TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1690/2020 R.A.C.C.
TRA
(già , Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Michela Di Iorio, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Paolo Petrosillo, come da mandato in atti;
-CONVENUTA- in persona del lrpt, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani, come da procura in atti;
-INTERVENTRICE-
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(già ha evocato in giudizio la
[...] Parte_2 Controparte_1
premettendo: di avere aperto un rapporto di c/c, con affidamenti, n. 134755 (già n. 549463 pagina 1 di 15 e n. 75356) con la (ora Controparte_3 Controparte_4
) in data 8.2.1988 ed ancora in essere con un saldo debitore pari ad €.
[...]
300.090,20; che le condizioni del conto sono state successivamente modificate con le pattuizioni del 14.2.1997, 30.12.2004 e 20.3.2007; che i tassi di interesse ultralegale sono stati pattuiti con la convenzione del 14.2.1997; che risulta essere stato applicato al rapporto l'anatocismo illegittimo fino alla pattuizione del 30.12.2004, in cui è stata prevista la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi conformemente alla Delibera Cicr del 9.2.2000; che non risulta validamente pattuita la cms, indicata solo in misura percentuale con la convenzione del 30.12.2004, né risultano pattuite le successive commissioni sostitutive della cms;
che le spese e le valute sono state concordate solo con il contratto del 14.2.1997; che, considerato il comportamento scorretto della la quale CP_1 ha violato il dovere di correttezza e buona fede nell'eseguire gli addebiti illegittimi, la
è tenuta al risarcimento del danno, atteso che, a fronte di un saldo negativo di €. CP_1
300.090,20, il conto avrebbe dovuto presentare un saldo a credito per la correntista di €.
653.589,47.
Tanto premesso, ha chiesto:
- accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi debitori ultra- legali e anatocistici e, per l'effetto,
- rideterminare il saldo effettivo del conto corrente n. 134755 epurandolo dall'effetto anatocistico sino al 30.12.2004, giusta quanto previsto dall'art. 1283 c.c., e applicando i tassi di interesse ex art. 119 TUB per i motivi meglio esposti in narrativa;
-accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle CMS nonché la mancanza di pattuizione delle commissioni sostitutive, delle valute, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla e, per Controparte_4
l'effetto,
- rideterminare il saldo del c/c espungendo i predetti costi ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare che, a causa del comportamento illecito dell'Istituto di credito, la ha diritto al risarcimento dei danni Parte_1
e, per l'effetto,
- condannare la al pagamento a tale titolo, della somma Controparte_4
che emergerà nel corso del giudizio e sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si è costituita in giudizio la in a.s, eccependo Controparte_5
preliminarmente la prescrizione della ripetizione di interessi e altri oneri eventualmente ritenuti come non dovuti, e chiedendo il rigetto delle domande.
È intervenuta, ai sensi dell'art. 111 cpc, Controparte_2
quale cessionaria della riportandosi a tutte le
[...] Controparte_4
difese già svolte da quest'ultima e chiedendo l'accoglimento, in suo favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate.
Nel corso del giudizio è stata espletata TU contabile.
All'udienza del 15.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Sull'anatocismo.
Come evidenziato dalla TU, il contratto di apertura del c/c all'esame datato 8.2.1988 è privo di pattuizioni e solo con la convenzione del 30.12.2004 è prevista la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi (art. 7), così regolamentando l'anatocismo conformemente alla normativa in allora vigente.
Ora è noto che qualche mese dopo il mutamento di indirizzo della Suprema Corte, che aveva avuto l'effetto di riportare la disciplina dell'anatocismo bancario nell'alveo del diritto comune, e segnatamente dell'art. 1283 c.c. (escludendosi una disciplina speciale derivante da un uso normativo o dalle disposizioni dettate in tema di conto corrente ordinario), con conseguente affermazione della sua illegittimità, il legislatore è intervenuto per dettare una normativa speciale sull'anatocismo bancario.
Con l'art. 25 del D.L.vo 4.8.1999 n. 342 è stato introdotto un secondo comma all'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 385/93) che riconosceva la validità delle clausole che prevedono la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, rimettendo al Cicr per pagina 3 di 15 l'adozione del provvedimento di regolamentazione delle modalità e dei criteri dell'anatocismo.
La norma poneva all'organo amministrativo il solo criterio vincolante che nelle operazioni in conto corrente venisse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Per il resto, spettava alla delibera del Cicr stabilire le condizioni di validità delle clausole dei contratti bancari che prevedono l'anatocismo.
La delibera del Cicr è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
43 del 22.2.2000) ed ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente (art. 2) ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale (art. 3).
Secondo tali previsioni, per i contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della Delibera) come quello in esame, l'art. 7) della Delibera citata (Disposizioni transitorie) recita: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
Dunque, mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della Delibera CICR prevede che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per scritto, per i contratti in corso il riferimento è alla norma transitoria dell'art. 7 cennata.
Numerosi tribunali promossero giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.lgv.
342/1999, nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, fossero valide ed efficaci fino a tale data e pagina 4 di 15 che, dopo di essa, dovessero essere adeguate -a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente- al disposto della menzionata Delibera, con le modalità e i tempi ivi previsti.
La Corte Costituzionale con la sentenza 17.10.2000 n. 425, ritenuta fondata la questione concernente l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i ricorrenti, ha dichiarato che la norma in esame viola l'art. 76 della Costituzione […] restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni.
L'eliminazione ab origine e con effetto retroattivo del comma 3 dell'art. 25 d.lgv.
342/1999 ha portato al consolidamento del principio successivamente dogmatizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095/2004, per cui le clausole contrattuali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, restano, “secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cc
(cfr. Cass. 4490/02)”.
È venuto pertanto a delinearsi il seguente quadro: il divieto di cui all'art. 1283 cc manteneva la sua piena efficacia fino all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, con conseguente nullità delle convenzioni anatocistiche anteriori. Il medesimo divieto subiva invece una deroga con riferimento alle clausole introdotte successivamente alla
Delibera, le quali quando adottate nel rispetto delle indicazioni e condizioni prescritte dal
CICR, erano da considerare perfettamente legittime e produttive di effetti.
Dunque, la posizione su cui si è orientata la giurisprudenza maggioritaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale è stata quella di considerare insanabilmente nulle ex art. 1418, comma 1, cc, per violazione di norma imperativa, le clausole anatocistiche stipulate prima della Delibera CICR cennata (entrata in vigore il 22.4.2000) con riferimento ai contratti chiusi ante Delibera, e, con riferimento ai contratti in corso, fino all'adeguamento previsto dall'art. 7 della Delibera medesima.
Ora, a proposito delle modalità di adeguamento dei contratti in corso, è intervenuta da ultimo la S.C. con la sentenza del 21.6.2021 n. 17634, “secondo cui, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999,
pagina 5 di 15 art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art.
7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n.
9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)”. A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista.
Nel caso di specie, indiscusso l'anatocismo illegittimo applicato al rapporto, solo con la convenzione del 30.12.2004 la (con clausola specificamente sottoscritta dalla CP_1
pagina 6 di 15 correntista) si è adeguata alla Delibera Cicr cit., prevedendo la capitalizzazione con pari periodicità trimestrale della chiusura dei rapporti di dare/avere.
Pertanto, il TU ha provveduto, come da quesito, all'esclusione, nel riconteggio, degli addebiti illegittimi fino al 30.12.2004.
Sugli interessi ultralegali.
Anche per quanto riguarda gli interessi, premessa la mancanza di pattuizione nel contratto del 8.2.1988, gli stessi, attivi e passivi, risultano convenuti con il contratto del
14.2.1997.
Si è discusso se per i contratti antecedenti alla legge sulla trasparenza bancaria (l.
154/1992), come nella specie, in caso di invalida pattuizione sugli interessi, debbano trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dall'art. 5 l. 154/1992 e poi dall'art. 117, comma 7, TUB, ovvero il tasso legale stabilito dall'art. 1284 cc.
In verità, nel caso ipotizzato, la nullità degli interessi superiori alla misura legale applicati in assenza di previsione contrattuale, sarebbe disciplinata esclusivamente dall'art. 1284 cc, e appare quindi non illogico che debba trovare applicazione la predetta disposizione anche per determinare il tasso sostitutivo, il quale, quindi, andrebbe calcolato al tasso legale.
In ordine a tale questione, nella contrapposizione di orientamenti, è, infine, intervenuta la Corte Costituzionale con l'ordinanza 18/12/2009, n. 338419 che ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 117, comma 7, TUB e dell'art. 4, comma 3, L.
17/02/1992, n. 154, con riferimento all'art. 3 Cost., laddove dette norme imporrebbero per i rapporti instaurati antecedentemente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, la cristallizzazione del tasso sostitutivo legale al valore «minimo e massimo» dei
BOT nel periodo di dodici mesi anteriori alla conclusione del contratto.
Ha infatti affermato il Giudice delle leggi che delle norme cennate deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale, in caso di rapporti bancari costituiti antecedentemente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e del
TUB, non deve trovare applicazione, anche successivamente alla entrata in vigore delle predette norme, la previsione sostitutiva prevista dall'art. 4, L. 17/02/1992, n. 154 e dall'art. 117 TUB, bensì il tasso legale previsto dall'art. 1284 cc.
pagina 7 di 15 Pertanto, posta la nullità degli interessi ultralegali applicati di fatto, il rapporto di c/c è stato ricalcolato con l'applicazione degli interessi legali pro tempore vigenti; tanto fino alla diversa pattuizione scritta di integrazione delle condizioni economiche del 14.2.1997, dove i tassi (debitori entro e oltre il fido) risultano convenuti e determinati.
Sulla commissione di massimo scoperto-spese e valute.
L'eccezione di nullità della cms e delle successive commissioni sostitutive, sollevata dalla correntista, è fondata per tutta la durata del rapporto.
Vanno spese alcune considerazioni in merito alla causa della cms e all'ipotesi di indeterminatezza della stessa.
La maggioritaria giurisprudenza di merito ha valutato, anche prima dell'avvento della disciplina dettata dal d.l. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2/2009, la legittima l'applicazione della CMS tutte le volte in cui veniva riscontrata la presenza di una chiara pattuizione e di una chiara modalità di calcolo, reputando che la CMS avesse una valida causa, anche prima dell'intervento legislativo del 2008 e pertanto sarebbe valida ed efficace purché determinata specificamente per iscritto.
In particolare, è stato affermato sia (a) che la citata commissione fosse la remunerazione dovuta dalla banca per aver immobilizzato e tenuto a disposizione del cliente una determinata somma (Trib. Mantova, 20 gennaio 2009, Trib. Novara, 13 luglio 2010); (b) sia che la commissione fosse il corrispettivo per il rischio crescente assunto dalla banca in proporzione all'utilizzo dei fondi concessi in fido (Trib. Monza, 12 aprile 2011 e App.
Lecce, 27 giungo 2000, n. 374,); (c) sia che assurgesse a onere accessorio da assimilare agli interessi passivi (Trib. Benevento, 28 febbraio 2008; Trib. Tortona, 19 maggio 2008; Trib.
Brescia, 18 gennaio 2010).
La seconda tesi, rimasta minoritaria anche nella giurisprudenza di merito, è stata sostanzialmente ignorata dalla giurisprudenza di legittimità che si è divisa tra gli altri due orientamenti;
la Suprema Corte ha ritenuto dapprima che « o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi -come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato- che solitamente è trimestrale- e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale,
pagina 8 di 15 come per gli interessi passivi - [...]- o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - [...] » (Cass., 6 agosto 2002, n.
11772).
Successivamente e alternativamente la Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto è « la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma »
(Cass., 18 gennaio 2006, n. 870); ma anche che « la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati» (Cass., 26 febbraio 2014, n. 4518).
L'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 ha reso legittima la commissione di massimo scoperto destituendo di fondamento la tesi che poggiava sulla non meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento giuridico -condizione di validità dei negozi atipici- essendo state previste due diverse commissioni (la prima, denominata “commissione di massimo scoperto”; la seconda, definita “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, non alternativa ma eventualmente cumulativa con la prima).
In conclusione, la questione della sussistenza o mancanza di causa è stata superata dalla legislazione intervenuta e dalle pronunce della Corte di Cassazione succedutesi dal 2006 in poi, che in sostanza hanno riconosciuto la validità di detta commissione –sotto il profilo causale- anche per il periodo precedente.
Dunque, deve ritenersi che la cms è munita di una causa lecita anche laddove calcolata sull'utilizzato, sia intra che extra-fido.
Passando a valutare l'altro profilo, ossia l'indeterminatezza della clausola, deve rilevarsi che l'indicazione sui contratti bancari della mera percentuale di calcolo non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 cc;
di fronte all'assenza di normativa per fattispecie ante 2008 e alla varietà delle CMS applicate dalle banche, è necessario che nel contratto vengano specificati i meccanismi operativi della c.m.s.: se per massimo scoperto si debba intendere il debito massimo che il conto corrente raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri una determinata frazione temporale, oppure sull'importo generale dei prelevamenti o altro ancora (v.
pagina 9 di 15 Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 16/01/2006, n. 23 Trib. Salerno, sez. I,
15/03/2013, Trib. Padova, sentenza 10/06/2011, Trib. Roma, sentenza 18/02/2012, Trib.
Teramo, sentenza 20/06/2011, Trib. Genova, sentenza 18/04/2011, Trib. Cuneo
16/02/2017, n. 206 l Trib. Campobasso 03/03/2014, n. 200).
L'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle CMS deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria (v. Tribunale di Piacenza del 12/04/2011).
Né vale a colmare il difetto di specificazione la circostanza che i meccanismi operativi della cms si possano desumere dagli estratti conto scalari, giacchè l'art. 117 TUB nel prescrivere oneri di forma e contenuto in tema di contratti bancari impone alle Banche di riversare nel documento tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa formare validamente la propria volontà.
Nel caso di specie la c.m.s. non risulta proprio indicata nel contratto di conto corrente del 8.2.1988, e risulta solo indicata in termini di percentuale nelle successive convenzioni, pur risultando applicata al rapporto con le percentuali indicate negli e/c.
Pertanto, in mancanza di previsione, la cms è nulla;
discende da ciò l'illegittimità degli importi a tale titolo annotati a carico della correntista per tutta la durata del rapporto, non risultando che la si sia adeguata alla disciplina sopraggiunta. CP_1
Pertanto, la TU ha provveduto ad escludere dal conto gli addebiti a titolo di cms e di altre commissioni sostitutive non contrattualizzate.
Ha provveduto altresì ad applicare la disciplina di spese e valute previste a far data dal contratto del 14.2.1997, in quanto convenute.
***
Dunque, in conclusione, è stato conferito al TU l'incarico di espungere dal rapporto di c/c gli addebiti illegittimi (sopra evidenziati), tenendo conto, nella ricostruzione, degli affidamenti convenuti, allegati in atti, eccetto che per i periodi 1.1.1989-4.12.1989 e
1.5.1995-9.1.1996, per i quali non appare sussistere alcun affidamento.
Sull'eccezione di prescrizione.
pagina 10 di 15 Ebbene, a fronte delle nullità riscontrate e della domanda di accertamento del saldo del c/c conseguente alla eliminazione degli addebiti rinvenienti da quelle nullità, la ha CP_1
eccepito la prescrizione.
Ora, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (ord. 10.6.2024, n. 16113), nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. cass. Sez. 1 n. 9756-24).
Non interessa che la controversia non abbia ad oggetto una simile domanda (di ripetizione).
Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dal correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione.
E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.
L'impostazione in iure, secondo la giurisprudenza di legittimità, è dunque così caratterizzata:
(a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo, la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi
(pagamenti) per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.
Ciò posto, si rammenta il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno pagina 11 di 15 sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non
"scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. Nè, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185 c.c., comma 2, trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto
(coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile.
Con la rimessa ripristinatoria si ha quindi solo una riespansione, nella misura corrispondente (fino al limite contrattualmente fissato), dell'affidamento originariamente concesso e non può configurarsi in alcun modo un pagamento.
Una tale conclusione è pienamente conforme a quanto affermato dalla citata sentenza delle S.U. n. 24418/2010 al punto 3.3., secondo cui:"...un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore, ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista;
e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.....".
Quanto alle modalità di calcolo delle rimesse solutorie si riprendono i principi enunciati da Cass. 15.2.2021 n. 3858, vale a dire che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
pagina 12 di 15 indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”, ammettendo “l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento.
Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c.c., comma 2 limitatamente a questa parte.
Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c.c., comma 2, difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento"”.
Dunque, “deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. 16.3.2023,
n. 7721).
Sugli esiti della TU.
Ebbene, posti questi ultimi principi, è stato dato al TU l'incarico di ricalcolare il saldo del c/c all'esame dopo avere “rettificato” il conto stesso dagli addebiti illegittimi e pagina 13 di 15 individuando per ciascuna rimessa, di volta in volta, la parte solutoria, senza azzeramento del saldo a debito per la correntista risultante dal primo e/c prodotto, quello al 31.3.1989, con un passivo di lire 193.637.995 (“Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei
a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”: Cass. n. 25417/2023).
Dunque, nella relazione integrativa di TU, si legge, a proposito della formulazione dell'Ipotesi 6, che “Sarà prospettata una nuova ipotesi di calcolo, nella quale si terrà conto dell'impostazione metodologica richiesta della convenuta e autorizzata dal Giudice, che prevede l'accertamento preventivo delle rimesse solutorie sul conto depurato da tutte le competenze addebitate dalla banca e il riaddebito sul conto di quelle in esse contenute alla data della rimessa che ne ha costituito il pagamento. Restano, invece, invariate le impostazioni metodologiche previste nelle precedenti ipotesi 4 e 5 in materia di successivo ricalcolo del saldo del conto corrente, che decorrerà a far data dall'ultima rimessa solutoria”.
A seguito di questa elaborazione, il Consulente ha così concluso: “L'accertamento peritale, condotto mediante l'attività contabile espletata dal TU nei termini metodologici sopra indicati e partendo dal saldo del conto alla data del 09.01.2010 dell'ultima rimessa solutoria individuata, ha portato a concludere che il saldo ricalcolato del conto corrente n.
134755 (già n. 549463 e 75356) alla data del 30.09.2020 ascende ad euro 220.000,83 a debito del cliente, come mostrano i calcoli analitici di cui all'allegato 22, rispetto ad un saldo a debito del cliente da estratto conto in pari data di euro 330.996,11”.
In conclusione, aderendo a quest'ultima prospettazione del TU, che appare essere quella più conforme ai principi sopra esposti (con il calcolo delle rimesse solutorie oltre il pagina 14 di 15 decennio nella frazione temporale 1.1.1989/9.1.2010, avendo l'attrice interrotto la prescrizione con l'istanza di mediazione del 0.1.2020), deve dichiararsi che il c/c 134755 presenta, al 30.9.2020, un saldo debitorio per l'attrice di €. 220.000,83.
Sulla domanda di risarcimento dei danni.
A parte la considerazione che il saldo così ricalcolato è comunque negativo per la correntista, deve rilevarsi che l'attrice non ha nemmeno allegato i danni che, in forza degli addebiti illegittimi riconosciuti che hanno determinato, per quanto qui accertato, una minore esposizione debitoria della Società, avrebbe subito, per cui la domanda è rimasta infondata.
Spese di lite.
Le spese di giudizio, in considerazione dell'accoglimento delle eccezioni di nullità, nei termini sopra precisati, dell'anatocismo, dei tassi di interessi ultralegali, della cms e delle commissioni sostitutive applicati dalla Banca e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dalla stessa restano interamente compensate tra le parti. CP_1
Le spese di TU, liquidate nel corso del giudizio, sono poste a carico dell'attrice e della convenuta in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata la nullità dell'anatocismo, dei tassi ultralegali, della cms e delle commissioni sostitutive applicati dalla Banca, nonché delle spese, nei limiti di cui in motivazione, dichiara che il c/c 134755 presenta, alla data del
30.9.2020, un saldo debitorio per l'attrice di €. 220.000,83;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone a carico dell'attrice e della convenuta le spese di TU, liquidate nel corso del giudizio, nella misura del 50% ciascuna.
Pescara, 2.4.2025. Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 15 di 15