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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 104/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. CLAUDIA CUGLITORI, presso il cui studio C.F._1 legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato CATANIA (CT) il 14.01.1976, (C.F.: Parte_2
rappr. e dif. dall'avv. MASSIMILIANO GIUSEPPE SPADARO, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio tra loro celebrato a Belpasso (CT) il 30.09.2000, dal quale non sono nati figli.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del
1 decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 07.05.2023 n. 1007, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato Parte_2 dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 07.05.2023 n. 1007.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Belpasso, tra
e , regolarmente trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del 2000 al n. 86, parte II, seria A, Uff.1., ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di ogni disposizione consequenziale.
2) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni forma di contribuzione economica e/o assegno divorzile, avendo entrambi piena capacità lavorativa.
Dichiarano, altresì, di avere regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali esistenti e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Belpasso (CT) il 30.09.2000 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Belpasso (CT) dell'anno 2000, al n. 86, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 104/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. CLAUDIA CUGLITORI, presso il cui studio C.F._1 legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato CATANIA (CT) il 14.01.1976, (C.F.: Parte_2
rappr. e dif. dall'avv. MASSIMILIANO GIUSEPPE SPADARO, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio tra loro celebrato a Belpasso (CT) il 30.09.2000, dal quale non sono nati figli.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del
1 decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 07.05.2023 n. 1007, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato Parte_2 dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 07.05.2023 n. 1007.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Belpasso, tra
e , regolarmente trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del 2000 al n. 86, parte II, seria A, Uff.1., ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di ogni disposizione consequenziale.
2) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni forma di contribuzione economica e/o assegno divorzile, avendo entrambi piena capacità lavorativa.
Dichiarano, altresì, di avere regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali esistenti e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Belpasso (CT) il 30.09.2000 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Belpasso (CT) dell'anno 2000, al n. 86, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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