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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto SI, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4616/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Giovanni Parte_1
Fumarola, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto SI presso lo studio dell'avv. Teresa Controparte_1
Martino, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
e nei confronti di
elettivamente domiciliato in Varese presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S., rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Grazia Guerra come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
OGGETTO: ripartizione della pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA RICORRENTE E DELLA RESISTENTE: Le parti congiuntamente aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza dell'8 febbraio 2025 nei seguenti termini: pagina 1 di 3 “suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità in relazione alla pensione già riconosciuta al
Sig. nella misura del 60% a favore della ricorrente Sig.ra e della Parte_2 Parte_1
residua misura del 40% a favore della resistente Sig.ra con decorrenza dal mese Controparte_1
successivo al decesso (1° aprile 2024).
Spese di lite compensate”
CONCLUSIONI DELL' Voglia il Tribunale disporre la ripartizione della pensione cui l'Ente CP_2
si atterrà.
Voglia il Tribunale pronunciarsi ex art. 113 C.P.C.; con la rifusione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto il ricorso ex art. 9 Legge n. 898 del 1970 presentato da con cui la stessa Parte_1
chiedeva la determinazione della quota di sua spettanza, nella misura del 70%, della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso in data 09/03/2024 del marito , con il Parte_2
quale ella era stata coniugata dal 20/06/2015 alla di lui morte dopo un periodo di convivenza iniziato nel 2007;
Parte_
- Precisato che il veva contratto matrimonio in data 25/11/1989 con , dalla Controparte_1
quale egli si era separato consensualmente in data 22/05/2009, per poi divorziare con la sentenza n.
123 emessa il 04/02/2013 da questo Tribunale, con cui veniva stabilito un assegno divorzile di €
200 mensili in favore della convenuta;
- Rilevato che la resistente si costituiva per chiedere la determinazione in suo favore della quota del
50%, facendo rilevare che l'unico parametro espressamente previsto dalla legge era la durata del matrimonio e, quanto ai criteri correttivi, che il suo reddito era notevolmente inferiore a quello della ricorrente;
- Acquisita la comparsa di costituzione dell' con cui veniva espressa la disponibilità a dare CP_2
seguito alle determinazioni del Tribunale;
- Osservato che su sollecitazione del Giudice Delegato le parti pervenivano ad un accordo sulla ripartizione del trattamento pensionistico in questione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili;
pagina 2 di 3 - Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite (ivi comprese quelle dell , stante l'intervenuto accordo;
CP_3
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto SI, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, in virtù dei quali la ricorrente percepirà la quota del 60% del trattamento pensionistico di reversibilità conseguente al decesso di , mentre alla Parte_2
convenuta spetterà il 40%, il tutto con decorrenza dal mese successivo alla morte del de cuius.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto SI, così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto SI, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4616/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Giovanni Parte_1
Fumarola, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto SI presso lo studio dell'avv. Teresa Controparte_1
Martino, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
e nei confronti di
elettivamente domiciliato in Varese presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S., rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Grazia Guerra come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
OGGETTO: ripartizione della pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA RICORRENTE E DELLA RESISTENTE: Le parti congiuntamente aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza dell'8 febbraio 2025 nei seguenti termini: pagina 1 di 3 “suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità in relazione alla pensione già riconosciuta al
Sig. nella misura del 60% a favore della ricorrente Sig.ra e della Parte_2 Parte_1
residua misura del 40% a favore della resistente Sig.ra con decorrenza dal mese Controparte_1
successivo al decesso (1° aprile 2024).
Spese di lite compensate”
CONCLUSIONI DELL' Voglia il Tribunale disporre la ripartizione della pensione cui l'Ente CP_2
si atterrà.
Voglia il Tribunale pronunciarsi ex art. 113 C.P.C.; con la rifusione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto il ricorso ex art. 9 Legge n. 898 del 1970 presentato da con cui la stessa Parte_1
chiedeva la determinazione della quota di sua spettanza, nella misura del 70%, della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso in data 09/03/2024 del marito , con il Parte_2
quale ella era stata coniugata dal 20/06/2015 alla di lui morte dopo un periodo di convivenza iniziato nel 2007;
Parte_
- Precisato che il veva contratto matrimonio in data 25/11/1989 con , dalla Controparte_1
quale egli si era separato consensualmente in data 22/05/2009, per poi divorziare con la sentenza n.
123 emessa il 04/02/2013 da questo Tribunale, con cui veniva stabilito un assegno divorzile di €
200 mensili in favore della convenuta;
- Rilevato che la resistente si costituiva per chiedere la determinazione in suo favore della quota del
50%, facendo rilevare che l'unico parametro espressamente previsto dalla legge era la durata del matrimonio e, quanto ai criteri correttivi, che il suo reddito era notevolmente inferiore a quello della ricorrente;
- Acquisita la comparsa di costituzione dell' con cui veniva espressa la disponibilità a dare CP_2
seguito alle determinazioni del Tribunale;
- Osservato che su sollecitazione del Giudice Delegato le parti pervenivano ad un accordo sulla ripartizione del trattamento pensionistico in questione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili;
pagina 2 di 3 - Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite (ivi comprese quelle dell , stante l'intervenuto accordo;
CP_3
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto SI, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, in virtù dei quali la ricorrente percepirà la quota del 60% del trattamento pensionistico di reversibilità conseguente al decesso di , mentre alla Parte_2
convenuta spetterà il 40%, il tutto con decorrenza dal mese successivo alla morte del de cuius.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto SI, così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Presidente Estensore
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