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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16697/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 16697 per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Iuliucci, domiciliata in Roma alla via Po n.43 presso avv. Giovanna
Barba;
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Collarile, domiciliato in Napoli alla via Generale Orsini n 46,
CONVENUTA
Nonché , (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Serena Collarile, domiciliato in Napoli alla Via Generale Orsini n. 46;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica.
Conclusioni per “Piaccia al tribunale adito accertare, in via Parte_1
preliminare, la responsabilità del e/o Controparte_1
alternativamente e solidalmente quella del Dott. nel Controparte_2
verificarsi dell'evento per cui è causa;
2) condannare le parti convenute ut sopra indicate al risarcimento dei danni materiali e morali patiti dall'attrice, mediante il pagamento della somma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella cifra che sarà riconosciuta dal Tribunale adito, entro comunque il limite ai fini della L.89/20021. ”
Conclusioni per ed il : “Voglia Controparte_1 CP_3 CP_2
l'onorevole Tribunale adito: a) rigettare la domanda proposta dall'attrice Parte_1
perché inammissibile, e, comunque, integralmente destituita di fondamento;
[...]
b) condannare l'attrice alla refusione delle spese e competenze di cui alla presente lite in favore di essa concludente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale del e del dott. , per i danni Controparte_1 Controparte_2
subiti e subendi in conseguenza dell'intervento di diversione bilio pancreatica cui fu sottoposta dal medico convenuto nella struttura evocata in giudizio.
A fondamento della domanda risarcitoria, la parte attrice deduceva: che soffrendo di obesità da anni, nel 2003 aveva consultato il Prof. Dott. Per_1
Primario presso l'A.O. di Mantova, il quale, valutati i parametri di età, peso,
[...] altezza e BMI, accertava l'obesità patologica di II grado, consigliandole un intervento di gastroplastica laparoscopica, non quello di diversione bilio-pancreatica; di essersi poi rivolta nel gennaio 2003 al convenuto dott. per Controparte_2
un consulto riguardante la possibilità di risoluzione dell'obesità, che consigliava di procedere chirurgicamente;
di avere sottoscritto ed accettato il preventivo che il medico le aveva inviato, di €
8.459,00 + IVA per l'intervento chirurgico programmato;
che in data 30.1.2003 veniva ricoverata presso il Controparte_1
in regime privatistico, per essere sottoposta a intervento di diversione bilio pancreatica;
che le veniva fatto sottoscrivere un modulo consenso informato prestampato solamente quando si trovava già in sala preoperatoria, senza che le fosse rappresentata la reale entità dei rischi che andava ad assumere;
che nel corso dell'intervento veniva eseguito il prelievo di una trancia gastrica, il cui esame istopatologico dava esito di “pangastrite cronica follicolare”; che, pur essendo nell'immediato sorta sintomatologia caratterizzata da nausea ed episodi di vomito, la paziente veniva dimessa una settimana dopo, in data 06.02.2003, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare;
le veniva inoltre consegnato un volumetto prestampato contenente consigli per il post-operatorio, senza che le fossero indicate particolari cautele;
che dopo il rientro a casa, stante il persistere della sintomatologia e il sopraggiungere di intensi dolori addominali, il marito della sig.ra contattava sia il dott. Pt_1
che il suo assistente dott. , i quali lo tranquillizzavano, chiarendo che si CP_2 Per_2
trattava di normale decorso post-operatorio; il 17.02.2003, a seguito di ulteriore contatto telefonico dovuto all'insorgere di dolori lancinanti all'addome, il sott. Tacchino consigliava all'attrice di assumere un antinfiammatorio per via endovenosa;
che il marito dell'attrice si rivolgeva al medico di famiglia, il quale consigliava di recarsi immediatamente al pronto soccorso;
che lo stesso giorno la sig.ra era ricoverata presso il presidio ospedaliero di Pt_1
Praia a Mare (Asl 1 di Paola), con diagnosi in accettazione di “ernia strozzata interna”; veniva sottoposta d' urgenza ad intervento di resezione di un tratto ileale di circa 200 cm;
riscontrata un'ischemia necrotica irreversibile su circa 150 cm di tratto ileale, si provvedeva a riconfezionare l'anastomosi gastro-digiunale e si confezionava anastomosi digiuno-ileale; le dimissioni , con prescrizione di terapia farmacologica avvenivano in data 26.02.2003; che il dott. era costantemente aggiornato telefonicamente dell'evoluzione CP_2
clinica della paziente;
che il 25.03.2003 l'attrice era ricoverata nuovamente nell'anzidetto nosocomio a causa di un ascesso sulla cicatrice chirurgica della parete addominale, di cui si rendeva necessario lo svuotamento chirurgico con successivo drenaggio, con reiterate toilette e medicazioni della ferita;
che dal 10 al 19 giugno del 2003 era ricoverata ed operata per laparocele;
che per recidiva di laparocele xifo-ombelicale era ricoverata a Roma presso Villa
Aurora dal 12 al 20.12.2005; che le condizioni della parte attrice non miglioravano, stante il sopraggiungere di diversi episodi sub occlusivi che la costringevano a reiterate osservazioni, anche in pronto soccorso.
A causa del descritto percorso clinico, la sig.ra deduceva di essere fortemente Pt_1
depressa nel tono dell'umore, di essere affetta da una condizione di malassorbimento, per lunghi tratti anoressica e di non essere più in grado di badare a sè stessa, né di assistere la propria famiglia.
A seguito di visita medica collegiale da parte della Commissione medica di verifica provinciale di Benevento, il 18.09.2008 la sig.ra era dichiarata invalida con Pt_1
riduzione della capacità lavorativa pari al 75%.
Si rivolgeva dunque ad un medico legale, che esaminata la documentazione, ravvisava gravi elementi di responsabilità a carico delle parti convenute, per avere errato nella scelta del trattamento cui sottoporre la paziente, omettendo di prospettarle prima trattamenti dietetici, farmacologici e chirurgici alternativi e meno rischiosi;
per avere omesso di informare la paziente dei gravi rischi che correva sottoponendosi all'intervento e per averle causato gravi ed irrimediabili danni psico fisici, incidenti sulla qualità della vita e sulla vita di relazione. La sig.ra non era stata informata Pt_1
del rischio di una estesa necrosi intestinale, tale da comportare la resezione di due metri di intestino ileale;
precisava che la necrosi intestinale non rientrasse tra le comuni lesioni osservabili nel corso di interventi chirurgici come quello de quo, dovendosi desumere che la lesione fosse stata causata da colpevole condotta degli operatori;
ravvisava l'omissione di qualsiasi valutazione psichica della paziente prima di sottoporla all' intervento.
In conclusione, deduceva parte attrice, il mancato raggiungimento del risultato terapeutico ottimale, richiesto nel caso di chirurgia estetica;
una grave lesione iatrogena all'intestino ed il vizio del consenso informato.
In particolare, il medico legale di parte attrice riteneva doversi riconoscerle un danno biologico calcolato in percentuale tra i 65 e i 67 punti, una sindrome ansioso- depressiva, come da diagnosi della psicologa dr.ssa , e relative Persona_3
conseguenze sulla capacità lavorativa specifica, oltre a 7 mesi di I.T.A.
Tanto dedotto e rilevato, parte attrice rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.06.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_4
contestando integralmente le deduzioni di parte attrice.
In particolare, la convenuta precisava che l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta la sig.ra non aveva alcuna connotazione di carattere estetico, in Pt_1
quanto era da considerarsi un intervento ad esclusivo scopo terapeutico, mirato per chi, come parte attrice, avesse un indice di massa corporea (BMI) superiore a 35.
Assumeva altresì che nessun comportamento censurabile fosse da attribuirsi alle parti convenute, essendo stato l'intervento e il post-operatorio ottimale, sino alle dimissioni;
la successiva occlusione intestinale accusata da parte attrice, era conseguenza aspecifica di tutti gli interventi di chirurgia addominale;
contestava la sussistenza dei sintomi di nausea e vomito che l'attrice riferiva di avere accusato nelle immediatezze del post operatorio, tanto che prima di essere dimessa aveva eseguito una radiografia dell'apparto digerente che ne aveva certificato regolare canalizzazione intestinale e che, nel corso della degenza, aveva ben tollerato la dieta semiliquida , senza episodi di vomito.
Con riferimento all'episodio ischemico che comportò la necessità per la paziente di recarsi presso il nosocomio di Praia a Mare, dove veniva sottoposta a resezione del tratto interessato con consequenziale riconfezione di anastomosi gastro-digiunale e confezione di anastomosi digiuno-ileale, rilevava che era complicanza prevedibile ma non evitabile, del primo intervento eseguito presso il di Roma. Controparte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la refusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.1.2020 si costituiva in giudizio il dott. , contestando integralmente tutto quanto dedotto da Controparte_2
parte attrice ed aderendo alle difese della struttura sanitaria;
deduceva la correttezza del proprio operato, oltre alla circostanza che la paziente era stata informata sia dal convenuto che da altri medici che l'avevano assistita nelle immediatezze del ricovero, circa l'intervento di diversione bilio pancreatica e dei rischi connessi, tanto che aveva sottoscritto il consenso informato;
precisava che non si erano riscontrati episodi di nausea e vomito nel post operatorio e che la paziente era stata dimessa proprio perché il decorso era ottimale;
che le complicanze di occlusione intestinale successivamente sorte, erano conseguenze aspecifiche di tutti gli interventi di chirurgia addominale e non dovevano attribuirsi all'intervento de quo;
quanto all'episodio ischemico che aveva reso necessario il secondo intervento chirurgico, assumeva che esso fosse complicanza prevedibile ma inevitabile, anche per un operatore che abbia improntato il proprio comportamento a diligenza, prudenza e perizia.
Per tutto quanto esposto, il dott. chiedeva il rigetto della domanda, CP_2
rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Il 18.06.2020 il giudice pro tempore disponeva CT nominando il Dott. Persona_4
il quale depositava il proprio elaborato peritale in data 28.04.2021; in data
[...] 08.08.2022 la causa era assegnata a questo giudice che l'08.09.2022 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 c.p.c.
Con provvedimento del 19.03.2023, questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e dichiarava la nullità della CT depositata, in quanto non stilata da un collegio peritale conformemente all'art 15 comma 1 della L. 24/2017.
Veniva disposta la rinnovazione della CT, con nomina della dott.ssa Per_5
quale medico-legale e del dott. quale medico chirurgo
[...] Persona_6
specializzato in chirurgia dell'apparato digerente;
il 7.03.2024 il collegio peritale depositava la CT;
il 3.12.2024 il giudice avanzava una proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c. e rilevata la mancata adesione alla proposta conciliativa, il
27.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che verranno esposte in seguito.
La sig.ra adiva l'intestato Tribunale per sentire accertata e dichiarata Parte_1
la responsabilità professionale del medico e della struttura convenuti in giudizio: in particolare, deduceva l'errata scelta del trattamento chirurgico di risoluzione dell'obesità patologica, l'omessa prospettazione di metodi alternativi e meno rischiosi;
l'omessa informazione dettagliata sui rischi dell'intervento di diversione bilio- pancreatica;
lamentava di avere subito una grave e irrimediabile compromissione della salute, della vita di relazione e della qualità della vita;
assumeva altresì, che la necrosi intestinale sviluppata e la conseguente necessità di resezione di 2 metri di intestino ileale, non era considerabile quale normale conseguenza dell'intervento de quo, sicché doveva essere addebitata alla condotta colpevole delle parti convenute.
Il dott. e il si sono costituiti in giudizio contestando CP_2 Controparte_1
le avverse pretese perché infondate in fatto e diritto. Inquadrato brevemente l'oggetto della domanda, giova a questo punto evidenziare che la disciplina normativa applicabile al caso in esame è quella vigente all'epoca dei fatti, tenuto conto che l'intervento chirurgico in contestazione è risalente al 31.01.2003 ed è dunque anteriore rispetto all'entrata in vigore della legge n. 189/2012, detta anche
“Legge Balduzzi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non
è retroattiva (cfr. Cassa. civ. n. 28994/2019).
Secondo la disciplina applicabile, la struttura sanitaria e il medico in essa operante, in caso di dedotta responsabilità professionale, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la prima, dunque, risponde per inesatto adempimento o per inadempimento ai sensi dell'art 1218 c.c., anche per il fatto doloso o colposo del dipendente o degli ausiliari, non dipendenti o collaboratori esterni, ai sensi dell'art
2049 c.c. e a tal fine risulta irrilevante se il medico sia stato scelto dal paziente ( cfr.
Cass. civ. n. 13593/2007).
In termini di onere della prova, ne deriva che il paziente che agisce in giudizio debba provare il contratto -fondato sul contatto sociale- ed allegare l'inadempimento del medico e della struttura, mentre su questi ricade l'onere probatorio circa l'esatto adempimento della prestazione.
Passando al merito, la domanda di parte attrice verte sull' errata scelta del trattamento chirurgico e sulle conseguenze che esso ha avuto sulla salute e sulla vita quotidiana e di relazione e dovrà essere esaminata tenendo conto di quanto emerso all'esito delle operazioni peritali disposte nel presente giudizio.
Il collegio peritale ha esaminato la documentazione medica in atti e visitato la sig.ra ricostruendone la storia clinica come segue: la signora all'epoca dei fatti era Pt_1
una quarantunenne affetta da obesità patologica con un BMI di 36; dopo diverse diete non andate a buon fine, si rivolgeva in primo luogo al Prof. che, Persona_1
accertata l'obesità patologica di tipo II e certificati gravi problemi osteoarticolari, dava indicazione alla paziente di sottoporsi ad intervento di chirurgia bariatrica;
la sig.ra si rivolgeva dunque al convenuto dott. , specialista Pt_1 Controparte_2
nel settore;
all'esito dei colloqui, il dottore candidava la paziente ad un intervento di diversione bilio-pancreatica secondo la tecnica Scopinaro, da svolgersi in regime di attività libero-professionale; all'ingresso nella struttura ospedaliera del CP_1
il dott. annotava in cartella“ Paziente affetta da Controparte_1 CP_2
obesità patologica di grado elevato, resistente a terapia dietetica con gravi conseguenze osteoarticolari e metaboliche. Per tale motivo si ricovera e si pone indicazione ad intervento di diversione bilio-pancreatica…”; l'operazione chirurgica fu eseguita il 31.1.2003; dagli atti risulta un decorso port intervento scevro da complicazioni, tanto che la paziente veniva dimessa in data 6.02.2003; durante la convalescenza tuttavia accusava dolori addominali e nausea;
il 17.02.03 si recava presso il Presidio ospedaliero di Praia a Mare dove era sottoposta in regime di urgenza ad un intervento per Addome Acuto da necrosi di ansa intestinale (lungo tratto ileale), nel corso del quale veniva individuato un gruppo di 2 anse intestinali in evidente stato di necrosi ischemica irreversibile ed un' ernia interna trans-mesocolica con strozzamento del mesentere;
il tratto di 150 cm interessato da necrosi ischemica veniva resecato;
i chirurghi riconfezionavano anche l'anastomosi gastro-digiunale, si fissava l'ansa intestinale;
il decorso post operatorio era regolare, dopo nove giorni la paziente veniva dimessa;
il 25.03.03 la paziente accedeva di nuovo presso il nosocomio di Praia
a Mare per l' incisione e il drenaggio della raccolta ascessuale della parete addominale sulla cicatrice chirurgica in sede epigastrica e veniva dimessa il 2.04.03; il 12.12.05 la sig.ra si ricoverava presso la casa di cura Villa Aurora di Roma per il Pt_1
trattamento del laparocele recidivato all'intervento di plastica eseguito a Praia a Mare.
Nel gennaio del 2005 la paziente si sottoponeva a visita specialistica presso la ASL 1 di Benevento dove le diagnosticavano un “Disturbo depressivo marcato con ansia generalizzata” e le prescrivevano alcuni farmaci;
il 18.08.08 le veniva riconosciuta un'invalidità del 75%, confermata nelle revisioni successive.
Il consulenti tecnici d'ufficio hanno precisato, che nel periodo in cui era stato eseguito l'intervento per cui è causa, la chirurgia bariatrica muoveva i suoi primi passi e che ancora non esistevano linee guida accreditate dalle comunità scientifiche di riferimento come la e la;
le prime Pt_2 Parte_3 linee guida del settore vennero stilate nel 2007 e pubblicate nel 2008, pertanto, all'epoca dei fatti non era stata ancora stabilita la linea di indirizzo che vedeva adeguata l'indicazione ad un intervento di Chirurgia Bariatrica solo per i pazienti con BMI uguale o maggiore di 40, oppure per quelli con BMI tra 35-40, ma in questo caso, solo in presenza di gravi comorbilità e di totale insuccesso di terapie dietetiche che potessero giustificare tale indicazione. Tuttavia, soggiungeva il collegio peritale, all'epoca esistevano le regole della buona pratica clinica.
Tanto premesso, i CT hanno risposto ai quesiti affermando:
Quesito n. 1, pag. 1 (Diagnosi):
Risposta: La diagnosi fatta alla paziente è stata corretta ed in effetti la era Pt_1
affetta all'epoca dei fatti da una “OBESITA' DI II GRADO”.
Quesito n. 2, pag.1 (Scelta del Trattamento):
Risposta: A) Non risulta, stando a quello che riferisce la paziente, che alla stessa sia stata fornita una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, le venne detto solo che le feci sarebbero state maleodoranti. Venne somministrato alla periziata un consenso informato per Diversione B.P. con le possibili complicanze suddivise in
“Poco gravi e frequenti” e “Gravi e poco frequenti”.
B) L'intervento proposto, o intervento di , era un intervento di tipo Per_7
malassorbitivo che poteva assicurare un significativo e stabile calo ponderale
(soprattutto nei soggetti affetti da diabete e ipercolesterolemia), ma in genere era realizzato su pazienti affetti da obesità patologica con BMI superiore a 40 e più vicino a 50, oppure su pazienti con BMI da 36 in poi ma con gravi comorbilità. D'altro canto, presentava una serie di rischi connessi alla sua stessa realizzazione chirurgica;
essendo un intervento di tipo demolitivo (Ulcera Gastrica 3% dei casi, occlusione intestinale da aderenze e varie 1% dei casi, laparocele 10% dei casi) aveva inoltre la peculiarità di fare aumentare le evacuazioni del soggetto, evacuazioni maleodoranti con fenomeni di flatulenza, di promuovere l'insorgere di anemia, osteoporosi, carenze vitaminiche, malnutrizione proteica. Erano praticabili, come visto nel capitolo delle considerazioni specialistiche, altri interventi di riduzione della compliance gastrica, meno demolitivi, reversibili, portatori di minori e più gestibili complicanze e sicuramente adatti al BMI della Pt_1
C) Il trattamento prescelto poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al nostro caso specifico, solo avuto riguardo a gravi comorbilità accertate a carico della che aveva un BMI di 36, questo secondo la migliore scienza ed Pt_1
esperienza medico chirurgica del tempo, ma non secondo le linee guida che all'epoca, come anticipato, non esistevano per la chirurgia dell'obesità.
Specifichiamo, come da quesito del Magistrato, che la tecnica realizzata sulla periziata, ovvero l'intervento di , non era l'unica conosciuta all'epoca Per_7
del fatto, ma erano conosciute e praticate da anni tecniche alternative, meno invasive quali il palloncino gastrico, il banding gastrico, il by-pass gastrico (e altre di cui abbiamo già disquisito nel capitolo precedente).
Di tali tecniche, neanche poi tanto innovative, atte a ridurre la compliance gastrica, non risulta che sia stata data informazione alla paziente.
La tecnica chirurgica praticata non era l'unica idonea per la paziente in relazione al suo peso ed al suo BMI e la patologia osteoarticolare (mai indagata e riscontrata con esami e i dati obbiettivi) fu determinante nella scelta della suddetta tecnica, abitualmente riservata a soggetti con BMI almeno dai 40 in su e con atteggiamento compulsivo nei confronti del cibo.
Nella raccolta dati di rilevanza infermieristica, non è presente alcun riferimento
a patologie osteoarticolari pregresse.
All'esame obiettivo (vedi cartella clinica di ricovero del gennaio/febbraio 2003) si legge: “… Condizioni generali discrete. Stato psichico vigile… Masse muscolari tonico trofiche. Ossa e articolazioni apparentemente indenni… Arti superiori ed inferiori: …non limitazioni di motilità articolare…”.
D) Il trattamento prescelto richiedeva una specifica competenza professionale sicuramente in possesso del convenuto chirurgo operatore (Dott. Controparte_2
, professionista valido ed apprezzato nella comunità scientifica delle società
[...]
italiane di chirurgia. Quesito n. 3, pag. 2 (Esecuzione del Trattamento):
Risposta: Il trattamento fu eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica di allora.
Quesito n. 4, pag. 2 (Danno-nesso causale):
Risposta: All'intervento non sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili ad una diversione B.P. correttamente praticata. L'ernia interna che venne a formarsi per un incarceramento di anse attraverso la breccia trans-mesocolica è da intendersi quale complicanza prevedibile ma non prevenibile da parte del chirurgo operatore.
Quesito n. 5, pag. 2 (Danno conseguenza):
Risposta: A) Non vi sono eventuali precedenti morbosi del soggetto in relazione di concorso a coesistenza con gli attuali postumi, in particolare non risulta alcuna patologia osteoarticolare citata al momento dell'indicazione al trattamento chirurgico in questione.
B) La inabilità dell'intervento subito dalla attrice riguarda esclusivamente quella conseguente al trattamento di diversione B.P. e della sua complicanza e va computata nella misura di gg 30 (trenta) di Inabilità Temporanea Assoluta e gg 30 (trenta) di
Inabilità Relativa al 50%.
C) I postumi a distanza di 20 anni dall'intervento sono ormai stabilizzati ed hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica nella misura del 25%
(venticinquepercento) applicando qual criterio il barème della CP_5
D) La periziata non allega di svolgere alcuna particolare attività non lavorativa su cui i postumi possano incidere in concreto.
E) Attualmente la periziata ha dichiarato che non svolge alcuna attività lavorativa.
F) La periziata dal 1995 in poi avrebbe iniziato a gestire una impresa commerciale, tale attività si sarebbe poi interrotta a causa delle sequele della vicenda per cui è lite.
G) La periziata non può al momento eliminare i postumi con terapie ad hoc essendo questi ormai stabilizzati nel lungo arco temporale. H) Sono state presentate le seguenti spese di cura sostenute dalla periziata relativamente al trattamento chirurgico effettuato:
- fattura 1085 del 06/02/2003 (onorario equipe chirurgica – equipe anestesista) €
7.702,84
- fattura 1086 del 06/02/2003 (differenziata cat. 1) €. 1.031,80
- fattura 1087 del 06/02/2003 (quota pari al 10% del DGR) €. 336,29.
In sostanza, gli stessi CT hanno evidenziato profili di criticità a carico delle parti convenute, con riferimento alla scelta dell'intervento di diversione bilio pancreatica ed al consenso informato, sui rischi che ne sarebbero derivati.
A tal proposito il collegio peritale si è espresso nei termini seguenti:
A) “Non risulta, stando a quello che riferisce la paziente, che alla stessa sia stata fornita una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, le venne detto solo che le feci sarebbero state maleodoranti. Venne somministrato alla periziata un consenso informato per Diversione B.P. con le possibili complicanze suddivise in “Poco gravi e frequenti” e “Gravi e poco frequenti”;
B) L'intervento proposto, o intervento di , era un intervento di tipo Per_7
malassorbitivo che poteva assicurare un significativo e stabile calo ponderale
(soprattutto nei soggetti affetti da diabete e ipercolesterolemia), ma in genere era realizzato su pazienti affetti da obesità patologica con BMI superiore a 40 e più vicino a 50, oppure su pazienti con BMI da 36 in poi ma con gravi comorbilità.
D'altro canto, presentava una serie di rischi connessi alla sua stessa realizzazione chirurgica, essendo un intervento di tipo demolitivo (Ulcera Gastrica 3% dei casi, occlusione intestinale da aderenze e varie 1% dei casi, laparocele 10% dei casi), aveva inoltre la peculiarità di fare aumentare le evacuazioni del soggetto, evacuazioni maleodoranti con fenomeni di flatulenza, di promuovere l'insorgere di anemia, osteoporosi, carenze vitaminiche, malnutrizione proteica. Erano praticabili, come visto nel capitolo delle considerazioni specialistiche, altri interventi di riduzione della compliance gastrica, meno demolitivi, reversibili, portatori di minori e più gestibili complicanze e sicuramente adatti al BMI della
” Pt_1
Quanto al consenso informato il collegio peritale afferma: “Riteniamo che nella situazione descritta la non abbia avuto la possibilità di autodeterminarsi Pt_1
scegliendo, dopo adeguata rappresentazione delle tecniche di chirurgia bariatrica praticate all'epoca, quello più adatto al suo peso ed alle sue condizioni. Riteniamo inoltre che sia stato superficiale e negligente inserire la periziata tra i soggetti candidabili alla diversione BP con un BMI di 36, motivando la scelta con l'esistenza di comorbilità osteoarticolari e metaboliche mai indagate, anzi addirittura sconfessate dalla cartella clinica e non documentate da esami fatti dalla paziente in precedenza o fatti fare alla stessa prima del ricovero al ” CP_1
Ebbene, esaminate anche le note critiche dei consulenti di parte, i CT hanno avuto modo di rispondere e fornire alcune rilevanti precisazioni: in primo luogo, su impulso del consulente di parte attrice, hanno dato atto che all'epoca dei fatti in Italia esistevano
Le Linee Guida Italiane dell'Obesità, introdotte nel 1999, una traduzione dell'originario documento nordamericano, che nel nostro Paese erano rivolte innanzitutto ai medici di base come guida per la gestione dell'obesità, essendo stato in quegli anni rilevato un costante aumento del fenomeno;
tali linee guida, rivolte in ogni caso a tutti professionisti del settore, sconsigliavano espressamente ( pag. 41) di praticare l'intervento di diversione bilio pancreatica per l'obesità, anche in ragione dei pochi casi e dati al tempo disponibili.
Inoltre, come precisato dai CT: L'intervento proposto, o intervento di , era Per_7
un intervento di tipo malassorbitivo che poteva assicurare un significativo e stabile calo ponderale (soprattutto nei soggetti affetti da diabete e ipercolesterolemia), ma in genere era realizzato su pazienti affetti da obesità patologica con BMI superiore a
40 e più vicino a 50, oppure su pazienti con BMI da 36 in poi, ma con gravi comorbilità. D'altro canto, presentava una serie di rischi connessi alla sua stessa realizzazione chirurgica, essendo un intervento di tipo demolitivo (Ulcera Gastrica 3% dei casi, occlusione intestinale da aderenze e varie 1% dei casi, laparocele 10% dei casi), aveva inoltre la peculiarità di fare aumentare le evacuazioni del soggetto, evacuazioni maleodoranti con fenomeni di flatulenza, di promuovere l'insorgere di anemia, osteoporosi, carenze vitaminiche, malnutrizione proteica. Erano praticabili, come visto nel capitolo delle considerazioni specialistiche, altri interventi di riduzione della compliance gastrica, meno demolitivi, reversibili, portatori di minori
e più gestibili complicanze e sicuramente adatti al BMI della ” Pt_1
Peraltro, gli stessi CT hanno specificato: “Riteniamo inoltre che sia stato superficiale
e negligente inserire la periziata tra i soggetti candidabili alla diversione BP con un
BMI di 36, motivando la scelta con l'esistenza di comorbilità osteoarticolari e metaboliche mai indagate, anzi addirittura sconfessate dalla cartella clinica e non documentate da esami fatti dalla paziente in precedenza o fatti fare alla stessa prima del ricovero al ” CP_1
Da tali ulteriori considerazioni, deducono i CT che il convenuto dott. , si sia CP_2
incautamente discostato dalle pratiche della scuola italiana del tempo, aderendo invece a quelle della scuola anglosassone.
Ritiene il Tribunale che siano emersi profili censurabili a carico delle parti convenute, in base a quanto specificato nella CT, esaustiva, logica ed esauriente, svolta con metodo scientifico e che ha risposto in modo puntuale alle osservazioni dei CTP, sicché le conclusioni cui pervengono i CT sono per lo più condivisibili, anche se non perfettamente in linea con le risposte fornite ai CTP di parte attrice, che appaiono invece logiche e condivisibili, in particolare modo con riferimento alle complicanze e che si riportano di seguito: “Pur prendendo atto della chiarissima ed approfondita esposizione del caso che ci occupa, opportuno sembra esprimere alcune considerazioni aggiuntive, secondo l'ordine seguito dai Consulenti nella risposta fornita ai quesiti posti loro.
Al primo punto era chiesto di formulare una corretta diagnosi relativamente al livello di obesità presentato dalla individuata dai Consulenti in “Obesità di II Pt_1
grado”. I parametri valutativi erano:
-altezza cm 166, -peso Kg 97, risultandone un indice di 35,20. A tal punto occorre precisare che nell'obesità di II classe 2 afferiscono IMC compresi tra 35 e 39,99 (obesità di medio grado), mentre in
I classe (obesità lieve) rientrano gli indici di IMC compresi tra 30,00 e 34,99. Quindi non appare corretta la valutazione di “IMC 36” espressa dal Dr in data Per_8
26.11.02 e passivamente ripresa dal Dr in occasione del ricovero di cui CP_2
trattasi. L'arrotondamento normalmente eseguito in simili casi avrebbe consigliato di esprimersi per un'obesità di grado lieve-medio, esistendo nella fattispecie un limite estremamente labile tra la I classe e la II classe.
Simile dato, border-line, avrebbe dovuto escludere categoricamente l'esecuzione dell'intervento chirurgico, ancor più con la tecnica adottata;
un sanitario onesto e consapevole avrebbe dovuto persino impedire alla paziente un intervento tanto rischioso, demolitivo e non più emendabile, cosa che non è stata correttamente e diligentemente considerata. E forse non a caso nella cartella clinica relativa all'intervento sono persino assenti i dati relativi al peso ed all'altezza della paziente all'epoca dell'intervento di cui trattasi. Non vi è chi non veda l'assoluta assenza
d'indicazione all'intervento chirurgico eseguito dal Dr , la reiterata CP_2
falsificazione dei dati clinici e la realizzazione di un cospicuo danno all'Erario.
Per quanto riguarda il confronto tra la condotta posta in atto dal quest'ultimo sanitario le linee guida dell'epoca, i Consulenti erroneamente dichiarano al punto C della pagina 16 (risposta al quesito n. 2): “linee guida che all'epoca, come anticipato, non esistevano per la chirurgia dell'obesità”.
Occorre qui ricordare le Linee Guida Italiane dell'Obesità (LiGIO) pubblicate nel
1999, nelle quali alla pagina 141 è dato leggere: “Diversione bilio-pancreatica
(BPD). I dati presentati nella Tab. 24 (5 titoli valutabili su 11 abstract) non permettono di ritenere che questo intervento possa essere oggi consigliato, non solo alla luce dell'esiguo numero di ricercatori che hanno presentato i loro dati. Tale affermazione è relativa all'estrema modificazione della fisiologia intestinale e alla notevole frequenza di alterazioni metaboliche collegate col malassorbimento. Anche se la perdita di peso è certamente considerevole, e così pure l'estensione del follow- up (superiore a 5 anni in tre titoli), questo intervento non è attualmente da prendere in considerazione con sufficiente evidenza per un rapporto costo/rischio/beneficio”.
Nella allegata tabella è indicata una mortalità dello 0,5% correlata all'intervento, mentre altre revues indicano una mortalità dell'1%. È quindi evidente l'assoluta inappropriatezza della tecnica chirurgica adottata peraltro, si ribadisce, in netta contrapposizione al parere coevo espresso da altri specialisti in materia. Per tutti tali motivi la risposta fornita dai Consulenti ai punti 2 e 3 non appare fondata e condivisibile, risultando in conclamata contrapposizione alle linee guida dell'epoca, ma anche alle regole della buona pratica clinica dell'epoca, vale a dire una prestazione professionale del Dr attuata in dispregio ad uno standard CP_2
minimo di etica e di qualità scientifica, necessari per poter fornire un'adeguata assistenza sanitaria alla paziente.
Invece le linee guida di buona pratica clinica sono state per la prima volta recepite dalla legislazione nazionale con il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997.
La condotta del Dr è in netta violazione anche al principio bioetico di CP_2
beneficialità, in forza del quale il personale sanitario deve sempre agire tutelando in maniera prioritaria l'interesse del paziente, nonché al principio di non maleficenza o primum non nocere, secondo cui il personale sanitario non deve causare danno al paziente.
In prosieguo al punto 4 gli stessi Consulenti dichiarano di andare a valutare i postumi risarcibili alla stregua di quelli normalmente attendibili all'intervento eseguito dal Dr
giacché tutto quanto accaduto successivamente all'intervento “è da Per_9
intendersi quale complicanza prevedibile ma non prevenibile da parte del chirurgo operatore”. A parte il fatto che sulla scorta del principio “quod est causa causae est causa causati” Tradotto letteralmente significa "la causa della causa è la causa di ciò che è stato causato". In pratica se il "Fatto A" è causa del "Fatto B", il quale ha poi causato il "Fatto C", si può affermare che il "Fatto A" è causa del "Fatto C". Su tale sillogismo si basa il principio giuridico del "Nesso di causalità" e pertanto nella fattispecie tutte le conseguenze dannose sopraggiunte all'intervento sono in rapporto causale con l'intervento stesso.
Ma non solamente per tale motivo si dissente decisamente su simile impostazione, ma anche per i seguenti motivi. Con il concetto di “complicanza” la medicina legale designa solitamente un evento dannoso, insorto nel corso di un intervento chirurgico
o di un iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Il termine complicanza ha però un significato clinico e non può essere utilizzato come criterio di separazione tra un danno senza “colpa” e un danno derivante invece da condotta colposa.
Inoltre, se nel corso dell'esecuzione di un intervento, o dopo la conclusione di esso, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente “o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile ed in tal caso esso integra gli estremi della 'causa non imputabile' (esente da colpa), di cui all'art.
1218 c.c.”.
Quindi, oltre al fatto che i Consulenti adoperino impropriamente il termine
“prevenibile” invece di “evitabile”, cosa di non trascurabile significato logico e semantico, va aggiunto che mai la paziente sia stata informata circa il rischio che si potessero verificare una sequela di danni al punto da determinare una così estesa necrosi intestinale, una rimozione di ben due metri di intestino ileale, un laparocele, ecc. Inoltre, gli stessi modelli prestampati di consenso non contemplano la possibilità, espressa in maniera univoca e specifica, dell'incombenza di un rischio relativo alle nuove patologie insorte a seguito ed a causa del trattamento ricevuto dalla . Pt_1
Ancor più significativo in tal senso il fatto che nell'opuscolo informativo rilasciato dal
Dr ai propri pazienti, si concluda in maniera perentoria: “IL RISULTATO CP_2
FINALE E' UNA PERSONA MAGRA E SANA NELLA TOTALITA' DEI CASI”, avendo egli stesso categoricamente affermato che fosse escluso il verificarsi di tutte le presunte
“complicanze” sulle quali tuttora si argomenta. Inoltre è stato già chiarito nella consulenza di parte attrice che tali eventi iatrogeni
(cioè correlati causalmente all'azione dell'operatore) non sono nemmeno indicati tra gli eventi avversi “prevedibili” nel modello di consenso informato fatto sottoscrivere alla non rientrano tali fattispecie di danno neppure tra le comuni lesioni Pt_1
osservabili nel corso di simili interventi chirurgici e quindi unicamente la singolare condotta colpevole dell'operatore ha potuto cagionare l'infausto esito finale. Appare pertanto inequivocabilmente erronea l'impostazione dei Consulenti che prevede
l'esclusione della responsabilità per la non evitabilità degli eventi iatrogeni.
Infine, la prova della “inevitabilità” dei danni realizzatisi deve essere fornita in giudizio dalla parte convenuta, prova da essa mai esibita nell'intero corso della vicenda processuale”.
Ebbene, si condividono le osservazioni dei CTP di parte attrice, in ordine alla non prevedibilità e soprattutto inevitabilità delle complicanze subite dalla paziente, prova che gravava sui convenuti e che non hanno fornito.
Infatti, mentre il laparocele può considerarsi complicanza prevedibile e non evitabile di un intervento addominale, diverso è a dirsi per l'ernia strozzata e la necrosi intestinale, tanto più che se si definiscono complicanze di un intervento CHE NON
ANDAVA ESEGUITO per non essere il trattamento più adeguato al caso di specie, non possono certo considerarsi complicanze imprevedibili ed inevitabile.
Tali sarebbero, solo se rientranti nelle normali conseguenze dell'intervento corretto che doveva essere eseguito.
Partendo infatti dalla premessa che la scelta di quel tipo di intervento non è stata corretta, i convenuti avrebbero dovuto dimostrare che pur eseguendo il trattamento corretto per il caso in esame, quelle complicanze si sarebbero comunque verificate e sarebbero state non prevedibili ed inevitabili.
Tale prova invece non è stata fornita, sicché le complicanze costituiscono un danno ulteriore, che poteva essere evitato.
Peraltro, non si condividono le conclusioni sulle complicanze cui sono pervenuti i
CT, anche sotto altro profilo.
Considerato che
la paziente, pur essendo stata dimessa, era ancora in convalescenza e dunque, dopo un simile intervento, doveva essere seguita in modo attento e scrupoloso dal chirurgo, è incontestato invece, che nonostante i sintomi più volte rappresentati nel post-intervento ed ingravescenti, non è stata sottoposta ad osservazione, anche mediante esami diagnostici, dimostrando gli operatori grave leggerezza, in quanto, se il laparocele è una complicanza frequente ed inevitabile, diverso è a dirsi per l'ernia strozzata e la necrosi intestinale. Invero, a fronte di una sintomatologia come quella rappresentata dalla paziente, il chirurgo avrebbe dovuto mettersi in allarme, sottoporla immediatamente ad esami diagnostici, piuttosto che prescrivere farmaci telefonicamente e verosimilmente provvedere ad un intervento repentino, che avrebbe potuto quanto meno ridurre le conseguenze.
Pertanto, ad avviso di questo giudicante, le complicanze, non solo era evitabili praticando il trattamento chirurgico corretto ed adeguato alla paziente, ma anzi, proprio in considerazione del tipo di intervento praticato particolarmente invasivo e demolitivo, gli operatori avrebbero dovuto tenere la paziente sotto stretta osservazione nel post-operatorio e non sottovalutare la sintomatologia più volte segnalata e quanto meno intervenire prontamente per limitare i danni.
Con riferimento alla scelta del trattamento chirurgico di diversione bilio pancreatica, occorre tenere conto del fatto che si tratta di un intervento di portata non indifferente, il quale contempla una modifica alla fisiologia intestinale del paziente, sicché la tecnica operatoria conduce sicuramente al dimagrimento della persona affetta da obesità patologica, ma comporta altresì pesanti alterazioni metaboliche e malassorbimento.
All'epoca dei fatti di causa, nel 2003, per stessa ammissione dei CT, esistevano delle
, anzi già dal 1999, che sconsigliavano questo tempo di Parte_4
intervento e lo ammettevano solo in presenza di precisi requisii del paziente: obesità superiore a 40 e vicino a 50, ovvero nei pazienti con MBI 36 come nel caso della solo in presenza di particolari comorbilità, accertate, che invece nel Pt_1
caso in esame, non solo erano insussistenti, ma cosa più grave, nemmeno indagate prima dell'intervento, dimostrando leggerezza e imprudenza. E' assolutamente censurabile dunque la scelta del medico di aderire alla scuola anglosassone e non a quella italiana, dal momento che le Linee Guida Italiane dell'Obesità del 1999, rivolte innanzitutto ai medici di base come guida per la gestione del crescente fenomeno dell'obesità, ed indirizzate a tutti professionisti del settore, sconsigliavano espressamente ( pag. 41) di praticare l'intervento di diversione bilio pancreatica per l'obesità, anche in ragione dei pochi casi e dati al tempo disponibili.
In sostanza, è emerso con certezza che il trattamento praticato era non solo sconsigliato all'epoca, ma addirittura inadeguato per la paziente la quale non presentava Pt_1
né un indice di obesità così elevato da giustificare l'esposizione della stessa ai rischi di quel tipo di intervento, né esistevano i requisiti clinici per l'indicazione a quel tipo di intervento, ovvero la coesistenza di comorbilità connesse all' obesità.
Peraltro, non risultano eseguiti esami specifici prima di detto intervento, né colloqui di tipo psicologico, né un'adeguata osservazione nel post-intervento, il che induce a ritenere che il comportamento dei sanitari sia connotato da censurabile leggerezza.
Inoltre, è indubitabile la violazione del consenso informato: infatti la sig.ra Pt_1
non è stata informata dettagliatamente della portata dell'intervento, delle conseguenze che avrebbe avuto sulla vita quotidiana e della possibilità di sottoporsi ad interventi alternativi meno rischiosi, così risultando leso il diritto della paziente ad autodeterminarsi al meglio.
Tanto si rileva dalla lettura dei moduli di consenso informato che le vennero fatti sottoscrivere, nei quali si dà atto, in uno, della tecnica laparoscopica con cui sarebbe stato effettuato l'intervento, delle possibili complicanze che sarebbero potute sorgere nel corso dello stesso e del tipo di anestesia necessaria, nell'altro -che reca la data stessa dell'intervento 31.1.2003- dell'indicazione generica che alla paziente erano stati indicati i rischi probabili e le possibili conseguenze dell'operazione.
Non vi è alcuna menzione specifica circa l'alterazione anatomica che si sarebbe effettuata per giungere al dimagrimento, che avrebbe condotto ad un malassorbimento cronico e ad ingenti cambiamenti fisiologici che avrebbero indubbiamente e inevitabilmente inciso sulla quotidianità della paziente ( si pensi alle ripetute scariche diarroiche maleodoranti, 2-3 di giorno e 3-4 di notte, dolori all'addome), dei quali doveva essere informata nel dettaglio e in modo comprensibile, dal momento che non aveva le conoscenze per poter comprendere appieno la portata dell'intervento, ma soprattutto non vi è la minima indicazione dell'esistenza di altre tecniche operatorie, anche meno invasive e più praticate in Italia, sicché la paziente è stata completamente privata della possibilità di scegliere.
Non a caso, all'esito del consulto medico che aveva effettuato a Mantova, le era stato prospettato tutt'altro tipo di intervento, che dunque era “noto nel settore specializzato”
e di cui non le è stato fatto il minimo cenno prima di essere operata.
L'intervento in esame è senza dubbio un intervento rischioso e dalle conseguenze oggettivamente incidenti sulla vita di chi vi si sottopone.
La sig.ra aveva quale scopo la risoluzione dell'obesità patologica ed è stata Pt_1
sottoposta ad un intervento che ha comportato il dimagrimento fisico sperato, ma allo stesso tempo ha comportato, altresì, la necessità di sottoporsi ad altri interventi d'urgenza presso altri nosocomi, non essendo stata doverosamente e diligentemente seguita durante la convalescenza, nonché conseguenze invalidanti che hanno inciso anche sullo stato psicologico della stessa e sulla vita di relazione.
La parte attrice avrebbe dovuto essere resa edotta dei rischi, ma soprattutto delle alternative chirurgiche meno rischiose che, secondo quanto prospettato dal collegio peritale nell'elaborato, erano già esistenti all'epoca, così da potere esercitare consapevolmente la propria scelta che, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, si può presumere sarebbe ricaduta sulla tecnica chirurgica che avrebbe permesso il dimagrimento, correndo meno rischi e che avrebbe riportato meno conseguenze invalidanti per la paziente.
In conclusione, la domanda va accolta, essendo stata accertata la scelta errata del trattamento chirurgico prescelto nel caso in esame, le complicanze prevedibili ed evitabili o comunque limitabili se vi fosse stato un controllo attento e scrupoloso della convalescenza della paziente, nonché la lesione del consenso informato, da cui è derivato un danno alla salute e non solo la violazione del diritto della parte attrice di autodeterminarsi al meglio.
Tanto si rileva in conformità ai principi regolatori che la giurisprudenza di legittimità afferma in materia di lesione del consenso informato, secondo cui “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”( cfr. Ord. Cass. civ. n.30032/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ribadito la necessità di distinguere se la carenza di informazioni abbia causato un danno alla salute, dovendo la parte attrice in tal caso dimostrare che, qualora correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento, oppure un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, allorquando il deficit informativo abbia arrecato al paziente un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Difatti, l'omessa o insufficiente informazione può esplicarsi secondo le diverse modalità seguenti: 1) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, alla quale il paziente, in ogni caso, avrebbe scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni.
In tal caso, il risarcimento si rapporta al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
2) omessa/insufficiente informazione su un intervento che ha cagionato al paziente un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento ha ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
3) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto all' autodeterminazione, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
4) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
5) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti. In tal caso, il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
Ai fini della riconoscibilità del risarcimento conseguente ad uno dei suddetti pregiudizi, il paziente dovrà dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, in termini di causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
Nel caso di specie, a fronte della lesione del diritto della paziente di ricevere una completa e chiara informazione circa l'intervento, i rischi e le alternative meno rischiose, la stessa ha subito una lesione alla sua autodeterminazione.
Tale danno non patrimoniale è suscettibile di risarcimento da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 6.000,00.
Si ritiene inoltre provato il danno morale soggettivo patito dall'attrice a causa dei rilevanti postumi riportati in seguito all'intervento de quo, i quali inevitabilmente incidono sulla vita quotidiana e di relazione della sig.ra ridotta e limitata anche Pt_1 a causa della necessità di dovere utilizzare molte volte al giorno i servizi igienici, con ripercussioni sul suo stato psicologico, come documentato in atti a mezzo di relazione stilata dalla psicologa e dei certificati della ASL dello specialista neurologo e di prescrizione di farmaci per l'ansia e per l'insonnia.
Nulla è dovuto per la dedotta perdita di capacità lavorativa in ragione dell'assenza di prove.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve invece essere rimborsato all'attrice quanto versato per l'intervenuto chirurgico, pari ad euro 9.070,93.
Tanto rilevato e accertato, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra le parti convenute dovranno risarcirle le seguenti voci di danno non Pt_1
patrimoniale:
- il risarcimento del danno biologico permanente subito a causa dell'intervento de quo, calcolato nel totale nella misura del 25 %, comprensiva dei postumi permanenti (grave menomazione dell'apparato gastrointestinale e della parete addominale, esiti cicatriziali chirurgici) pari ad € 91.334,77;
-il danno morale soggettivo, nella misura del 40%, considerata la sofferenza per le complicanze e gli interventi cui è stata ulteriormente sottoposta, nonché la sindrome depressiva ansiosa, è pari ad euro 36.533,90;
- il risarcimento per i 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, calcolato in € 5.763,15
Il calcolo totale è effettuato avuto riguardo alle Tabelle di Roma nella versione vigente, tenuto conto dell'età della signora all'epoca dei fatti (43 anni), sicchè Pt_1
complessivamente il danno biologico ammonta ad euro 133.631,82.
A tale somma va aggiunto il danno da lesione del diritto di autodeterminazione pari ad euro 6.000,00.
Il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 139.631,82.
Tale somma, in quanto liquidata all'attualità, va devalutata al momento dell'illecito contrattuale ovvero al 31.1.2003, data dell'intervento, trattandosi di un'ipotesi di mora ex re (art.1219 comma 2 n.1 c.c.), sicché la paziente avrebbe avuto diritto ad essere risarcita al momento stesso dell'illecito. Tale somma va poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del fatto alla sentenza. Sulla somma via via rivalutata anno per anno, vanno poi computati gli interessi compensativi, dal dì del fatto alla sentenza, volti proprio a compensare il danno da ritardo, ovvero il ritardo con cui l'attrice riceverà il risarcimento rispetto al momento in cui si è verificato il danno
(secondo l'orientamento della Corte di Cassazione a S.U. n. 1712/1995), che questo giudice quantifica nella misura del 2,5% tenendo conto dell'aumento del potere di acquisto del denaro.
Così liquidato il debito di valore, si converte in debito di valuta, sicchè sula somma liquidata decorreranno dalla sentenza al soddisfo, gli interessi nella misura legale.
Il danno patrimoniale ammonta invece ad euro 9.070,93 e trattandosi di debito di valuta, decorreranno su tale somma gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, secondo lo scaglione 52.000,00-260.000,00 tenendo conto anche del rifiuto delle parti convenute di accettare la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.
Le spese di CT sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sula domanda proposta da nei confronti del dott. e del Parte_1 Controparte_6 [...]
così provvede: Controparte_4
1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna in solido Parte_1
il dott. ed il al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attrice, nella misura di euro
139.631,82, devalutata al 31.1.2003 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dal dì del fatto alla sentenza;
sulla somma così via via rivalutata anno per anno, vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2,5%, dal dì del fatto alla sentenza e sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo, nonché condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in euro 9.070,93 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì in solido tra loro, il dott. ed il Controparte_2 [...]
alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice nel Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 15.000,00 per competenze di giudizio ed euro 1.214,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%;
- pone definitivamente a carico del dott. e del Controparte_2 [...]
in solido fra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio Controparte_1
e dunque il pagamento delle somme liquidate nei decreti in atti, in favore dei CT dott.
del dott.ssa e del dott. Persona_4 Persona_10 Per_6
[...]
Roma, 20.4.2025
Il Giudice
Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 16697 per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Iuliucci, domiciliata in Roma alla via Po n.43 presso avv. Giovanna
Barba;
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Collarile, domiciliato in Napoli alla via Generale Orsini n 46,
CONVENUTA
Nonché , (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Serena Collarile, domiciliato in Napoli alla Via Generale Orsini n. 46;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica.
Conclusioni per “Piaccia al tribunale adito accertare, in via Parte_1
preliminare, la responsabilità del e/o Controparte_1
alternativamente e solidalmente quella del Dott. nel Controparte_2
verificarsi dell'evento per cui è causa;
2) condannare le parti convenute ut sopra indicate al risarcimento dei danni materiali e morali patiti dall'attrice, mediante il pagamento della somma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella cifra che sarà riconosciuta dal Tribunale adito, entro comunque il limite ai fini della L.89/20021. ”
Conclusioni per ed il : “Voglia Controparte_1 CP_3 CP_2
l'onorevole Tribunale adito: a) rigettare la domanda proposta dall'attrice Parte_1
perché inammissibile, e, comunque, integralmente destituita di fondamento;
[...]
b) condannare l'attrice alla refusione delle spese e competenze di cui alla presente lite in favore di essa concludente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale del e del dott. , per i danni Controparte_1 Controparte_2
subiti e subendi in conseguenza dell'intervento di diversione bilio pancreatica cui fu sottoposta dal medico convenuto nella struttura evocata in giudizio.
A fondamento della domanda risarcitoria, la parte attrice deduceva: che soffrendo di obesità da anni, nel 2003 aveva consultato il Prof. Dott. Per_1
Primario presso l'A.O. di Mantova, il quale, valutati i parametri di età, peso,
[...] altezza e BMI, accertava l'obesità patologica di II grado, consigliandole un intervento di gastroplastica laparoscopica, non quello di diversione bilio-pancreatica; di essersi poi rivolta nel gennaio 2003 al convenuto dott. per Controparte_2
un consulto riguardante la possibilità di risoluzione dell'obesità, che consigliava di procedere chirurgicamente;
di avere sottoscritto ed accettato il preventivo che il medico le aveva inviato, di €
8.459,00 + IVA per l'intervento chirurgico programmato;
che in data 30.1.2003 veniva ricoverata presso il Controparte_1
in regime privatistico, per essere sottoposta a intervento di diversione bilio pancreatica;
che le veniva fatto sottoscrivere un modulo consenso informato prestampato solamente quando si trovava già in sala preoperatoria, senza che le fosse rappresentata la reale entità dei rischi che andava ad assumere;
che nel corso dell'intervento veniva eseguito il prelievo di una trancia gastrica, il cui esame istopatologico dava esito di “pangastrite cronica follicolare”; che, pur essendo nell'immediato sorta sintomatologia caratterizzata da nausea ed episodi di vomito, la paziente veniva dimessa una settimana dopo, in data 06.02.2003, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare;
le veniva inoltre consegnato un volumetto prestampato contenente consigli per il post-operatorio, senza che le fossero indicate particolari cautele;
che dopo il rientro a casa, stante il persistere della sintomatologia e il sopraggiungere di intensi dolori addominali, il marito della sig.ra contattava sia il dott. Pt_1
che il suo assistente dott. , i quali lo tranquillizzavano, chiarendo che si CP_2 Per_2
trattava di normale decorso post-operatorio; il 17.02.2003, a seguito di ulteriore contatto telefonico dovuto all'insorgere di dolori lancinanti all'addome, il sott. Tacchino consigliava all'attrice di assumere un antinfiammatorio per via endovenosa;
che il marito dell'attrice si rivolgeva al medico di famiglia, il quale consigliava di recarsi immediatamente al pronto soccorso;
che lo stesso giorno la sig.ra era ricoverata presso il presidio ospedaliero di Pt_1
Praia a Mare (Asl 1 di Paola), con diagnosi in accettazione di “ernia strozzata interna”; veniva sottoposta d' urgenza ad intervento di resezione di un tratto ileale di circa 200 cm;
riscontrata un'ischemia necrotica irreversibile su circa 150 cm di tratto ileale, si provvedeva a riconfezionare l'anastomosi gastro-digiunale e si confezionava anastomosi digiuno-ileale; le dimissioni , con prescrizione di terapia farmacologica avvenivano in data 26.02.2003; che il dott. era costantemente aggiornato telefonicamente dell'evoluzione CP_2
clinica della paziente;
che il 25.03.2003 l'attrice era ricoverata nuovamente nell'anzidetto nosocomio a causa di un ascesso sulla cicatrice chirurgica della parete addominale, di cui si rendeva necessario lo svuotamento chirurgico con successivo drenaggio, con reiterate toilette e medicazioni della ferita;
che dal 10 al 19 giugno del 2003 era ricoverata ed operata per laparocele;
che per recidiva di laparocele xifo-ombelicale era ricoverata a Roma presso Villa
Aurora dal 12 al 20.12.2005; che le condizioni della parte attrice non miglioravano, stante il sopraggiungere di diversi episodi sub occlusivi che la costringevano a reiterate osservazioni, anche in pronto soccorso.
A causa del descritto percorso clinico, la sig.ra deduceva di essere fortemente Pt_1
depressa nel tono dell'umore, di essere affetta da una condizione di malassorbimento, per lunghi tratti anoressica e di non essere più in grado di badare a sè stessa, né di assistere la propria famiglia.
A seguito di visita medica collegiale da parte della Commissione medica di verifica provinciale di Benevento, il 18.09.2008 la sig.ra era dichiarata invalida con Pt_1
riduzione della capacità lavorativa pari al 75%.
Si rivolgeva dunque ad un medico legale, che esaminata la documentazione, ravvisava gravi elementi di responsabilità a carico delle parti convenute, per avere errato nella scelta del trattamento cui sottoporre la paziente, omettendo di prospettarle prima trattamenti dietetici, farmacologici e chirurgici alternativi e meno rischiosi;
per avere omesso di informare la paziente dei gravi rischi che correva sottoponendosi all'intervento e per averle causato gravi ed irrimediabili danni psico fisici, incidenti sulla qualità della vita e sulla vita di relazione. La sig.ra non era stata informata Pt_1
del rischio di una estesa necrosi intestinale, tale da comportare la resezione di due metri di intestino ileale;
precisava che la necrosi intestinale non rientrasse tra le comuni lesioni osservabili nel corso di interventi chirurgici come quello de quo, dovendosi desumere che la lesione fosse stata causata da colpevole condotta degli operatori;
ravvisava l'omissione di qualsiasi valutazione psichica della paziente prima di sottoporla all' intervento.
In conclusione, deduceva parte attrice, il mancato raggiungimento del risultato terapeutico ottimale, richiesto nel caso di chirurgia estetica;
una grave lesione iatrogena all'intestino ed il vizio del consenso informato.
In particolare, il medico legale di parte attrice riteneva doversi riconoscerle un danno biologico calcolato in percentuale tra i 65 e i 67 punti, una sindrome ansioso- depressiva, come da diagnosi della psicologa dr.ssa , e relative Persona_3
conseguenze sulla capacità lavorativa specifica, oltre a 7 mesi di I.T.A.
Tanto dedotto e rilevato, parte attrice rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.06.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_4
contestando integralmente le deduzioni di parte attrice.
In particolare, la convenuta precisava che l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta la sig.ra non aveva alcuna connotazione di carattere estetico, in Pt_1
quanto era da considerarsi un intervento ad esclusivo scopo terapeutico, mirato per chi, come parte attrice, avesse un indice di massa corporea (BMI) superiore a 35.
Assumeva altresì che nessun comportamento censurabile fosse da attribuirsi alle parti convenute, essendo stato l'intervento e il post-operatorio ottimale, sino alle dimissioni;
la successiva occlusione intestinale accusata da parte attrice, era conseguenza aspecifica di tutti gli interventi di chirurgia addominale;
contestava la sussistenza dei sintomi di nausea e vomito che l'attrice riferiva di avere accusato nelle immediatezze del post operatorio, tanto che prima di essere dimessa aveva eseguito una radiografia dell'apparto digerente che ne aveva certificato regolare canalizzazione intestinale e che, nel corso della degenza, aveva ben tollerato la dieta semiliquida , senza episodi di vomito.
Con riferimento all'episodio ischemico che comportò la necessità per la paziente di recarsi presso il nosocomio di Praia a Mare, dove veniva sottoposta a resezione del tratto interessato con consequenziale riconfezione di anastomosi gastro-digiunale e confezione di anastomosi digiuno-ileale, rilevava che era complicanza prevedibile ma non evitabile, del primo intervento eseguito presso il di Roma. Controparte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la refusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.1.2020 si costituiva in giudizio il dott. , contestando integralmente tutto quanto dedotto da Controparte_2
parte attrice ed aderendo alle difese della struttura sanitaria;
deduceva la correttezza del proprio operato, oltre alla circostanza che la paziente era stata informata sia dal convenuto che da altri medici che l'avevano assistita nelle immediatezze del ricovero, circa l'intervento di diversione bilio pancreatica e dei rischi connessi, tanto che aveva sottoscritto il consenso informato;
precisava che non si erano riscontrati episodi di nausea e vomito nel post operatorio e che la paziente era stata dimessa proprio perché il decorso era ottimale;
che le complicanze di occlusione intestinale successivamente sorte, erano conseguenze aspecifiche di tutti gli interventi di chirurgia addominale e non dovevano attribuirsi all'intervento de quo;
quanto all'episodio ischemico che aveva reso necessario il secondo intervento chirurgico, assumeva che esso fosse complicanza prevedibile ma inevitabile, anche per un operatore che abbia improntato il proprio comportamento a diligenza, prudenza e perizia.
Per tutto quanto esposto, il dott. chiedeva il rigetto della domanda, CP_2
rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Il 18.06.2020 il giudice pro tempore disponeva CT nominando il Dott. Persona_4
il quale depositava il proprio elaborato peritale in data 28.04.2021; in data
[...] 08.08.2022 la causa era assegnata a questo giudice che l'08.09.2022 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 c.p.c.
Con provvedimento del 19.03.2023, questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e dichiarava la nullità della CT depositata, in quanto non stilata da un collegio peritale conformemente all'art 15 comma 1 della L. 24/2017.
Veniva disposta la rinnovazione della CT, con nomina della dott.ssa Per_5
quale medico-legale e del dott. quale medico chirurgo
[...] Persona_6
specializzato in chirurgia dell'apparato digerente;
il 7.03.2024 il collegio peritale depositava la CT;
il 3.12.2024 il giudice avanzava una proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c. e rilevata la mancata adesione alla proposta conciliativa, il
27.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che verranno esposte in seguito.
La sig.ra adiva l'intestato Tribunale per sentire accertata e dichiarata Parte_1
la responsabilità professionale del medico e della struttura convenuti in giudizio: in particolare, deduceva l'errata scelta del trattamento chirurgico di risoluzione dell'obesità patologica, l'omessa prospettazione di metodi alternativi e meno rischiosi;
l'omessa informazione dettagliata sui rischi dell'intervento di diversione bilio- pancreatica;
lamentava di avere subito una grave e irrimediabile compromissione della salute, della vita di relazione e della qualità della vita;
assumeva altresì, che la necrosi intestinale sviluppata e la conseguente necessità di resezione di 2 metri di intestino ileale, non era considerabile quale normale conseguenza dell'intervento de quo, sicché doveva essere addebitata alla condotta colpevole delle parti convenute.
Il dott. e il si sono costituiti in giudizio contestando CP_2 Controparte_1
le avverse pretese perché infondate in fatto e diritto. Inquadrato brevemente l'oggetto della domanda, giova a questo punto evidenziare che la disciplina normativa applicabile al caso in esame è quella vigente all'epoca dei fatti, tenuto conto che l'intervento chirurgico in contestazione è risalente al 31.01.2003 ed è dunque anteriore rispetto all'entrata in vigore della legge n. 189/2012, detta anche
“Legge Balduzzi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non
è retroattiva (cfr. Cassa. civ. n. 28994/2019).
Secondo la disciplina applicabile, la struttura sanitaria e il medico in essa operante, in caso di dedotta responsabilità professionale, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la prima, dunque, risponde per inesatto adempimento o per inadempimento ai sensi dell'art 1218 c.c., anche per il fatto doloso o colposo del dipendente o degli ausiliari, non dipendenti o collaboratori esterni, ai sensi dell'art
2049 c.c. e a tal fine risulta irrilevante se il medico sia stato scelto dal paziente ( cfr.
Cass. civ. n. 13593/2007).
In termini di onere della prova, ne deriva che il paziente che agisce in giudizio debba provare il contratto -fondato sul contatto sociale- ed allegare l'inadempimento del medico e della struttura, mentre su questi ricade l'onere probatorio circa l'esatto adempimento della prestazione.
Passando al merito, la domanda di parte attrice verte sull' errata scelta del trattamento chirurgico e sulle conseguenze che esso ha avuto sulla salute e sulla vita quotidiana e di relazione e dovrà essere esaminata tenendo conto di quanto emerso all'esito delle operazioni peritali disposte nel presente giudizio.
Il collegio peritale ha esaminato la documentazione medica in atti e visitato la sig.ra ricostruendone la storia clinica come segue: la signora all'epoca dei fatti era Pt_1
una quarantunenne affetta da obesità patologica con un BMI di 36; dopo diverse diete non andate a buon fine, si rivolgeva in primo luogo al Prof. che, Persona_1
accertata l'obesità patologica di tipo II e certificati gravi problemi osteoarticolari, dava indicazione alla paziente di sottoporsi ad intervento di chirurgia bariatrica;
la sig.ra si rivolgeva dunque al convenuto dott. , specialista Pt_1 Controparte_2
nel settore;
all'esito dei colloqui, il dottore candidava la paziente ad un intervento di diversione bilio-pancreatica secondo la tecnica Scopinaro, da svolgersi in regime di attività libero-professionale; all'ingresso nella struttura ospedaliera del CP_1
il dott. annotava in cartella“ Paziente affetta da Controparte_1 CP_2
obesità patologica di grado elevato, resistente a terapia dietetica con gravi conseguenze osteoarticolari e metaboliche. Per tale motivo si ricovera e si pone indicazione ad intervento di diversione bilio-pancreatica…”; l'operazione chirurgica fu eseguita il 31.1.2003; dagli atti risulta un decorso port intervento scevro da complicazioni, tanto che la paziente veniva dimessa in data 6.02.2003; durante la convalescenza tuttavia accusava dolori addominali e nausea;
il 17.02.03 si recava presso il Presidio ospedaliero di Praia a Mare dove era sottoposta in regime di urgenza ad un intervento per Addome Acuto da necrosi di ansa intestinale (lungo tratto ileale), nel corso del quale veniva individuato un gruppo di 2 anse intestinali in evidente stato di necrosi ischemica irreversibile ed un' ernia interna trans-mesocolica con strozzamento del mesentere;
il tratto di 150 cm interessato da necrosi ischemica veniva resecato;
i chirurghi riconfezionavano anche l'anastomosi gastro-digiunale, si fissava l'ansa intestinale;
il decorso post operatorio era regolare, dopo nove giorni la paziente veniva dimessa;
il 25.03.03 la paziente accedeva di nuovo presso il nosocomio di Praia
a Mare per l' incisione e il drenaggio della raccolta ascessuale della parete addominale sulla cicatrice chirurgica in sede epigastrica e veniva dimessa il 2.04.03; il 12.12.05 la sig.ra si ricoverava presso la casa di cura Villa Aurora di Roma per il Pt_1
trattamento del laparocele recidivato all'intervento di plastica eseguito a Praia a Mare.
Nel gennaio del 2005 la paziente si sottoponeva a visita specialistica presso la ASL 1 di Benevento dove le diagnosticavano un “Disturbo depressivo marcato con ansia generalizzata” e le prescrivevano alcuni farmaci;
il 18.08.08 le veniva riconosciuta un'invalidità del 75%, confermata nelle revisioni successive.
Il consulenti tecnici d'ufficio hanno precisato, che nel periodo in cui era stato eseguito l'intervento per cui è causa, la chirurgia bariatrica muoveva i suoi primi passi e che ancora non esistevano linee guida accreditate dalle comunità scientifiche di riferimento come la e la;
le prime Pt_2 Parte_3 linee guida del settore vennero stilate nel 2007 e pubblicate nel 2008, pertanto, all'epoca dei fatti non era stata ancora stabilita la linea di indirizzo che vedeva adeguata l'indicazione ad un intervento di Chirurgia Bariatrica solo per i pazienti con BMI uguale o maggiore di 40, oppure per quelli con BMI tra 35-40, ma in questo caso, solo in presenza di gravi comorbilità e di totale insuccesso di terapie dietetiche che potessero giustificare tale indicazione. Tuttavia, soggiungeva il collegio peritale, all'epoca esistevano le regole della buona pratica clinica.
Tanto premesso, i CT hanno risposto ai quesiti affermando:
Quesito n. 1, pag. 1 (Diagnosi):
Risposta: La diagnosi fatta alla paziente è stata corretta ed in effetti la era Pt_1
affetta all'epoca dei fatti da una “OBESITA' DI II GRADO”.
Quesito n. 2, pag.1 (Scelta del Trattamento):
Risposta: A) Non risulta, stando a quello che riferisce la paziente, che alla stessa sia stata fornita una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, le venne detto solo che le feci sarebbero state maleodoranti. Venne somministrato alla periziata un consenso informato per Diversione B.P. con le possibili complicanze suddivise in
“Poco gravi e frequenti” e “Gravi e poco frequenti”.
B) L'intervento proposto, o intervento di , era un intervento di tipo Per_7
malassorbitivo che poteva assicurare un significativo e stabile calo ponderale
(soprattutto nei soggetti affetti da diabete e ipercolesterolemia), ma in genere era realizzato su pazienti affetti da obesità patologica con BMI superiore a 40 e più vicino a 50, oppure su pazienti con BMI da 36 in poi ma con gravi comorbilità. D'altro canto, presentava una serie di rischi connessi alla sua stessa realizzazione chirurgica;
essendo un intervento di tipo demolitivo (Ulcera Gastrica 3% dei casi, occlusione intestinale da aderenze e varie 1% dei casi, laparocele 10% dei casi) aveva inoltre la peculiarità di fare aumentare le evacuazioni del soggetto, evacuazioni maleodoranti con fenomeni di flatulenza, di promuovere l'insorgere di anemia, osteoporosi, carenze vitaminiche, malnutrizione proteica. Erano praticabili, come visto nel capitolo delle considerazioni specialistiche, altri interventi di riduzione della compliance gastrica, meno demolitivi, reversibili, portatori di minori e più gestibili complicanze e sicuramente adatti al BMI della Pt_1
C) Il trattamento prescelto poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al nostro caso specifico, solo avuto riguardo a gravi comorbilità accertate a carico della che aveva un BMI di 36, questo secondo la migliore scienza ed Pt_1
esperienza medico chirurgica del tempo, ma non secondo le linee guida che all'epoca, come anticipato, non esistevano per la chirurgia dell'obesità.
Specifichiamo, come da quesito del Magistrato, che la tecnica realizzata sulla periziata, ovvero l'intervento di , non era l'unica conosciuta all'epoca Per_7
del fatto, ma erano conosciute e praticate da anni tecniche alternative, meno invasive quali il palloncino gastrico, il banding gastrico, il by-pass gastrico (e altre di cui abbiamo già disquisito nel capitolo precedente).
Di tali tecniche, neanche poi tanto innovative, atte a ridurre la compliance gastrica, non risulta che sia stata data informazione alla paziente.
La tecnica chirurgica praticata non era l'unica idonea per la paziente in relazione al suo peso ed al suo BMI e la patologia osteoarticolare (mai indagata e riscontrata con esami e i dati obbiettivi) fu determinante nella scelta della suddetta tecnica, abitualmente riservata a soggetti con BMI almeno dai 40 in su e con atteggiamento compulsivo nei confronti del cibo.
Nella raccolta dati di rilevanza infermieristica, non è presente alcun riferimento
a patologie osteoarticolari pregresse.
All'esame obiettivo (vedi cartella clinica di ricovero del gennaio/febbraio 2003) si legge: “… Condizioni generali discrete. Stato psichico vigile… Masse muscolari tonico trofiche. Ossa e articolazioni apparentemente indenni… Arti superiori ed inferiori: …non limitazioni di motilità articolare…”.
D) Il trattamento prescelto richiedeva una specifica competenza professionale sicuramente in possesso del convenuto chirurgo operatore (Dott. Controparte_2
, professionista valido ed apprezzato nella comunità scientifica delle società
[...]
italiane di chirurgia. Quesito n. 3, pag. 2 (Esecuzione del Trattamento):
Risposta: Il trattamento fu eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica di allora.
Quesito n. 4, pag. 2 (Danno-nesso causale):
Risposta: All'intervento non sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili ad una diversione B.P. correttamente praticata. L'ernia interna che venne a formarsi per un incarceramento di anse attraverso la breccia trans-mesocolica è da intendersi quale complicanza prevedibile ma non prevenibile da parte del chirurgo operatore.
Quesito n. 5, pag. 2 (Danno conseguenza):
Risposta: A) Non vi sono eventuali precedenti morbosi del soggetto in relazione di concorso a coesistenza con gli attuali postumi, in particolare non risulta alcuna patologia osteoarticolare citata al momento dell'indicazione al trattamento chirurgico in questione.
B) La inabilità dell'intervento subito dalla attrice riguarda esclusivamente quella conseguente al trattamento di diversione B.P. e della sua complicanza e va computata nella misura di gg 30 (trenta) di Inabilità Temporanea Assoluta e gg 30 (trenta) di
Inabilità Relativa al 50%.
C) I postumi a distanza di 20 anni dall'intervento sono ormai stabilizzati ed hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica nella misura del 25%
(venticinquepercento) applicando qual criterio il barème della CP_5
D) La periziata non allega di svolgere alcuna particolare attività non lavorativa su cui i postumi possano incidere in concreto.
E) Attualmente la periziata ha dichiarato che non svolge alcuna attività lavorativa.
F) La periziata dal 1995 in poi avrebbe iniziato a gestire una impresa commerciale, tale attività si sarebbe poi interrotta a causa delle sequele della vicenda per cui è lite.
G) La periziata non può al momento eliminare i postumi con terapie ad hoc essendo questi ormai stabilizzati nel lungo arco temporale. H) Sono state presentate le seguenti spese di cura sostenute dalla periziata relativamente al trattamento chirurgico effettuato:
- fattura 1085 del 06/02/2003 (onorario equipe chirurgica – equipe anestesista) €
7.702,84
- fattura 1086 del 06/02/2003 (differenziata cat. 1) €. 1.031,80
- fattura 1087 del 06/02/2003 (quota pari al 10% del DGR) €. 336,29.
In sostanza, gli stessi CT hanno evidenziato profili di criticità a carico delle parti convenute, con riferimento alla scelta dell'intervento di diversione bilio pancreatica ed al consenso informato, sui rischi che ne sarebbero derivati.
A tal proposito il collegio peritale si è espresso nei termini seguenti:
A) “Non risulta, stando a quello che riferisce la paziente, che alla stessa sia stata fornita una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, le venne detto solo che le feci sarebbero state maleodoranti. Venne somministrato alla periziata un consenso informato per Diversione B.P. con le possibili complicanze suddivise in “Poco gravi e frequenti” e “Gravi e poco frequenti”;
B) L'intervento proposto, o intervento di , era un intervento di tipo Per_7
malassorbitivo che poteva assicurare un significativo e stabile calo ponderale
(soprattutto nei soggetti affetti da diabete e ipercolesterolemia), ma in genere era realizzato su pazienti affetti da obesità patologica con BMI superiore a 40 e più vicino a 50, oppure su pazienti con BMI da 36 in poi ma con gravi comorbilità.
D'altro canto, presentava una serie di rischi connessi alla sua stessa realizzazione chirurgica, essendo un intervento di tipo demolitivo (Ulcera Gastrica 3% dei casi, occlusione intestinale da aderenze e varie 1% dei casi, laparocele 10% dei casi), aveva inoltre la peculiarità di fare aumentare le evacuazioni del soggetto, evacuazioni maleodoranti con fenomeni di flatulenza, di promuovere l'insorgere di anemia, osteoporosi, carenze vitaminiche, malnutrizione proteica. Erano praticabili, come visto nel capitolo delle considerazioni specialistiche, altri interventi di riduzione della compliance gastrica, meno demolitivi, reversibili, portatori di minori e più gestibili complicanze e sicuramente adatti al BMI della
” Pt_1
Quanto al consenso informato il collegio peritale afferma: “Riteniamo che nella situazione descritta la non abbia avuto la possibilità di autodeterminarsi Pt_1
scegliendo, dopo adeguata rappresentazione delle tecniche di chirurgia bariatrica praticate all'epoca, quello più adatto al suo peso ed alle sue condizioni. Riteniamo inoltre che sia stato superficiale e negligente inserire la periziata tra i soggetti candidabili alla diversione BP con un BMI di 36, motivando la scelta con l'esistenza di comorbilità osteoarticolari e metaboliche mai indagate, anzi addirittura sconfessate dalla cartella clinica e non documentate da esami fatti dalla paziente in precedenza o fatti fare alla stessa prima del ricovero al ” CP_1
Ebbene, esaminate anche le note critiche dei consulenti di parte, i CT hanno avuto modo di rispondere e fornire alcune rilevanti precisazioni: in primo luogo, su impulso del consulente di parte attrice, hanno dato atto che all'epoca dei fatti in Italia esistevano
Le Linee Guida Italiane dell'Obesità, introdotte nel 1999, una traduzione dell'originario documento nordamericano, che nel nostro Paese erano rivolte innanzitutto ai medici di base come guida per la gestione dell'obesità, essendo stato in quegli anni rilevato un costante aumento del fenomeno;
tali linee guida, rivolte in ogni caso a tutti professionisti del settore, sconsigliavano espressamente ( pag. 41) di praticare l'intervento di diversione bilio pancreatica per l'obesità, anche in ragione dei pochi casi e dati al tempo disponibili.
Inoltre, come precisato dai CT: L'intervento proposto, o intervento di , era Per_7
un intervento di tipo malassorbitivo che poteva assicurare un significativo e stabile calo ponderale (soprattutto nei soggetti affetti da diabete e ipercolesterolemia), ma in genere era realizzato su pazienti affetti da obesità patologica con BMI superiore a
40 e più vicino a 50, oppure su pazienti con BMI da 36 in poi, ma con gravi comorbilità. D'altro canto, presentava una serie di rischi connessi alla sua stessa realizzazione chirurgica, essendo un intervento di tipo demolitivo (Ulcera Gastrica 3% dei casi, occlusione intestinale da aderenze e varie 1% dei casi, laparocele 10% dei casi), aveva inoltre la peculiarità di fare aumentare le evacuazioni del soggetto, evacuazioni maleodoranti con fenomeni di flatulenza, di promuovere l'insorgere di anemia, osteoporosi, carenze vitaminiche, malnutrizione proteica. Erano praticabili, come visto nel capitolo delle considerazioni specialistiche, altri interventi di riduzione della compliance gastrica, meno demolitivi, reversibili, portatori di minori
e più gestibili complicanze e sicuramente adatti al BMI della ” Pt_1
Peraltro, gli stessi CT hanno specificato: “Riteniamo inoltre che sia stato superficiale
e negligente inserire la periziata tra i soggetti candidabili alla diversione BP con un
BMI di 36, motivando la scelta con l'esistenza di comorbilità osteoarticolari e metaboliche mai indagate, anzi addirittura sconfessate dalla cartella clinica e non documentate da esami fatti dalla paziente in precedenza o fatti fare alla stessa prima del ricovero al ” CP_1
Da tali ulteriori considerazioni, deducono i CT che il convenuto dott. , si sia CP_2
incautamente discostato dalle pratiche della scuola italiana del tempo, aderendo invece a quelle della scuola anglosassone.
Ritiene il Tribunale che siano emersi profili censurabili a carico delle parti convenute, in base a quanto specificato nella CT, esaustiva, logica ed esauriente, svolta con metodo scientifico e che ha risposto in modo puntuale alle osservazioni dei CTP, sicché le conclusioni cui pervengono i CT sono per lo più condivisibili, anche se non perfettamente in linea con le risposte fornite ai CTP di parte attrice, che appaiono invece logiche e condivisibili, in particolare modo con riferimento alle complicanze e che si riportano di seguito: “Pur prendendo atto della chiarissima ed approfondita esposizione del caso che ci occupa, opportuno sembra esprimere alcune considerazioni aggiuntive, secondo l'ordine seguito dai Consulenti nella risposta fornita ai quesiti posti loro.
Al primo punto era chiesto di formulare una corretta diagnosi relativamente al livello di obesità presentato dalla individuata dai Consulenti in “Obesità di II Pt_1
grado”. I parametri valutativi erano:
-altezza cm 166, -peso Kg 97, risultandone un indice di 35,20. A tal punto occorre precisare che nell'obesità di II classe 2 afferiscono IMC compresi tra 35 e 39,99 (obesità di medio grado), mentre in
I classe (obesità lieve) rientrano gli indici di IMC compresi tra 30,00 e 34,99. Quindi non appare corretta la valutazione di “IMC 36” espressa dal Dr in data Per_8
26.11.02 e passivamente ripresa dal Dr in occasione del ricovero di cui CP_2
trattasi. L'arrotondamento normalmente eseguito in simili casi avrebbe consigliato di esprimersi per un'obesità di grado lieve-medio, esistendo nella fattispecie un limite estremamente labile tra la I classe e la II classe.
Simile dato, border-line, avrebbe dovuto escludere categoricamente l'esecuzione dell'intervento chirurgico, ancor più con la tecnica adottata;
un sanitario onesto e consapevole avrebbe dovuto persino impedire alla paziente un intervento tanto rischioso, demolitivo e non più emendabile, cosa che non è stata correttamente e diligentemente considerata. E forse non a caso nella cartella clinica relativa all'intervento sono persino assenti i dati relativi al peso ed all'altezza della paziente all'epoca dell'intervento di cui trattasi. Non vi è chi non veda l'assoluta assenza
d'indicazione all'intervento chirurgico eseguito dal Dr , la reiterata CP_2
falsificazione dei dati clinici e la realizzazione di un cospicuo danno all'Erario.
Per quanto riguarda il confronto tra la condotta posta in atto dal quest'ultimo sanitario le linee guida dell'epoca, i Consulenti erroneamente dichiarano al punto C della pagina 16 (risposta al quesito n. 2): “linee guida che all'epoca, come anticipato, non esistevano per la chirurgia dell'obesità”.
Occorre qui ricordare le Linee Guida Italiane dell'Obesità (LiGIO) pubblicate nel
1999, nelle quali alla pagina 141 è dato leggere: “Diversione bilio-pancreatica
(BPD). I dati presentati nella Tab. 24 (5 titoli valutabili su 11 abstract) non permettono di ritenere che questo intervento possa essere oggi consigliato, non solo alla luce dell'esiguo numero di ricercatori che hanno presentato i loro dati. Tale affermazione è relativa all'estrema modificazione della fisiologia intestinale e alla notevole frequenza di alterazioni metaboliche collegate col malassorbimento. Anche se la perdita di peso è certamente considerevole, e così pure l'estensione del follow- up (superiore a 5 anni in tre titoli), questo intervento non è attualmente da prendere in considerazione con sufficiente evidenza per un rapporto costo/rischio/beneficio”.
Nella allegata tabella è indicata una mortalità dello 0,5% correlata all'intervento, mentre altre revues indicano una mortalità dell'1%. È quindi evidente l'assoluta inappropriatezza della tecnica chirurgica adottata peraltro, si ribadisce, in netta contrapposizione al parere coevo espresso da altri specialisti in materia. Per tutti tali motivi la risposta fornita dai Consulenti ai punti 2 e 3 non appare fondata e condivisibile, risultando in conclamata contrapposizione alle linee guida dell'epoca, ma anche alle regole della buona pratica clinica dell'epoca, vale a dire una prestazione professionale del Dr attuata in dispregio ad uno standard CP_2
minimo di etica e di qualità scientifica, necessari per poter fornire un'adeguata assistenza sanitaria alla paziente.
Invece le linee guida di buona pratica clinica sono state per la prima volta recepite dalla legislazione nazionale con il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997.
La condotta del Dr è in netta violazione anche al principio bioetico di CP_2
beneficialità, in forza del quale il personale sanitario deve sempre agire tutelando in maniera prioritaria l'interesse del paziente, nonché al principio di non maleficenza o primum non nocere, secondo cui il personale sanitario non deve causare danno al paziente.
In prosieguo al punto 4 gli stessi Consulenti dichiarano di andare a valutare i postumi risarcibili alla stregua di quelli normalmente attendibili all'intervento eseguito dal Dr
giacché tutto quanto accaduto successivamente all'intervento “è da Per_9
intendersi quale complicanza prevedibile ma non prevenibile da parte del chirurgo operatore”. A parte il fatto che sulla scorta del principio “quod est causa causae est causa causati” Tradotto letteralmente significa "la causa della causa è la causa di ciò che è stato causato". In pratica se il "Fatto A" è causa del "Fatto B", il quale ha poi causato il "Fatto C", si può affermare che il "Fatto A" è causa del "Fatto C". Su tale sillogismo si basa il principio giuridico del "Nesso di causalità" e pertanto nella fattispecie tutte le conseguenze dannose sopraggiunte all'intervento sono in rapporto causale con l'intervento stesso.
Ma non solamente per tale motivo si dissente decisamente su simile impostazione, ma anche per i seguenti motivi. Con il concetto di “complicanza” la medicina legale designa solitamente un evento dannoso, insorto nel corso di un intervento chirurgico
o di un iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Il termine complicanza ha però un significato clinico e non può essere utilizzato come criterio di separazione tra un danno senza “colpa” e un danno derivante invece da condotta colposa.
Inoltre, se nel corso dell'esecuzione di un intervento, o dopo la conclusione di esso, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente “o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile ed in tal caso esso integra gli estremi della 'causa non imputabile' (esente da colpa), di cui all'art.
1218 c.c.”.
Quindi, oltre al fatto che i Consulenti adoperino impropriamente il termine
“prevenibile” invece di “evitabile”, cosa di non trascurabile significato logico e semantico, va aggiunto che mai la paziente sia stata informata circa il rischio che si potessero verificare una sequela di danni al punto da determinare una così estesa necrosi intestinale, una rimozione di ben due metri di intestino ileale, un laparocele, ecc. Inoltre, gli stessi modelli prestampati di consenso non contemplano la possibilità, espressa in maniera univoca e specifica, dell'incombenza di un rischio relativo alle nuove patologie insorte a seguito ed a causa del trattamento ricevuto dalla . Pt_1
Ancor più significativo in tal senso il fatto che nell'opuscolo informativo rilasciato dal
Dr ai propri pazienti, si concluda in maniera perentoria: “IL RISULTATO CP_2
FINALE E' UNA PERSONA MAGRA E SANA NELLA TOTALITA' DEI CASI”, avendo egli stesso categoricamente affermato che fosse escluso il verificarsi di tutte le presunte
“complicanze” sulle quali tuttora si argomenta. Inoltre è stato già chiarito nella consulenza di parte attrice che tali eventi iatrogeni
(cioè correlati causalmente all'azione dell'operatore) non sono nemmeno indicati tra gli eventi avversi “prevedibili” nel modello di consenso informato fatto sottoscrivere alla non rientrano tali fattispecie di danno neppure tra le comuni lesioni Pt_1
osservabili nel corso di simili interventi chirurgici e quindi unicamente la singolare condotta colpevole dell'operatore ha potuto cagionare l'infausto esito finale. Appare pertanto inequivocabilmente erronea l'impostazione dei Consulenti che prevede
l'esclusione della responsabilità per la non evitabilità degli eventi iatrogeni.
Infine, la prova della “inevitabilità” dei danni realizzatisi deve essere fornita in giudizio dalla parte convenuta, prova da essa mai esibita nell'intero corso della vicenda processuale”.
Ebbene, si condividono le osservazioni dei CTP di parte attrice, in ordine alla non prevedibilità e soprattutto inevitabilità delle complicanze subite dalla paziente, prova che gravava sui convenuti e che non hanno fornito.
Infatti, mentre il laparocele può considerarsi complicanza prevedibile e non evitabile di un intervento addominale, diverso è a dirsi per l'ernia strozzata e la necrosi intestinale, tanto più che se si definiscono complicanze di un intervento CHE NON
ANDAVA ESEGUITO per non essere il trattamento più adeguato al caso di specie, non possono certo considerarsi complicanze imprevedibili ed inevitabile.
Tali sarebbero, solo se rientranti nelle normali conseguenze dell'intervento corretto che doveva essere eseguito.
Partendo infatti dalla premessa che la scelta di quel tipo di intervento non è stata corretta, i convenuti avrebbero dovuto dimostrare che pur eseguendo il trattamento corretto per il caso in esame, quelle complicanze si sarebbero comunque verificate e sarebbero state non prevedibili ed inevitabili.
Tale prova invece non è stata fornita, sicché le complicanze costituiscono un danno ulteriore, che poteva essere evitato.
Peraltro, non si condividono le conclusioni sulle complicanze cui sono pervenuti i
CT, anche sotto altro profilo.
Considerato che
la paziente, pur essendo stata dimessa, era ancora in convalescenza e dunque, dopo un simile intervento, doveva essere seguita in modo attento e scrupoloso dal chirurgo, è incontestato invece, che nonostante i sintomi più volte rappresentati nel post-intervento ed ingravescenti, non è stata sottoposta ad osservazione, anche mediante esami diagnostici, dimostrando gli operatori grave leggerezza, in quanto, se il laparocele è una complicanza frequente ed inevitabile, diverso è a dirsi per l'ernia strozzata e la necrosi intestinale. Invero, a fronte di una sintomatologia come quella rappresentata dalla paziente, il chirurgo avrebbe dovuto mettersi in allarme, sottoporla immediatamente ad esami diagnostici, piuttosto che prescrivere farmaci telefonicamente e verosimilmente provvedere ad un intervento repentino, che avrebbe potuto quanto meno ridurre le conseguenze.
Pertanto, ad avviso di questo giudicante, le complicanze, non solo era evitabili praticando il trattamento chirurgico corretto ed adeguato alla paziente, ma anzi, proprio in considerazione del tipo di intervento praticato particolarmente invasivo e demolitivo, gli operatori avrebbero dovuto tenere la paziente sotto stretta osservazione nel post-operatorio e non sottovalutare la sintomatologia più volte segnalata e quanto meno intervenire prontamente per limitare i danni.
Con riferimento alla scelta del trattamento chirurgico di diversione bilio pancreatica, occorre tenere conto del fatto che si tratta di un intervento di portata non indifferente, il quale contempla una modifica alla fisiologia intestinale del paziente, sicché la tecnica operatoria conduce sicuramente al dimagrimento della persona affetta da obesità patologica, ma comporta altresì pesanti alterazioni metaboliche e malassorbimento.
All'epoca dei fatti di causa, nel 2003, per stessa ammissione dei CT, esistevano delle
, anzi già dal 1999, che sconsigliavano questo tempo di Parte_4
intervento e lo ammettevano solo in presenza di precisi requisii del paziente: obesità superiore a 40 e vicino a 50, ovvero nei pazienti con MBI 36 come nel caso della solo in presenza di particolari comorbilità, accertate, che invece nel Pt_1
caso in esame, non solo erano insussistenti, ma cosa più grave, nemmeno indagate prima dell'intervento, dimostrando leggerezza e imprudenza. E' assolutamente censurabile dunque la scelta del medico di aderire alla scuola anglosassone e non a quella italiana, dal momento che le Linee Guida Italiane dell'Obesità del 1999, rivolte innanzitutto ai medici di base come guida per la gestione del crescente fenomeno dell'obesità, ed indirizzate a tutti professionisti del settore, sconsigliavano espressamente ( pag. 41) di praticare l'intervento di diversione bilio pancreatica per l'obesità, anche in ragione dei pochi casi e dati al tempo disponibili.
In sostanza, è emerso con certezza che il trattamento praticato era non solo sconsigliato all'epoca, ma addirittura inadeguato per la paziente la quale non presentava Pt_1
né un indice di obesità così elevato da giustificare l'esposizione della stessa ai rischi di quel tipo di intervento, né esistevano i requisiti clinici per l'indicazione a quel tipo di intervento, ovvero la coesistenza di comorbilità connesse all' obesità.
Peraltro, non risultano eseguiti esami specifici prima di detto intervento, né colloqui di tipo psicologico, né un'adeguata osservazione nel post-intervento, il che induce a ritenere che il comportamento dei sanitari sia connotato da censurabile leggerezza.
Inoltre, è indubitabile la violazione del consenso informato: infatti la sig.ra Pt_1
non è stata informata dettagliatamente della portata dell'intervento, delle conseguenze che avrebbe avuto sulla vita quotidiana e della possibilità di sottoporsi ad interventi alternativi meno rischiosi, così risultando leso il diritto della paziente ad autodeterminarsi al meglio.
Tanto si rileva dalla lettura dei moduli di consenso informato che le vennero fatti sottoscrivere, nei quali si dà atto, in uno, della tecnica laparoscopica con cui sarebbe stato effettuato l'intervento, delle possibili complicanze che sarebbero potute sorgere nel corso dello stesso e del tipo di anestesia necessaria, nell'altro -che reca la data stessa dell'intervento 31.1.2003- dell'indicazione generica che alla paziente erano stati indicati i rischi probabili e le possibili conseguenze dell'operazione.
Non vi è alcuna menzione specifica circa l'alterazione anatomica che si sarebbe effettuata per giungere al dimagrimento, che avrebbe condotto ad un malassorbimento cronico e ad ingenti cambiamenti fisiologici che avrebbero indubbiamente e inevitabilmente inciso sulla quotidianità della paziente ( si pensi alle ripetute scariche diarroiche maleodoranti, 2-3 di giorno e 3-4 di notte, dolori all'addome), dei quali doveva essere informata nel dettaglio e in modo comprensibile, dal momento che non aveva le conoscenze per poter comprendere appieno la portata dell'intervento, ma soprattutto non vi è la minima indicazione dell'esistenza di altre tecniche operatorie, anche meno invasive e più praticate in Italia, sicché la paziente è stata completamente privata della possibilità di scegliere.
Non a caso, all'esito del consulto medico che aveva effettuato a Mantova, le era stato prospettato tutt'altro tipo di intervento, che dunque era “noto nel settore specializzato”
e di cui non le è stato fatto il minimo cenno prima di essere operata.
L'intervento in esame è senza dubbio un intervento rischioso e dalle conseguenze oggettivamente incidenti sulla vita di chi vi si sottopone.
La sig.ra aveva quale scopo la risoluzione dell'obesità patologica ed è stata Pt_1
sottoposta ad un intervento che ha comportato il dimagrimento fisico sperato, ma allo stesso tempo ha comportato, altresì, la necessità di sottoporsi ad altri interventi d'urgenza presso altri nosocomi, non essendo stata doverosamente e diligentemente seguita durante la convalescenza, nonché conseguenze invalidanti che hanno inciso anche sullo stato psicologico della stessa e sulla vita di relazione.
La parte attrice avrebbe dovuto essere resa edotta dei rischi, ma soprattutto delle alternative chirurgiche meno rischiose che, secondo quanto prospettato dal collegio peritale nell'elaborato, erano già esistenti all'epoca, così da potere esercitare consapevolmente la propria scelta che, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, si può presumere sarebbe ricaduta sulla tecnica chirurgica che avrebbe permesso il dimagrimento, correndo meno rischi e che avrebbe riportato meno conseguenze invalidanti per la paziente.
In conclusione, la domanda va accolta, essendo stata accertata la scelta errata del trattamento chirurgico prescelto nel caso in esame, le complicanze prevedibili ed evitabili o comunque limitabili se vi fosse stato un controllo attento e scrupoloso della convalescenza della paziente, nonché la lesione del consenso informato, da cui è derivato un danno alla salute e non solo la violazione del diritto della parte attrice di autodeterminarsi al meglio.
Tanto si rileva in conformità ai principi regolatori che la giurisprudenza di legittimità afferma in materia di lesione del consenso informato, secondo cui “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”( cfr. Ord. Cass. civ. n.30032/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ribadito la necessità di distinguere se la carenza di informazioni abbia causato un danno alla salute, dovendo la parte attrice in tal caso dimostrare che, qualora correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento, oppure un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, allorquando il deficit informativo abbia arrecato al paziente un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Difatti, l'omessa o insufficiente informazione può esplicarsi secondo le diverse modalità seguenti: 1) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, alla quale il paziente, in ogni caso, avrebbe scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni.
In tal caso, il risarcimento si rapporta al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
2) omessa/insufficiente informazione su un intervento che ha cagionato al paziente un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento ha ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
3) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto all' autodeterminazione, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
4) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
5) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti. In tal caso, il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
Ai fini della riconoscibilità del risarcimento conseguente ad uno dei suddetti pregiudizi, il paziente dovrà dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, in termini di causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
Nel caso di specie, a fronte della lesione del diritto della paziente di ricevere una completa e chiara informazione circa l'intervento, i rischi e le alternative meno rischiose, la stessa ha subito una lesione alla sua autodeterminazione.
Tale danno non patrimoniale è suscettibile di risarcimento da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 6.000,00.
Si ritiene inoltre provato il danno morale soggettivo patito dall'attrice a causa dei rilevanti postumi riportati in seguito all'intervento de quo, i quali inevitabilmente incidono sulla vita quotidiana e di relazione della sig.ra ridotta e limitata anche Pt_1 a causa della necessità di dovere utilizzare molte volte al giorno i servizi igienici, con ripercussioni sul suo stato psicologico, come documentato in atti a mezzo di relazione stilata dalla psicologa e dei certificati della ASL dello specialista neurologo e di prescrizione di farmaci per l'ansia e per l'insonnia.
Nulla è dovuto per la dedotta perdita di capacità lavorativa in ragione dell'assenza di prove.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve invece essere rimborsato all'attrice quanto versato per l'intervenuto chirurgico, pari ad euro 9.070,93.
Tanto rilevato e accertato, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra le parti convenute dovranno risarcirle le seguenti voci di danno non Pt_1
patrimoniale:
- il risarcimento del danno biologico permanente subito a causa dell'intervento de quo, calcolato nel totale nella misura del 25 %, comprensiva dei postumi permanenti (grave menomazione dell'apparato gastrointestinale e della parete addominale, esiti cicatriziali chirurgici) pari ad € 91.334,77;
-il danno morale soggettivo, nella misura del 40%, considerata la sofferenza per le complicanze e gli interventi cui è stata ulteriormente sottoposta, nonché la sindrome depressiva ansiosa, è pari ad euro 36.533,90;
- il risarcimento per i 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, calcolato in € 5.763,15
Il calcolo totale è effettuato avuto riguardo alle Tabelle di Roma nella versione vigente, tenuto conto dell'età della signora all'epoca dei fatti (43 anni), sicchè Pt_1
complessivamente il danno biologico ammonta ad euro 133.631,82.
A tale somma va aggiunto il danno da lesione del diritto di autodeterminazione pari ad euro 6.000,00.
Il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 139.631,82.
Tale somma, in quanto liquidata all'attualità, va devalutata al momento dell'illecito contrattuale ovvero al 31.1.2003, data dell'intervento, trattandosi di un'ipotesi di mora ex re (art.1219 comma 2 n.1 c.c.), sicché la paziente avrebbe avuto diritto ad essere risarcita al momento stesso dell'illecito. Tale somma va poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del fatto alla sentenza. Sulla somma via via rivalutata anno per anno, vanno poi computati gli interessi compensativi, dal dì del fatto alla sentenza, volti proprio a compensare il danno da ritardo, ovvero il ritardo con cui l'attrice riceverà il risarcimento rispetto al momento in cui si è verificato il danno
(secondo l'orientamento della Corte di Cassazione a S.U. n. 1712/1995), che questo giudice quantifica nella misura del 2,5% tenendo conto dell'aumento del potere di acquisto del denaro.
Così liquidato il debito di valore, si converte in debito di valuta, sicchè sula somma liquidata decorreranno dalla sentenza al soddisfo, gli interessi nella misura legale.
Il danno patrimoniale ammonta invece ad euro 9.070,93 e trattandosi di debito di valuta, decorreranno su tale somma gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, secondo lo scaglione 52.000,00-260.000,00 tenendo conto anche del rifiuto delle parti convenute di accettare la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.
Le spese di CT sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sula domanda proposta da nei confronti del dott. e del Parte_1 Controparte_6 [...]
così provvede: Controparte_4
1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna in solido Parte_1
il dott. ed il al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attrice, nella misura di euro
139.631,82, devalutata al 31.1.2003 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dal dì del fatto alla sentenza;
sulla somma così via via rivalutata anno per anno, vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2,5%, dal dì del fatto alla sentenza e sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo, nonché condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in euro 9.070,93 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì in solido tra loro, il dott. ed il Controparte_2 [...]
alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice nel Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 15.000,00 per competenze di giudizio ed euro 1.214,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%;
- pone definitivamente a carico del dott. e del Controparte_2 [...]
in solido fra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio Controparte_1
e dunque il pagamento delle somme liquidate nei decreti in atti, in favore dei CT dott.
del dott.ssa e del dott. Persona_4 Persona_10 Per_6
[...]
Roma, 20.4.2025
Il Giudice
Ornella Baiocco