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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'11 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3010/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] (ce), il 18/08/1966, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Biagio Sagliocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trentola-Ducenta (ce) alla via Dante, n.13/c, giusta mandato steso in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore,
[...]
arch. , rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmine Guarriello in Carinola (CE),
Via Arena, n. 9, giusta procura generale alle liti in atti
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Andrea Cirino ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Avvocata
a Piazza Dante n. 25, giusto mandato in calce alla memoria
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.2.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 0011008326 000, notificata dall in data 7.4.2022, eccependo la prescrizione dei Controparte_3
1 crediti azionati. Ha quindi chiesto di accertare la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti Controparte_3
e resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
[...] CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione ed è decisa all'esito dell'odierna udienza dell'11 febbraio 2025 mediante sentenza letta in pubblica udienza.
Va premesso che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, rispetto alla quale legittimato passivo è l'ente impositore . CP_1
Tale opposizione è ammissibile perché proposta con il deposito del ricorso in data
27.04.2022, entro il termine di decadenza di quaranta giorni per l'opposizione a ruolo, decorrenti dalla notificazione dell'atto impugnato avvenuta in data 7.4.2022.
Tanto premesso, venendo al merito, parte ricorrente ha sostanzialmente ricondotto i motivi di opposizione all'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nella cartella impugnata e relativi ad annualità di contribuzione per gli anni 2011 e 2012.
Con la costituzione in giudizio di sono stati prodotti atti interruttivi della CP_1
prescrizione – v. doc. allegato n. 18 della memoria – in riferimento alle predette CP_1 annualità, idonei a produrre tempestivamente l'effetto interruttivo della prescrizione quinquennale, sino alla notificazione della cartella impugnata.
Infatti, in data 20 novembre 2013 risulta notificata una nota avente ad oggetto “Sanzioni – art. 16 e 17 L. 6/81 – artt. 36,37, 37 bis Statuto Artt. 2,3,10 e 13 Regolamento CP_1
Generale Previdenza 2012” ove la resistente rappresentava che in bvase agli CP_1 accertamenti compiuti ed alle dichiarazioni rese risultavano irregolarità per l'anno 2011 per
€ 5.518,49.
In data 15 aprile 2014 comunicava al ricorrente l'accoglimento dell'istanza di CP_1
rateizzo delle sanzioni dovute per l'anno 2011.
Sempre con riferimento all'anno 2011, è poi versata in atti nota di aggiornamento e di provvedimento sanzionatorio, con la quale, tra l'altro, si sollecitava il pagamento di quanto dovuto per l'anno 2011, notificata il 29 giugno 2018.
Analoga nota è stata poi notificata anche il 10 giugno 2021.
Con riguardo alle somme dovute in relazione all'anno 2012, risultano notificati i seguenti atti interruttivi: nota del 20.6.2014 notificata il 21 giugno 2014 avente ad oggetto le somme
2 dovute per l'anno 2012; nota per la regolarizzazione della posizione previdenziale del 4 luglio 2014; decadenza dai piani di rateizzo del 18 febbraio 2017 (anche relativa all'anno
2011); nota di aggiornamento e di provvedimento sanzionatorio, con la quale, tra l'altro, si sollecitava il pagamento di quanto dovuto per l'anno 2012, notificata il 29 giugno 2018; sollecito di pagamento notificato il 10 giugno 2021 ed infine il 17 giugno 2022.
Deve essere evidenziato che i predetti atti risultano notificati a mezzo pec all'indirizzo del destinatario al quale lo stesso ha ricevuto altresì la notifica della cartella opposta.
Essi, non oggetto di specifiche contestazioni, si ritengono pienamente efficaci ai sensi della presunzione ex art. 1335 c.c..
Deve pertanto ritenersi infondata la eccezione di prescrizione, con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Il ricorso va quindi respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore delle parti opposte, delle spese di lite che liquida per ciascuna di esse, in euro 1.150,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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