Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1982 /2023, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 24/01/1975. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BOMBELLI MONICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a NOVARA (NO) il 05/01/1971 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente In principalità:
1. Disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori.
2. Disporsi la collocazione abitativa dei figli minori e con la madre in Oleggio alla via Santo Stefano Per_1 Per_2
n. 133. 3. Dichiarare il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli minori il fine settimana dal sabato mattino alla domenica sera, alternati con la madre, e il mercoledì dall'ora di uscita della scuola sino alle ore 21, ora in cui i figli rientreranno a casa della madre, e comunque tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e con i figli minori,
Pag. 1
4. Disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per ciascun figlio minore di 300 euro mensili indicizzate Istat o di quell'altra entità ritenuta equa dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia medesima secondo il protocollo di Torino o secondo le modalità indicate dal Tribunale stesso;
5. Disporsi la corresponsione dell'assegno unico per i figli in favore della madre;
6. Nulla disporsi quale assegno di mantenimento di un coniuge verso l'altro. CP_
7. Disporsi la perdita del cognome da parte della madre. Con vittoria di spese di lite. In subordine:
1. Disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori.
2. Disporsi la collocazione abitativa della figlia minore con la madre in Oleggio alla via Santo Stefano n. Per_2
133 per le motivazioni esposte dalla consulente di parte Dr.ssa e ribadite in udienza 17/9/2024. Persona_3
3. Dichiarare il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore il fine settimana dal sabato mattino Per_2 alla domenica sera, alternati con la madre, e il mercoledì dall'ora di uscita della scuola sino alle ore 21, ora in cui la figlia rientrerà a casa della madre, e comunque tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e con la figlia minore, tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Dichiarare il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore una settimana nelle vacanze di Natale e una settimana nelle vacanze di Pasqua alternando le settimane con la madre negli anni. Dichiarare il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore per 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
4. Disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento la figlia minore di 300 euro mensili indicizzate Istat o di quell'altra entità ritenuta equa dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia medesima secondo il protocollo di Torino o secondo le modalità indicate dal Tribunale stesso;
5. Disporsi la corresponsione dell'assegno unico per i figli in favore della madre;
6. Nulla disporsi quale assegno di mantenimento di un coniuge verso l'altro. CP_
7. Disporsi la perdita del cognome da parte della madre. Con vittoria di spese di lite. In ogni caso, in via istruttoria, previa audizione dei minori da parte del Giudice.
Per il resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. con in CP_1 Parte_1
Vespolate il 12.09.2004 e trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n° 4 parte 2° Serie A. Ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione e annotazione dell'emananda sentenza.
Pag. 2 Affidare i minori figli e in via condivisa ai genitori confermando la collocazione presso il padre e la Per_2 Per_1 modalità di frequentazione in essere ovvero: lunedì, martedì, mercoledì mattina con un genitore, mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì sino a sera con l'altro e a weekend alterni sino a lunedì mattina e viceversa. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio che ha presso di sé, spese straordinarie giusto Protocollo di Torino verranno ripartite al 50%. CP_ Assegnazione del domicilio coniugale al sig. proprietario esclusivo del bene. Assegno unico ex lege. Perdita del cognome Paese per la ricorrente. Con il favore delle spese.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 5.10.2023 ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 in data 12.9.2004 in Vespolate e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vespolate al n. 4, Parte II, serie A, anno 2004 Dall'unione tra le parti nascevano i figli , in data 13.7.2007, e , in data 19.8.2011. Per_1 Per_2
Con accordo per la separazione personale dei coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita dell'8.6.2022 e si separavano consensualmente. Parte_1 CP_1
In merito alla prole, ha chiesto che i due figli minori fossero affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno. In particolare, ha osservato la ricorrente che le condizioni di separazione prevedevano un collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore;
ha, tuttavia, evidenziato che tale modalità si è rivelato “troppo stressante per i figli stessi, che si trovavano costretti a 'vagare' da una casa all'altra trasportandosi i pesanti libri scolastici e valigie con l'abbigliamento di una settimana”.
* Si è costituito il resistente che ha aderito quanto alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso della prole. Il convenuto, invece, ha chiesto il collocamento dei minori presso il padre, in quanto la madre si trova in una “situazione di fragilità psicologica” e “teme che l'onere di dover porre a carico della ricorrente l'accudimento dei figli possa determinare una riacutizzazione della patologia di cui soffre”. Ancora, ha osservato il resistente che la figlia minore soffre di una sindrome da abbondono materno. Inoltre, la madre denota un atteggiamento controllante nei confronti dei figli.
* Con ordinanza del 17.1.2024, il Giudice ha disposto CTU, formulando il seguente quesito “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i minori e i genitori, sentite eventuali figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo ai minori e ai genitori, dica il CTU se i genitori appaiano dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico dei minori. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”.
Pag. 3 * In data 15.7.2024, il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale. A seguito di incontri peritali sia con le parti che con i CTP ed i minori e somministrazione di test, il CTU ha osservato quanto segue: “I genitori si sono sempre presentati agli incontri prefissati, l'atteggiamento di entrambi è risultato collaborante con la scrivente, durante tutto il corso della consulenza, la madre più in difficoltà nel ripercorrere le tappe della sua storia personale e quella di coppia, il papà più preciso e apparentemente più sereno e tranquillo. È stato necessario far somministrare il test RORSCHAC e PAI per effettuare una valutazione psicodiagnostica completa dei genitori, viste le difficoltà emotive segnalate dal papà verso la mamma e le accuse di manipolazione fatte dalla mamma nei confronti del papà. La presente valutazione viene effettuata aggregando i dati emersi dai colloqui clinici individuali e congiunti, dall'osservazione delle modalità relazionali, dall'osservazione delle modalità comunicative. In generale è possibile evidenziare che soprattutto la mamma è risultata confusiva nel racconto della storia di coppia e delle tappe che hanno portato alla separazione, con rivendicazioni e accuse di violenza psicologica. Emerge dal racconto una storia di due giovani che si incontrano dopo poche storie significative sentimentali, entrambi molto timidi, si trovano: lui viene visto come un cavaliere il salvatore, lei timida e da salvare, il papà dichiara che per la prima volta trova una persona più timida di lui si instaura una relazione di dipendenza tra la coppia. Le capacità genitoriali risultano più che sufficienti, entrambi sono presenti e sono coinvolti nella vita dei minori: compiti, partecipano alle attività sportive e sociale dei ragazzi. Si evidenziano però scarse capacità comunicative tra gli adulti, spesso vengono utilizzati i ragazzi come portavoce”. Circa la figura genitoriale materna, è emerso come la bbia sottolineato il ruolo negativo Pt_1 del marito, come se “fosse l'origine di ogni suo male”. Ha negato ogni tipo di difficolta psicologica. È emersa una figura materna “attenta ai propri figli ma che fatica forse a esprimere più la parte emotiva e sentimentale;
a detta dei figli è una buona ascoltatrice ma poco affettuosa, no baci e abbracci. Dai test si evidenziano degli scivolamenti, l'esame di realtà è compromesso e sembra fatichi a capire gli altri, si evidenziano risorse disponibili da utilizzare in situazioni di stress, sono presenti poche emozioni, si definisce 'perfetta', non evidenzia alcun tratto da modificare. È presente un trauma subito nel passato che dichiara avere ancora conseguenze, ma le scale cliniche del PAI sono tutte in linea e disconfermano queste conseguenze del “trauma”, sembra un racconto che lei si fa, un
“trauma non reale”. Si evidenziano meccanismi di difesa molto alti che potrebbero inficiare un'eventuale psicoterapia.
“La Signora si è mostrata disponibile e partecipativa nella valutazione testale, pur presentando nel self- Pt_1 report una tendenza a descriversi in una luce più positiva e fornendo risposte non sempre coerenti. Ha negato problematiche particolari, se non connesse ad un'esperienza traumatica passata che ancora oggi le crea una qualche forma di disagio, poi non espressa nelle ulteriori scale cliniche. Nel test di sono emerse aree di fragilità Per_4 maggiori, prevalentemente a carico di possibili scivolamenti nell'esame di realtà, che può interferire anche con l'interpretazione di attività umane. Le altre competenze indagate risultano complessivamente in norma, seppur l'elaborazione risulta semplicistica e superficiale. Si ravvisano numerose risposte di contenuto anatomico, che possono derivare da un interesse lavorativo o di studio o da preoccupazioni sanitarie o relative all'integrità psichica”. Circa il padre, lo stesso si è presentato come genitore presente e attento, che ha cercato di salvare la coniuge dalle sue difficoltà emotive. Ha un buon rapporto con e sta migliorando la Per_1 propria relazione con . Per_2
“Dai test si evidenzia una estrema difesa, la prevalenza di un piano astratto a dispetto di quello più concreto, utilizza meccanismi di difesa intellettuali in modo poco efficace. L'esame di realtà appare compromesso ma funziona bene e non cade sulle attività umane, sono presenti movimenti umani di buona qualità. Sono presenti risorse adeguate ma poche emozioni, appare quasi inibito, forse troppo, ma ben disposto al cambiamento;
appare consapevole dei suoi punti di forza e di debolezza. Non sono presenti disturbi del pensiero.
Pag. 4 “Il Sig. ha partecipato alla somministrazione testale dimostrandosi disponibile, per quanto ha manifestato un CP_1 certo grado di difensività. Nel self-report ha presentato un'immagine di sé estremamente libera da qualsiasi tipo di problematica, riconoscendo disagio nelle situazioni sociali e scarsa propensione ad essere particolarmente caloroso e dominante nelle relazioni interpersonali, pur dichiarando di sperimentare rapporti positivi e di supporto con amici e familiari. Il test di ha messo in luce un quadro più problematico, rispetto al quale il Sig. Paese non sembra Per_4 particolarmente consapevole. In particolare, si sono riscontrate gravi problematicità nell'accuratezza percettiva, anche in situazioni maggiormente strutturate, che riflettono una modalità di pensiero particolarmente idiosincratica e soggettiva. Il pensiero appare rigido e l'elaborazione risulta superficiale con uno sforzo cognitivo abnorme nel tentativo di considerare tutta l'informazione a disposizione, che si ripercuote sull'accuratezza. Si riscontra una tendenza all'oppositività, soprattutto quando si sente sotto controllo o pressato dall'esterno. Pur non emergendo difficoltà sul piano emotivo, sembra evitare situazioni che potrebbero sollecitarlo sotto tale punto di vista”. Quanto al minore , lo stesso è un adolescente alla ricerca della propria autonomia ed Per_1 indipendenza;
ha un buon rapporto con entrambi i genitori, seppur lo stesso “dichiara di esser ascoltato e capito maggiormente dalla madre, mentre con il padre è presente un conflitto nascosto legato alle sue difficoltà di affrontarlo e di rivendicare la sua autonomia e indipendenza, atteggiamenti tipici dell'adolescenza. , nei colloqui con la scrivente, si è dimostrato collaborativo e ha mostrato Per_1 un desiderio di esser ascoltato;
in questo momento appare in difficoltà e bisognoso di aiuto e pronto per iniziare un percorso di sostegno psicologico. I pari hanno un ruolo fondamentale nella vita del minore, come giusto che sia, se pur sono iniziate le prime delusioni e la consapevolezza che gli amici di una volta forse oggi non sono più così importanti e soprattutto non hanno molto da condividere”. Ancora, ha osservato il CTU che “ appare come un ragazzo che non vuole far dispiacere soprattutto Per_1 alla mamma, desideroso di fare ciò desidera lei per renderla felice. Si evidenzia un conflitto interiore di natura evolutiva”. Quanto a , la stessa dichiara di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, tuttavia “fa Per_2 dei racconti privi di qualsiasi emozione, con i nonni sembra non esistere nessun legame affettivo come per gli zii, solo un cugino viene nominato dalla minore”. Sulla scorta di quanto sopra, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In merito al Regime di affidamento: si conferma l'affido condiviso. Affinché permanga tale regime è importante che mamma e papà si pongano in modo più attivo e propositivo nella gestione dei minori e che ognuno si assuma le proprie responsabilità genitoriali. In merito al collocamento: non si consigliano modifiche In merito alle modalità di visita: non si consigliano modifiche, i minori se pur lamentano la scomodità di vivere in due case, si sono ormai abituati a tali modalità e le loro motivazioni appaiono solo per questioni di comodità e non per esigenze più intime e profonde. I ragazzi sono grandi e indipendenti e le due case sono molto vicine, non si ravvisano motivazioni valide per un cambiamento, i minori hanno raggiunto un loro equilibrio. Si consiglia un sostegno psicologico: per , uno spazio di confronto evolutivo (percorso pubblico o privato) Per_1
Si consiglia un monitoraggio per , che al momento non sembra pronta per affrontare un sostegno psicologico Per_2 però appare importante monitorare la situazione e valutare in seguito un intervento di aiuto. Si suggerisce per entrambi i genitori un percorso con un coordinatore genitoriale che ha formazione psicologica, con cui intraprendere un lavoro specifico sulla comunicazione e sul sostegno alla genitorialità. Oggi i minori sono i portavoce dei genitori.
Pag. 5 Si suggerisce per entrambi i genitori una presa in carico per un percorso di sostegno alla genitorialità, con la possibilità di intraprenderlo privatamente e da effettuare direttamente con il coordinatore genitoriale. I genitori oggi non funzionano in modo efficace e si auspica che la loro relazione genitoriale migliori, è quindi necessario accompagnarli ancora perché possano trovare delle modalità educative comuni. Si suggerisce un percorso di sostegno psicologico per entrambi i genitori, per tutte le motivazioni sopra elencate. Il papà, consapevole dei suoi punti di debolezza, deve lavorare in profondità per abbassare le sue difese e lavorare sulle sue rigidità. La madre deve rielaborare il trauma e assumersi le proprie responsabilità degli eventi accaduti nella propria vita, intraprendendo un lavoro più profondo rispetto a quello effettuato con la dott.ssa . Per_5
* 2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Ed invero, quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. L'audizione dei figli minorenni, richiesta da parte ricorrente, si pone come superflua, avuto riguardo alla circostanza che la CTU ha ampliamente ed in più occasioni sentito i minori;
l'audizione da parte del Tribunale, dunque, si pone come superflua, oltre ad arrecare ulteriori disagi per entrambi. E del resto, parte ricorrente non ha posto in dubbio né la capacità paterna né il diritto dei figli ad incontrare liberalmente il padre, come peraltro già avviene.
3. domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno
Pag. 6 dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita dell'8.6.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. L'affido dei figli minorenni Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio non ravvede ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, non essendo stata rappresentata -neppure dalla ricorrente- alcuna seria criticità nel rapporto tra i minori ed il padre. Nessuna delle parti ha, infatti, chiesto l'affido esclusivo ma la conferma dell'affidamento condiviso come già previsto in sede di separazione.
Pag. 7 Quanto al diritto di visita paterno, la madre ha chiesto una riduzione del tempo a disposizione del padre con i figli;
attualmente, infatti, vi è un collocamento paritetico con contribuzione diretta di ciascun genitore al mantenimento dei minori. Le motivazioni addotte dalla ricorrente sono legato all'eccessivo disagio che tale situazione crea ai figli minori. Ritiene il Collegio di condividere integralmente le conclusioni cui è giunta la CTU;
in particolare, non sono emerse serie ed apprezzabili ragioni per mutare il regime di collocamento paritetico dei minori. Le affermazioni della ricorrente appaiono prive di reali e concreti elementi a supporto. Sul punto, in particolare, il CTU ha ben motivato, evidenziando quanto segue: “In merito alle modalità di visita: non si consigliano modifiche, i minori se pur lamentano la scomodità di vivere in due case, si sono ormai abituati a tali modalità e le loro motivazioni appaiono solo per questioni di comodità e non per esigenze più intime e profonde. I ragazzi sono grandi e indipendenti e le due case sono molto vicine, non si ravvisano motivazioni valide per un cambiamento, i minori hanno raggiunto un loro equilibrio”. Risulta, quindi, conforme all'interesse dei minori, la conferma di quanto previsto in sede di separazione circa il collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore, secondo il calendario già in essere. Rimane fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Il Tribunale, poi, non può che auspicare che -come suggerito dalla CTU e dai CCTTPP- le parti si rivolgano ad un coordinatore genitoriale per ridurre la conflittualità esistente ed aumentare il dialogo tra di essi. La conferma del regime di collocamento paritetico implica la conferma delle statuizioni economiche previste in sede di separazione: ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei due figli minori per i tempi di permanenza di rispettiva competenza. Le spese straordinarie dovranno essere divise tra i genitori al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino. L'assegno unico dovrà essere percepito ex lege (art. 6 co. 4 D. Lgs. 230/2001) da ciascuno dei genitori, in virtù dell'affidamento condiviso e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
5. Ulteriori domande
La domanda di “assegnazione del domicilio coniugale al sig. proprietario esclusivo del bene” è, invece,
CP_1 inammissibile. Il domicilio coniugale è già stato assegnato al resistente negli accordi di separazione, che prevedevano la residenza anagrafica dei minori presso la casa familiare, di cui il è esclusivo
CP_1 proprietario. Deve evidenziarsi che la ricorrente si è volontariamente allontanata dalla casa coniugale al momento della separazione, in accordo con il resistente, e che i figli trascorrono tempi paritetici presso ciascun genitore, sicché l'abitazione di proprietà del non può più definirsi
CP_1 casa coniugale. Del resto, la ulla ha chiesto sul punto. Ne consegue, pertanto, che non Pt_1 rientra nella competenza di questo Tribunale la sua assegnazione, tenuto conto che il è già
CP_1 il proprietario unico dell'immobile.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 5.431,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità media, valori minimi.
Pag. 8 Ancora, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di CTU, così come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 12.9.2004 in Vespolate e trascritto nel Registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del Comune di Vespolate al n. 4, Parte II, serie A, anno 2004;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. affida in via condivisa i minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_6
4. conferma il collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore, così come disciplinato dall'accordo convenzione di negoziazione assistita dell'8.6.2022
5. dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito ex lege;
8. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare;
9. condanna al pagamento in favore di l'importo di € Parte_1 CP_1
5.431,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge;
10. condanna al pagamento delle spese di CTU, come liquidate in separato Parte_1 decreto.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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