Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2003, n. 11065
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Sentenza 15 luglio 2003

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18, secondo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, "ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione". Tale disposizione trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2003, n. 11065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11065
    Data del deposito : 15 luglio 2003

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