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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lilla Sorano Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via Ricciardi n. 1, giusta procura in atti;
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
ET CC e dall'avv. DO TO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio, e adivano l'intestato Tribunale, Parte_1 Parte_2 deducendo che tra loro era intercorsa, a partire dal 2020, una relazione sentimentale dalla quale era nato, il 25 luglio 2022, il figlio . Durante la convivenza more uxorio i Per_1 ricorrenti avevano fissato la residenza in Latina, Adda n. 27, in un immobile condotto in locazione, e non risultavano provvedimenti dell'autorità giudiziaria riguardanti il minore.
Rappresentavano che il lavorava come magazziniere presso il “Latina Calcio 1932” Pt_1 con contratto a tempo indeterminato e percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.200,00; egli non possedeva beni immobili ed era comproprietario di un'autovettura Lancia Y del
2008. La , invece, non svolgeva attività lavorativa, non aveva beni immobili ed era Parte_2 cointestataria di un'autovettura Lancia Y del 2006.
Nel mese di aprile 2024 le parti avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione e, con l'ausilio dei rispettivi difensori, avevano maturato la volontà di disciplinare consensualmente l'affidamento e il mantenimento del figlio. Chiedevano pertanto che il
Tribunale omologasse le seguenti condizioni: “A) il figlio minore sarà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a cooperare per una sua corretta ed equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con i parenti di entrambe le famiglie di origine;
B) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
C) il minore avrà collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione condotta in locazione dai nonni materni, sita in Marcianise (CE) alla Via Francesco Durante n. 13; D) il sig. Pt_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra - entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo Parte_2 bonifico bancario e/o postale - la somma di € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
E) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra le parti. In particolare, l'assenso potrà essere richiesto e confermato verbalmente, oppure sottoscrivendo le relative richieste e ricevute, ovvero a mezzo e - mail, P.E.C, raccomandata a/r o equipollenti, SMS, Whatsapp e/o altri sistemi di messaggistica istantanea, tenendo conto che, in assenza di diniego scritto entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la spesa verrà considerata come approvata.
Ciascun genitore sarà tenuto al rimborso della propria quota dietro presentazione delle relative ricevute all'inizio del mese successivo a quello dell'esborso. Inoltre, qualora uno dei due genitori non dovesse attenersi al parere negativo dell'altro in merito ad una spesa
“straordinaria” e decida arbitrariamente di sostenerla, quest'ultima resterà a suo esclusivo carico. L'eventuale diniego dovrà, comunque, essere motivato da oggettivi motivi e ragioni di opportunità, ed ove non manifestamente condivisibili, è in facoltà del genitore che vi abbia interesse, ricorrere al giudice competente;
F) i ricorrenti stabiliscono inoltre che le spese relative all'asilo privato per il piccolo e l'eventuale rimborso erogato dall' Per_1 CP_1
a tale titolo (cd. Bonus asilo nido) saranno ripartite al 50% tra loro, con l'obbligo per entrambi i genitori di agevolare l'iscrizione del minore presso una scuola materna statale a partire dal prossimo anno scolastico;
G) le parti concordano altresì che l'Assegno Unico CP_ Universale per i figli erogato dall' sarà percepito integralmente dalla sig.ra , Parte_2 mentre le detrazioni fiscali delle spese straordinarie ai fini saranno ripartite tra loro CP_2 al 50%, in modo da poter usufruire entrambi, per la quota di propria spettanza, dei relativi benefici;
H) per quanto riguarda le condizioni inerenti la prole, le medesime sono regolate come di seguito: • il sig. – in considerazione dei suoi turni di lavoro e dell'effettiva Pt_1 distanza esistente tra le rispettive regioni di residenza delle parti - potrà vedere il figlio una volta a settimana, avendo cura di avvisare la sig.ra almeno 24 ore prima del suo Parte_2 arrivo. In tali occasioni, egli preleverà il piccolo presso l'abitazione della madre, Per_1 provvedendo a riaccompagnarlo all'orario concordato. In ogni caso, al sig. dovrà Pt_1 essere sempre consentito di comunicare quotidianamente con il bambino attraverso telefonate e videochiamate, con l'obbligo per la madre di agevolare e favorire la comunicazione tra padre e figlio;
• il sig. , inoltre, potrà tenere con sé il figlio anche nei fine settimana Pt_1 alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Le parti concordano che in caso di impegni lavorativi del sig. , saranno i nonni paterni a prelevare il piccolo a Pt_1 Per_1
Caserta e condurlo presso l'abitazione del padre;
• le parti si impegnano, fin da ora, a rispettare puntualmente i tempi e le modalità di prelievo e di riconsegna del minore, comunicando tempestivamente eventuali ritardi e/o impossibilità a vedere e/o tenere con sé il figlio, al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi in tempo utile;
• qualora il sig.
, per oggettivi motivi personali e/o di lavoro, non possa esercitare il suo diritto di visita Pt_1 nei giorni concordati, dovrà con congruo anticipo informare la sig.ra con la Parte_2 possibilità per lo stesso di trascorrere con il figlio un altro pomeriggio infrasettimanale, sempre compatibilmente con le di lui esigenze lavorative;
• qualora la madre fosse impossibilitata ad accompagnare o a prendere il figlio a scuola, lo stesso potrà essere prelevato dai nonni paterni, ovvero, previa comunicazione al padre, da persona incaricata dalla sig.ra che sia di comprovata fiducia da individuarsi nella ristretta cerchia Parte_2 familiare e/o amicale, con obbligo di comunicazione preventiva alla direzione scolastica e con conseguente rilascio delle relative deleghe da parte di entrambi i genitori;
• le parti si obbligo altresì a non pubblicare foto e/o video del minore su siti internet e social network (Instagram, Facebook, ecc.), senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
• per le festività natalizie e di Capodanno il sig. potrà trascorrere con il figlio – ad anni alterni - o il Pt_1 giorno della Vigilia o il giorno di Natale ovvero il 31 dicembre o il giorno di Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, negli anni in cui il bambino trascorrerà con il padre il giorno della Vigilia di Natale ovvero il 31 dicembre - potrà cenare e pernottare presso di lui, con l'impegno di riaccompagnare il figlio dalla madre entro le ore 11:00 del giorno successivo. A partire dal compimento del quarto anno di età, il piccolo – ad anni alterni - trascorrerà con il padre dal 24 dicembre alle ore 10.30 Per_1 fino al 26 dicembre alle ore 20.30 ovvero dal 30 dicembre alle ore 10.30 fino al 1 gennaio alle ore 20.30; • per la Pasqua e il Lunedì in Albis, il minore trascorrerà un giorno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni e secondo gli orari già stabiliti (10:00 – 20:00), mentre le restanti feste comandate (a solo scopo esemplificativo: 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, Domenica delle Palme, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc...) verranno ripartite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza e secondo gli orari già concordati e sempre previa verifica dei reciproci impegni personali e/o lavorativi;
• per le vacanze estive il bambino – già a partire da quest'anno - trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi – nel mese di luglio o agosto - previa concertazione con la sig.ra del periodo prescelto, Parte_2 da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In caso contrario, il genitore che disattende tale obbligo non potrà usufruire dello stesso periodo di ferie già scelto e comunicato dall'altra parte. I genitori inoltre dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con il figlio;
• qualora il periodo di ferie scelto dalle parti dovesse coincidere, le stesse concordano di trascorrere con il figlio una settimana di vacanza ciascuno, con la possibilità di sostituire l'altra settimana in un diverso periodo, da stabilirsi sempre entro la suddetta;
• nel caso in cui uno dei genitori non possa trascorrere con il figlio il periodo di ferie stabilito, per forza maggiore o impossibilità sopravvenute (motivi di salute o di lavoro), dovrà tempestivamente informare l'altra parte almeno 10 giorni prima;
• compatibilmente agli impegni lavorativi del sig. , il piccolo potrà trascorrere con il padre la “festa del papà”, il suo Pt_1 Per_1 onomastico e il suo compleanno e con la madre la “festa della mamma”, il suo onomastico e il suo compleanno, in deroga al calendario stabilito;
• il giorno del compleanno del minore si stabilisce che lo stesso lo trascorrerà con l'uno il giorno stesso del compleanno e con l'altro il giorno successivo, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le parti. In alternativa, le parti concordano il bambino potrà pranzare con uno dei genitori e cenare con l'altro, ad anni alterni. Tali modalità verranno rispettate anche il giorno dell'onomastico del piccolo;
• in merito all'organizzazione di cerimonie relative al figlio (Prima Comunione, Per_1
Cresima, ecc.….) sarà esclusiva premura dei genitori accordarsi sulle decisioni da prendere.
Esclusa la cerimonia religiosa che vedrà la presenza di entrambi, l'eventuale festeggiamento potrà prevedere due feste distinte. Al minore dovrà inoltre essere consentito di partecipare a feste, cerimonie e ricorrenze del nucleo familiare paterno/materno; I) i genitori prestano fin da ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente il proprio nuovo recapito, anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
L) la sig.ra
[...]
si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica entro 90 giorni dalla Pt_2 sottoscrizione del presente accordo, dandone comunicazione formale al sig. ; M) le Pt_1 parti dichiarano infine che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse N) gli Avv.ti Lilla Sorano,
CC ET e DO TO, che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà forense”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Alla prima udienza di comparizione del 17.11.2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, prevedendo l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre, con ampie possibilità di visita da parte del padre, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di Parte_3 visita paterno, tenuto conto della tenera età del bambino. Parimenti, le modalità di ripartizione delle spese straordinarie e ordinarie, nonché la previsione di un contributo mensile di € 250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, appaiono congrue e proporzionate alle capacità economiche delle parti.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso congiunto, dispone la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
Per_1
compensa integralmente le spese di lite. Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale
Il Presidente
dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lilla Sorano Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via Ricciardi n. 1, giusta procura in atti;
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
ET CC e dall'avv. DO TO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio, e adivano l'intestato Tribunale, Parte_1 Parte_2 deducendo che tra loro era intercorsa, a partire dal 2020, una relazione sentimentale dalla quale era nato, il 25 luglio 2022, il figlio . Durante la convivenza more uxorio i Per_1 ricorrenti avevano fissato la residenza in Latina, Adda n. 27, in un immobile condotto in locazione, e non risultavano provvedimenti dell'autorità giudiziaria riguardanti il minore.
Rappresentavano che il lavorava come magazziniere presso il “Latina Calcio 1932” Pt_1 con contratto a tempo indeterminato e percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.200,00; egli non possedeva beni immobili ed era comproprietario di un'autovettura Lancia Y del
2008. La , invece, non svolgeva attività lavorativa, non aveva beni immobili ed era Parte_2 cointestataria di un'autovettura Lancia Y del 2006.
Nel mese di aprile 2024 le parti avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione e, con l'ausilio dei rispettivi difensori, avevano maturato la volontà di disciplinare consensualmente l'affidamento e il mantenimento del figlio. Chiedevano pertanto che il
Tribunale omologasse le seguenti condizioni: “A) il figlio minore sarà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a cooperare per una sua corretta ed equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con i parenti di entrambe le famiglie di origine;
B) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
C) il minore avrà collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione condotta in locazione dai nonni materni, sita in Marcianise (CE) alla Via Francesco Durante n. 13; D) il sig. Pt_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra - entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo Parte_2 bonifico bancario e/o postale - la somma di € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
E) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra le parti. In particolare, l'assenso potrà essere richiesto e confermato verbalmente, oppure sottoscrivendo le relative richieste e ricevute, ovvero a mezzo e - mail, P.E.C, raccomandata a/r o equipollenti, SMS, Whatsapp e/o altri sistemi di messaggistica istantanea, tenendo conto che, in assenza di diniego scritto entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la spesa verrà considerata come approvata.
Ciascun genitore sarà tenuto al rimborso della propria quota dietro presentazione delle relative ricevute all'inizio del mese successivo a quello dell'esborso. Inoltre, qualora uno dei due genitori non dovesse attenersi al parere negativo dell'altro in merito ad una spesa
“straordinaria” e decida arbitrariamente di sostenerla, quest'ultima resterà a suo esclusivo carico. L'eventuale diniego dovrà, comunque, essere motivato da oggettivi motivi e ragioni di opportunità, ed ove non manifestamente condivisibili, è in facoltà del genitore che vi abbia interesse, ricorrere al giudice competente;
F) i ricorrenti stabiliscono inoltre che le spese relative all'asilo privato per il piccolo e l'eventuale rimborso erogato dall' Per_1 CP_1
a tale titolo (cd. Bonus asilo nido) saranno ripartite al 50% tra loro, con l'obbligo per entrambi i genitori di agevolare l'iscrizione del minore presso una scuola materna statale a partire dal prossimo anno scolastico;
G) le parti concordano altresì che l'Assegno Unico CP_ Universale per i figli erogato dall' sarà percepito integralmente dalla sig.ra , Parte_2 mentre le detrazioni fiscali delle spese straordinarie ai fini saranno ripartite tra loro CP_2 al 50%, in modo da poter usufruire entrambi, per la quota di propria spettanza, dei relativi benefici;
H) per quanto riguarda le condizioni inerenti la prole, le medesime sono regolate come di seguito: • il sig. – in considerazione dei suoi turni di lavoro e dell'effettiva Pt_1 distanza esistente tra le rispettive regioni di residenza delle parti - potrà vedere il figlio una volta a settimana, avendo cura di avvisare la sig.ra almeno 24 ore prima del suo Parte_2 arrivo. In tali occasioni, egli preleverà il piccolo presso l'abitazione della madre, Per_1 provvedendo a riaccompagnarlo all'orario concordato. In ogni caso, al sig. dovrà Pt_1 essere sempre consentito di comunicare quotidianamente con il bambino attraverso telefonate e videochiamate, con l'obbligo per la madre di agevolare e favorire la comunicazione tra padre e figlio;
• il sig. , inoltre, potrà tenere con sé il figlio anche nei fine settimana Pt_1 alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Le parti concordano che in caso di impegni lavorativi del sig. , saranno i nonni paterni a prelevare il piccolo a Pt_1 Per_1
Caserta e condurlo presso l'abitazione del padre;
• le parti si impegnano, fin da ora, a rispettare puntualmente i tempi e le modalità di prelievo e di riconsegna del minore, comunicando tempestivamente eventuali ritardi e/o impossibilità a vedere e/o tenere con sé il figlio, al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi in tempo utile;
• qualora il sig.
, per oggettivi motivi personali e/o di lavoro, non possa esercitare il suo diritto di visita Pt_1 nei giorni concordati, dovrà con congruo anticipo informare la sig.ra con la Parte_2 possibilità per lo stesso di trascorrere con il figlio un altro pomeriggio infrasettimanale, sempre compatibilmente con le di lui esigenze lavorative;
• qualora la madre fosse impossibilitata ad accompagnare o a prendere il figlio a scuola, lo stesso potrà essere prelevato dai nonni paterni, ovvero, previa comunicazione al padre, da persona incaricata dalla sig.ra che sia di comprovata fiducia da individuarsi nella ristretta cerchia Parte_2 familiare e/o amicale, con obbligo di comunicazione preventiva alla direzione scolastica e con conseguente rilascio delle relative deleghe da parte di entrambi i genitori;
• le parti si obbligo altresì a non pubblicare foto e/o video del minore su siti internet e social network (Instagram, Facebook, ecc.), senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
• per le festività natalizie e di Capodanno il sig. potrà trascorrere con il figlio – ad anni alterni - o il Pt_1 giorno della Vigilia o il giorno di Natale ovvero il 31 dicembre o il giorno di Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, negli anni in cui il bambino trascorrerà con il padre il giorno della Vigilia di Natale ovvero il 31 dicembre - potrà cenare e pernottare presso di lui, con l'impegno di riaccompagnare il figlio dalla madre entro le ore 11:00 del giorno successivo. A partire dal compimento del quarto anno di età, il piccolo – ad anni alterni - trascorrerà con il padre dal 24 dicembre alle ore 10.30 Per_1 fino al 26 dicembre alle ore 20.30 ovvero dal 30 dicembre alle ore 10.30 fino al 1 gennaio alle ore 20.30; • per la Pasqua e il Lunedì in Albis, il minore trascorrerà un giorno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni e secondo gli orari già stabiliti (10:00 – 20:00), mentre le restanti feste comandate (a solo scopo esemplificativo: 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, Domenica delle Palme, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc...) verranno ripartite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza e secondo gli orari già concordati e sempre previa verifica dei reciproci impegni personali e/o lavorativi;
• per le vacanze estive il bambino – già a partire da quest'anno - trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi – nel mese di luglio o agosto - previa concertazione con la sig.ra del periodo prescelto, Parte_2 da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In caso contrario, il genitore che disattende tale obbligo non potrà usufruire dello stesso periodo di ferie già scelto e comunicato dall'altra parte. I genitori inoltre dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con il figlio;
• qualora il periodo di ferie scelto dalle parti dovesse coincidere, le stesse concordano di trascorrere con il figlio una settimana di vacanza ciascuno, con la possibilità di sostituire l'altra settimana in un diverso periodo, da stabilirsi sempre entro la suddetta;
• nel caso in cui uno dei genitori non possa trascorrere con il figlio il periodo di ferie stabilito, per forza maggiore o impossibilità sopravvenute (motivi di salute o di lavoro), dovrà tempestivamente informare l'altra parte almeno 10 giorni prima;
• compatibilmente agli impegni lavorativi del sig. , il piccolo potrà trascorrere con il padre la “festa del papà”, il suo Pt_1 Per_1 onomastico e il suo compleanno e con la madre la “festa della mamma”, il suo onomastico e il suo compleanno, in deroga al calendario stabilito;
• il giorno del compleanno del minore si stabilisce che lo stesso lo trascorrerà con l'uno il giorno stesso del compleanno e con l'altro il giorno successivo, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le parti. In alternativa, le parti concordano il bambino potrà pranzare con uno dei genitori e cenare con l'altro, ad anni alterni. Tali modalità verranno rispettate anche il giorno dell'onomastico del piccolo;
• in merito all'organizzazione di cerimonie relative al figlio (Prima Comunione, Per_1
Cresima, ecc.….) sarà esclusiva premura dei genitori accordarsi sulle decisioni da prendere.
Esclusa la cerimonia religiosa che vedrà la presenza di entrambi, l'eventuale festeggiamento potrà prevedere due feste distinte. Al minore dovrà inoltre essere consentito di partecipare a feste, cerimonie e ricorrenze del nucleo familiare paterno/materno; I) i genitori prestano fin da ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente il proprio nuovo recapito, anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
L) la sig.ra
[...]
si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica entro 90 giorni dalla Pt_2 sottoscrizione del presente accordo, dandone comunicazione formale al sig. ; M) le Pt_1 parti dichiarano infine che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse N) gli Avv.ti Lilla Sorano,
CC ET e DO TO, che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà forense”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Alla prima udienza di comparizione del 17.11.2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, prevedendo l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre, con ampie possibilità di visita da parte del padre, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di Parte_3 visita paterno, tenuto conto della tenera età del bambino. Parimenti, le modalità di ripartizione delle spese straordinarie e ordinarie, nonché la previsione di un contributo mensile di € 250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, appaiono congrue e proporzionate alle capacità economiche delle parti.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso congiunto, dispone la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
Per_1
compensa integralmente le spese di lite. Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale
Il Presidente
dott.ssa Concetta Serino