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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al N. 1121/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 03/06/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. SANTILLO ADELE, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla CP_1
Piazzetta San Rocco n. 2;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 01/07/1996 dall'intestato Tribunale e che dal matrimonio sono nati tre figli (
, nato il [...]; nata il [...]; nato il [...]), ha Per_1 Pt_2 Per_2 chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 16/06/1979 a Caserta senza la previsione di condizioni accessorie.
All'udienza del 03/06/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il giudice delegato del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori, in particolare ha revocato l'assegno a carico del resistente per il mantenimento della moglie e dei figli, ormai autosufficienti e rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) Nulla per le spese di giudizio;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 162, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/06/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al N. 1121/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 03/06/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. SANTILLO ADELE, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla CP_1
Piazzetta San Rocco n. 2;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 01/07/1996 dall'intestato Tribunale e che dal matrimonio sono nati tre figli (
, nato il [...]; nata il [...]; nato il [...]), ha Per_1 Pt_2 Per_2 chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 16/06/1979 a Caserta senza la previsione di condizioni accessorie.
All'udienza del 03/06/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il giudice delegato del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori, in particolare ha revocato l'assegno a carico del resistente per il mantenimento della moglie e dei figli, ormai autosufficienti e rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) Nulla per le spese di giudizio;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 162, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/06/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso