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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15932/2024 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Fregola C.F._2
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 30 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 20 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 dicembre 2000 e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il SI.
, con l'omologazione del presente verbale, promette di cedere e Parte_2
trasferire alla SInora , che promette di accettare ed Parte_1
acquistare, la quota di comproprietà in ragione del 1/2, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla Via di Corticella n.184/8 (già
Via Giovanni Papini n.1) e precisamente: l'appartamento al piano 3, con annessa, quale pertinenza, una cantina al piano seminterrato, il tutto distinto nel catasto fabbricati di detto Comune di Bologna come segue: foglio 59, particella 132, sub 21, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, piano P3-S1, superficie catastale totale 75 mq, superficie totale
2 escluse aree scoperte 72 mq, rendita catastale euro 499,67, in confine con: CP_1
parti comuni salvo altri (appartamento), , parti comuni da più lati, salvo Per_1 Per_2
altri (cantina).
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
a) La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alle Parti promittenti la cessione per acquisto con atto del notaio Dott. in data 10/05/2005, Persona_3
repertorio n. 18104, raccolta n. 1250, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna, uff. 4, il 16 maggio 2005 n. 3447 serie 1T, trascritto a Bologna in data 18/05/2005, Reg.
Part. n. 17410, Reg. Gen. n. 29689.
La quota in oggetto viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
b) La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità
e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione delle seguenti formalità di cui la SI.ra , parte promittente l'acquisto, dichiara di essere a Parte_1
perfetta conoscenza:
- ipoteca convenzionale di primo grado sostanziale iscritta per la somma euro
265.200,00 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 18.05.2005 al Reg. Part.
n. 7596, Reg. Gen. n. 29690 a favore di Banca Intesa S.p.A. C.F. , con P.IVA_1
sede in Milano, piazza Paolo Ferrari, 10, contro i SInori e Parte_2
, a garanzia della restituzione di un mutuo fondiario di € Parte_1
3 176.800,00 della durata di 20 anni, oggi estinto, stipulato in data 10.05.2005 a rogito notaio rep. n. 18015, racc. n. 1251, ipoteca nota e tollerata;
è in corso Persona_3
la procedura per la cancellazione mediante decreto Bersani;
- ipoteca legale iscritta per la somma di euro 191.121,84 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 24.11.2005 al Reg. Part. 18713, Reg Gen. n. 67883 a favore di
[...]
con sede in Napoli, C.F. , a garanzia della somma capitale di CP_2 P.IVA_2
euro 95.560,92, in forza di atto amministrativo del 22.11.2005 rep. n. 175497/20, ipoteca nota e tollerata;
- ipoteca legale iscritta per la somma di euro 298.730,08 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 07.09.2007 al Reg. Part. n. 13387, Reg. Gen. n. 54223 a favore di
C.F. , con sede a Napoli, a garanzia della somma Controparte_3 P.IVA_2
capitale di euro 149.365,04, in forza di atto amministrativo del 05.09.2007 rep. n.
151151/20, ipoteca nota e tollerata;
il SI. si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari alla Parte_2
cancellazione delle predette iscrizioni di ipoteca entro l'atto di trasferimento definitivo.
c) Le Parti promittenti la cessione, si impegnano a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo.
d) La parte promittente dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e della legge n.122/2010.
e) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, i SInori e Parte_2 Parte_1
consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti,
[...]
ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che: a) per il trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo per il trasferimento definitivo dell'immobile, essendosi di ciò tenuto conto negli accordi di separazione;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione
4 del presente accordo.
f) La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
g) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del decreto di omologazione del presente verbale.
h) Le parti si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile entro e non oltre la data del 30 novembre 2025 presso lo studio del notaio dott. Per_4
, con studio in Via Urbana n. 1 Bologna (BO).
[...]
i) I SInori e intendono avvalersi Parte_2 Parte_1
dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 3 febbraio
2025, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata
9 maggio 2025);
5 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
VE SE (Ancona) il 28 marzo 1966 e nato a [...] il 27 Parte_2
ottobre 1968, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 dicembre 2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 576, parte I, uff. 1, anno 2000;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente, come di fatto già vivono, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. La SI.ra Parte_1
continuerà ad avere la propria residenza presso l'immobile di sua proprietà sito Via G.
Papini n. 1 - 40128 Bologna (BO), mentre, il SI. sposterà, nel più Parte_2
breve tempo, la sua residenza altrove, portando con sé i propri oggetti personali;
2) dato atto delle differenze economico - reddituali dei coniugi, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, il marito SI. riconosce alla moglie SI.ra Parte_2
un assegno mensile di Euro 1.500,00 (Euro Parte_1
millecinquecento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2024 e da rivalutare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il SI.
6 , con l'omologazione del presente verbale, promette di cedere e Parte_2
trasferire alla SInora , che promette di accettare ed Parte_1
acquistare, la quota di comproprietà in ragione del 1/2, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla Via di Corticella n.184/8 (già
Via Giovanni Papini n.1) e precisamente: l'appartamento al piano 3, con annessa, quale pertinenza, una cantina al piano seminterrato, il tutto distinto nel catasto fabbricati di detto Comune di Bologna come segue: foglio 59, particella 132, sub 21, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, piano P3-S1, superficie catastale totale 75 mq, superficie totale escluse aree scoperte 72 mq, rendita catastale euro 499,67, in confine con: CP_1
parti comuni salvo altri (appartamento), , parti comuni da più lati, salvo Per_1 Per_2
altri (cantina).
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”.
“La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione delle seguenti formalità di cui la SI.ra
, parte promittente l'acquisto, dichiara di essere a perfetta Parte_1
conoscenza:
- ipoteca convenzionale di primo grado sostanziale iscritta per la somma euro
265.200,00 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 18.05.2005 al Reg. Part.
n. 7596, Reg. Gen. n. 29690 a favore di Banca Intesa S.p.A. C.F. , con P.IVA_1
sede in Milano, piazza Paolo Ferrari, 10, contro i SInori e Parte_2
, a garanzia della restituzione di un mutuo fondiario di € Parte_1
176.800,00 della durata di 20 anni, oggi estinto, stipulato in data 10.05.2005 a rogito notaio rep. n. 18015, racc. n. 1251, ipoteca nota e tollerata;
è in corso Persona_3
la procedura per la cancellazione mediante decreto Bersani;
7 - ipoteca legale iscritta per la somma di euro 191.121,84 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 24.11.2005 al Reg. Part. 18713, Reg Gen. n. 67883 a favore di
[...]
con sede in Napoli, C.F. , a garanzia della somma capitale di CP_2 P.IVA_2
euro 95.560,92, in forza di atto amministrativo del 22.11.2005 rep. n. 175497/20, ipoteca nota e tollerata;
- ipoteca legale iscritta per la somma di euro 298.730,08 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 07.09.2007 al Reg. Part. n. 13387, Reg. Gen. n. 54223 a favore di
C.F. , con sede a Napoli, a garanzia della somma Controparte_3 P.IVA_2
capitale di euro 149.365,04, in forza di atto amministrativo del 05.09.2007 rep. n.
151151/20, ipoteca nota e tollerata;
il SI. si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari alla Parte_2
cancellazione delle predette iscrizioni di ipoteca entro l'atto di trasferimento definitivo”.
“I SInori e ” “dichiarano che” “per il Parte_2 Parte_1
trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo per il trasferimento definitivo dell'immobile, essendosi di ciò tenuto conto negli accordi di separazione”. “La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del decreto di omologazione del presente verbale”. “Le parti si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile entro e non oltre la data del 30 novembre 2025 presso lo studio del notaio dott. , Persona_4
con studio in Via Urbana n. 1 Bologna (BO)”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 20 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 10 giugno 2025.
8 Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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