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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 916/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 9.54 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONI ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. CHIARA LENZI Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
Le parti congiuntamente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
alle ore 10.00, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SIMONI Parte_1 C.F._1 ROBERTO e dell'avv. BIANUCCI TOMMASO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 38920240000681192000 Parte_1 per l'importo di € 6.219,53 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione artigiani per il periodo
5/2018-1/2022, per revoca del regime agevolato ex art. 1, commi 54-59, l. n. 190/2014.
L'opponente, previa istanza di sospensione dell'avviso impugnato, ha eccepito l'illegittimità dei recuperi pretesi dell'Ente previdenziale chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito contributivo;
in ipotesi, ha eccepito la prescrizione dei contributi e oneri accessori inerenti all'anno
2018.
Costituitosi tempestivamente, l'Istituto previdenziale opposto ha dato atto di aver proceduto allo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, confermando la circostanza dell'estinzione del debito oggetto
CP_ del decreto opposto, ha aderito alla istanza dell' concludendo perché sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass.
2 civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
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TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 916/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 9.54 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONI ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. CHIARA LENZI Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
Le parti congiuntamente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
alle ore 10.00, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SIMONI Parte_1 C.F._1 ROBERTO e dell'avv. BIANUCCI TOMMASO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 38920240000681192000 Parte_1 per l'importo di € 6.219,53 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione artigiani per il periodo
5/2018-1/2022, per revoca del regime agevolato ex art. 1, commi 54-59, l. n. 190/2014.
L'opponente, previa istanza di sospensione dell'avviso impugnato, ha eccepito l'illegittimità dei recuperi pretesi dell'Ente previdenziale chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito contributivo;
in ipotesi, ha eccepito la prescrizione dei contributi e oneri accessori inerenti all'anno
2018.
Costituitosi tempestivamente, l'Istituto previdenziale opposto ha dato atto di aver proceduto allo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, confermando la circostanza dell'estinzione del debito oggetto
CP_ del decreto opposto, ha aderito alla istanza dell' concludendo perché sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass.
2 civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
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