseguente inopponibilità della cessione stessa nei confronti della massa.
3.8 Sovvengono, al riguardo, gli insegnamenti del Supremo Collegio in materia, cui si intende dare seguito, per il quale “la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro od eventuale, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri ed eventuali e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data di apertura della procedura concorsuale, il credito non era ancora sorto e non si era
pagina 14 di 16 verificato l'effetto traslativo della cessione” (per tutte, cfr.: Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza 31 maggio 2005 n. 17590; nello stesso senso: Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza 17 gennaio 2012 n.
551; v. anche: Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5616, per la quale “per i crediti soltanto eventuali la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza”).
3.9 Bene a ragione, quindi, il Tribunale ha disatteso le domande proposte dall'odierna appellante, sia nel merito, che quanto alle istanze probatorie formulate dalla stessa, dal Giudice a quo, unitamente alle altre questioni di causa rimaste assorbite nella decisione, correttamente ritenute ininfluenti, perchè inidonee a supportare valutazioni di tipo diverso rispetto a quanto evidenziato nella motivazione della sentenza gravata;
e ciò, ancor più, laddove si consideri che quanto sollecitato dalla procedente al riguardo anche in questa sede (ordine ex art. 210 cpc all'appellata di esibizione di documenti solo genericamente indicati e della cui esistenza nemmeno è stata offerta alcuna concreta prova;
CTU contabile all'espresso fine di acquisire ed esaminare tale documentazione, non prodotta in atti) si appalesa del tutto inammissibile, in quanto ictu oculi avente natura esplorativa e, comunque, irrilevante, laddove tale da non potere incidere su quanto più sopra argomentato.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 4922/2024 del 10 maggio Parte_1
2024 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente;
ciò, anche in punto di spese di lite, oggetto del quarto motivo di gravame, stante la qui ribadita soccombenza della procedente.
4.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (€ 189.000,00, come dichiarato dalla procedente in citazione), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta, con contenimento delle relative fasi entro quanto richiesto dalla resistente con la nota spese depositata, seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero pagina 15 di 16 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4922/2024 del 10 maggio 2024 del Tribunale di
[...]
Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in Parte_1 favore dell'appellata, BA BP spa, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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