CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art.51 CCII iscritto al n.1388/24 RG
tra
.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dagli avvocati LA PERGOLA ENRICO, RICCIOLI GIOVANNI e CARIANNI
GIUSEPPE, giusta procura in atti reclamante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
, Controparte_2
in persona del curatore pro tempore
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Reclamati - contumaci Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
La società ha proposto reclamo ai sensi dell'art.51 CCII Parte_1
avverso la sentenza n.45/24 con la quale il Tribunale di SA ha dichiarato
“l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
”.
[...]
La reclamante ha dedotto l'illegittimità del procedimento notificatorio, inficiato da nullità insanabile, con conseguente nullità/illegittimità della sentenza impugnata e -
premesso che dall'esame del fascicolo telematico risulta che il funzionario della competente cancelleria del Tribunale di SA, in data 8.7.2024, alle ore 10:52,
avrebbe “provveduto ad inviare al sistema di posta elettronica certificata del Ministero
CP_
giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica della parte debitrice il presente messaggio di posta elettronica certificata” con i relativi allegati e che la notifica non avrebbe avuto “esito positivo” - ha contestato di avere ricevuto alcuna pec da parte del Tribunale di SA in data 8.7.2024, nonostante il regolare funzionamento della propria posta elettronica certificata per come comprovato dalla prodotta consulenza di parte.
Per quanto sopra la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, a) disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 52 CCII, della liquidazione dell'attivo, dell'accertamento del passivo e di altri atti di gestione della procedura di liquidazione giudiziale n. 43/2024 R.G. del Tribunale di SA;
nel merito, b) ritenere e dichiarare, se del caso previo accoglimento della querela di falso che si propone in via incidentale avverso l'attestazione rilasciata dalla pag. 2/7 Cancelleria del Tribunale di SA (avente ad oggetto la notifica del ricorso introduttivo del procedimento unitario n. 53-1/2024 P.U. del Tribunale di SA
nonché del provvedimento di designazione del Giudice Relatore e del decreto di fissazione d'udienza relativi al suddetto procedimento unitario), la nullità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento unitario n. 53-1/2024 P.U. del Tribunale di
SA e dei decreti di nomina del Giudice Relatore e di fissazione d'udienza relativi al medesimo procedimento effettuata dalla con le modalità di cui all'art. Controparte_1
40, comma 8, CCII;
c) per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 45/2024 del
Tribunale di SA, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della . Con vittoria di spese e compensi da porre a carico Parte_1
di in qualità di creditore istante nel Controparte_3
procedimento a quo”.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione udienza non si sono costituiti né la società ricorrente, né la curatela.
Con ordinanza del 7.3.2025 questa Corte ha disposto acquisirsi, ai sensi dell'art.213
cpc, informazioni presso la pubblica amministrazione, ed in particolare presso il CISIA
di Palermo, in merito alla notifica eseguita a mezzo pec in data 8.7.2024.
Pervenute le chieste informazioni, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, esaurita la discussione orale, la causa è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della curatela e della
[...]
non costituiti seppure ritualmente citati. Controparte_3
Il reclamo appare fondato e merita di essere accolto.
pag. 3/7 Ed invero, la ha sostenuto di non avere ricevuto in data Parte_1
8.7.2024 alcuna notifica a mezzo pec proveniente dal Tribunale di SA, con allegati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di fissazione udienza emesso dal GD. A sostegno della fondatezza della superiore lagnanza la reclamante ha prodotto la consulenza redatta dall'ingegnere informatico Per_1
il quale ha esaminato la casella di posta elettronica certificata, estrapolando i
[...]
cc.dd. “log”, ed ha concluso “che in base ai log estrapolati dall'area riservata relativi alla Posta Elettronica Certificata (PEC) quest'ultima non ha subito Email_1
nessun tipo di interruzione di servizio e/o malfunzionamento dal 22/10/2023 al
22/10/2024 18:41. Attualmente il servizio è attivo e non si riscontrano problematiche, di seguito i Log relativi al funzionamento della PEC in oggetto:…”.
In fatto è accaduto che la notifica a mezzo pec eseguita dal Tribunale di SA ai sensi dell'art.40 CCII non ha avuto esito positivo, e di ciò è stato dato avviso al creditore ricorrente che, in ossequio a quanto previsto dal comma VIII della citata disposizione, ha dapprima tentato la notifica presso la sede legale della Parte_1
, non andata a buon fine per “destinatario sconosciuto”, e successivamente
[...]
provveduto al deposito degli atti presso la casa comunale di SA (v. all. n.6 al reclamo).
Atteso il tenore non particolarmente equivoco della attestazione di cancelleria (doc. n.5
allegato al reclamo) ove risulta annotato “la notifica non ha avuto esito positivo”, questa
Corte ha ritenuto necessario acquisire informazioni presso il CISIA di Palermo al quale
è stato chiesto: “1) se in data 8.7.2024 la cancelleria del Tribunale di SA ha inviato una pec al seguente indirizzo 2) quale era il contenuto del Email_1
pag. 4/7 messaggio e degli eventuali allegati;
3) se il messaggio è stato regolarmente accettato dal sistema e consegnato nella casella di posta elettronica del destinatario ovvero, in caso contrario, quali sono state le ragioni Email_1
dell'eventuale mancato “esito positivo” .
Con nota pervenuta in data 18.3.2025 il
[...]
Controparte_4
, ha fornito i chiesti chiarimenti nei seguenti termini.
[...]
Con riguardo al quesito indicato al superiore punto 1) è stato precisato che “su SIECIC
risulta una notifica a carico del ricorrente…”.
Richiamando e trascrivendo il contenuto del manuale ufficiale dell'applicativo SIECIC,
la PA interpellata ha, quindi, confermato che nessun messaggio risulta essere stato inviato a mezzo pec dalla cancelleria del Tribunale di SA con destinatario atteso che l'unica notifica rinvenuta nel sistema è quella eseguita Email_1
dalla società ricorrente a seguito della ricevuta comunicazione di “esito non positivo”.
Sebbene non siano state indicate le ragioni da cui è dipeso il segnalato “esito non positivo”, pur a fronte di un certificato camerale allegato dalla ricorrente nel quale è
indicato l'indirizzo pec della e dal quale la cancelleria Parte_1
avrebbe potuto estrapolarlo siccome previsto dall'art.40, c.VI, CCII, che espressamente fa riferimento “all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”, è stata accertata l'omessa notifica alla società debitrice da parte della cancelleria competente.
pag. 5/7 Il reclamo, pertanto, deve essere accolto, con conseguente revoca della sentenza con la quale il Tribunale di SA ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
Visto l'art.53 CCII, si dispone che il debitore, sotto la vigilanza del curatore e sino al momento in cui la presente sentenza passa in giudicato, assolva con cadenza mensile agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che con la medesima periodicità depositi presso il Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
In ragione dei motivi posti a fondamento dell'accoglimento del reclamo che escludono profili di responsabilità in alcun modo imputabili al creditore ricorrente, stimasi equo dichiarare irripetibili le spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando,
accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, revoca la Parte_1
sentenza n.45/24 con la quale il Tribunale di SA ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
Visto l'art.53 CCII, dispone che il debitore, sotto la vigilanza del curatore e sino al momento in cui la presente sentenza sia passata in giudicato, assolva con cadenza mensile agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e con la medesima periodicità depositi presso il Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Spese irripetibili.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'appello di Catania, in data 20/03/2025.
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art.51 CCII iscritto al n.1388/24 RG
tra
.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dagli avvocati LA PERGOLA ENRICO, RICCIOLI GIOVANNI e CARIANNI
GIUSEPPE, giusta procura in atti reclamante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
, Controparte_2
in persona del curatore pro tempore
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Reclamati - contumaci Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
La società ha proposto reclamo ai sensi dell'art.51 CCII Parte_1
avverso la sentenza n.45/24 con la quale il Tribunale di SA ha dichiarato
“l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
”.
[...]
La reclamante ha dedotto l'illegittimità del procedimento notificatorio, inficiato da nullità insanabile, con conseguente nullità/illegittimità della sentenza impugnata e -
premesso che dall'esame del fascicolo telematico risulta che il funzionario della competente cancelleria del Tribunale di SA, in data 8.7.2024, alle ore 10:52,
avrebbe “provveduto ad inviare al sistema di posta elettronica certificata del Ministero
CP_
giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica della parte debitrice il presente messaggio di posta elettronica certificata” con i relativi allegati e che la notifica non avrebbe avuto “esito positivo” - ha contestato di avere ricevuto alcuna pec da parte del Tribunale di SA in data 8.7.2024, nonostante il regolare funzionamento della propria posta elettronica certificata per come comprovato dalla prodotta consulenza di parte.
Per quanto sopra la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, a) disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 52 CCII, della liquidazione dell'attivo, dell'accertamento del passivo e di altri atti di gestione della procedura di liquidazione giudiziale n. 43/2024 R.G. del Tribunale di SA;
nel merito, b) ritenere e dichiarare, se del caso previo accoglimento della querela di falso che si propone in via incidentale avverso l'attestazione rilasciata dalla pag. 2/7 Cancelleria del Tribunale di SA (avente ad oggetto la notifica del ricorso introduttivo del procedimento unitario n. 53-1/2024 P.U. del Tribunale di SA
nonché del provvedimento di designazione del Giudice Relatore e del decreto di fissazione d'udienza relativi al suddetto procedimento unitario), la nullità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento unitario n. 53-1/2024 P.U. del Tribunale di
SA e dei decreti di nomina del Giudice Relatore e di fissazione d'udienza relativi al medesimo procedimento effettuata dalla con le modalità di cui all'art. Controparte_1
40, comma 8, CCII;
c) per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 45/2024 del
Tribunale di SA, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della . Con vittoria di spese e compensi da porre a carico Parte_1
di in qualità di creditore istante nel Controparte_3
procedimento a quo”.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione udienza non si sono costituiti né la società ricorrente, né la curatela.
Con ordinanza del 7.3.2025 questa Corte ha disposto acquisirsi, ai sensi dell'art.213
cpc, informazioni presso la pubblica amministrazione, ed in particolare presso il CISIA
di Palermo, in merito alla notifica eseguita a mezzo pec in data 8.7.2024.
Pervenute le chieste informazioni, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, esaurita la discussione orale, la causa è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della curatela e della
[...]
non costituiti seppure ritualmente citati. Controparte_3
Il reclamo appare fondato e merita di essere accolto.
pag. 3/7 Ed invero, la ha sostenuto di non avere ricevuto in data Parte_1
8.7.2024 alcuna notifica a mezzo pec proveniente dal Tribunale di SA, con allegati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di fissazione udienza emesso dal GD. A sostegno della fondatezza della superiore lagnanza la reclamante ha prodotto la consulenza redatta dall'ingegnere informatico Per_1
il quale ha esaminato la casella di posta elettronica certificata, estrapolando i
[...]
cc.dd. “log”, ed ha concluso “che in base ai log estrapolati dall'area riservata relativi alla Posta Elettronica Certificata (PEC) quest'ultima non ha subito Email_1
nessun tipo di interruzione di servizio e/o malfunzionamento dal 22/10/2023 al
22/10/2024 18:41. Attualmente il servizio è attivo e non si riscontrano problematiche, di seguito i Log relativi al funzionamento della PEC in oggetto:…”.
In fatto è accaduto che la notifica a mezzo pec eseguita dal Tribunale di SA ai sensi dell'art.40 CCII non ha avuto esito positivo, e di ciò è stato dato avviso al creditore ricorrente che, in ossequio a quanto previsto dal comma VIII della citata disposizione, ha dapprima tentato la notifica presso la sede legale della Parte_1
, non andata a buon fine per “destinatario sconosciuto”, e successivamente
[...]
provveduto al deposito degli atti presso la casa comunale di SA (v. all. n.6 al reclamo).
Atteso il tenore non particolarmente equivoco della attestazione di cancelleria (doc. n.5
allegato al reclamo) ove risulta annotato “la notifica non ha avuto esito positivo”, questa
Corte ha ritenuto necessario acquisire informazioni presso il CISIA di Palermo al quale
è stato chiesto: “1) se in data 8.7.2024 la cancelleria del Tribunale di SA ha inviato una pec al seguente indirizzo 2) quale era il contenuto del Email_1
pag. 4/7 messaggio e degli eventuali allegati;
3) se il messaggio è stato regolarmente accettato dal sistema e consegnato nella casella di posta elettronica del destinatario ovvero, in caso contrario, quali sono state le ragioni Email_1
dell'eventuale mancato “esito positivo” .
Con nota pervenuta in data 18.3.2025 il
[...]
Controparte_4
, ha fornito i chiesti chiarimenti nei seguenti termini.
[...]
Con riguardo al quesito indicato al superiore punto 1) è stato precisato che “su SIECIC
risulta una notifica a carico del ricorrente…”.
Richiamando e trascrivendo il contenuto del manuale ufficiale dell'applicativo SIECIC,
la PA interpellata ha, quindi, confermato che nessun messaggio risulta essere stato inviato a mezzo pec dalla cancelleria del Tribunale di SA con destinatario atteso che l'unica notifica rinvenuta nel sistema è quella eseguita Email_1
dalla società ricorrente a seguito della ricevuta comunicazione di “esito non positivo”.
Sebbene non siano state indicate le ragioni da cui è dipeso il segnalato “esito non positivo”, pur a fronte di un certificato camerale allegato dalla ricorrente nel quale è
indicato l'indirizzo pec della e dal quale la cancelleria Parte_1
avrebbe potuto estrapolarlo siccome previsto dall'art.40, c.VI, CCII, che espressamente fa riferimento “all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”, è stata accertata l'omessa notifica alla società debitrice da parte della cancelleria competente.
pag. 5/7 Il reclamo, pertanto, deve essere accolto, con conseguente revoca della sentenza con la quale il Tribunale di SA ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
Visto l'art.53 CCII, si dispone che il debitore, sotto la vigilanza del curatore e sino al momento in cui la presente sentenza passa in giudicato, assolva con cadenza mensile agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che con la medesima periodicità depositi presso il Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
In ragione dei motivi posti a fondamento dell'accoglimento del reclamo che escludono profili di responsabilità in alcun modo imputabili al creditore ricorrente, stimasi equo dichiarare irripetibili le spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando,
accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, revoca la Parte_1
sentenza n.45/24 con la quale il Tribunale di SA ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
Visto l'art.53 CCII, dispone che il debitore, sotto la vigilanza del curatore e sino al momento in cui la presente sentenza sia passata in giudicato, assolva con cadenza mensile agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e con la medesima periodicità depositi presso il Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Spese irripetibili.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'appello di Catania, in data 20/03/2025.
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 7/7