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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8336/24 RG iscritta in data 4.11.2024, avente per oggetto: modifica della regolamentazione figli naturali
TRA
(CF: , rappresentato e difeso da sé medesimo nonché, Parte_1 C.F._1 come da procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ersilia Trotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Angrisani, n. 2;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Rosaria Salzano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Roma, n. 288;
RESISTENTE
NONCHE'
tutrice della minore Controparte_2 Persona_1
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.6.2025 all'esito della discussione delle parti, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.24 premetteva che, all'esito della cessazione della Parte_1 convivenza de facto con la resistente, , il Tribunale di Salerno, con decreto provvisorio CP_1 del 1.07.2022 R.V.G. n. 915/2022, aveva disposto un calendario di visite relativo alla minore Per_1
nata da una relazione tra il ricorrente e la resistente, e, con riferimento agli aspetti economici,
[...] aveva statuito che le spese ordinarie fossero sostenute da entrambe le parti in eguale misura, mentre quelle straordinarie fossero a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%. Il citato decreto, inoltre, poneva a carico del un contributo mensile pari ad euro Pt_1
250,00, in relazione al mantenimento ordinario della minore.
Il ricorrente precisava altresì che, con decreto definitivo del 11.03.2024 nel proc. n. 915/2022 RVG, il Tribunale di Salerno aveva confermato i provvedimenti economici sopra riportati, essendo rimasta, nel periodo di tempo intercorso tra i due provvedimenti giurisdizionali richiamati, sostanzialmente immutata la situazione economica e lavorativa delle parti. Con il medesimo provvedimento il
Tribunale di Salerno aveva disposto, per entrambi i genitori, la sospensione della responsabilità genitoriale esercitata sulla minore , nominando tutore della bambina il Sindaco di Atrani Persona_1 che delegava la tutela a assistente sociale. Controparte_2
Allegava poi il che la condizione lavorativa di era mutata in considerazione Pt_1 CP_1 dell'assunzione a tempo indeterminato della medesima dapprima presso la società “Sistema Amalfi
s.p.a.”, a far data dal 1.05.2024, e successivamente, all'esito delle dimissioni dal predetto impiego, presso il Comune di Salerno, con mansioni di collaboratrice di segreteria, a far data dal 1.09.2024.
Tanto premesso, tenuto conto del riferito cambiamento in melius dello stato occupazionale della madre della minore, il ricorrente concludeva chiedendo la revoca del contributo per le spese della minore, pari ad euro 250,00 mensili, ed una nuova ripartizione delle spese straordinarie, da porre a carico di ciascuna parte in misura eguale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e la conferma dei provvedimenti già resi con decreto del 11.03.2024.
La resistente, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale in capo a sé, con attribuzione a sè stessa dell'affidamento esclusivo, con coabitazione della minore presso di lei.
Disposta la notifica del ricorso e della comparsa anche al tutore della minore, all'esito della comparizione delle parti e della loro audizione, all'udienza del 3.6.2025, sulle conclusioni rassegnate la causa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente sia parzialmente fondata e vada pertanto accolta nei termini che si esporranno, dovendo darsi atto che, all'udienza di comparizione delle parti, in particolare, la resistente non ha insistito nella revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, chiedendo solo un cambio di collocamento della minore.
Ne segue che le domande oggetto del presente giudizio sono quelle propriamente di revoca del mantenimento e di una diversa modulazione delle spese straordinarie, introdotte dal ricorrente, nonché di un diverso collocamento della minore richiesta dalla resistente.
Ciò chiarito, in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della proposta domanda, avendo dedotto il ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze, successive all'adozione del decreto n. cronol.
953/2024 del 11/03/2024 RVG n. 915/2022.
Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente deduce l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Salerno da parte di il che rappresenta una rilevante CP_1 modificazione del quadro fattuale su cui è intervenuto il decreto n. 953/2024 del 11/03/2024 RG n.
915/2022, emesso in un periodo durante il quale parte resistente non aveva un'occupazione stabile.
Non può, invero, non considerarsi tale modifica della condizione occupazionale, e quindi economica, della sig.ra ai fini della valutazione della misura dei contributi economici a cui ciascuna CP_1 parte è tenuta rispetto alla minore.
Occorre peraltro precisare che, nel corso dell'udienza del 3.6.2025, parte resistente, che ha esibito copia della busta paga (poi depositata telematicamente), non si è opposta, rebus sic stantibus, alla domanda attrice limitatamente al mantenimento ordinario ed anzi le parti hanno prestato il loro Per_ consenso ad una diversa modulazione della collocamento di a settimane alterne, laddove al momento l'alternanza tra i genitori era modulata sempre secondo il principio di paritetici tempi di permanenza, anche se secondo un calendario fissato a scacchiera.
A sua volta, tuttavia, la resistente, avendo trovato una soluzione lavorativa a tempo indeterminato a Per_ Salerno chiede, per il nuovo periodo scolastico, un diverso collocamento di
Orbene, ritiene il Tribunale, in primo luogo, di dover disporre, prendendo così atto dell'accordo dei genitori che hanno cominciato a comprendere l'importanza di una loro collaborazione per la loro piccola che richiede attenzione ed amore da parte di entrambi, in una sperato clima di rasserenamento e collaborazione, che per il periodo estivo il collocamento della minore presso ciascun genitore sia a settimane alterne. In particolare, per il periodo estivo, propriamente dalla fine della scuola a far data Per_ dal 7 giugno, i genitori terrano con sé a settimane alterne, cominciando con tale turnazione con il papà dal giorno sette fino alla domenica 15, accompagnandola questi dalla madre alle ore 19,00.
La madre terrà con sé la minore fino alla domenica 22, per poi prenderla con sé il padre alle ore 19,00 del 22, così fino a settimane alterne fino al 31 agosto.
Tale soluzione dovrà inoltre essere estesa anche per il periodo scolastico, evidenziandosi che la minore dovrà frequentare la IV elementare, non sussistendo i presupposti per disporre un trasferimento della minore presso la madre, il cui luogo lavorativo è Salerno.
In proposito, si osserva che alla bambina, che vive certamente la difficoltà di un rapporto tra i genitori fino ad ora conflittuale, quale fattore di rischio altamente predittivo di comportamenti disadattivi e che, allo stato, presenta già evidenti problematiche di salute (diagnosi di epilessia parziale) ed è a rischio di scompenso psicotico (come è dato leggere nel precedente decreto di regolamentazione) deve essere garantita una stabilità sia scolastica, sia extrascolastica (pratica la danza), non sussistendo i presupposti per disporre un collocamento prevalente presso la madre che nella settimana in cui terrà Per_
anche se con estrema difficoltà, potrà viaggiare come pendolare, garantendo la sua presenza pomeridiana e serale, potendo avvalersi di una valida rete familiare.
In altri termini, persiste una palese difficoltà in capo ai genitori di gestire gli interessi della minore e di collocarli in posizione prioritaria rispetto alla conflittualità tra di loro insorta all'esito dell'interruzione della relazione.
Tale situazione perdura nonostante già vi siano stati, anche nel giudizio conclusosi con il decreto sopra richiamato, inviti alle parti a superare il sentimento di aperta ostilità reciproca, nell'ottica dell'ottimale svolgimento del compito genitoriale, pur all'esito della cessazione della vita di coppia,
e nella realizzazione della bi-genitorialità.
Si rileva, peraltro, con riferimento alla richiesta formulata in udienza, che non appare conforme all'interesse della minore sradicare la stessa dall'ambiente a lei familiare, quello cioè dei Comuni di
Amalfi e di Atrani, nel quale ha coltivato le sue prime amicizie, oltre ad avere rapporti con i parenti ivi stanziati, anche di parte resistente.
Collocare la minore nel diverso contesto di Salerno potrebbe introdurre un ulteriore elemento di perturbamento nella vita della piccola, che non appare allo stato necessario né in alcun modo utile.
Le considerazioni che precedono restano ferme a maggior ragione per il fatto che la minore non ha concluso il primo ciclo di istruzione primaria, dovendo iniziare il quarto anno a settembre 2025, sicchè un eventuale cambio di scuola (che apparirebbe inevitabile in caso di trasferimento della minore presso il nuovo domicilio materno in Salerno) determinerebbe un allontanamento da un contesto formativo a lei conosciuto e dai compagni di scuola avuti nel corso dei primi tre anni di istruzione.
Un siffatto stravolgimento della vita quotidiana non pare, rebus sic stantibus, proficuo.
Si dispone pertanto che resti invariata la situazione, dovendo tuttavia gestire il pernotto ed il collocamento i genitori a settimane alterne, auspicandosi sempre più una maggiore collaborazione tra i genitori e prevedendosi la possibilità che i genitori, con l'aiuto dei Servizi sociali, essendo la bambina ad essi affidata, possano accordarsi per una diversa modulazione del diritto di visita. Per le festività, tuttavia, si dispone che il diritto di visita venga articolato secondo il principio dell'alternanza, sicchè un anno la minore trascorrerà con un genitore il giorno del 24 dicembre ed il
1° gennaio con relativi pernotto ed il 25 e 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro e così ad anni alterni, al pari delle altre festività, nonché trascorrerà il giorno del loro compleanno, dell'onomastico e delle feste dei genitori con ciascuno di essi e consumerà, salvo un'eventuale festeggiamento insieme, il giorno del compleanno e dell'onomastico della bambina, un pasto con ciascun genitore.
Considerando il più ampio lasso di tempo, si dispone altresì che ciascuno dei genitori, nella settimana Per_ di permanenza di garantisca una videochiamata all'altro con un orario indicativo dalle ore 19,30 alle ore 20,30.
Alla luce di tali circostanze va, quindi, esaminata la domanda spiegata da parte ricorrente.
Ebbene ritiene il Tribunale di potere accogliere parzialmente la stessa con rimodulazione del contributo mensile per le spese ordinarie e straordinarie della minore.
Tenuto conto, infatti, della collocazione della minore presso entrambi i genitori con tempi paritetici e della sopravvenienza lavorativa che ha interessato la (ella percepisce una busta paga di € CP_1
1300,00/1400,00 mensili, come documentato, dovendo comunque far fronte alle spese di viaggio o di alloggio presso Salerni), è possibile ritenere congrua una riduzione dell'entità del contributo economico a carico di precedentemente fissato in euro 250,00 mensili e che può ora Parte_1 fissarsi in euro 150,00 mensili. Tale aggiornamento dell'entità del contributo mensile per le spese ordinarie avrà effetto a partire dalla mensilità di luglio 2025, disponendo altresì, considerando che, comunque, il ricorrente svolge la professione di avvocato con guadagni variabili, che le spese straordinarie vengano suddivise nella misura del 50% ciascuno.
La natura delle questioni affrontate e l'esito complessivo del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) A parziale modifica della precedente regolamentazione, dispone che, a partire dal 7.6.25, la permanenza della minore presso ciascun genitore avvenga a settimane alterne, disponendo altresì che la minore trascorra con un genitore il giorno del 24 dicembre ed il 1° gennaio con relativi pernotto ed il 25 e 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro e così ad anni alterni, al pari delle altre festività, nonché trascorrerà il giorno del loro compleanno, dell'onomastico e delle feste dei genitori con ciascuno di essi e consumerà, salvo un'eventuale festeggiamento insieme, il giorno del compleanno e dell'onomastico della bambina, un pasto con ciascun genitore;
2) Determina a far data dal mese di luglio in € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, il contributo per la minore che il ricorrente dovrà corrispondere alla resistente mensilmente, disponendo che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, confermando per il resto la vigente regolamentazione;
3) Compensa le spese di lite.
4) Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi sociali di Atrani
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9.6.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Stefano De Martino, mot in tirocinio mirato