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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro dott. Paolo Marescalco, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ,all'esito della
Camera di Consiglio disposta in data odierna, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 3364/19 R.G., promossa da
( c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.05.1967 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Pachino( SR), via Ferrucci n. 72 presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Fede, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
[...]
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliato in
[...]
Corso Gelone n. 90, e rappresentato e difeso dal funzionari delegato CP_1
Dott.ssa Raffaella Calvo, giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.2019, ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
Controparte_1
di avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19724 del 26.09.2019
[...] CP_1 con la quale l'Ente convenuto ingiungeva a il pagamento Parte_2 della somma complessiva di 11.913,35 per aver impiegato, nella sua qualità di
Titolare responsabile della omonima ditta, lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Era accaduto che, durante un accesso ispettivo effettuato in data 01.09.2015 presso l'azienda del ricorrente venivano individuati n. 3 unità di personale intenti a svolgere attività lavorativa , i quali da controlli mediante verifiche telematiche non risultavano essere regolarmente assunti. Nella specie, deduceva il ricorrente che i dipendenti indicati nell'ordinanza -ingiunzione venivano assunti lo stesso giorno dell'accertamento, ossia l'01.09.2024 alle ore
10,36, mediante invio telematico del modello e che successivamente Pt_3 gli stessi dipedenti avevano lavorato con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre mesi. Assumeva pertanto l'applicabilità nel caso di specie dell'art 22 dlgs 151/15 e dell'art 13 della legge 124, la quale prevede l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, posto che i lavoratori erano stati regolarizzati ancor prima della chiusura e della conseguente notifica del verbale ispettivo. Chiedeva, conseguentemente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, annullarsi l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Si costituiva in giudizio l' di il quale chiedeva il Controparte_1 CP_1 rigetto del ricorso, assumendo la non applicabilità al caso di specie della procedura di diffida ex art. 13 della legge 124/2004, cosi come dell'art 22 del dlgs 151/15, invocato dal ricorrente in quanto la disciplina della c.d.
“maxisanzione” troverebbe applicazione solo per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, quindi a partire dal 24.09.2015, a fronte dell'illecito accertato il 01.09.2015.
Con provvedimento del 02. 12. 2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dopo diversi rinvii la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed all'udienza odierna veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Seppur la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale [dell'] art. 1, 2° comma, l. 24 novembre 1981 n.
689 (…) nella parte in cui non preved(e) che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile» (Corte Cost., 28 novembre
2002, ord. n. 501)”, tale orientamento deve ritenersi ormai superato, dapprima da una pronuncia della Corte Strasburgo e successivamente da un'altra successiva sentenza della stessa Corte Costituzionale. La Corte di Strasburgo, infatti, con la sentenza Scoppola contro resa in data 17.09.2009- in una CP_2 fattispecie diversa da quella che ci occupa ma il cui principio espresso può trovare applicazione analogica al caso di specie , per la prima volta riconosceva valenza convenzionale al principio della retroattività in bonam partem delle norme di carattere sanzionatorio, stabilendo che detto principio debba implicitamente farsi rientrare nella previsione dell'art. 7 CEDU, evidenziando la necessità di interpretare la Convenzione conformemente a quanto prescritto in subiecta materia dalle principali Carte internazionali dei diritti, che espressamente contemplano il principio in parola. La Corte
Costituzionale dal canto suo, facendo proprio il principio di diritto sopra richiamato, con la sentenza n. 63/2019, mutando il proprio orientamento, ha sancito l'applicabilità del principio del favor rei, di matrice penalistica, anche alle sanzioni amministrative di natura “punitiva”, determinando così un significativo cambio di rotta rispetto alla ricostruzione tradizionale del sistema delle garanzie, di cui godono le sanzioni amministrative sostanzialmente penali.
Con la sentenza 63/2019, i Giudici, mutando il proprio precedente orientamento, affermano che la regola della lex mitior non è affatto riconducibile all'ambito applicativo di cui all'art. 25, co. 2, Cost., il quale, limitandosi sic et simpliciter a vietare l'operatività per il passato delle disposizioni che stabiliscano nuove incriminazioni, sancisce soltanto l'opposto principio dell'irretroattività della legge più sfavorevole e non già un generale divieto di applicazione retroattiva delle norme penali.
Inoltre il principio di retroattività favorevole troverebbe il suo fondamento, oltre che sul piano interno, anche su quello internazionale ed europeo.
Laddove quindi la sanzione amministrativa abbia natura punitiva, come nel caso di specie, non vi sarà più ragione per continuare ad applicarla in una misura sproporzionata rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento.
Ne, consegue quindi, l'applicabilità al caso di specie della disciplina più favorevole prevista dall'art 22 del dlgs 151/15 in combinato disposto con l'art
13 legge n. 124/2204, posto che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa il
26.09.2019 in vigenza della detta normativa.
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n.
19724/2019 notificata il 08.10.2019
2) Attesa la problematica, compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 24.06.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco