TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1534/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 ottobre 202516 ottobre 2025 ad ore 11:30 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per GIUDIZIALE l'avv. BENETTON Parte_1 Parte_2
NI e l'avv. MENUZZO MILENA;
per l'avv. ANSELMI LAURA AT anche in Controparte_1
sostituzione dell'avv. IANNACCONE ANGELO.
E' presente il Curatore dott. . Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le proprie conclusioni come da ricorso e note d'udienza del
12.9.2025 (ultima pagina, ultimo paragrafo, terza riga e seguenti).
Il procuratore di parte resistente precisa le proprie conclusioni come da foglio di pc già depositato telematicamente.
I procuratori delle parti concordemente chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa. In particolare, l'avv. Anselmi evidenzia che vi è prova (doc. 16 di parte attrice e richiesta di autorizzazione per accettare la proposta conciliativa) che il finanziamento è stato rinegoziato. Dimette copia di cortesia dei documenti a cui ha fatto riferimento.
pagina 1 di 10 L'avv. Benetton fa presente che non vi è stata rinegoziazione in senso tecnico, ma la scadenza di alcune rate è stata modificata in ragione della normativa emergenziale Covid.
In ogni caso, rappresenta che alla data del giugno 2024 (scadenza dell'originario piano di ammortamento) pacificamente erano o sarebbero scadute rate per complessivi € 75.939,75 (€ 53.740,25 + le rate a scadere da febbraio 2024 a giugno 2024).
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 14:50.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n 1534/2025 promosso da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ ” Parte_2
in persona del Curatore dott. Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Benetton giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, viale
Verdi n. 36;
c.f.: P.IVA_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del procuratore speciale con rappresentanza in giudizio dott. Controparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Anselmi e dall'avv. Angelo Iannaccone giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli pagina 3 di 10 stessi sito in Milano, via Podgora n. 14;
c.f.: P.IVA_2
- resistente -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
La Liquidazione giudiziale insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, e cioè il pagamento Pt_2
dell'indennizzo nella misura richiesta di € 116.369,97 quale debito residuo in linea capitale secondo l'originario piano di ammortamento, oltre a rivalutazione, interessi, spese sia del presente giudizio che dell'obbligatorio procedimento di mediazione, comprese le penalità previste dell'art. 12 bis, commi II e III, del D.Lgs. 28/2010, ed anche ai sensi dell'art. 96 cpc, detratto quanto già ricevuto in acconto sul maggior credito, per la lunga inerzia della Compagnia nella fase stragiudiziale e la mancata partecipazione all'obbligatorio procedimento di mediazione senza valido motivo.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che la convenuta ha corrisposto all'attrice l'importo complessivo di €27.000,00, somma composta come dettagliata nelle Note scritte in sostituzione di udienza 16.09.2025, ex art. 127-ter c.p.c. datate 11.09.2025, a satisfazione di qualsivoglia pretesa relativa ai fatti per cui è causa;
C
- respingere la domanda formulata dall'attrice nei confronti di Parte_4
Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di giudizio, come da Nota spese depositata, maggiorate degli oneri accessori tutti – rimborso forfetario spese ex art. 2 D.M. n° 147/2022, C.P.A. ed I.V.A. – come per legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
pagina 4 di 10 E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ., la Curatela della Liquidazione Giudiziale Parte_2
” conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice
[...] Controparte_1
chiedendo la sua condanna al pagamento dell'indennizzo di € 116.369,97, oltre accessori, in virtù della polizza ” n. 10879225. Parte_5
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente affermava che, a seguito del decesso per infortunio dell'assicurato la compagnia fosse tenuta a versare l'indennizzo previsto. Sosteneva che Persona_1
la clausola “debito residuo in linea capitale secondo l'originario piano di ammortamento” dovesse essere interpretata come l'intero capitale non ancora rimborsato, includendo quindi anche le rate scadute e non pagate prima del sinistro. L'attrice evidenziava, inoltre, la condotta dilatoria della compagnia, che per quasi un anno non aveva dato seguito alla richiesta di liquidazione e non aveva partecipato all'obbligatoria procedura di mediazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, contestando le pretese attoree. In particolare, la resistente sosteneva che la polizza in oggetto fosse una CPI (Credit Protection Insurance) a capitale decrescente, la cui funzione era appunto quella di proteggere dalla futura incapacità di rimborso e non di sanare un inadempimento pregresso. Argomentava che l'indennizzo dovesse coprire esclusivamente la somma delle quote capitali delle rate non ancora scadute al momento del sinistro, come da piano di ammortamento. A tal fine, richiamava l'art.
1.04.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il quale specificava che il capitale assicurato “decresce a prescindere dalla regolare corresponsione delle rate stesse”. L'importo dovuto, a suo dire, ammontava quindi a € 17.655,34.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice formulava una proposta conciliativa di €
60.000,00. La Curatela accettava la proposta, mentre non aderiva. Tuttavia, la compagnia CP_1
pagina 5 di 10 procedeva a versare spontaneamente la somma di € 27.000,00, ritenendola satisfattiva di ogni pretesa. La
Curatela, invece, tratteneva tale importo a titolo di acconto sul maggior credito vantato.
Constatata l'impossibilità di una soluzione conciliativa, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 16.10.2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava il presente provvedimento ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'operatività della garanzia
In via preliminare, occorre valutare l'eccezione, sollevata dalla convenuta, circa l'operatività della garanzia assicurativa, con riferimento alla necessità per l'attore di provare l'insussistenza di cause di esclusione contrattuale del rischio.
Tale eccezione è infondata.
Nel contratto di assicurazione, l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo grava sull'assicurato, che deve dimostrare il verificarsi dell'evento coperto dalla polizza.
Tuttavia, qualora l'assicuratore eccepisca l'esistenza di una clausola di esclusione della garanzia (come, nel caso di specie, l'ipotesi di un infortunio occorso in stato di ebbrezza alcolica), tale circostanza integra un fatto impeditivo della pretesa attorea, il cui onere probatorio ricade sull'assicuratore.
Nel presente giudizio, la compagnia convenuta non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della potenziale applicabilità di una delle clausole di esclusione previste all'art.
2.08 delle Condizioni Generali di
Assicurazione. L'avvenuto decesso dell'assicurato, signor a seguito di un sinistro Persona_1
stradale in data 23.3.2024, costituisce l'evento assicurato (“Morte da infortunio”) previsto dalla polizza n.
10879225. In assenza di prove contrarie, la garanzia deve pertanto ritenersi pienamente operante.
2) Sulla quantificazione dell'indennizzo spettante
Controversa tra le parti è l'interpretazione dell'espressione “debito residuo”, che secondo la polizza costituisce pagina 6 di 10 la misura dell'indennizzo.
L'attrice sostiene che tale dicitura debba intendersi come l'intera quota capitale del finanziamento non ancora rimborsata alla data del sinistro, comprensiva quindi delle rate scadute e non pagate, per un totale di
€ 116.369,97.
La convenuta, al contrario, ritiene che l'indennizzo debba coprire unicamente la somma delle quote capitali delle rate a scadere al momento del decesso, secondo il piano di ammortamento originario, per un importo pari a € 17.655,34.
L'interpretazione della convenuta è da ritenersi corretta e giuridicamente fondata.
La natura stessa del contratto, denominato “ e qualificato dalla convenuta come Parte_5
una polizza CPI (Credit Protection Insurance), è dirimente. Tale tipologia di assicurazione ha lo scopo di proteggere la capacità di rimborso futura del debitore, compromessa da un evento imprevisto e dannoso, non di sanare un inadempimento pregresso.
Questa funzione è ben distinta da quella di una garanzia fideiussoria, la quale assicura l'adempimento di un'obbligazione altrui (inclusi i debiti già scaduti) e prevede un diritto di rivalsa del garante verso il debitore principale, diritto che non è contemplato nel contratto di assicurazione in esame.
L'analisi delle clausole contrattuali conferma tale impostazione.
L'art.
2.07 delle Condizioni Generali di Assicurazione stabilisce che in caso di morte, la Compagnia
corrisponde un indennizzo “pari al debito residuo in linea capitale al momento dell'infortunio secondo l'originario piano di ammortamento del finanziamento”.
L'art.
1.04.1 precisa poi che “il capitale assicurato decresce secondo le regole di calcolo di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti (a prescindere dalla regolare corresponsione delle rate stesse)”.
Il combinato disposto di queste due clausole chiarisce che il capitale assicurato non è il debito effettivo verso la banca, che può essere influenzato dalla morosità, ma un valore teorico e predeterminato, calcolabile unicamente sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.
pagina 7 di 10 La precisazione “a prescindere dalla regolare corresponsione delle rate” è stata inserita proprio per sganciare l'obbligazione dell'assicuratore dalla condotta del debitore.
Pertanto, includere nel calcolo la morosità pregressa significherebbe alterare la natura e la funzione del contratto, estendendo la copertura a un rischio (l'inadempimento volontario) diverso da quello assicurato
(la morte per infortunio) e non considerato nel premio originario.
Sulla base del piano di ammortamento prodotto in atti, alla data del decesso dell'assicurato (23.3.2024), successiva alla scadenza della rata n. 56 (29.2.2024), il debito residuo in linea capitale ammontava a €
17.655,34. Questo è l'importo dell'indennizzo dovuto.
Si dà atto che in corso di causa la convenuta ha versato all'attrice la somma di € 27.000,00. Tale importo è satisfattivo della sorte capitale qui accertata.
3) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto sia dell'esito della controversia sia del comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.
In applicazione del principio di causalità, si ritiene che la convenuta debba essere condannata al pagamento delle spese relative alla procedura di mediazione e alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione del presente giudizio. L'avvio della causa è stato infatti reso necessario dall'ingiustificata inerzia di , la CP_1
quale, per quasi un anno, non ha dato alcun riscontro concreto alle richieste del Curatore, omettendo di formulare qualsivoglia offerta, anche per l'importo poi ritenuto congruo. La compagnia non ha inoltre partecipato, senza addurre un valido motivo, alla procedura di mediazione obbligatoria, comportamento che deve essere valutato nella decisione sulle spese.
La convenuta, con la sua condotta, era dunque in una posizione di soccombenza virtuale sull'an debeatur al momento dell'instaurazione del giudizio e fino al pagamento della somma di € 27.000,00, avendo costretto l'attrice ad agire per vedere accertato il suo diritto.
Tuttavia, per quanto attiene alla sola fase decisionale, si ravvisano i presupposti per una compensazione pagina 8 di 10 integrale delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti nel merito. L'attrice, infatti, è risultata vittoriosa sull'an debeatur ma significativamente soccombente sul quantum, avendo la sua domanda trovato accoglimento per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto.
Le spese della procedura di mediazione, interamente anticipate dall'attrice, devono essere poste a carico della convenuta.
Si precisa che il valore di riferimento per il calcolo delle spese di lite (anche della fase di mediazione) è quello relativo all'importo effettivamente dovuto a titolo di indennizzo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta il diritto della Liquidazione
Giudiziale “ ” a ricevere da l'indennizzo di Parte_2 Controparte_1
€ 17.655,34, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dà atto che l'importo di cui al capo 1) è già stato corrisposto in corso di causa;
3) condanna a rimborsare a parte attrice le spese sostenute per la Controparte_1
procedura di mediazione, liquidate in € 273,28 per anticipazioni ed € 441,00 per compensi del difensore, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge (già corrisposte in corso di causa);
4) condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite relative alle fasi Controparte_1
di studio, introduttiva e di trattazione del giudizio, che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed €
3.376,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge
(già corrisposte in corso di causa);
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla fase decisionale.
pagina 9 di 10 Così deciso in Treviso, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 10