Sentenza 15 luglio 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18, secondo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, "ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione". Tale disposizione trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2003, n. 11065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11065 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTA LAGOSTENA BASSI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR SE, AR NC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13848/00 proposto da:
AR SE, AR NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato UBALDO LUCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTA LAGOSTENA BASSI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 368/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 06/07/99 e depositata il 23/09/99 (R.G. 52/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Augusta LAGOSTENA BASSI;
udito l'Avvocato Maria Antonietta (per delega Avv. Ubaldo LUCHETTI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 settembre 1989 la società SS - Le CU d'IA (d'ora in poi: SS) conveniva davanti al Tribunale di ER SE e CE EL, esercitando nei loro confronti l'azione di rivalsa prevista dal secondo comma dell'art. 18 della legge n.990/69. La società attrice esponeva che, il 3 luglio 1986, CE EL, alla guida di un motoveicolo "Aprilia 125" di proprietà del padre SE, si era scontrato con l'autovettura guidata da AN ID e, a seguito dell'urto, IA CC, che si trovava a bordo del motoveicolo, era deceduta. All'epoca dello scontro CE EL era minorenne e non poteva trasportare passeggeri sulla moto, con la conseguenza che, secondo l'art. 2 delle condizioni generali di contratto, era esclusa la copertura assicurativa;
essendo però tale eccezione inopponibile al danneggiato, l'SS aveva versato ai familiari della vittima, in via transattiva, la somma di L. 30 milioni, con salvezza del diritto di rivalsa verso il proprio assicurato.
I convenuti, costituitisi, sostenevano che era assente ogni loro responsabilità nella causazione del sinistro mortale a cui si riferiva la domanda.
Il Tribunale adito, con la sentenza del 20 febbraio 1996, respingeva la domanda attorca, ritenendo che responsabile dello scontro era soltanto il ID, e compensava tra le parti le spese processuali. L'SS proponeva appello principale ed i EL appello incidentale contro la pronunzia di compensazione delle spese processuali.
La Corte di appello di Ancona riteneva che la presunzione di colpa a carico del EL non era stata superata ed attribuiva la responsabilità dello scontro al ID nella misura del 70% ed al EL nella misura del 30%. La Corte, perciò, condannava i EL a pagare all'SS il 30% della somma di L. 30 milioni da questa versata ai congiunti della vittima, e cioè la somma di L. 9 milioni, oltre gli interessi legali dal 13 settembre 1989. La Corte respingeva, quindi, l'appello incidentale dei EL e compensava nella misura di un terzo le spese del giudizio di appello, condannando i EL a pagare i restanti due terzi.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona l'SS ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico complesso motivo, a cui SE e CE EL hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, in cui si deducono due motivi. L'SS ha replicato con controricorso al ricorso incidentale. Le due parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c). 2.- È pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale proposto dai EL, con il cui primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.", censurandosi l'accertamento di parziale responsabilità del EL in ordine allo scontro e quindi alla morte della IA CC, trasportata sulla moto guidata da CE EL. I ricorrenti incidentali ritengono che la responsabilità esclusiva dello scontro era del ID e che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere una sia pure limitata responsabilità del EL nella causazione del sinistro, sulla base dei seguenti elementi di fatto: a) l'assenza di frenate del motociclo, il cui conducente, di fronte alla manovra imprevista ed imprevedibile del ID, tentò di evitare lo scontro deviando a sinistra, tanto che "l'impatto avvenne, come risulta dal verbale della polizia stradale, sulla mezzeria di sinistra"; b) il fatto che la polizia stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, non contestò al EL alcuna violazione del codice stradale;
c) le dichiarazioni rese sul luogo del fatto dal ID, il quale ammise di avere imboccato la carreggiata percorsa dal motociclista pensando che nessun veicolo vi potesse transitare perché essa era stata, per un certo periodo, chiusa al traffico, ed ignorando che la strada era stata successivamente riaperta alla circolazione. I ricorrenti riportano, poi, la sentenza di primo grado che, sulla base dei detti elementi di fatto, aveva escluso la responsabilità del EL. Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, riformando con ampia motivazione la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il EL, conducente della moto, non abbia superato la presunzione posta dall'art. 2054 c.c., soffermandosi soprattutto sulla velocità tenuta dalla moto, che, nel luogo ove avvenne l'incidente, era limitata a 50 Km/h e che doveva essere ancora più ridotta sia per l'ora notturna, sia per la presenza dell'incrocio, sia perché il EL percorreva una strada che, fino a poche ore prima, era stata chiusa al traffico. La Corte di appello ha rilevato che una velocità moderata della moto sembra doversi escludersi: a) per i notevoli danni subiti dall'auto;
b) perché la moto, dopo l'impatto contro l'auto, "continuò la sua corsa per decine di metri" e la ragazza trasportata dalla moto (e poi morta) "venne sbalzata a parecchi metri di distanza dal punto d'urto", non ostante che l'autovettura fosse "quasi ferma così come affermava lo stesso EL";
c) perché l'elevata velocità della moto era stata affermata dal ID sin dal primo momento.
La velocità della moto è stata, perciò, presa in approfondita considerazione dalla Corte di appello, che non ha giudicato elementi decisivi per ritenerla regolare sia l'assenza sulla strada di tracce di frenata della moto, sia la mancata contestazione al EL di una violazione del codice della strada da parte della polizia sopraggiunta sul posto dell'incidente. Trattasi di una valutazione degli elementi probatori che rientra nei poteri del giudice del merito e che non può essere riesaminata in questa sede di legittimità.
Per quanto attiene alle dichiarazioni del ID di un suo comportamento colposo, la sussistenza di tale comportamento è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata, ma esso non esclude che nella causazione dello scontro abbia concorso anche la condotta del conducente della moto, che, secondo l'accertamento del giudice del merito, non ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In ordine a tale condotta va, infine, osservato che, secondo l'affermazione della Corte di appello (non contestata dai ricorrenti incidentali), il procedimento penale a carico del motociclista EL si è concluso con l'applicazione del perdono giudiziale (art. 69 c.p.), beneficio per i minori degli anni diciotto che presuppone l'accertamento di colpevolezza dell'imputato poiché consiste in un'astensione dalla condanna che dovrebbe infliggersi al minore che viene riconosciuto "colpevole" del reato (Cass. pen. 11 gennaio 1986 n. 6303, Di Rocco;
13 dicembre 1976 n. 2658, Flauto). In conclusione, non sussiste, nella sentenza impugnata, la denunziata violazione dell'art. 2054 c.c.. 3.- Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali censurano la conferma della pronunzia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, deducendo la "contraddittoria motivazione" della sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'accoglimento dell'appello principale dell'SS ha comportato la soccombenza dei EL rispetto alla domanda attorca, onde ne è derivato il rigetto dell'appello incidentale dei EL avverso la pronunzia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Quando la Corte di appello ha affermato che non vi è "doglianza relativamente alla compensazione operata dal Tribunale, ne' specifica richiesta di condanna alla rifusione" delle spese processuali, si è riferita alle doglianze dell'SS, la cui domanda è stata accolta in appello (sia pure in un ammontare ridotto), con conseguente riforma della pronunzia di merito di primo grado. Ma, non ostante tale riforma a favore dell'SS, il giudice di appello ha confermato la pronunzia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
4.- Con l'unico motivo del ricorso principale l'SS deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma secondo, della L.24 dicembre 1969 n.990 e 1203 c.c.. Omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n.3 e 5 c.p.c.)". La ricorrente osserva che la somma di L. 30 milioni da essa corrisposta ai parenti della deceduta IA CC corrisponde ad un terzo del totale del danno loro spettante (e liquidato transattivamente in L. 90 milioni), perché altri 60 milioni sono stati versati dalla Compagnia Unipol S.p.A., assicuratrice della vettura del ID, come risulta dalla quietanza di pagamento esistente nel fascicolo di primo grado. Da ciò consegue che la decurtazione della domanda di rivalsa (accolta dalla sentenza impugnata nella misura di L. 9 milioni) si pone in contrasto con le norme sopra indicate ed è altresì priva di ogni motivazione. Il motivo di ricorso è fondato sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
L'art. 8, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n.990 prevede che, quando l'assicuratore non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha "diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione". Tale disposizione trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento (Cass. 27 gennaio 1995 n. 981; 25 luglio 1981 n. 4821). Dal rigetto del ricorso incidentale dei EL deriva la definitiva infondatezza della contestazione della responsabilità dell'assicurato, che è stato ritenuto responsabile della morte di IA CC nella misura del 30%.
In ordine all'entità del risarcimento dovuto ai congiunti della persona defunta, la sentenza impugnata, avendo ritenuto che il 30 % del danno ammonti a L.9 milioni, ha determinato il danno complessivo in L. 30 milioni, ma senza fornire alcuna motivazione di detta liquidazione, che pertanto resta sfornita della benché minima ragione giustificativa. La Corte di appello, in particolare, non ha preso in esame la tesi della società assicuratrice secondo cui il danno in discorso sarebbe stato transattivamente determinato in complessive L. 90 milioni, con pagamento a suo carico di L. 30 milioni e di L. 60 milioni a carico della società assicuratrice dell'autovettura del ID, secondo quanto risulterebbe dalle quietanze rilasciate dai danneggiati.
Il giudice del merito avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha determinato il complessivo danno da liquidare legalmente ai congiunti della CC in sole L. 30 milioni, anziché nella somma di L. 90 milioni affermata dalla società attrice, che ha agito in rivalsa per ottenere il terzo di tale cifra, da essa versato ai danneggiati.
5.- La sentenza impugnata va, perciò, cassata limitatamente all'accertamento dell'entità del danno spettante ai congiunti della defunta CC, entità rispetto alla quale l'SS ha diritto di rivalsa verso i EL nella misura del 30% (e comunque entro il limite massimo della somma di L. 30 milioni da essa versata e chiesta con l'azione qui proposta), essendo incontestata la sussistenza dei presupposti previsti per l'azione di rivalsa dell'assicuratore, ex art. 8, secondo comma, della legge n. 990/69. Il giudice di rinvio va designato nella Corte di appello di Bologna, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2003