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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1556/2024 R.G. promossa con atto di citazione dd.
5.06.2024 e notificato, a mezzo pec, nella medesima data da:
(già , (C.F. e P.I. Parte_1 Controparte_1
), con sede in Lignano Sabbiadoro (UD), rappr. e difesa P.IVA_1
dal proc. e dom. avv. Biagio Riccio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice;
contro
, con sede a Parma, Via Controparte_2
Università, n. 1, (P. Iva ), rappr. e difesa dal proc. e P.IVA_2
dom. avv. Francesco Mocci, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
1
convenuta;
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di conto bancario).
Causa iscritta a ruolo il 12.6.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 30.09.2025 dopo il deposito degli atti conclusivi nei concessi termini ex art. 189 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice: “1. accertare e dichiarare che la Controparte_3
in riferimento alle stipulazioni contrattuali ed agli estratti
[...]
conto esibiti ed in ragione dell'elaborato peritale con tutti i conteggi effettuati dall'ausiliario di parte, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi anatocistici, così come esposto in narrativa.
2. Nel dettaglio, certificare che i conti sono sorti prima dell'anno 2000
e, come da giurisprudenza e dato normativo, dichiarare che l'anatocismo dai medesimi prodotto sia vietato dalla legge e, dunque,
vada restituito al cliente.
3. Appurare che nessuna stipulazione successiva alla delibera Pt_2
sia stata intessuta tra le parti.
[...]
4. Declarare che anche l'ultima stipulazione per iscritto del
14/09/1999 per la determinazione degli interessi facesse ancora riferimento agli usi, già vietati dall'art. 4 della legge 154 del 17
febbraio 1992.
5. Accertare, a tal uopo, il mancato rispetto del principio della reciprocità per quanto attiene alla clausola anatocistica ove la pari 2 periodicità è da considerarsi non solo in termini temporali, ma anche in termini strettamente numerici, così come approfonditamente sancito dalla più avveduta attività ermeneutica, riportata in narrativa.
Per l'effetto,
6. dichiarare i contratti richiamati in narrativa dal punto di vista della capitalizzazione (anatocismo), irrimediabilmente nulli.
7. Trattandosi di contratti sorti in data anteriore alla delibera del CICR
del 09/02/2000, connotati, come si desume dalla perizia allegata, da una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, basata su un uso negoziale, unanimemente riconosciuto come illegittimo dall'interprete, attribuire all'attrice il diritto di ottenere in ripetizione le somme addebitatele a titolo di interessi anatocistici non dovuti.
8. Ritenere che le rimesse effettuate dalla correntista sono di natura ripristinatoria e, come tali, in ordine agli interessi non dovuti la prescrizione si calcola dalla chiusura del conto avvenuta nell'anno
2011.
9. Accertare, come da missive allegate, che la prescrizione sia stata interrotta.
10. Accertare che l'anatocismo illegittimo ammonti ad € 222.632,53.
11. Acclarare che le commissioni e spese non dovute sia pari ad €
24.757,73.
12. Accertare che le competenze da recuperarsi, e non dovute, -per il collegamento tra conti anticipi e conto corrente ordinario -sia pari ad
€ 49.555,95.
3 13. Per l'effetto, rideterminare il saldo a favore della correntista, alla data del 20/10/2011, in € 284.807,70 a credito del cliente.
14. Condannare la a corrispondere CP_4 Controparte_3
all'attrice l'importo di € 284.807,70 oltre interessi dalla chiusura del conto -20/11/2011 -sino all'emananda sentenza.
15. In ogni caso, in via istruttoria, nominare Consulente Tecnico
d'Ufficio, il quale vada a certificare la condotta contra legem dell'istituto di credito, ricalcolando le poste di dare e avere tra le parti,
e a quantificare l'importo delle somme poste illegittimamente a debito in conto corrente, determinando in via definitiva il diritto di credito in ripetizione della compagine attrice, soprattutto per quanto attiene all'anatocismo applicato illegittimamente.
16. Col favore delle spese e degli emolumenti di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
Per parte convenuta: “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per violazione e/o elusione del giudicato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande ex adverso formulate;
in via principale: - rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui ritenga la CP_4
tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attrice, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri 4 indicati in atti, disponendo - in ogni caso - le opportune compensazioni col credito vantato dalla in relazione ai rapporti CP_4
contestati;
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte.
in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. “
RAGIONI DELLA DECISIONE.
(già denominata ha Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Udine Controparte_2
con la quale assume di “avere intessuto una relazione
[...]
bancaria” in data 4.04.1990, poi chiusa il 20.10.2011, e ne ha chiesto la condanna alla restituzione di tutte le somme che le sarebbero state indebitamente addebitate sul conto corrente n. 232154,
successivamente identificato con il n. 40042439, per effetto della nullità delle clausole anatocistiche, nonché della commissione di massimo scoperto e di altri addebiti di spese mai contrattualizzate ed in violazione della condizione di reciprocità, per un totale complessivo di €. 284.807,70 a favore della correntista.
ha resistito alle domande Controparte_2
avversarie evidenziando che il contratto di conto corrente n. 232154,
successivamente contraddistinto con il n. 40042439, aveva già
formato oggetto, unitamente ad altri rapporti bancari di vario genere
(mutui e conti correnti), di una precedente iniziativa giudiziale che era
5 stata intrapresa dall'attrice e da altri soggetti avanti al Tribunale di
ON con atto di citazione notificato alla il 26.02.2015 CP_4
per vedere accogliere le stesse identiche domande svolte in questa sede. Quel giudizio si era concluso con la sentenza n. 642/2019
depositata il 5.08.2019 che, all'esito di una CTU, aveva respinto tutte le domande attoree;
la sentenza non era stata impugnata da ed era quindi passata in giudicato, per cui la Parte_1
convenuta ha eccepito in via preliminare la violazione del principio del ne bis in idem; sempre in via preliminare di merito la prescrizione di ogni pretesa restitutoria in relazione a tutti i rapporti ex adverso
dedotti nei dieci anni anteriori alla missiva del 30.03.2020 (primo atto interruttivo). Nel merito ha contestato la fondatezza di tutte le domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito inutilmente un tentativo di conciliazione ex art. 185
bis c.p.c. alla prima udienza di comparizione del 28.01.2025, la causa, istruita solo documentalmente, essendo stata disattesa la richiesta di CTU avanzata da è stata rimessa per la Parte_1
decisione all'udienza del 30.09.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Le domande svolte dall'attrice non possono trovare accoglimento per l'assorbente e dirimente ragione che il loro esame
è precluso dal giudicato. Con la memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c.
l'attrice, lungi dal contestare che le domande che aveva svolto nel giudizio avanti al Tribunale di ON avevano ad oggetto anche il rapporto di conto corrente n. 232154, successivamente 6 contraddistinto con il n. 40042439, ed erano perfettamente identiche a quelle qui riproposte, ha avversato l'eccezione di giudicato sostenendo che, al di là del dispositivo di rigetto, nella sentenza n.
642/2019 del Tribunale di ON “non vi sarebbe una parola, un
passaggio rispetto al conto corrente in questione ed ai conti anticipi,
bensì solo il riferimento all'usura ed all'anatocismo ma non dei conti
correnti, bensì dei mutui”, il che escluderebbe la formazione del giudicato esterno.
In sostanza, vorrebbe sostenere che la Parte_1
sentenza n. 642/2019 è affetta da un vizio di omessa pronuncia sulle domande inerenti al conto corrente n. 232154, poi identificato con il n. 40042439, ma tale assunto è clamorosamente smentito dal tenore della sua motivazione. Si legge, infatti, a pag. 2 di quella decisione che le domande attoree riguardavano “n. 12 rapporti bancari di vario
tipo (mutui e conti correnti), specificamente descritti in atti” rispetto ai quali venivano di seguito riportate integralmente le conclusioni rassegnate da tutte le parti attrici e, tra esse, a pag. 7 quelle per che aveva chiesto: “Per quanto concerne il conto Parte_1
corrente di corrispondenza n. 40042439 chiuso nel 2011, accertarsi e
dichiararsi: - l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori e
comunque la nullità della clausola di capitalizzazione per violazione
dell'art. 1283 c.c. ed in ogni caso perché il patto non rispetta le
condizioni di validità ed efficacia di cui all'art. 120 TUB relativamente
alla medesima periodicità della capitalizzazione;
- la nullità della
clausola di commissione di massimo scoperto perché indeterminata 7 nella causa;
- l'illegittima applicazione di interessi ultralegali debitori
per indeterminatezza ex art 1346 c.c. …; - comunque la nullità delle
condizioni economiche pattuite in ordine al tasso di interesse, alla
commissione di massimo scoperto, alle spese, alle valute ed agli
ulteriori oneri a qualsivoglia titolo pretesi dalla banca, …….
Condannare la banca convenuta alla rettifica dei saldi ed alla
restituzione a favore di ai sensi dell'art. 2033 c.c. di Parte_1
tutto quanto indebitamente percepito dalla banca…..”.
Esaurita l'ampia ricostruzione del fatto e dello svolgimento del processo, a pag. 11 di quella sentenza scriveva il Tribunale di
ON: “Nel merito le domande attoree sono infondate e vanno
pertanto respinte. Le conclusioni rassegnate dal CTU dott. Per_1
, in esito ad accurate indagini sorrette da motivazione congrua
[...]
ed esente da vizi logici, vanno in questa sede condivise ed
impongono il rigetto delle domande. Il CTU, esaminati tutti i conti
correnti per cui è causa, ha innanzitutto rilevato come la abbia CP_4
correttamente applicato e calcolato interessi passivi, commissioni di
massimo scoperto e spese varie ed ha escluso, per tutti i contratti
esaminati, l'applicazione di interessi usurari (v. pag. 3 della relazione
peritale di data 20.11.2017 ove, alla luce delle Istruzioni della Banca
d'Italia applicabili 'ratione temporis', il CTU ha rilevato che 'il TEG
determinato non ha MAI superato il tasso soglia tempo per tempo
fissato in tutti i rapporti esaminati)”. Se ne evince in maniera inequivoca che il primo giudice ha vagliato tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio e con motivazione sintetica sì, ma non per questo 8 apparente, ha fatto proprie, condividendole in toto, le conclusioni cui era pervenuto il CTU rispetto ad ognuno di questi rapporti (sia di conto corrente che di finanziamento). Il CTU ha, infatti, diffusamente argomentato anche in ordine al rapporto di conto corrente n. 232154,
successivamente contraddistinto con il n. 40042439, alle pagg. da 4
a 6 della sua relazione peritale, il cui contenuto è stato dunque recepito in sentenza con la tecnica della motivazione per relationem.
Non vi è dubbio, in definitiva, che il Tribunale di ON
aveva preso in esame tutte le domande attoree, ivi comprese quelle proposte da relativamente al rapporto di conto corrente Parte_1
n. 232154, successivamente contraddistinto con il n. 40042439,
ritenendole tutte infondate nel merito all'esito della CTU, il che preclude che la stessa domanda, respinta con la sentenza n.
642/2019, possa essere riproposta dall'attrice in un nuovo ed autonomo giudizio, essendosi oramai formato sul punto il giudicato non solo processuale, ma anche sostanziale, per effetto della mancata impugnazione di quella decisione da parte dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i parametri prossimi ai medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento con riguardo a tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1556/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione 9 disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande svolte da per Parte_1
violazione del divieto di bis in idem;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €. 22.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 21.10.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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