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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21477/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. LAURA BIEMMI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. LAURA BIEMMI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1) “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
il 14.12.2010, matrimonio trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Parte_2
Comune di Salo' (BS) nel registro atti di matrimonio anno 2010 atto n.32, parte 1, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Salo' (BS) di procedere alle relative annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ai genitori, i quali si impegneranno Per_1
a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e
1 conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che il figlio avrà la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre, con la quale permarrà in forma prevalente, con facoltà per il padre di sentirlo e vederlo quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e le eIGenze del minore e della moglie e previo accordo con la moglie, e con facoltà di tenerlo con sé, vista l'età, quando vorrà;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova;
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di € 230,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , finché non sarà Per_1
economicamente autosufficiente;
5) le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute dai genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Brescia che si allega al presente ricorso. Le relative spese verranno detratte dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico universale ed in generale ogni equipollente assegno per il figlio viene attribuito alla IG.ra nella misura del 100% con autorizzazione, sin d'ora fornita alla Pt_1
stessa, a presentare le relative istanze agli enti competenti ed impegno del IG. a Pt_2
sottoscrivere eventuali autorizzazioni/consensi sul punto;
6) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore;
7) con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni ragione nascente dal matrimonio;
8) Nessun assegno divorzile sarà versato tra un coniuge e l'altro essendo entrambi autonomi economicamente.
9) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 14/12/2010 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Salò (atto n. 32, parte I).
Con decreto n. 2304/2021 del 31/03/2021 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21477/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. LAURA BIEMMI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. LAURA BIEMMI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1) “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
il 14.12.2010, matrimonio trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Parte_2
Comune di Salo' (BS) nel registro atti di matrimonio anno 2010 atto n.32, parte 1, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Salo' (BS) di procedere alle relative annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ai genitori, i quali si impegneranno Per_1
a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e
1 conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che il figlio avrà la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre, con la quale permarrà in forma prevalente, con facoltà per il padre di sentirlo e vederlo quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e le eIGenze del minore e della moglie e previo accordo con la moglie, e con facoltà di tenerlo con sé, vista l'età, quando vorrà;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova;
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di € 230,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , finché non sarà Per_1
economicamente autosufficiente;
5) le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute dai genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Brescia che si allega al presente ricorso. Le relative spese verranno detratte dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico universale ed in generale ogni equipollente assegno per il figlio viene attribuito alla IG.ra nella misura del 100% con autorizzazione, sin d'ora fornita alla Pt_1
stessa, a presentare le relative istanze agli enti competenti ed impegno del IG. a Pt_2
sottoscrivere eventuali autorizzazioni/consensi sul punto;
6) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore;
7) con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni ragione nascente dal matrimonio;
8) Nessun assegno divorzile sarà versato tra un coniuge e l'altro essendo entrambi autonomi economicamente.
9) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 14/12/2010 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Salò (atto n. 32, parte I).
Con decreto n. 2304/2021 del 31/03/2021 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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